Anno 51 11 marzo 2020 N. 63
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 48
BOLLETTINO UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 MARZO 2020, N. 32
Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure
per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19
11-3-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 63 2
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE- GIONALE 10 MARZO 2020, N. 32
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'e- mergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emer- genza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezio- ne Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivan- ti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio- logica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesi- ma Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipar- timento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia- Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al ri- schio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio- logica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di conteni- mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg- ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO- VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del- l’8/3/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni- mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamati i propri decreti:
- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi re- gionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in co- stante contatto con il Comitato operativo nazionale;
- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in
merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in me- rito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevo- le incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le mi- sure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la dif- fusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazio- nale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.
112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adot- tare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pub- blica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Con- siglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cu- i all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati;
ORDINA
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del De- creto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (com- presi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).
2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercen- te ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, cam- peggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;
4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti ali- mentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
Il Presidente Stefano Bonaccini
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Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita COMUNICATO REDAZIONALE
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