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Chiusura della società: che succede ai soci?

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Chiusura della società: che succede ai soci?

Autore: Redazione | 29/06/2016

Cancellazione ed estinzione della società: i debiti e i crediti vengono ereditati dai soci; la differenza tra società di persone e di capitali.

Che succede dopo la chiusura di una società? E, in particolare, cosa avviene dopo la cancellazione dal registro delle imprese se ancora (come spesso succede) ci sono debiti da pagare o (come più di rado accade) crediti da riscuotere? I chiarimenti sono stati ribaditi da una sentenza di ieri della Cassazione [1] che riprende il discorso avviato nel 2013 dalle Sezioni Unite [2].

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Dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l’estinzione della società:

essa, cioè, cessa di esistere o, per usare una parola semplice ma espressiva,

“muore”. E ciò vale sia per le società di persone (S.a.s., S.n.c, società semplici) che per quelle di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.). Ma, come ogni volta che muore una persona, subentrano in tutti i suoi rapporti (crediti e debiti) gli eredi: eredi che, in questo caso sono i soci (siano essi persone fisiche o altre persone giuridiche). In buona sostanza i soci diventano titolari – entro i limiti che vedremo a breve – sia delle posizioni attive che di quelle passive ancora pendenti all’atto dell’estinzione della società.

Che succede ai debiti della società

Come anticipato, questo fenomeno di tipo successorio investe sia i crediti, sia i debiti. Il problema principale, per come immaginabile, si pone soprattutto per i debiti. In che modo, ed entro che limiti, i soci ne devono rispondere? Fino a dove possono spingersi i creditori della società nel pignorare i beni dei soci? La risposta è sintetica e facile:

nelle società di persone, i creditori possono agire nei confronti degli ex soci illimitatamente, proprio come se fossero stati questi ultimi – e non la società – i veri debitori. Del resto, nelle società di persone (S.a.s., S.n.c., Società semplici), il creditore che non riesca a soddisfarsi sul patrimonio sociale può sempre pignorare i beni dei soci senza alcun limite. Dunque, la sostanza non cambia neanche dopo la morte della società;

nelle società di capitali i creditori possono agire nei confronti degli ex soci, ma nei limiti di quanto da questi riscosso a seguito della liquidazione ossia di quanto percepito con l’ultimo bilancio. E, comunque, non oltre le rispettive quote sociali.

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Che succede alle cause in corso?

Dal punto di vista processuale invece l’estinzione della società determina l’interruzione della causa pendente con facoltà per i soci di proseguire e riassumere detti giudizi a titolo personale. Analogamente nel caso in cui l’evento interruttivo si verifichi a grado concluso, l’impugnazione del provvedimento emesso dovrà invece provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci.

Se invece il grado di giudizio è concluso e sono pendenti i termini per l’impugnazione, l’estinzione comporta la facoltà per i soci “successori” – e solo per loro – di proporre il gravame o di essere destinatari dello stesso; il tutto a pena di inammissibilità dell’impugnazione.

Note

[1] Cass. sent. n. 13290/16 del 28.06.2016. [2] Cass. S.U. sent. n. 6070/2013 e 6071/2013. Autore immagine: Pixabay.com

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 3 maggio – 28 giugno 2016, n.

13290 Presidente Travaglino – Relatore Graziosi

Svolgimento del processo 1. Avendo nel 2001 RICAM Srl convenuto davanti al Tribunale di Roma per responsabilità professionale il suo commercialista F.L. che le

aveva fatto pagare imposte non dovute - commercialista il quale a sua volta aveva chiamato in causa per garanzia Axa Assicurazioni S.p.A. - l'adito Tribunale, con sentenza del 15 aprile 2004, respingeva la domanda per difetto di prova del danno

che la società avrebbe subito in conseguenza. Avendo la società proposto appello, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2668/2011, poi passata in giudicato, lo dichiarava inammissibile - a seguito di una eccezione di difetto di legittimazione di RICAM Srl proposta dalla compagnia assicurativa in secondo grado - per avere la

società perso la capacità di agire in giudizio e di impugnare essendo stata cancellata dal registro delle imprese dal 21 ottobre 1996. Dopo la proposizione della eccezione da parte di Axa, peraltro, cioè nelle more del giudizio di secondo

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grado le ex socie di RICAM Sri, L.F., G.F., L.F. e A.D.S., citavano il commercialista davanti al Tribunale di Roma, chiedendo lo stesso risarcimento per responsabilità

professionale che era stato chiesto nell'altro giudizio promosso dalla società estinta. II Tribunale, con sentenza del 4 marzo 2009, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva; le ex socie appellavano, e davanti alla

Corte d'appello di Roma si costituiva anche la compagnia assicuratrice, restando invece contumace il Lami. La corte territoriale rigettava l'appello con sentenza del

10 maggio23 giugno 2013. 2. Hanno presentato ricorso L.F., G.F., L.F. e A.D.S., sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione degli articoli 2495 e 2909 c.c. nonché vizio motivazionale e il secondo violazione degli articoli 110, 299, 300,

302 e 344 c.p.c. nonché ancora vizio motivazionale. Axa Assicurazioni S.p.A., si difende con controricorso. Motivi della decisione 3. Il ricorso non è accoglibile. 3.1

Per comprendere appieno il contenuto dei due motivi, è opportuno dare atto, anzitutto, di come la corte territoriale è pervenuta al rigetto dell'appello proposto

dalle attuali ricorrenti. La corte, constatato il giudicato che si era formato nei giudizio instaurato dalla società, ha affermato che le appellanti non avrebbero potuto far valere un diritto autonomo rispetto a quello esercitato in esso nel 2001 dalla RICAM Sri, potendo soltanto intervenire nel relativo giudizio di appello, perché

l'estinzione della società - decorrente dal 1 gennaio 2004 per coincidenza con l'entrata in vigore dell'articolo 2495 c.c. come riformato dal d.lgs. 17 gennaio 2003

n.6 - aveva fatto perdere alla società la legittimazione ad impugnare. Richiama la corte territoriale S.U. 12 marzo 2013 n. 6071, per affermare che dal momento dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese si attua un

fenomeno successorio in capo agli ex soci alla società estinta per i debiti, ma anche, in contitolarità, per i crediti. E poiché l'articolo 2909 c.c. dispone che il giudicato valga per gli aventi causa, essendo appunto le ex socie aventi causa

rispetto alla RICAM Srl ai sensi degli articoli 110 c.p.c. e 2495 c.c., la corte ha rigettato l'appello. 3.2 Nel primo motivo, allora, le ricorrenti osservano che la sentenza d'appello pronunciata nella causa avviata dalla società - cioè la sentenza

n. 2668/2011 della Corte d'appello di Roma - dichiarò inammissibile la domanda relativa alla responsabilità professionale dei commercialista solo per difetto di legittimazione processuale attiva della società, che sarebbe già stata estinta alla

proposizione dell'azione in primo grado, desumendone che tale giudicato di rito non ha inciso sul diritto fatto valere dalle ex socie. Anche la sentenza di primo

grado dello stesso processo, risalente al 15-19 aprile 2004, e che rigettò la domanda della società, non avrebbe effetto preclusivo: aveva infatti rigettato per

difetto di prova dell'esistenza di danno in quanto era all'epoca ancora pendente giudizio tributario; essendosi poi questo concluso senza consentire alla società di

recuperare nulla di quanto aveva perso per l'errore professionale del

commercialista, il danno sarebbe divenuto certo. II secondo motivo non si discosta, in sostanza, da quello precedente, per cui può essere accorpato nel vaglio.

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Censura infatti il giudice d'appello per avere ritenuto che le ex socie non potessero agire autonomamente, affermando che dovevano intervenire nel grado di appello del giudizio instaurato dalla società, e che il loro mancato intervento avrebbe fatto

formare il giudicato anche nei loro confronti. Ma la società, secondo le ricorrenti, non avrebbe avuto legittimazione fin dall'inizio del primo grado, e la sua mancata

legittimazione a impugnare avrebbe reso l'intero gravame inammissibile.

D'altronde l'estinzione della società non vale, ai fini del difetto di legittimazione processuale, dal 1 gennaio 2004; la società sarebbe estinta dal 1996, per cui sarebbe stata impossibile una successione processuale a essa delle ex socie.

Inoltre l'articolo 344 c.p.c. consente l'intervento in appello dei soli soggetti terzi che potrebbero opporsi ex articolo 404 c.p.c., per cui l'unica possibilità rimasta alle

ex socie sarebbe stata proprio l'azione autonoma. 3.3 La motivazione su cui la sentenza impugnata fonda il rigetto dell'appello non è, in effetti, condivisibile. II

giudice di merito prende le mosse da un noto intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (le sentenze nn. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013) in quanto

attinente all'interpretazione dell'articolo 2495 c.c. nel testo entrato in vigore dal 1 gennaio 2004 a seguito della riforma attuata dal d.lgs.6/2003. In esso, dato atto che dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l'estinzione della società,

sia di persone sia di capitali, si effettua una relativa assimilazione, appunto, tra le società di persone e le società che rivestono personalità giuridica. Anche per queste ultime, infatti, la sopravvivenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si traduce in una sorta di rapporto successorio tra la società che si estingue e le persone (a loro volta fisiche o giuridiche) che ne erano state socie. E

questo "fenomeno di tipo successorio", come le Sezioni Unite stesse lo hanno definito, è bifronte, investendo sia i debiti sia i crediti. In particolare, sopravvivono i

debiti della società, e ciò a costo di frangere il limes della soggettività distinta, rispetto al quale tradizionale dispositivo giuridico si è evidentemente ritenuto di

predominante valore la tutela dei creditori sociali. Pertanto gli ex soci "ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali" Ma sopravvivono anche, a parziale controbilanciamento dell'onere imposto agli ex soci, a favore di questi gli elementi

attivi, ovvero si trasferiscono loro, in regime di contitolarità o comunione indivisa,

"i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione", con esclusione delle mere pretese, pur se azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o

illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un'ulteriore attività (giudiziale o stragiudiziale) dei liquidatore, la mancata effettuazione della quale attesta la rinuncia ad essi della società che in tal modo ha optato per una più

celere conclusione della procedura estintiva. Il profilo sostanziale disegnato dalle Sezioni Unite si riverbera su quello processuale. La cancellazione della società dal

registro delle imprese la estingue e pertanto la priva della capacità di stare in

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giudizio, realizzando un evento interruttivo che, secondo l'ordinaria disciplina di cui agli articoli 299 ss. c.p.c., può essere superato proprio in considerazione del ravvisato fenomeno successorio. Quindi, sussiste l'eventualità di "prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società" ex articolo

110 c.p.c. Ma nell'ipotesi in cui questa eventualità non si concretizzi, la stabilizzazione processuale viene meno alla conclusione del grado in cui l'evento

interruttivo si è verificato: la prosecuzione dei giudizio mediante impugnazione della sentenza che ha concluso il grado venendo pronunciata nei confronti della società più non elude le conseguenze dell'estinzione, dovendo "provenire o essere

indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci" (sulla stessa linea cfr. pure Cass. sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8596 e Cass. sez. 5, 5 novembre 2014 n. 23574; si osserva poi per pura completezza, non rilevando in questa sede, che

tale limitazione della stabilizzazione processuale al grado in cui si è verificato l'evento interruttivo è stata parzialmente dismessa dalla successiva giurisprudenza

nomofilattica in considerazione dell'ultrattività del mandato ad litem: S.U. 4 luglio 2014 n. 15295; Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23141; Cass. sez. 5, 17 dicembre 2014 n. 26495; Cass. sez.lav.18 gennaio 2016 n. 710). 3.4 È più che evidente che l'arresto richiamato dalla corte territoriale, qualora le ex socie si fossero costituite

nel grado d'appello della causa avviata dalla società estinta per farne valere la successione, non avrebbe, nel caso di specie, "salvaguardato" le stesse dagli

effetti del giudicato, come ritiene invece la corte. La vicenda sostanziale e processuale è infatti diversa. La società, come riconosce la corte territoriale, fu cancellata dal registro delle imprese il 21 ottobre 1996, ma, essendo entrata in vigore la riforma dell'articolo 2495 c.c. il 1 gennaio 2004, solo a partire da tale data si estinse, conseguentemente perdendo ogni capacità processuale. L'evento

interruttivo, però, non fu denunciato nel grado in corso, ovvero nel primo grado, che sfociò nella sentenza del 15-19 aprile 2004 n. 12219 del Tribunale di Roma.

Questa sentenza, come si è visto, rigettò la domanda della società per difetto di prova dell'esistenza di danni derivanti dalla erronea condotta professionale del commercialista. Fu impugnata dalla società e la Corte d'appello di Roma, con la sentenza del 16 maggio-28 giugno 2011 n. 2868, dichiarò inammissibile l'appello,

per la perdita della capacità d'impugnare della RICAM S.r.l. Essendo stata dichiarata inammissibile l'impugnazione con una sentenza di rito che è passata in giudicato, è parimenti passata in giudicato la sentenza di merito contro la quale la impugnazione era stata proposta (sul formarsi dei giudicato su quel che è oggetto

di una impugnazione risultata inammissibile cfr. p. es.. Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 840, Cass. sez.2, 25 luglio 2005 n. 15558 e S.U. 9 gennaio 2000 n. 16). E il

giudicato di merito ha investito le attuali ricorrenti, proprio per la loro qualità di ex socie della società estinta, rispetto alla quale, ex articolo 110 c.p.c., hanno subito

un fenomeno successorio, come affermato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn.

6070 e 6071 del 12 marzo 2013 sopra ampiamente richiamate. È dunque per

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questo, e non per l'omesso "intervento" (come non dei tutto propriamente lo definisce la sentenza impugnata) delle ex socie nel grado d'appello dei giudizio avviato dalla società, che la domanda fatta valere nell'ulteriore giudizio da esse

stesse attivato non può essere accolta, in quanto coperta dal giudicato, non essendo discusso che le attuali ricorrenti hanno fatto valere lo stesso diritto che

era stato esercitato dalla società nel giudizio che aveva avviato nel 2001 (nella stessa esposizione nello svolgimento dei processo presente nel ricorso si adduce che le attuali ricorrenti hanno citato il commercialista della società estinta F.L. per

ottenerne la condanna "al risarcimento dei danni tutti subiti dalla RICAM S.r.l., e per essa dai suoi soci attori ": ricorso, pagina 2). Né d'altronde vanta consistenza

l'argomento che lo stesso ricorso apporta - nell'evidente consapevolezza dell'essere insorto un giudicato di merito identificabile nella sentenza di primo

grado della causa RICAM - , e cioè che non possono dedursi maggiori effetti preclusivi di quelli del giudicato di rito "dal giudicato conseguentemente formatosi

in ordine alla sentenza di primo grado" emessa nel 2004 dal Tribunale di Roma in quanto questa avrebbe rigettato la domanda "esclusivamente perché ritenuta - all'atto della emanazione della sentenza - ancora del tutto incerta, e quindi carente

sotto il profilo probatorio, l'esistenza dei danno" per la pendenza dei giudizio tributario. Riporta al riguardo un breve stralcio della motivazione: "Non risulta se

ed in quale misura il ricorso amministrativo pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma sia stato accolto o meno. In ogni caso il Giudicante rileva che, nell'eventualità di accoglimento integrale dei ricorso amministrativo, la RICAM S.r.l. in liquidazione otterrebbe il recupero dell'importo richiesto e, dunque, non sussisterebbe danno' (ricorso, pagina 13; la frase viene riportata anche nella

premessa a pagina 5); e a ciò aggiunge che il danno sarebbe "divenuto invece certo e pienamente dimostrabile solo successivamente all'emanazione della sentenza emessa dal Tribunale, in conseguenza dell'intervenuto rigetto in via definitivo della richiesta di rimborso" della società al giudice tributario. Si tratta, chiaramente, a tacer d'altro, di un argomento privo di autosufficienza, in quanto lo

stralcio estrapolato dalla motivazione della sentenza suddetta - che peraltro dichiara che non è provato che il ricorso dinanzi alla CTP "sia stato accolto o meno"

- non è certo sufficiente per escludere che si sia formato un giudicato

sull'inesistenza dei danno, tenuto conto, altresì, che il giudicato ontologicamente copre il dedotto e il deducibile. E d'altronde le attuali ricorrenti, come sopra si è visto, hanno dato atto di avere proposto la stessa azione che era stata proposta

dalla società nel 2001, senza innovatrici divergenze dal contenuto di questa (ancora ricorso, pagina 2). Se, dunque, deve essere corretta ex articolo 384, ultimo

comma, c. p.c. la motivazione dell'impugnata sentenza nel senso esposto, risulta peraltro da confermare il risultato cui è pervenuto il giudice d'appello, cioè il rigetto dell'impugnazione delle attuali ricorrenti. E per quanto appunto si è rilevato neppure il ricorso può essere accolto. Peraltro, la particolarità della vicenda e il suo

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essersi verificata in un periodo di evoluzione normativa e giurisprudenziale costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.

Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma i bis dello stesso

articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma i quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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