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Anno 48 13 aprile 2017 N. 103Parte prima - N. 14Sommario

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Anno 48 13 aprile 2017 N. 103

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Sommario

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2017, N.6

Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio del- la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) ...1

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4461 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’ogget- to 4387 Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante:

“Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio del- la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»”. A firma dei Con- siglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti ...2

REGIONE EmILIA-ROmAGNA

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2017, N.6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PRE- VENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATO- LOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzar- do patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:

“8 bis. È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccani- ci, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la con- clusione della partita (ticket redemption)”.

2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regio- nale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva speci- fica direttiva per l’attuazione del comma 8 bis”.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. L’atto di cui all’articolo 6, comma 8 ter, della legge re- gionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del- la presente legge.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

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13-4-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EmILIA-ROmAGNA - PARTE PRImA - N. 103 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 aprile 2017 STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa del consigliere Pruccoli; oggetto assembleare n. 4387 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 161 del 3 aprile 2017;

- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la salute e Politiche sociali" in sede referente;

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2017 del 4 aprile 2017,

relatore della Commissione Giuseppe Paruolo, nominato dalla Commissione in data 4 aprile 2017, relatore di minoranza Andrea Bertani nominato dalla Commissione in data 10 aprile 2017 con preannuncio di richiesta di relazione orale in Aula;

- Scheda tecnico–finanziaria;

- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana dell’11 aprile 2017, alle ore 12.29, atto n. 58/2017.

REGIONE EmILIA-ROmAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO Oggetto n. 4461 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’og- getto 4387 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la ridu- zione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Montal- ti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Ronti- ni, Foti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

la l.r. 5/2013, che rappresenta la risposta che la nostra Regione ha dato al preoccupante fenomeno del dilagare della dipendenza da “gioco d’azzardo”, pone particolare at- tenzione alla protezione delle cd. categorie sensibili; di quei soggetti, cioè, che per alcune fragilità intrinseche alla loro condizione, sono maggiormente esposte a patologie appar- tenenti alla categoria diagnostica dei Disturbi del controllo degli impulsi, le cui ricadute in termini sanitari e sociali so- no deleterie.

In particolare, secondo un'indagine condotta dall'Uni- versità di Bologna in collaborazione con Nomisma, in Italia un ragazzo su due di età compresa tra i 14 e i 19 anni subisce il fascino pericoloso di scommesse e lotterie e il fenomeno è in pericolosa diffusione.

Secondo l'indagine, che è stata titolata "Young mil- lennials monitor" il 17 per cento ha giocato una volta a settimana o anche più, l'11 per cento lo fa con cadenza men- sile e il 21 per cento più raramente.

La ricerca ha infine indicato che è del 5 per cento la percentuale dei ragazzi che presenta già un approccio pro- blematico al gioco e il 9 per cento è già definito a rischio ludopatia, i dati confrontati con le ricerche effettuate dall'I- stituto di Fisiologia Clinica del Cnr, preoccupano.

Evidenziato che

la norma regionale, per meglio contrastare questo

fenomeno prevede l’adozione di un regolamento, accanto alla diffusione di buone pratiche educative, per garantire il rispetto di una distanza minima di 500 mt fra i locali ospi- tanti i citati apparecchi per il gioco e luoghi sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricet- tive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

La legge, come successivamente modificata, prevede anche il divieto per i minori di utilizzare le cosiddette ti- cket redemption, ovvero apparecchi per il gioco, attivabili con moneta o altri strumenti di pagamento, che distribuisco- no tagliandi per ottenere premi e che coinvolgono sempre più bambini, avvicinandoli pericolosamente al mondo delle slot e diffondendo un messaggio potenzialmente dannoso.

Rilevato che

l’odierna modifica alla legge 5, nel meglio specifica- re l’ambito di attuazione del divieto, assegna alla Giunta regionale il compito di emanare una specifica direttiva at- tuativa, sentita la competente commissione assembleare.

È necessario adottare criteri attuativi efficaci e mirati a contrastare il gioco d’azzardo fra i minori, vista anche l’as- senza di un quadro nazionale di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta

a dare piena e rapida attuazione alla legge regionale 5 del 2013 ed ai necessari provvedimenti attuativi, dele- gando l’osservatorio regionale di cui all’art. 5 della L.R. 5 del 2013, nelle misure di contrasto all’uso delle ticket re- demption tra i minori, a coinvolgere in maniera trasversale i soggetti a vario titolo coinvolti: il garante regionale per l’infanzia ed adolescenza, le Istituzioni socio-sanitarie, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni che si oc- cupano di prevenzione alla dipendenza dall'azzardo e le Associazioni di categoria interessate.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti- meridiana dell’11 aprile 2017

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Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

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