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Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nel seguito anche RFI e FERROVIENORD S.p.A., nel seguito anche FN

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CONVENZIONE Parte generale

Convenzione tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nel seguito anche “RFI”

e

FERROVIENORD S.p.A., nel seguito anche “FN”

Premesso che:

a) con la Convenzione n. 809, stipulata in data 01 ottobre 1970, tra l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano S.p.A. e la Convenzione stipulata in data 01 gennaio 1982 Esercizio dell'allacciamento delle ferrovie Brescia-Iseo-Edolo e Rovato-Iseo vennero stabilite le condizioni relative al servizio delle stazioni comuni di Brescia RFI, Busto Arsizio, Camnago RFI, Como Camerlata, Laveno Mombello, Merone FN, Milano Bovisa, Seregno RFI, Varese FN e Novara FN;

b) il mutato quadro normativo ha imposto una separazione tra le attività riconducibili alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria e le attività inerenti la prestazione dei servizi di trasporto;

c) con Decreto Ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000 l’allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a RFI S.p.A. la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

d) con il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2016 sono state individuate le reti ferroviarie per le quali, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs n. 112/2015, vengono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione ed amministrazione ai sensi del D.Lgs n. 422/1997;

e) con il Decreto Ministeriale n. 28T del 5 agosto 2005 sono state individuate nell’ambito delle reti regionali a scartamento ordinario che presentano almeno un’interconnessione con la rete nazionale (le c.d. “reti regionali non isolate”) le reti ferroviarie di cui all’art. 2 del D.Lgs di attuazione della direttiva 2012/34/UE;

f) ai sensi dell’articolo 2, lett. c) e d), del Decreto Ministeriale n. 28/T del 5 agosto 2005 la rete regionale FN è da considerarsi una rete regionale non isolata ed interconnessa all’infrastruttura ferroviaria nazionale nelle stazioni di:

(i) Milano Bovisa Politecnico (FN) – Milano Lancetti (RFI);

(ii) Milano Bovisa Politecnico (FN) – Bovisa PM Ghisolfa (RFI);

(iii) Busto Arsizio (RFI) – Castellanza (FN);

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CONVENZIONE Parte generale

(iv) Merone (FN);

(v) Novara Nord (FN) – Novara Boschetto (RFI);

(vi) Laveno Mombello Lago (FN) – Laveno Mombello (RFI);

(vii) Camnago Lentate (RFI);

(viii) Seregno (RFI).

Nella stazione di Camnago e Brescia RFI il collegamento non è attualmente attivo, nel caso dovesse essere ripristinato sarà prodotto opportuno allegato tecnico;

g) ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 28/T del 5 agosto 2005, i gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale promuovono azioni di coordinamento finalizzate a stipulare tra loro convenzioni al fine di garantire l'accesso in sicurezza delle imprese ferroviarie che intendano realizzare servizi di trasporto ferroviario che interessino le stazioni di collegamento, allacciate, di confluenza e/o di interscambio, nonché gli eventuali brevi tratti di linee di raccordo con le stesse. Dette convenzioni individuano, con specifico allegato tecnico, le procedure comuni che assicurano il mantenimento del richiesto livello di sicurezza e le relative sfere di responsabilità in conformità alla legislazione vigente;

visto

il DPCM del 16 novembre 2000 attuativo degli accordi di programma stipulati tra Stato e Regioni di cui agli artt. 8 e 12 del D. Lgs n. 422/1997, e successive modificazioni;

(RFI e FN in seguito anche definite “Parti” o “Gestori” e ciascuna singolarmente,

“Parte” o “Gestore”).

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

parte prima disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente Convenzione RFI e FN, anche sulla base della ricognizione delle infrastrutture e degli impianti di rispettiva competenza, così come riportati negli allegati tecnici uniti alla Convenzione stessa,:

a) individuano i “punti di sutura” tra l’infrastruttura ferroviaria regionale non isolata e l’infrastruttura ferroviaria nazionale;

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CONVENZIONE Parte generale

b) individuano i “punti di confine tecnologico” tra l’infrastruttura ferroviaria regionale e l’infrastruttura ferroviaria nazionale;

c) definiscono le competenze della gestione della circolazione nelle stazioni di collegamento reti di:

(i) Milano Bovisa Politecnico (FN) – Milano Lancetti (RFI);

(ii) Milano Bovisa Politecnico (FN) – Bovisa PM Ghisolfa (RFI);

(iii) Busto Arsizio (RFI) – Castellanza (FN);

(iv) Merone (FN);

(v) Novara Nord (FN) – Novara Boschetto (RFI);

(vi) Laveno Mombello Lago (FN) – Laveno Mombello (RFI);

(vii) Seregno (RFI).

d) regolamentano l’accesso delle imprese alle reti ferroviarie interessate e l’erogazione dei servizi nei loro confronti;

e) individuano, negli Allegati Tecnici di cui all’articolo 4, le procedure comuni per assicurare il mantenimento del livello richiesto di sicurezza e le relative sfere di responsabilità.

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

● «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti, nella normativa vigente e nella presente convenzione;

● «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura definita nell'allegato 1 della Direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012;

● «Infrastruttura Ferroviaria Nazionale», l’infrastruttura gestita da RFI;

● «rete», l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;

● «rete regionale», la rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle regioni o alle province autonome le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, in virtu' dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;

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CONVENZIONE Parte generale

● «servizi regionali», i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni;

● «interconnessione», la connessione tra la rete ferroviaria regionale a scartamento ordinario e l’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio;

● «rete non isolata», rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con l’infrastruttura ferroviaria nazionale;

● «stazione di collegamento reti», la stazione ove si realizza un'interconnessione;

● «punto di sutura», punto che individua il confine gestionale fra la rete ferroviaria regionale non isolata e l’infrastruttura ferroviaria nazionale;

● «punto di confine tariffario», punto che individua il limite di applicazione del pedaggio da parte di due gestori dell'infrastruttura attigui (eventuale);

● «punto di confine tecnologico», punto o insieme di enti/apparecchiature che individuano il confine delle competenze dal punto di vista manutentivo e delle responsabilità sul funzionamento, indipendentemente dalla proprietà degli stessi;

● «impresa ferroviaria», qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza (e, ove applicabile, di certificato di sicurezza), la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

● «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità;

● «traccia oraria», la frazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale;

● «capacità», la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;

● «sistema di gestione della sicurezza (SGS)», l’organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell’infrastruttura o da un’impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni;

● «SAMAC», Sistema Abilitazione e Mantenimento delle Competenze di RFI.

Articolo 3 - Uniformità

Fermo che RFI applica la normativa di settore comunitaria, nazionale nonché i

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CONVENZIONE Parte generale

provvedimenti emanati dalle Autorità preposte alla sicurezza ferroviaria, qualora FN, al di là degli obblighi di legge a suo carico, intendesse adeguarsi alle suddette norme, RFI si impegna a prestare alla stessa tutto il supporto tecnico necessario.

Nel caso che i Gestori abbiano un proprio SGS, la presente Convenzione corredata della documentazione di cui al successivo art. 4 costituisce parte integrante del SGS. I Gestori, ognuno per la parte di propria competenza, dovrà determinare i rischi all’interfaccia con la rete di competenza del Gestore confinante e tracciare lo scambio dei rischi e individuare le relative misure di mitigazione ai sensi del Reg.

(UE) 1078/2012.

Articolo 4 - Allegati

Alla presente Convenzione sono allegati i seguenti documenti (“Allegati Tecnici”):

1) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD MILANO BOVISA POLITECNICO – PM GHISOLFA;

2) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD MILANO BOVISA POLITECNICO – MILANO LANCETTI;

3) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD BUSTO ARSIZIO NORD – BUSTO ARSIZIO RFI;

4) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD LAVENO MOMBELLO LAGO – LAVENO MOMBELLO;

5) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD MERONE;

6) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD NOVARA BOSCHETTO;

7) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD SEREGNO;

8) ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE RFI – FERROVIERNORD ROVATO FN.

Parte seconda Assetti proprietari

Capo primo

Stazioni di collegamento reti di: Bovisa Passante, Bovisa PM Ghisolfa, Merone, Busto Arsizio, Laveno Mombello, Novara, Seregno

Articolo 5 - Individuazione dei punti di sutura

In conformità a quanto prescritto dagli artt. 2 e 10 del DM n. 28/T le Parti definiscono e i punti di sutura tra le rispettive reti e le relative modalità di gestione

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CONVENZIONE Parte generale

e li individuano così come riportato nei rispettivi Allegati Tecnici.

Art. 6 - Individuazione dei Punti di Confine Tecnologici

Le Parti definiscono i seguenti punti di confine tecnologici tra le rispettive reti e li individuano nei rispettivi Allegati Tecnici e più precisamente evidenziati nelle planimetrie:

A. Armamento B. Trazione Elettrica

C. Impianti di Sicurezza e Segnalamento nonché Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT)/Sistema di Supporto alla Condotta (SSC)

D. Impianti di alimentazione tramite SSE

E. Impianti di diffusione sonora e Telecomunicazione Art. 7 - Assetti proprietari

La titolarità dei “sedimi” e degli “impianti” è individuata dalla planimetria allegata ai rispettivi Allegati Tecnici.

Gli assetti proprietari di RFI e di FN sono evidenziati nel sopracitato elaborato.

Art. 8 - Fabbricati e manufatti (inclusi i depositi)

…omissis…

Art. 9 – Accordi particolari fra gestori

…omississ…

Parte terza

Rapporti fra gestori dell’infrastruttura

Art. 10 - Modifica programmata delle condizioni d'esercizio e di circolazione dei treni

I Gestori si impegnano a garantire la comunicazione sufficientemente anticipata (di norma 30 giorni) dell'insorgere di modifiche programmate delle condizioni d'esercizio e di circolazione dei treni della propria rete che abbiano potenziale riflesso sulle condizioni d'esercizio e di circolazione dei treni dell'altra rete interconnessa. Ciò in particolar modo quando le modifiche delle condizioni d'esercizio e di circolazione dei treni sono tali da comportare la necessità di informare il personale della manutenzione dell'infrastruttura, della gestione della circolazione e/o dei treni.

Art. 11 – Manutenzione impianti di armamento

Ciascun Gestore provvede - a proprie e assumendosene ogni responsabilità - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di armamento di propria

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CONVENZIONE Parte generale

competenza, così come riportato nei rispettivi Allegati Tecnici.

Art. 12 – Manutenzione impianti di Trazione Elettrica

Ciascun Gestore provvede - a proprie spese e assumendosene ogni responsabilità - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trazione elettrica di propria competenza, così come riportato nei rispettivi Allegati Tecnici.

Art. 13 – Manutenzione impianti di Sicurezza e Segnalamento nonché Sistema di Controllo Marcia Treno

Ciascun Gestore provvede - a proprie spese e assumendosene ogni responsabilità - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Sicurezza e segnalamento, nonché del Sistema di Controllo Marcia Treno di propria competenza così come riportato nei rispettivi Allegati Tecnici.

Art. 14 – Servizi erogati tra Gestori

I servizi forniti tra Gestori, quali ad esempio interfaccia delle banche dati dei sistemi informativi, la movimentazione dei mezzi d’opera, ecc., saranno oggetto di specifici contratti di fornitura e specifica rendicontazione.

Art. 15 – Modifiche Impianti

I Gestori si impegnano a garantire la compartecipazione nella fase progettuale per la definizione e condivisione, di modifica/attivazione impianti di confine prevedendo anche l’eventuale ripartizione dei relativi oneri.

In linea di principio, gli oneri dovranno essere sopportati dal Gestore che richiede lo spostamento/modifica dell’impianto, tenuto conto degli eventuali benefici apportati all’altro Gestore a seguito dello spostamento/modifica.

Le interfacce di sistemi di segnalamento della rete regionale verso gli impianti RFI dovranno essere conformi alle specifiche RFI.

Le modifiche agli impianti del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale devono avvenire seguendo la procedura aziendale sulla “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali” in applicazione al D. Lgs. 191/2010 “Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario” e s.m.i.

Articolo 16 – Accordi per la compensazione dei costi relativi alle forniture di energia per la trazione

Potranno essere previsti eventuali specifici accordi per la compensazione dei costi relativi alle forniture di energia per la trazione.

Parte quarta

rapporti fra gestori dell’infrastruttura ed impresa ferroviaria Art. 17 – Rapporti con le Imprese ferroviarie – condizioni di accesso

L’Impresa Ferroviaria (di seguito IF) che accede alla stazione di collegamento reti,

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CONVENZIONE Parte generale

deve avere precedentemente stipulato il contratto di utilizzo con il Gestore della stazione di collegamento reti e con il Gestore confinante, ognuno per le relative sfere di competenza, sulla base di quanto previsto dai Prospetti Informativi della Rete (PIR) vigenti, salvo quanto previsto dalle convenzioni già esistenti e in corso di validità.

Per l’uso delle stazioni di collegamento reti, per la fruizione dei servizi ivi prestati alle IF e per l’uso delle tratte adiacenti trovano applicazione i canoni previsti nei rispettivi PIR.

Art. 18 – Assegnazione della capacità

La gestione della capacità comprende la ripartizione della capacità, l’assegnazione delle tracce orarie, la stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura e la fatturazione alle IF.

Tali attività, ove non fosse presente lo sportello unico di coordinamento delle tracce, sono svolte dal Gestore della stazione di collegamento reti che è altresì responsabile di coordinare l’armonizzazione delle tracce con il Gestore confinante.

Parte quinta

gestione della circolazione Art. 19 – Gestione della circolazione

Le modalità di gestione della circolazione nelle stazioni di collegamento sono definite nei rispettivi Allegati Tecnici.

Nei rispettivi Allegati Tecnici sono indicati il regime di circolazione, il sistema di esercizio le particolarità degli impianti e le eventuali norme particolari.

Il personale del gestore della rete regionale dovrà essere opportunamente abilitato secondo l’allegato C del Decreto ANSF 4/2012 recepito nel SAMAC di RFI per il ruolo e contesto operativo esistente.

Art. 20 – Sgombero dell’infrastruttura

Le modalità di intervento e di gestione del soccorso sono precisate nei rispettivi Allegati Tecnici e regolati nei relativi PIR.

Per quanto riguarda l’onere economico delle operazioni di sgombero, trovano applicazione le regole del PIR del Gestore della stazione di collegamento reti di RFI e FN.

Parte sesta disposizioni finali Art. 21 – Responsabilità

Salvo diverso accordo tra le Parti, ciascuna di esse è responsabile della propria infrastruttura ferroviaria e dei propri beni ubicati nell’area oggetto della Convenzione così come rappresentato nei rispettivi Allegati Tecnici.

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CONVENZIONE Parte generale

Art. 22 – Modifiche della Convenzione e degli allegati

Nessuna modifica alla presente Convenzione e suoi allegati sarà valida se non effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Le Parti si impegnano a sostituire di comune accordo le clausole - e quelle ad esse necessariamente collegate - divenute invalide, inefficaci o contrarie a sopravvenute disposizioni di legge o di autorità competenti, con nuove pattuizioni con esse coerenti.

Tali nuove clausole saranno inserite in uno specifico accordo da allegarsi alla presente Convenzione, con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Art. 23 – Durata

L’efficacia della presente Convenzione decorre dal giorno della sua sottoscrizione ed ha una durata di 20 anni, che si intende tacitamente prorogata fino alla stipula di una nuova Convenzione, salvo espressa comunicazione contraria da parte di uno dei due Gestori da trasmettersi con un preavviso dalla scadenza non inferiore a 12 mesi.

Art. 24 – Risoluzione

La presente Convenzione si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1456 c.c., previa semplice dichiarazione di una Parte - trasmessa all’altra Parte ai sensi dell’art. 28 - di avvalersi della presente clausola in caso di grave inadempimento ovvero nell’ipotesi in cui vengano meno, per qualsivoglia ragione, i presupposti ed i titoli che legittimano l’esercizio delle funzioni delle Parti in qualità di gestori delle reti.

Art. 25 – Controversie

In caso di controversie relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza della presente Convenzione o, comunque, a questa connesse le Parti faranno almeno un tentativo di conciliazione per risolverle in via stragiudiziale.

Art. 26 – Legge applicabile

La presente Convenzione è soggetta alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo e suoi allegati, si fa rinvio al codice civile, alle norme di legge e alla regolamentazione applicabili in materia.

Art. 27 – Codice etico - Modello 231 e Politica Anticorruzione Ciascuna delle Parti dichiara:

a) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo 231/01 (Decreto 231), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 adottato dall’altra Parte ("Modello 231"), del Codice Etico adottato dall’altra Parte (“Codice Etico”) così come pubblicati nei rispettivi siti internet; RFI dichiara altresì’ di essere a conoscenza della Politica Anticorruzione FNM (“Politica”) adottata da FN (“Società”) così come pubblicata sul sito internet www.ferrovienord.it;

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CONVENZIONE Parte generale

b) di aver compreso il contenuto del Modello 231, del Codice Etico; RFI dichiara altresì di aver compreso il contenuto della Politica Anticorruzione FNM;

c) di impegnarsi, anche per conto dei dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti collaboratori e ausiliari propri e delle proprie società controllate, partecipate e/o collegate, a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e, con riferimento a RFI anche della Politica; - di essere a conoscenza che il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Etico e la Politica nonché le leggi e i regolamenti anticorruzione dei Paesi in cui FNM e le società controllate svolgono o potranno eventualmente svolgere le loro attività proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, ciascuna Parte si impegna a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o “cose di valore” cosi come definiti nella Politica;

d) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente “cose di valore” - così come definite nella Politica;

e) di impegnarsi ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti il Decreto 231;

f) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;

g) di impegnarsi a comunicare immediatamente ai seguenti indirizzo email: per FN, organismodivigilanza@ferrovienord.it, per RFI (si rinvia agli indirizzi del Comitato etico indicati nel Codice etico) qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla Società;

h) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contraenti dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello 231, il Codice Etico e la Politica e di obbligarsi al rispetto degli stessi;

i) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre, si impegna a manlevare l’altra Parte da qualsivoglia azione o

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CONVENZIONE Parte generale

pretesa di terzi derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.

Art. 28 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente la presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata P.E.C. e trasmessa rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Per RFI

a) a mezzo raccomandata A/R: Piazza della Croce Rossa 1, ROMA 00161 b) a mezzo P.E.C.: RFI-DCE@PEC.RFI.IT;

Per FN:

a) a mezzo raccomandata A/R: Piazzale Cadorna n. 14– 20123 Milano;

b) a mezzo P.E.C.: ferrovienord@legmail.it;

Art. 29 – Tutela dei dati personali

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, dichiarano di gestire i dati personali degli interessati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. L. vo n.196 del 2003 (Codice Privacy) e del D. L. vo n.101 del 2018 (Decreto di adeguamento della normativa nazionale al GDPR). Le Parti allegano alla presente Convenzione le rispettive informative predisposte per la tutela dei dati personali.

Articolo 30 – Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, nonché ad imposta di bollo sin dall’origine, pari a Euro 16,00 ogni 4 facciate, ovvero ogni 100 righe.

Le spese relative all’imposta di registro e di bollo sono a carico di RFI.

La presente Convenzione è redatta in triplice originale di cui uno per ciascuna delle Parti contraenti ed uno per l'Ufficio delle Entrate per l’eventuale caso d'uso.

(Nota: sia la Convenzione che l’Allegato, non avendo natura propriamente tecnica, sono soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’art.2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972.)

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CONVENZIONE Parte generale

30 Ottobre 2020

CAVACCHIOLI LUCA03.11.2020 09:03:12 UTC

RABINO MICHELE RFI19.11.2020 11:24:42 UTC

ACCADIA GIOVANNI RFI20.11.2020 09:02:35 UTC

CATALANO FILIPPO 30.11 .2020 07:29:16 UTC

Firmato digitalmente da: GIOVANNI STEFANO GALLI Data: 01/12/2020 11:17:41

Firmato digitalmente da: BELLAVITA ENRICO Motivo: Ferrovienord S.p.A.

Luogo: Milano

Data: 01/12/2020 15:37:11

FRIGNOLA ROSARFI 02.12.2020 13:52:59 UTC

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