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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI Divisione IV

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Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI Divisione IV

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D’USO DI FREQUENZE COORDINATE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO

DIGITALE TERRESTRE

REGIONE PIEMONTE – CH 60 UHF

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo Unico della Radiotelevisione”

e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1 agosto 2003 n.

259 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 6, comma 8 del decreto legge n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/14, che reca in particolare “Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data…”;

VISTO l’art. 6, comma 9-bis del decreto legge n. 145 del 23/12/2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che reca “L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso”.

VISTO l’art. 6, comma 9-ter del decreto legge n. 145 del 23/12/2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che reca in particolare il compito attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di …

”pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione

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della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia i relativi diritti d’uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) Idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni;

b) Redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale;

c) Esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) Sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) Tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all’alinea primo periodo.

Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti nell’ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alla frequenze da assegnare, il Ministero dello Sviluppo Economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d’uso per le stesse finalità della presente disposizione”;

VISTO l’art. 6, comma 9-quater del suddetto decreto legge n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/14, che reca in particolare “Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies” del medesimo decreto legge;

VISTO l’art.6, comma 9-quinquies del medesimo decreto legge n.145/13 convertito dalla legge n.

9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/14, che reca “al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l’attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9 septies”.

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014 recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art.6, comma 8 della legge 21 febbraio 2014, n. 9”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 402/15/CONS recante

“Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art.6, comma 8, della legge 21/02/2014, n. 9 e successive

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modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 Dicembre 2014 n. 19” e l’allegato 1 alla delibera stessa;

VISTA la nota Prot. n. 73703 del 26 ottobre 2015 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di rendere disponibile maggiore capacità trasmissiva e fermo restando i criteri posti a fondamento della delibera 402/15/CONS, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di aver svolto un successivo esercizio di pianificazione identificando ulteriori frequenze da assegnare su base sub regionale in specifiche regioni in attuazione dell’art.6, comma 8, della legge 21.02.2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 Dicembre 2014 n. 190;

VISTE le frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia (frequenze coordinate) di cui alla Delibera AGCOM 402/15/Cons e alla successiva nota AGCOM Prot.n 73703 del 26 ottobre 2015 e non assegnate ad operatori di rete in ambito nazionale per il servizio televisivo digitale terrestre da attribuire esclusivamente ad operatori di rete in ambito locale e precisamente:

REGIONE CANALI

PIEMONTE 60

LOMBARDIA 7 - 11

VENETO 58 - 60

FRIULI VENEZIA GIULIA 58 - 60

EMILIA ROMAGNA 58 - 60

MARCHE 6 – 58 - 60

ABRUZZO 6 – 7 - 58

MOLISE 60

CAMPANIA 6

PUGLIA 7 – 24 – 58 - 60

BASILICATA 6

CALABRIA 58

SARDEGNA 60

TOSCANA 58

LIGURIA 58

VISTA la nota AGCOM prot. 78330 del 20.11.2015 con la quale sono stati fornite elementi in merito all’ipotesi di pianificazione di cui alla delibera n. 402/15/CONS e alla nota AGCOM prot.

73703 del 26.10.2015 relativamente ai vincoli radioelettrici imposti nei Punti di Verifica (PDV) stabiliti per la protezione delle aree di servizio, pubblicati contestualmente al presente Bando sul sito del Ministero;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 622/15/CONS recante

“Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147 della legge 23 Dicembre 2014, n. 190”;

VISTO il documento “Linee guida per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi media audiovisivi (TV locali) pubblicato in via definitiva dal Ministero sul proprio sito il 15 luglio 2015, a seguito delle osservazioni intervenute;

VISTO il documento “Linee guida per la formazione delle graduatorie regionali per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre (Bandi operatori

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TV locali) pubblicato in via definitiva dal Ministero sul proprio sito il 28 aprile 2016, a seguito delle osservazioni intervenute;

RAVVISATA pertanto l’esigenza di emanare un bando per ciascuna regione e per ciascuna frequenza disponibile nella regione, di cui alla Delibera AGCOM 402/15/Cons e alla successiva nota AGCOM Prot.n 73703 del 26 ottobre 2015, di cui alla Tabella sopra riportata,

DETERMINA ART. 1

(Soggetto che indice la procedura)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201- 00144 Roma (di seguito Ministero).

ART. 2

(Oggetto della procedura)

1. In applicazione di quanto previsto all’art.6 del Decreto Legge n.145/13, convertito dalla Legge n.9/14, come modificato dall’art.1, comma 147 della Legge 190/14, la presente procedura è finalizzata all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia (di seguito frequenze coordinate) e non assegnate ad operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre da attribuire esclusivamente ad operatori di rete in ambito locale.

2. La procedura viene attuata al fine di garantire la massima efficienza nella gestione dello spettro, mediante sia l’attribuzione della frequenza coordinata agli operatori di rete sia la cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

3. Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione della frequenza coordinata CH 60 UHF disponibile nella regione PIEMONTE, di cui alla delibera AGCOM 402/15/CONS e alla successiva nota AGCOM Prot.n. 73703 del 26 ottobre 2015 indicata nella Tabella in premessa con il rispetto dei vincoli imposti nei Punti di Verifica (di seguito PDV) indicati dalla pianificazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicati sul sito del Ministero.

ART. 3

(Soggetti ammessi alla procedura)

1. Ai sensi dell’art.6 comma 9-ter del Decreto Legge 145/13 e s.m.i., i soggetti ammessi alla procedura sono quelli interessati ad operare nella regione PIEMONTE, che siano in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/03) o che si impegnino a conseguire detta autorizzazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione della frequenza (di seguito, operatori di rete locali).

2. La partecipazione al bando è consentita anche in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatore di rete.

3. L’operatore di rete richiedente e aggiudicatario di frequenza può avvalersi di collaborazioni tecniche o commerciali o di partnership con società che forniscono servizi tecnici.

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ART. 4

(Domanda di partecipazione)

1. L’operatore di rete locale nella domanda di partecipazione per l’assegnazione della frequenza CH 60 UHF deve dichiarare a pena di esclusione:

a) identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, estremi di iscrizione registro imprese, recapiti telefonici, pec;

b) indicazione della regione per la quale si richiede la partecipazione alla seguente procedura;

c) gli estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisiva, ovvero l’impegno a conseguire la predetta autorizzazione entro 60 giorni dall’eventuale aggiudicazione della frequenza coordinata;

d) assenza delle condizioni di esclusioni di cui al successivo art.6;

e) indicazione di esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

f) l’impegno a realizzare le reti entro un determinato tempo;

g) la persona a cui il Ministero dello Sviluppo Economico può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l’indicazione della qualifica e del recapito del soggetto.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 2, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico in caso di costituzione di una nuova società da parte di due o più operatori di rete; in caso, invece, di partecipazione in forma associata, copia dell’intesa in forma di atto pubblico o scrittura privata a firma autenticata tra gli operatori di rete che presentano congiuntamente la domanda;

b) relazione tecnica attestante l’idoneità alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto di quanto indicato dall’'AGCOM evidenziando le sottovoci a1, a2, a3 di cui alla Tabella 2 indicata nel documento allegato al presente bando;

c) piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale con le indicazioni delle sottovoci di cui alla tabella indicata al precedente punto b); elenco dei trasmettitori necessari per la valutazione del punteggio di cui alla sottovoce b5 della Tabella 2 nel documento allegato al presente bando deve essere fornito anche su supporto elettronico in formato TD2 o TD3, costi e pianificazione economico-finanziaria del piano tecnico per la valutazione delle sottovoci di cui alle lettere d1 e d2 della medesima tabella;

d) copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese, con attestazione da parte dello stesso Ufficio dell’avvenuto deposito, nonché situazione patrimoniale del soggetto partecipante alla data del 31/12/2015. Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma associativa o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori la suddetta documentazione dovrà essere presentata da ciascun operatore;

e) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

ART. 5

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione di cui al precedente art. 4, per la regione PIEMONTE e per la frequenza coordinata CH 60 UHF, unitamente agli allegati, deve pervenire in cartaceo e su supporto elettronico cd/r – a pena di esclusione al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, piano 5°, stanza A553, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale America 201, 00144 Roma, dal 9 maggio al 10 giugno p.v., tramite consegna a mano

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ovvero corriere o posta assicurata. Dell’avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto; il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico chiuso e sigillato, devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura

“Domanda di partecipazione per l’assegnazione del diritto d’uso di frequenza coordinata per il servizio televisivo digitale terrestre per la regione PIEMONTE – CH 60 UHF “NON APRIRE”.

2. La domanda e le dichiarazioni correlate, nonché la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società.

3. Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali.

ART. 6

(Condizioni di esclusione dalla procedura) 1. Non possono partecipare alla presente procedura:

a) gli operatori di rete che siano destinatari di dichiarazione di fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio;

b) gli operatori di rete che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D.lgs n. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

c) gli operatori di rete i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

2. L’eventuale esclusione dalla procedura di formazione della graduatoria per l’attribuzione della frequenza coordinata per il servizio televisivo digitale terrestre sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

ART. 7

(Commissione esaminatrice)

1. Un’apposita Commissione esaminerà le domande presentate, valuterà le stesse ai fini dell'attribuzione dei punteggi ed elaborerà la graduatoria.

2. Tale Commissione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali con apposito provvedimento e sarà composta da tre componenti esperti nelle materie e nelle procedure per l'assegnazione della frequenza coordinata oggetto del presente bando.

3. La Commissione procederà ad escludere i partecipanti in caso di mancanza dei requisiti previsti o di carenza della documentazione attestante i suddetti requisiti dettati dall'art.6, comma 9 ter del D.L. 143/13 e s.m.i.

ART. 8

(Modalità e criteri di formazione della graduatoria)

1. Il Ministero rilascia il diritto d’uso al soggetto collocato al primo posto nella graduatoria redatta dalla Commissione per la regione PIEMONTE, sulla base dei seguenti criteri dettati dall’art.6, comma 9-ter del D.L. 145/13 e s.m.i. e precisamente:

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a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; nel caso di nuovo soggetto associativo tale criterio sarà riferito agli operatori di rete che ne fanno parte;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti.

2. Per la formazione della graduatoria, ai singoli criteri di valutazione previsti dalla norma verranno attribuiti i punteggi totali indicati dall'allegato documento: “parametri dell’attribuzione dei punteggi”. Il punteggio totale attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà suddiviso in punteggi parziali come riportati nel medesimo documento il quale illustra in dettaglio, in conformità alla prescrizioni del bando stesso, la valutazione dei parametri per la definizione dei punteggi da attribuire a ciascun partecipante, dettati all’art.6, comma 9.ter del D.L. 145/13 e s.m.i., nonché il rispetto dei vincoli imposti nei PDV indicati dalla pianificazione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Inoltre nell'unito allegato sono fornite indicazioni in merito alla lettera e) dei criteri dettati dal sopracitato articolo .

3. Le richieste di chiarimenti di natura giuridico amministrativa e di natura tecnica e/o di informazioni inerenti la presente procedura di gara potranno essere formulate entro e non oltre 7 gg dalla data di pubblicazione del presente bando ed inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: giovanni.gagliano@mise.gov.it. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

4. La graduatoria adottata dalla Commissione a seguito della suddetta procedura sarà approvata con determina del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali.

ART. 9

(Pubblicazione della graduatoria)

1. La graduatoria è resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito del Ministero www.mise.gov.it area tematica Comunicazioni

2. L’ammissione o l’eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione della frequenza saranno comunicate all’interessato, la seconda con provvedimento motivato.

ART.10

(Durata, trasferibilità e revoca del diritto d’uso)

1. La durata del diritto d’uso della frequenza coordinata, assegnata all’aggiudicatario, sarà di quattro anni rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di complessivi ulteriori quattro anni.

2. Il diritto d’uso potrà essere ceduto ad altri soggetti non prima che siano decorsi due anni dal rilascio e a condizione che il subentrante rispetti le modalità e gli obblighi previsti dall’art.9-ter del Decreto Legge n.145/13 e s.m.i. assunte dal cedente in sede di presentazione della domanda per l’aggiudicazione della frequenza coordinata oggetto del presente bando.

3. Il diritto d'uso sarà revocato in caso di palese mancato rispetto dei tempi di realizzazione della rete dichiarata in sede di domanda di cui alla lettera e) dell’art.6, comma 9-ter del D.L. 145/13 e s.m.i.

4. Il rilascio del diritto d’uso comporta il pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi previsti dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

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ART. 11

(Pubblicazione del bando)

1. Dell’adozione del presente bando viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il contenuto integrale del bando e dell'unito allegato sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it all’interno dell’area tematica “Comunicazioni”.

Roma, 2 maggio 2016 Il Direttore Generale Antonio Lirosi

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