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Ai sensi dell’art.9 della Legge n

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Academic year: 2022

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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMUNICAZIONE UNICA

1. Data inizio attività/data costituzione dell’impresa.

Ai sensi dell’art.9 della Legge n. 40 del 2007 e in applicazione di quanto indicato nella nota Ministero Sviluppo Economico n. 85801 del 1.10.2009 l’avvio dell’attività di impresa o la data di costituzione della stessa non può essere precedente alla presentazione della Comunicazione Unica.

Tuttavia in considerazione della possibilità, attualmente offerta dall’Agenzia dell’Entrate, di poter richiedere, anche per il tramite di altri canali, l’apertura della partita IVA provvisoriamente verranno accettate pratiche di Comunicazione Unica “difformi” con la posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che attraverso la Comunicazione Unica è possibile costituire una impresa “inattiva” ottenendo così immediatamente la partita IVA e il codice fiscale ed, in un secondo momento, previo l'invio di un'ulteriore pratica integrativa, dare avvio all'effettivo esercizio dell'attività.

Tutto questo permette di ovviare a tutte quelle situazioni nelle quali, ad esempio, per iniziare concretamente ad operare occorrono licenze, oppure per comunicare l'assunzione dei lavoratori occorrono codice fiscale e partita IVA ottenibili soltanto a seguito dell'invio della pratica di Comunicazione Unica.

Al riguardo si precisa che nel caso di costituzione di impresa individuale “inattiva”

non verranno accettate pratiche di Comunicazione Unica che non contengano anche la parte relativa all’Agenzia delle Entrate.

2. Soggetti “only REA”.

In applicazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 in materia di regole tecniche per la Comunicazione Unica, anche i soggetti obbligati alla sola iscrizione REA (ad es.:

associazioni svolgenti in via secondaria attività commerciale) sono tenute all’utilizzo della procedura di Comunicazione Unica.

3. Applicazione dell’imposta di bollo / diritti di segreteria.

In applicazione della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 29 marzo 2010 l’imposta di bollo dovuta per tutte le domande presentate, su supporto informatico o in modalità telematica, tramite la procedura di comunicazione Unica è quella prevista all’art. 1 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 comma 1-ter:

a) se presentate da ditte individuali Euro 17,50;

b) se presentate da società di persone Euro 59,00;

c) se presentate da società di capitali Euro 65,00.

Su domande e denunce presentate tramite Comunicazione Unica al Registro delle Imprese sono applicati i diritti di segreteria di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello 02.12.2009 che variano in relazione al soggetto interessato, al tipo di pratica e alla modalità di presentazione di ciascun adempimento.

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Si precisa che, nel caso in cui la pratica di Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto fiscale, previdenziale o assistenziale, non sono dovuti né bolli né i diritti di segreteria alla Camera di Commercio.

Nell'ipotesi in cui vengano trasmesse al Registro delle Imprese, una pratica di iscrizione di impresa “inattiva” e successivamente una pratica di denuncia inizio attività, quest'ultima deve essere considerata quale mera integrazione del primo invio e, pertanto, non verrà sottoposta né al pagamento dei bolli né dei diritti di segreteria.

4. Utilizzo della “procura”.

In applicazione di quanto disposto dal Ministero Sviluppo Economico con circolare n.

3616/C del 15 febbraio 2008, è consentito, nell’ambito della Comunicazione Unica, l’utilizzo del modello di procura allegato alla stessa circolare e alla modulistica relativa alla Comunicazione Unica scaricabile dal sito www.registroimprese.it. Tale modalità deve intendersi tuttavia come una provvisoria alternativa ad un più ampio e diffuso utilizzo della firma digitale da parte dei titolari e legali rappresentanti di impresa. La CCIAA di Bari intende, infatti, porre in atto tutte le procedure più utili al fine di favorire la diffusione e l’utilizzo dei dispositivi di firma digitale.

5. P.E.C.

L'art.16 L.28 gennaio 2009 n.2 di conversione del D.L.185/2008 ha introdotto l’obbligo per le società di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, pertanto, le società non potranno richiedere l’assegnazione gratuita di una casella di P.E.C. tramite il modulo Comunica, quindi dovranno dotarsene autonomamente.

Resta invece disponibile l’assegnazione gratuita di una casella PEC, tramite il modulo Comunica, per le sole imprese individuali.

La casella P.E.C. indicata nel modulo Comunica sarà utilizzata solo ai fini dell’inoltro delle ricevute del procedimento e delle comunicazioni inerenti la pratica di Comunica (è possibile indicare anche la casella di P.E.C. dell’intermediario incaricato dall’impresa all’invio della pratica).

L’iscrizione della casella P.E.C. nel Registro Imprese avverrà unicamente mediante compilazione dell’apposito riquadro della modulistica (modulo S1, I1 ecc.) del registro delle imprese.

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