DELIBERAZIONE N. 61 DEL 16/07/2009
d.lgs 163/06 Articoli 142 - Codici 142.1
I lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di costruzione e gestione, salvi i contratti in economia, pertanto, alla luce degli indirizzi comunitari in materia di procedure negoziate, deve ritenersi illegittima la scelta scaturente da una procedura atipica di affidamento/realizzazione di opere pubbliche, elusiva dei modelli giuridici tipizzati della concessione di costruzione e gestione ovvero del contratto d'appalto.