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Ecobonus auto 2019: codice tributo e istruzioni per compilare il modello F24

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Academic year: 2022

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RISOLUZIONE N. 82/E

Divisione Servizi

Roma, 23 settembre 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi, di cui all’articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, nella misura e alle condizioni ivi stabilite.

I successivi commi 1036 e 1037 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedono che detto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

“6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L.

n. 145/2018”.

(2)

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

******

L’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell'anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, nella misura e alle condizioni ivi stabilite.

I successivi commi 1060 e 1061 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedono che detto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state dettate le disposizioni applicative dell’agevolazione in parola.

In particolare, l’articolo 4, comma 4, del citato decreto del 20 marzo 2019 prevede che il credito d’imposta è utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

(3)

 “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L.

n. 145/2018”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

******

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del citato decreto del 20 marzo 2019, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione possono essere consultati dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale”

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente

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