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Sardegna, del. n. 70 – Ritardi nell’invio della certificazione del patto di stabilità interno 2014

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Deliberazione n. 70/2015/PAR

Repubblica italiana Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati:

dott. Francesco Petronio Presidente

dott.ssa Maria Paola Marcia Consigliere

dott.ssa Valeria Mistretta Consigliere relatore

dott.ssa Lucia d’Ambrosio Consigliere

dott.ssa Valeria Motzo Consigliere

dott. Roberto Angioni Primo Referendario

nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015;

Visto l’articolo 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Vista la richiesta di parere del comune di Villanovafranca prot. n. 4843 del 30 luglio 2015, trasmessa dal Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. n. 817 del 6 agosto 2015;

Vista la nota prot. n. 49973866 del 24 settembre 2015 con la quale il Presidente ha nominato il Consigliere Valeria Mistretta magistrato relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 50293254 del 13 ottobre 2015 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l’ordinanza n. 24/2015 del 21 ottobre 2015, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa per il giorno 22 ottobre 2015, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Consigliere Valeria Mistretta

PREMESSO

Il Sindaco del comune di Villanovafranca ha chiesto un parere in merito alla possibilità di evitare le sanzioni previste a carico dell’Ente nel caso di ritardo di un giorno nell’invio della certificazione del patto di stabilità interno 2014.

CONSIDERATO

1. La richiesta, formulata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

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della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del comune di Villanovafranca e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, che la ha dichiarata improcedibile (deliberazione n. 35 del 5 agosto 2015).

2. La richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei suoi profili generali e astratti, in quanto attiene all’interpretazione di norme in materia di patto di stabilità interno e di assunzioni di personale negli enti locali e rientra perciò nella materia di contabilità pubblica.

3. Ciò premesso, la Sezione osserva che, come correttamente indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali, la normativa in esame non presenta incertezze interpretative.

L’art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, modificato dall’art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) e dall’art. 1, comma 539 lett. a) b) c) e d) della legge n. 147 del 2013 (a decorrere dal 1° gennaio 2014), dispone che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze una certificazione esclusivamente tramite un apposito sistema web. Il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per l’invio della detta certificazione, è definito dalla stessa norma “perentorio”.

La norma ribadisce ancora che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Qualora, però, la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dello stesso art. 31.

Il legislatore, quindi, in caso di mero ritardo nella trasmissione della certificazione, non dispone l’applicazione di tutte le sanzioni collegate al mancato rispetto del patto, ma prevede, comunque, la sanzione relativa al divieto di assumere personale, così come dettagliatamente indicato nel comma 26 lettera d).

Quanto disposto dalla normativa sopra richiamata è ribadito nella circolare applicativa del Ragioniere dello Stato, approvata con decreto del 13 marzo 2015.

Non sussistono pertanto le incertezze interpretative alla base della richiesta di parere.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

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DELIBERA Il parere come in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale del comune di Villanovafranca, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015.

Il Relatore Il Presidente

Valeria Mistretta Francesco Petronio

Depositata in Segreteria il 23 Ottobre 2015 Il Dirigente

Giuseppe Mullano

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