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DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)”

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(1)

XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2021, N. 25

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2008, N. 15 “DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)”

__________

pdl n. 21

(2)

XI LEGISLATURA

2 Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008) 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regio- nale dell’economia e del lavoro (CREL)) la parola:

“ventisette” è sostituita dalla parola: “trentanove”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 sono inserite le seguenti:

“a bis) tre rappresentanti delle organizzazioni sinda- cali della dirigenza medica e delle professioni sa- nitarie;

a ter) un rappresentante delle organizzazioni sinda- cali del corpo docente della scuola;”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: “tre” è sostituita dalla parola:

“quattro”.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: “due” è sostituita dalla parola:

“tre”.

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserita la seguente:

“d bis) un rappresentante delle associazioni rappre- sentative dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;”.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: “tre” è sostituita dalla parola:

“quattro”.

7. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 le parole: “un rappresentante” sono sostituite dalle parole: “tre rappresentanti”.

8. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 le parole: “dell’Unione delle Camere di commercio delle Marche” sono sostituite dalle pa- role: “della Camera di commercio delle Marche”.

9. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è aggiunta la seguente:

“l bis) due rappresentanti delle Università marchi- giane.”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2008) 1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 dopo le parole: “che rivestono nelle stesse, cariche direttive.” sono inserite le parole: “I rappresentanti, di cui alle lettere a bis) e a ter) del comma 1 dell’articolo 2, sono designati congiuntamente da organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di- verse da quelle che provvedono alle designazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma e sono scelti

tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche elet- tive.”, le parole: “Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 è designato” sono sostituite dalle parole: “I rappresentanti di cui alla let- tera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 sono designati”, le parole: “dall’Unione delle camere di commercio delle Marche” sono sostituite dalle parole: “dalla Ca- mera di commercio delle Marche” e dopo le parole:

“etica e solidale delle Marche.” è aggiunto il seguente periodo: “I rappresentanti delle Università marchi- giane sono designati dalla Conferenza dei Rettori delle medesime Università.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“4 bis. Qualora le designazioni pervenute risultino superiori al numero dei rappresentanti previsti per ciascuna categoria dall’articolo 2, il Presidente dell’Assemblea legislativa invita le categorie interes- sate ad effettuare le designazioni congiunte ai sensi del comma 4, fissando un termine, non superiore a trenta giorni dall’invito, entro il quale provvedere. De- corso tale termine il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, procede alla individuazione dei rispettivi rappresentanti.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 le parole: “i due terzi” sono sostituite dalle parole: “il 60 per cento”.

4. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 è sostituito dal seguente:

“6. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi compo- nenti.”.

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r.

15/2008 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La partecipazione ai lavori del CREL è gra- tuita e non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 15/2008) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“2 bis. Il CREL delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di quoziente decimale si effettua l’arrotondamento all’unità supe- riore.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“3 bis. Il CREL può riunirsi in modalità telema- tica.”.

(3)

XI LEGISLATURA

3 Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale completa la rap- presentanza del CREL così come integrata ai sensi dell’articolo 1 di questa legge entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, stru- mentali e finanziarie previste dalla legislazione vi- gente.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE F.to Dino Latini

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