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COMUNE DI TRAVEDONA MONATE (Provincia di Varese)

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COMUNE DI TRAVEDONA MONATE (Provincia di Varese)

PROGETTO ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE EX DISCARICA IN LOCALITA’

BOSCO GROSSO

SCHEMA DI CONTRATTO

Ufficio Tecnico Comunale

IL PROGETTISTA E

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

(2)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(art. 11, D.Lgs n. 163/2006)

a) Lavori €. 175.100,00

b) oneri di sicurezza considerati direttamente

nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d’asta €. 7.100,00

c) Lavori soggetti a ribasso d’asta (a-b) €. 168.000,00 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto . Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Adeguamento dei prezzi.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15. Risoluzione e recesso del contratto.

Articolo 16. Accordo bonario e Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo19. Subappalto.

Articolo20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo22. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale per l’esecuzione dei lavori .

L’anno ….…………., il giorno ……….. del mese di ……….., nella residenza

……….., presso l’ufficio di ………., avanti a me, dott.

……….. ………., autorizzato a rogare, nell’interesse del ….…………., gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- …...……… nato a ……… il ………, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

….……… codice

fiscale………e partita IVA ……… che rappresenta nella sua qualità di ………., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- ………. nato a ………. il ………., residente in

……….., via ………, in qualità di ……… dell’impresa

……… con sede in ………., via ………n……, partita IVA ……….. che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io………... sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

a) con deliberazione della Giunta Comunale n………in data ………., è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica

(3)

b) in seguito a procedura aperta il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico della Stazione Appaltante n………in data ………., i lavori sono stati aggiudicati definitivamente al sunnominato appaltatore con determinazione n. ………… in data

………., per il prezzo netto di Euro ……… oltre IVA.

c) ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, la stazione Appaltante e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data

………,

d) sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 12 D.Lgs. 163/2006.

TUTTO CIO’ PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica R.S.U. in località Bosco Grosso. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta ad Euro ……… (al netto di Iva)

2. Il contratto è stipulato «a corpo» ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006 comma 2 - B;

l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Travedona Monate, presso la sede municipale.

2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante missione mandato di pagamento tramite il tesoriere comunale presso Banca Popolare di Bergamo – Filiale di Travedona.

3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera, sono autorizzat… a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i…

signor… ……….…...

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto.

2. La stazione appaltante potrà avvalersi di quanto previsto dall’art. 154, commi 6 e 7, del DPR 05.10.2010 n° 207 in merito alla possibilità di procedere alla consegna dei lavori in più volte con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4. La Stazione Appaltante prevede di poter procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 230 del DPR 05.10.2010 n° 207.

(4)

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori nonché per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori esecutivo è applicata una penale pari all’1 per mille per l’importo contrattuale.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di causa di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 D.Lgs. 163/06.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

c) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

d) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24, del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Articolo 10. Adeguamento dei prezzi.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. È però fatta salva l’applicazione dell’art. 133 D.Lgs. 163/06 in tema di compensazione per l’aumento dei prezzo dei materiali, sussistendo i presupposti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8,

(5)

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Non verranno corrisposti pagamenti in acconto .

3. Il pagamento della rata a saldo verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti sopra, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 133 D.Lgs. 163/06.

2. in ogni caso, trascorsi i termini di cui sopra l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 133 D.Lgs. 163/06.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve è emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione e recesso del contratto.

La risoluzione ed il recesso del contratto sono regolati dall’art. 134 e ss. del D.Lgs. 163/06. Inoltre, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti ulteriori casi:

a) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto.

c) superamento delle penali oltre il limite del 10% del valore contrattuale.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione,si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto.

A seguito della risoluzione contrattuale verranno adottati i provvedimenti di cui all’art. 138 del D.Lgs.

163/06, Si intendono comunque a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo del nuovo appalto per il completamento dei lavori;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Articolo 16. Accordo bonario e Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento, il responsabile del procedimento è tenuto ad attivare, ai sensi dell’art. 240 D.Lgs. 163/06, la procedura di accordo bonario.

(6)

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06.

3. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti nomina l’arbitro di propria competenza.

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del presente contratto.

6. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, provvederà, su iniziativa della parte più diligente, la camera arbitrale istituita presso l’Autorità.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

8. Può trovare applicazione l’art. 239 D.Lgs n. 163/2006 in tema di transazione.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui ai Decreti legislativi n. 81 del 2008 e n. 163 del 2006.

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs.

163/06. (qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/06, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria

numero ……….. in data ………rilasciata dalla società

……… Agenzia di ………. di per l'importo di Euro ……… pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

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3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavorI, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale importo per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/06, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero

………. in data ……… rilasciata dalla

società……….. agenzia di ……… per un massimale di Euro 250.000,00.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza n.

……….. per un massimale di Euro 1.000.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente allegato, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti

documenti:

 il capitolato speciale d’appalto;

 gli elaborati grafici progettuali;

 il computo metrico estimativo;

 l'elenco dei prezzi unitari;

 i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;

 il cronoprogramma;

 le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 20 e 21 Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, il regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

data firma

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