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Assegno di accompagnamento: domanda semplificata per anziani over 65

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Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 08-05-2018

Messaggio n. 1930

OGGETTO: Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni – Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508

Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508. In particolare, l‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile.

Per tale categoria di beneficiari è stato possibile semplificare il procedimento di concessione, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

Si precisa che tale semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017).

Si rammenta, a tale proposito, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto dell’incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.

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335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al predetto incremento deve aggiungersi quello derivante dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

Ciò premesso, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola.

Tali modifiche, che di seguito si illustrano, saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.

L’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda.

Per tale motivo, la procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale.

Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente.

Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in due sezioni.

La prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto.

La seconda consente di acquisire i seguenti dati:

1. l’eventuale ricovero;

2. l’eventuale delega alla riscossione di un terzo <quadro G> e in favore delle associazioni

<quadro H>;

3. la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).

Si precisa che, in questa fase di avvio, la seconda sezione è facoltativa e, pertanto, resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.

È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.

Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio- economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.

Si precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

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Le Strutture in indirizzo sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del presente messaggio.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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