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La sentenza della Corte costituzionale è un punto di partenza

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La sentenza della Corte costituzionale è un punto di partenza

Fernando Santosuosso*

La mia legittimazione di stare qui deriva dal fatto che una sentenza recente della Corte Costituzionale, di cui io sono l’unico rappresentante, sia stato il bersaglio principale e perciò vorrei dire alcune parole in proposito. E’ stato utilissimo essere presente qui oggi perché ho appreso che i miei colleghi della Corte dovrebbero essere più presenti fra gli operator. In questa sede ci sono medici legali, avvocati, magistrati, assicuratori e sono alla prima linea di questo problema che poi si inquadra nel più grande problema della responsabilità civile. Avrei voluto tanto che il Prof. ..., l’estensore della sentenza 162?

fosse stato presente, perché avrebbe sentito moltre cose interessanti. Avrebbe conosciuto il Presidente D’Amora, giovane e con concetti lucidi e sicuri, avrebbe sentito l’altro padre di questo problema che è l’Avv. Gianmiglia ?, avrebbe sentito Dr. Nannipieri, il Prof. Schepis e probabilmente avrebbe avuto un quadro più completo per poter spendere questa sentenza.

Quindi vorrei ora fermarmi brevemente su alcuni punti. Vorrei fare un plauso agli organizzatori di questo convegno così bene riuscito come tutti avranno potuto notare dal programma intenso, dalla partecipazione, dall’attenzione e dal calore dei relatori, e dalla concretezza della materia trattata.

Io sono un fedelissimo di questa manifestazione pur non essendo un grande competente. 30 fanni fa scrissi un libro proprio dal titolo “il risarcimento per l’uccisione”.

E’ vero anche che sono stato alla III Sezione Civile predecessore del Presidente Franco Bile, ma il mio interesse va comunque ad altre materie. Nella Corte Costituzionale bisogna essere enciclopedici, bisogna sapere un po’ di tutto.

Ritornando a questo convegno mi auguro che in futuro si avranno altri contributi, perché questo tema della responsabilità civile, che non cessa di stupire, è in continuo movimento. E’ il concetto delle frontiere proprio inteso in questo senso, e vorrei ricordare che scrittori autorevolissimi hanno abbinato altri aggettivi a queste frontiere:

come ad esempio le mobili frontiere. Di fatti c’è tutto un movimento di socializzazione

Collana Medico Giuridica

LE NUOVE FRONTIERE DEL DANNO RISARCIBILE ed. Acomep, 1998

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della responsabilità civile, oppure tutte le applicazioni che vari casi della realtà sociale presentano da parte di questa clausola generale de...43 che ogni anno vede cose nuove, però c’è stato anche chi autorevolmente ha detto nobili frontiere in quanto non si può allargarle arbitrariamente. Il Dr. Schepis ci ha parlato dalle ripercussioni dell’allargamento immediato di queste frontiere Ci sono soltanto dei principi essenziali, delle norme precise, ma bisogna evitare una eccessiva proliferazione, questo fenomeno alluvionale. E’ vero che è stato detto che quando si passò dalla sentenza della strage di Superga che aveva ristretto le frontiere alla sentenza di Moroni che le allargava, allora si disse del pericolo dell’alluvione, cosa che invece non è avvenuta in materia di risarcimento dei diritti relativi. Probabilmente anche in questo caso del danno biologico da morte non ci sarà l’alluvione, ma bisogna stare attenti. Allora ci vuole come è stato detto più di una volta in questa sede molto equilibrio.

A proposito della sentenza n. 372 non vorrei certo entrare in merito. Come Marc’Antonio Cespigliano oserei dire, non sono venuto a difendere la sentenza n. 372, ma non sono venuto nemmeno per seppellirla, per condannarla. Dico soltanto che tale sentenza va approfondita perché ha tenuto conto di tanti aspetti del problema in modo esplicito e implicito. E’ l’ottica di un illustre professore civilista che cerca di completare quella che è stata l’ottica della sentenza n. 184 di provenienza penalistica, ma in un panorama in cui ci si preoccupa di tante cose. Il che non significa che chiude questa sentenza, vorrei dire che rappresenta un punto di partenza. La n.372 non è da dimenticare oppure anno zero, no, è anno uno, si ricomincia ad approfondire perché possa essere un problema affrontato con maggiore consapevolezza e con maggiore responsabilità. Come ho detto non sono venuto a difendere questa sentenza anche perché sono uno dei quindici, un quindicesimo. Non ho mancato a riferire ciò che avevo appreso il precedente anno su questo problema, in Camera di Consiglio, ma le cose sono andate come sono andate e ripeto ho l’impressione che questa sentenza possa costituire una base di partenza utile. E’ stato detto che questa sentenza non è semplicemente una chiusura cieca, ma invece suscettibile di sviluppi. Ci sono molti aspetti di questa sentenza interessanti¸il Presidente D’Amora ha parlato di un respiro nuovo e l’Avv. Dal Lago parla di una partenza per i problemi della macroinvalidità; questa patologia gravissima

* Giudice della Corte Costituzionale

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che è la sofferenza dei familiari. Certo non si possono dimenticare le esigenze delle argini, c’è bisogno di un certo argine e questo argine è stato trovato nella sentenza, questa frontiera è necesaria. Al momento attuale sono state messe tre argini, tre paletti:

che sono stati messi la 2059 prevede che ci sia il presupposto di reato e che ci sia un rapporto tra il colpito direttamente dall’azione

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