Valute Virtuali e contrasto a Cyberlaundering
Aprile 14, 2021 – Corte di Cassazione
ISLC – Information Society Law Center
Stefano Capaccioli
Indice
• Nozione di Valute Virtuali e Cyberlaundering
• Introduzione tecnica alle Valute Virtuali
• Interpretazione delle valute virtuali
• Normativa AML Europea ed introduzione in Italia
• Cenni operativi/pratici
Indice
• Nozione di Valute Virtuali e Cyberlaundering
• Introduzione tecnica alle Valute Virtuali
• Interpretazione delle valute virtuali
• Normativa AML Europea ed introduzione in Italia
• Cenni operativi/pratici
Valute Virtuali – intorno della nozione
FAFT-GAFI (2015): rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente e funziona come
(1) un mezzo di scambio; e/o (2) un'unità di conto; e/o
(3) un deposito di valore,
ma non ha corso legale in alcuna giurisdizione e non è emesso né garantito da alcuno e svolge le funzioni di cui sopra solo previo accordo all'interno della comunità di utenti della valuta virtuale.
FAFT-GAFI (2018) ha ampliato la definizione alla possibilità di utilizzo (4) fini di pagamento o investimento.
FAFT-GAFI (2018) Valute virtuali da considerarsi quali
"proprietà", "proventi", "fondi", "fondi o altre attività" o altri "valori
corrispondenti".
Fondo Monetario Internazionale
Valute Virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, emesse da sviluppatori privati e denominate nella loro propria unità di conto.
Le valute virtuali possono essere ottenute, archiviate, memorizzate e trasferite per via elettronica e possono essere utilizzato per una varietà di scopi, purché vi sia accordo tra le parti:
• semplici IOU (I Owe You, forma ancestrale di titolo) da parte di emittenti (coupon o punti premio),
• valute virtuali supportate da attività (come oro)
• "criptovalute" come il bitcoin.
Cyberlaundering
• «Un fenomeno complesso che comprende l’insieme di tutte le attività illecite finalizzate a “ripulire” non solo il “denaro, ma più in generale i capitali, i beni, i valori o le altre “utilità” di provenienza delittuosa, ricorrendo a sistemi o mezzi elettronici o, meglio, “cibernetici”, resi disponibili dalle TIC, che coinvolgono oggi soprattutto la rete» (L. Picotti).
• Due tipologie:
- riciclaggio digitale strumentale
- riciclaggio digitale integrale
Valute virtuali - Sintesi
Valute Virtuali
Centralizzate
Senza valore (Linden
dollar)
Con Valore E-Gold
Decentralizzate
Senza valore Criptovalute
Con Valore Criptoattività
Convertibili/Non Convertibili
Premessa metodologica
La saggezza del mondo insegna che è cosa migliore per la reputazione fallire in modo convenzionale, anziché riuscire in modo anticonvenzionale.
J.M. Keynes «Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta» (1936)
Valute virtuali Decentralizzate
CriptoAttività / Criptovalute
Unidentified (Unknown) Legal Object.
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Indice
• Nozione di Valute Virtuali e Cyberlaundering
• Introduzione tecnica alla Valute Virtuali
• Interpretazione delle valute virtuali
• Normativa AML Europea ed introduzione in Italia
• Cenni Operativi / Pratici
Premessa Filosofica – status quo
• La società moderna basa le sue transazioni su due pilastri:
• FIDUCIA
• CENTRALIZZAZIONE.
• Tutte le informazioni sono inserite in REGISTRI CHIUSI e CENTRALIZZATI, gestiti da ENTI in cui è riposta FIDUCIA (volontaria o obbligatoria).
• Le costruzioni economico sociali si basano su questo
paradigma tecnologico, che era l’unico possibile (identità,
denaro, contrattualistica).
Limiti dello status quo
Limiti appaiono solo quando è possibile utilizzare sistemi alternativi:
• Necessità di autorizzazione sul Registro Chiuso
• Problemi di interoperabilità tra registri
• Costi di fiducia sul tenutario
• Rischi di modifica non autorizzati
• Indisponibilità registro
• Perdita Registro, etc.
Movimenti rilevanti
CRIPTOANARCHICI (1988): mondo utopico ove l'informatica permette ad individui di comunicare e interagire tra loro in modo completamente anonimo, incensurabile ed inarrestabile, ove la reputazione sarà più importante del rating di credito odierni, con conseguente alterazione della regolamentazione del governo.
CYPHERPUNK (1993): uso intensivo della crittografia informatica come parte di un percorso di cambiamento sociale e politico (Wikileaks) per ottenere:
1. Riservatezza (privacy) nelle comunicazioni 2. Anonimato e pseudoanonimato
3. Resistenza alla censura e al monitoraggio
4. Nascondere l’atto di nascondere
Satoshi Nakamoto (2008)
Il commercio online si basa su istituzioni finanziarie che fanno da terzi garanti nel processo di pagamento elettronico.
Non è possibile generare transazioni non annullabili (come di persona) e quindi (i) limite a entità transazione (ii) servizio erogato non annullabile (iii) aumento informazioni, (iv) accettazione frodi.
SOLUZIONE: eliminazione del TERZO GARANTE.
NUOVO PROBLEMA: base di dati senza ente centrale e quindi impossibilità di Create, Read, Update, Delete, in assenza di ente centrale
SOLUZIONE: sistema di pagamento elettronico basato su prove
crittografiche (tra soggetti consenzienti).
Satoshi Nakamoto (2008)
CONSENSO DECENTRALIZZATO: sistema distribuito peer-to-peer che generi una prova computazionale dell'ordine cronologico delle transazioni.
Elementi per far funzionare la rete peer-to-peer:
1. Le nuove transazioni sono CONTINUAMENTE PUBBLICATE a tutti i nodi (broadcasting).
2. ogni nodo raccoglie alcune transazioni in un blocco, cui ne aggiunge una verso un suo indirizzo (ricompensa).
3. Il primo nodo che risolve un emigna crittografico, lo pubblica.
4. I nodi accettano il blocco se e solo se tutte le transazioni in esso sono valide e non sono già state spese una volta.
5. Si passa al nodo successivo, con logica incrementale.
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Nuova tipologia di transazione
• Tutte le transazioni sono pubbliche: chi utilizza un sistema in cui tutto è pubblico?
• Mantenere la privacy con interruzione del flusso di informazioni mantenendo
RISERVATE le chiavi pubbliche.
UTENTI Transazione Tipo
Ignoti Ignota Contante
Nota (privato) Nota (privata) Sistema Finanziario
Ignoti (?) PUBBLICA Criptovalute
Utilizzo crittografia a doppia chiave
FUNZIONAMENTO
1. CHIAVE PRIVATA, conosciuta esclusivamente dal soggetto, utilizzata per la firma delle transazioni;
2. CHIAVE PUBBLICA, derivata asimmetricamente dalla chiave privata, conosciuta da terzi solo in fase di firma di transazione;
3. INDIRIZZO PUBBLICO, derivato dalla chiave pubblica e costituente l’unica informazione pubblica e nota ai terzi, cui vengono associate le criptovalute.
Gestione chiave crittografiche - WALLET
La gestione delle chiavi e generazione degli indirizzi avviene a mezzo del wallet, una specie di portachiavi (e non portafoglio).
DEFINIZIONE TECNICA di WALLET
Applicazione (software) usata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche, private e indirizzi pubblici. pubblici senza necessariamente la presenza di un soggetto terzo né tantomeno di un rapporto contrattuale.
ISO 22739:2020
“wallet: application used to generate, manage, store or use private and public keys (Note: A wallet can be implemented as a software or hardware module)”.
National Institute of Standard and Technology (NIST-NISTIR 8301)
“Wallet: An application used to generate, manage, store or use private and public keys. A wallet can be implemented as a software or hardware module”.
Transazione
Elementi costitutivi:
• almeno un indirizzo di destinazione (divisibile, con sistema dei resti)
• ammontare di criptovaluta trasferita (nel bitcoin è espresso in satoshi, unità minimale)
• istruzioni per poterne disporne (lo script) dato che è programmabile
IL SISTEMA SI BASA SULLE TRANSAZIONI NON SPESE
Decentralizzazione.
• Le operazioni sono garantite nonostante l'assenza di un coordinatore, ma attraverso l'auto-organizzazione.
• L'elemento organizzativo consiste in un'istruzione, uno script, un elemento che consente agli individui partecipanti di generare il sistema organizzato.
• L'organizzazione, pertanto, non è né spontanea né auto-
organizzata, ma generata da quell'elemento
aggregante del comportamento dell'individuo,
diventando un'organizzazione senza un organizzatore.
Feromone Virtuale?
Elemento organizzativo può essere spiegato con il concetto di feromone, fondamento del comportamento inconsapevole (feedback). La definizione conduce ai concetti di semplicità, specificità per ogni specie, prevedibilità della reazione ed automatismo.
La rete peer-to-peer consente un sistema di comunicazione tra individui senza un ente centrale, senza una piattaforma di proprietà di nessuno, ma basato esclusivamente su un protocollo di scambio di dati.
Il feromone virtuale è contenuto nell'ALGORITMO (core Bitcoin) che ha generato energia imitativa e ha permesso lo sviluppo organizzato del sistema, orientando il comportamento degli individui (nodi).
MONOPOLIO SENZA MONOPOLISTA (Bank of Finland)
Classificazione degli attori
• Gli attori di questo nuovo paradigma devono avere una nuova classificazione a causa dello sviluppo senza «punti centrali» del sistema.
• Nel caso di un sistema autonomo decentralizzato puro è possibile dividere gli attori in:
1. Attori primari o attori essenziali.
2. Attori secondari o attori nativi 3. Attori terziari o attori metamorfici
• La consapevolezza delle attività svolte, la connessione al sistema, il
controllo su quella parte del sistema sono le caratteristiche che
generano questa classificazione.
Ecosistema delle criptovalute
• In un sistema totalmente decentralizzato gli attori ESSENZIALI sono:
1. (Utenti) Users.
2. (Nodi) Nodes.
3. (Minatori/Validatori) Miners.
4. (Sviluppatori) Devs.
• Gli attori essenziali agiscono “inconsapevolmente” rispetto allo scopo delle proprie azioni
• Gli attori NATIVI nascono ed esistono solo all’interno di questi sistemi e possono fornire servizi agli attori primari e ricevono principalmente pagamenti per i loro servizi in criptovaluta (Mining Pools, dAPP, Mixing services, Oracles)
• Gli attori METAMORFICI forniscono SERVIZI NOTI in questo nuovo
ecosistema (Exchangers, ICO) con la particolarità delle risorse
crittografiche influenzano l'applicabilità delle norme attuali a causa della
virtualità, dell'ubiquità e della disintermediazione.
Ruling the Actors
Typology Code New Laws Existing Laws
Essential Code is Law Only for Economic Effects Not Applicable
Native Code may be the law Regulating economic effects
Extension to regulate relationships
Metamorphic Code is business Regulating these actors
for new problems Defining Cryptoassets
Evoluzione delle Valute Virtuali
1. Bitcoin
2. Criptovalute native (AltCoin)
3. Criptovalute Sintetiche (payment token) 4. Criptovalute Stabili (StableCoin)
5. Criptoattività (MiCA – Unione Europea) 6. Central Bank Digital Currency
7. SmartContract (De.Fi)
8. Non Fungible Token / Tokenizzazione
9. ….
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• Nozione di Valute Virtuali e Cyberlaundering
• Introduzione tecnica alla Valute Virtuali
• Interpretazione delle valute virtuali
• Normativa AML Europea ed introduzione in Italia
• Cenni Operativi / Pratici
Rivoluzione paradigmatica.
• Occorre conoscere il bitcoin, le criptovalute e le criptoattività, le sue caratteristiche ed il suo funzionamento.
• Caratteristica principale del bitcoin: Trasferibilità .
• si può trasferire
• è l’unica cosa che si può fare
• si trasferisce senza uscire dalla blockchain
• si trasferisce senza spostamenti né fisici né di controllo
• cambia esclusivamente il soggetto che ne può disporre.
PROPRIETÀ, POSSESSO DETENZIONE
Vanno attualizzati
Definizione di Criptovaluta
Sistema di MESSAGGISTICA DECENTRALIZZATO che genera una UNITÀ MATEMATICA CRITTOGRAFICA SCARSA e CRONOLOGICAMENTE INALTERABILE.
Valueless virtual currency
Il Valore non è intrinseco al protocollo e/o all’emittente ma fuori dello stesso, altrove e che va oltre.
(utility, community, trust, sustainability, expectation, speculation etc)
2009 – Storia iniziale del Bitcoin
• 3 gennaio 2009- Primo blocco della Blockchain. Prezzo: 0$.
Prende il via la Blockchain di Bitcoin. Dopo sei giorni Satoshi Nakamoto rilascia la prima versione del software, Bitcoin 0.1, e il codice sorgente.
• 5 ottobre 2009 – Pubblicazione tasso di cambio – Prezzo: 0.0007$.
Nasce la prima piattaforma online per vendere e comprare, New Liberty Standard.
Il tasso di cambio viene fissato dalla piattaforma a 1.309,03 Bitcoin per 1 dollaro
statunitense sulla base del costo dell’energia elettrica che un computer deve consumare per generare - o meglio estrarre- la valuta.
• 12 ottobre 2009 – Prima operazione di cambio Bitcoin/Valuta standard – Prezzo: 0,0010$ - Mediante Paypal, New Liberty Standard acquista da Sirius, a.k.a. Martti Malmi, secondo sviluppatore di Bitcoin dopo Satoshi Nakamoto e fondatore del Forum Bitcoin, 5050 Bitcoin al prezzo di 5,02$.
• 31 dicembre 2009 – Estratti 1.600.000 BTC – Prezzo: 0,0010$ – Prezzo: 0,0010$ -
Alla fine del 2019 32.489 erano stati completati con 1,624,450 bitcoin “estratti” con un valore totale di 1,600.00 USD (meno del valore di un Personal Computer del tempo!).
• 22 maggio 2010 – Primo acquisto di beni in Bitcoin – Prezzo: 0,0025$
un utente di BitcoinTalk, Laszlo Hanyecz, impiega per la prima volta Bitcoin come mezzo di scambio pagando 10.000 Bitcoin per due pizze a domicilio (del valore di 25$).
2021 – Attualità delle Criptoattività
• 11 gennaio 2021- Fine Consultazione MiCA. Prezzo: 35.666,66$.
Fine della Consultazione della proposta di Regolamento del Market in Crypto Assets COM(2020)593.
• 08 febbraio 2021 – Deposito 10K Tesla – Prezzo: 46.196,46$.
Tesla deposita il proprio bilancio annuale in cui dichiara che successivamente al gennaio 2021 Tesla ha investito un totale di $ 1,5 miliardi in bitcoin in previsione di iniziare ad
accettare bitcoin come forma di pagamento per i prodotti.
I Virtual Assets sono considerate attività immateriali a vita indefinita secondo i principi contabili applicabili in USA.
• 23 marzo 2021 – Deposito Prospetto COINBASE alla SEC– Prezzo: 54.738,94$.
COINBASE ha depositato il prospetto per la quotazione al New York Stack Exchange con Initial Public Offerings (IPO) per 70 miliardi di dollari.
• 12 marzo 2021 – Vendita Opera d’arte su NFT.
Un'opera "digitale" è stata venduta all'asta per 69,3 milioni di dollari.
La casa d'aste Christie’s ha annunciato di aver battuto un 'collage' virtuale dell'artista
americano Beeple, "Everydays: The First 5,000 Days" che sfrutta i cosiddetti Nft (non-fungible token).
Nuovo paradigma concettuale
Gaio – Instituciones
• Res, Personae, Actiones - SUPERATO
• Il sistema delle criptovalute supera, di fatto, la distinzione di GAIO, Instituciones, tra Res, Personae, Actiones, confondendo la transazione e l’oggetto della transazione, e finanche lo stesso individuo.
• I concetti di res, personae e actiones si sfumano, si confondono, si mescolano, diventando acqua salmastra, ove non sono più distinguibili e costituiscono un concetto ambiguo.
Santi Romano
• Ordinamenti Giuridici – POSSIBILE Ordinamenti paralleli.
Breccia ordinamenti giuridici
• Libertà di opinione: messaggio senza alcun valore.
ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI
• Criptovalute: -> Viaggio nell’ignoto
• Criptoattività -> Dall’ignoto al noto
• Valute Virtuali -> Includono anche sistemi centralizzati Esempio:
Asset token -> Documento rappresentativo di merce
Utility token -> Titolo di Legittimazione
Soluzioni
L’interprete può reagire:
• utilizzando una scorciatoia concettuale per approssimazione
• frammentando la propria interpretazione
• individuando una nuova categoria concettuale.
La maggior parte degli interpreti cerca scorciatoie e applicazione di concetti conosciuti, basandosi sulle percezioni, su scarse conoscenze informatiche e crittografiche.
Non è sufficiente analizzare gli effetti, ma occorre
conoscere la cause.
Tunnel Cognitivo
• Ogni qualvolta si tratta di pagamenti si prende la comoda scorciatoia dell’assimilazione a moneta/valuta o a strumento finanziario.
• Attenzione!
• Questo è lo schema concettuale della
Decentralized Finance (De.Fi)….
Tunnel Cognitivo (2)
• Questa è l’opera digitale venduta per 69 milioni di USD con un
NFT (Non Fungible Token).
Interpretazione
• L’interprete si trova di fronte ai propri bias cognitivi, inquinando la percezione e la comprensione dello strumento, attraverso una cecità disattenta di ciò che è sotto gli occhi.
• Ciò che coglie di sorpresa è l’innovazione tecnica,
concettuale e tecnologica che necessita di un nuovo schema di interpretazione.
• Senza schema interpretativo l’Azzeccagarbugli manzoniano
riuscirà nel proprio intento quando dice: “perché vedete, a
saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è
innocente”.
FRAMMENTAZIONE
LA DEFINIZIONE DELLE VALUTE VIRTUALI VARIA
DIPENDENDO DA 1. CONTESTO
2. SISTEMA GIURIDICO
3. LEGGE
Concetti
a) Moneta, in quanto rispondono alle definizioni classiche economiche della stessa.
b) Valuta estera, in quanto non ha corso legale nella Nazione (valuta estera per tutti).
c) Commodity, in quanto bene fungibile prodotto da un’attività umana e riconosciuto da una determinata comunità quale valore.
d) Strumento Finanziario (Security), in quanto la propria valutazione dipende dalla domanda ed offerta ed è scambiato in un mercato.
e) Beni Immateriali, dato che non esistono fisicamente.
f) Diritti di Baratto, dato che possono essere barattate con beni e servizi espressi in quella data unità di conto.
g) Sistema di pagamento, dato che può avere detta funzione.
Italia - Giurisprudenza
Tribunale di Verona: vendita prodotti finanziari.
Tribunale di Brescia: moneta e inconferibilità criptovaluta.
Tribunale di Firenze: criptovalute quali beni - deposito irregolare
Agenzia delle Entrate: criptovalute quale valute estere (e wallet quale conto corrente)
TAR Lazio: criptovalute quale attività finanziarie estere per 17/90 (monitoraggio tributario).
Cass 26808/2020: prodotto finanziario (se reclamizzata come una
vera e propria proposta di investimento)
Nuova Categoria Concettuale
• L'Alta Corte Inglese, in “AA v. Persons Unknown e altri Re Bitcoin”: bitcoin è una forma di proprietà, ancorché non rientri nelle categorie conosciute ma è definibile, identificabile da terze parti e in grado di essere oggetto di un'ingiunzione.
• La Alta Corte della Nuova Zelanda, in “Ruscoe v Cryptopia Ltd (in Liquidation) [2020]
NZHC 728”: criptoattività sono una forma di proprietà.
• La Corte Suprema Spagnola, con Sentenza n. 326/2019 del 20/06/2019 evidenzia come il bitcoin non sia altro che un patrimonio immateriale.
• Il Tribunale di Commercio di Nanterre ha dovuto affrontare un caso di fork e determinare la qualificazione giuridica di un contratto, concludendo che il bitcoin è un asset immateriale, fungibile e consumabile.
CANTIERE IN MOVIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE
Status Quo
Fino a che non è possibile avere una nuova categoria concettuale occorre seguire la frammentazione migliorando le definizioni comuni di:
a) Moneta.
b) Valuta.
c) Bene.
d) Strumento Finanziario.
e) Titolo.
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• Nozione di Valute Virtuali e Cyberlaundering
• Introduzione tecnica alla Valute Virtuali
• Interpretazione delle valute virtuali
• Normativa AML Europea ed introduzione in Italia
• Cenni Operativi / Pratici
Unione Europea
PUNTO DI PARTENZA DEL DIRITTO EUROPEO: Corte di Giustizia C-264/14
• Caso IVA – i bittcoin sono soggetti ad IVA?
• Avvocato Generale14/07/2015 15: «Ciò che vale per i mezzi di pagamento
legali dovrebbe valere anche per altri mezzi di pagamento, la cui funzione siesaurisce in se stessa. Anche se per tali semplici mezzi di pagamento non
esistesse nella normativa alcun tipo di garanzia e controllo, essi assolverebbero
comunque, ai fini dell’IVA, la stessa funzione dei mezzi di pagamento legali e
pertanto, in ossequio al principio della neutralità fiscale nella sua espressione
quale principio di parità di trattamento, devono essere trattati, in linea di
principio, allo stesso modo»
Corte di Giustizia C-264/14
SENTENZA C-264/14
• 42 «la valuta virtuale bitcoin, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D’altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, (…), essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l’accettano».
• 52. «pacifico il fatto che la valuta virtuale bitcoin non abbia altre
finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia
accettata a tal fine da alcuni operatori, dato che ha altre finalità
oltre a quella di un mezzo di pagamento».
COM(450) – Proposta di modifica IV AML
Presentata il 05.07.2016.
• FinCEN (USA) – (2013) Exchanger sono Money Business Services
• Francia – (2013) Exchanger sono PSD
• Germania – (2013) criptoattività sono unità di conto - KWZ – Ribaltata da Sentenza Corte di Appello di Berlino
• Estonia – Normativa AML si estende a sistemi alternativi – Confermata Corte Suprema Estone
• Italia – (2015) Exchanger non soggetti a normativa AML PROPOSTA PER RISPONDERE A PRESSIONI FRANCESI
NON DIRETTIVA A SE’ MA MODIFICA DIRETTIVA 849/2015 (IV AML)
FATF – Report al G20
• Approcci dei paesi G20 su Exchanger al 2018 .
Minacce - UE COM(2017) 340 final 06/17.
• CFT: Le forze dell’ordine hanno raccolto alcune informazioni in base alle quali i gruppi terroristici potrebbero utilizzare le valute virtuali per finanziare attività terroristiche. Tuttavia, l'uso di valute virtuali richiede competenze tecniche che lo rendono meno attraente. Di conseguenza, il livello di minaccia legato alle valute virtuali è considerato MODERATO (livello 2 su 4).
• AML: Poche indagini hanno rilevato uso di valute virtuali che
sembrano essere utilizzate raramente da organizzazioni
criminali. "Sebbene possano avere un alto intento di utilizzo a causa
delle caratteristiche (anonimato in particolare), il livello di capacità è
inferiore a causa dell'elevata tecnologia richiesta. Di conseguenza, il
livello di minaccia ML relativo alle valute virtuali è considerato
MODERATO (livello 2 su 4).
Vulnerabilità - UE COM(2017) 340 final 06/17
• Conclusioni sulle vulnerabilità come SIGNIFICATIVO (livello 3/4):
- Non regolate in EU. (V AML)
- Non monitorate adeguatamente. (V AML) - Non possibile Segnalazione Operazioni Sospette (V AML) - Esposizione al rischio è alta per le caratteristiche
(internet, cross-border and anonymity)
- Settore non organizzato adeguatamente per ricevere Guidance o
informazioni rilevanti su requisiti AML/CFT .
IV e V Direttive AML
• IV direttiva (Dir. 849/2015 del 20 maggio 2015) non prevede nulla su valute virtuali.
• V direttiva (Dir. 843/2018 del 31 maggio 2018) modifica IV direttiva.
• Recepimento della Direttiva entro il 10.01.2020.
Direttiva (UE) 2018/843 – Considerando
(8) I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio (…) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale
non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette. (…)Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare,
ATTRAVERSO I SOGGETTI OBBLIGATI, l’uso delle valute virtuali.Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.
(9) L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per
scopi criminali.L’inclusione dei prestatori di servizi (Exchanger e Wallet) non risolve
completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale:infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali
prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato
dall’anonimato.Proposta di definizione Valute Virtuali
Proposta COM(2016) 450 Direttiva 843/2018
“18) “valute virtuali”: una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è necessariamente legata a una valuta legale, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e può essere trasferita,
memorizzata
oscambiata
elettronicamente.”;
18) «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita , non possiede lo status giuridico di valuta o moneta , ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come
mezzo di scambio e può essere
trasferita, memorizzata e scambiata
elettronicamente.»;
Altre versioni Linguistiche
EN (18) “virtual currencies” means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and traded electronically;
FR - 18. «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;
ES - «18) “monedas virtuales”: representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos;
DE - „18.„virtuelle Währungen“ eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann;
Direttiva (UE) 2018/843 – Soggetti Destinatari
Introduzione due nuovi soggetti obbligati, art. 2 della 2015/849:
g) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;
h) prestatori di servizi di portafoglio digitale;
19) «prestatore di servizi di portafoglio digitale»: un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.».
DETENERE, MEMORIZZARE e TRASFERIRE - congiuntamente?
Obbligo di registrazione dei soggetti (nuovo art. 47 par.1)
Relazione sull’attuazione entro 2022
Nuovo art. 65 direttiva antiriciclaggio.
• 3, La prima relazione, che dovrà essere pubblicata entro l'11
gennaio 2022, è corredata, se necessario, di adeguate
proposte legislative, eventualmente anche per quanto
concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di
istituire e mantenere una banca dati centrale in cui siano
registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e
a cui possano accedere le FIU, e i moduli di
autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali e per
migliorare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei
beni degli Stati membri e un’applicazione basata sul rischio
delle misure di cui all’articolo 20, lettera b).
Minacce - COM(2019) 370 final del 24.7.2019
• CFT: le forze dell'ordine dispongono di informazioni in base alle quali i gruppi terroristici potrebbero utilizzare valute virtuali per finanziare attività terroristiche. Di conseguenza, la minaccia di finanziamento del terrorismo relativa alle valute virtuali è considerata significativa (livello 3).
• AML:un numero crescente di indagini ha riguardato l'uso di valute
virtuali e risorse virtuali da parte di organizzazioni criminali (non solo
criminali informatici). Di conseguenza, il livello di minaccia di
riciclaggio di denaro relativo alle valute virtuali è considerato
significativo (livello 3) .
Vulnerabilità - COM(2019) 370 final del 24.7.2019
• Mantenimento rischio vulnerabilità come SIGNIFICATIVO (livello 3/4):
Non ancora implementata AMLV
- Non regolate in EU. (V AML)
- Non monitorate adeguatamente. (V AML) - Non possibile Segnalazione Operazioni Sospette (V AML) - Esposizione al rischio è alta per le caratteristiche
(internet, cross-border and anonymity) - Settore non organizzato adeguatamente
- Mancanza Guidance o informazioni rilevanti su requisiti AML/CFT .
-Valutare estensione a ICO e Exchanger su Crypto/Crypto
Introduzione in Italia
Legge Delega:
Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015).
Art. 15. «Recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»: conferisce il mero potere di recepimento.
Attuazione
• D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – che sostituisce integralmente il D.Lgs 21 novembre 2007, n° 231.
• D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125– che modifica il D.Lgs 21 novembre 2007,
n° 231.
Definizione di Valute Virtuali
Data Direttiva Europea Testo Italiano
D.Lgs.
maggio 20 n. 902017
La IV direttiva non prevedeva alcunché sulle Valute Virtuali La V direttiva è stata approvata il
31 maggio 2018
Introduzione, più che tempestiva,
«frettolosa»
Rischio eccesso di delega
«valuta virtuale» rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
D.Lgs.
4 ottobre
n. 1252019
18) «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»;
«valuta virtuale» rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da
un’autorità pubblica, non
necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalita' di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Soggetti Obbligati
Direttiva Europea Testo Italiano
g) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute
h) prestatori di servizi di portafoglio digitale;
19) «prestatore di servizi di portafoglio digitale»: un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.».
ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali
Nuova norma sui Cambiavalute.
Il Dlgs 90/2017 modifica il Dlgs 141/2010, all’articolo 17-bis:
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano,
altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione,
all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al
comma 1.
Registro degli operatori – Art. 17-bis.
8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale.
La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’ attività da parte dei suddetti prestatori.
Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.”
Decreto doveva essere adottato entro il 4 febbraio 2018 …
Indice
• Nozione di Valute Virtuali e Cyberlaundering
• Introduzione tecnica alla Valute Virtuali
• Interpretazione delle valute virtuali
• Normativa AML Europea ed introduzione in Italia
• Cenni Operativi/pratici
Provenienza della Valuta Virtuale
• Acquisto a titolo originario
• Tip/AirDrop/Faucet/Minting
Mining
Staking ICO
• Sistema Finanziario
• Pagamento Contanti
Acquisto
• Beni fisici
• Attività on line
Pagamento
Flussi illegali
Il PREZZO, PRODOTTO o PROFITTO del reato può essere ottenuto in :
1. VALUTA A CORSO LEGALE :
CONVERSIONE in Crypto (V AML)
2. CRIPTOVALUTE/VALUTA VIRTUALE
✓ Riscossione bene fisico illegale
(sostanze stupefacenti, ricettazione, contraffazione etc)
✓ Riscossione servizio illegale
(pedopornografia, credenziali, carte di credito, identità etc)
✓ Prodotto di reato informatico
(Sextorsion, cryptolocker, etc)
✓ Reato Nativo in Crypto
(FraudToken, Crypto Steal, etc)
✓ Prezzo di reato pagato a terzi in crypto
(hacker per intrusione, pagamento killer)
Utilizzi di Valuta Virtuale nativa criminale
Presidi antiriciclaggio su utilizzo valuta virtuale:
• Acquisti pseudoanonimi (VPN, servizi in dark market) (NO)
• Acquisti beni e servizi fisici (NO)
Possibile verifica sulla consegna
• Conversione in valuta a corso legale (FIAT)
1. Conversione occasionale in contanti. (NO) 2. Conversione occasionale tramite sistema fin. (NO)
3. Casino online in crypto. (NO)
4. Conversione tramite operatore professionale. (V AML)
5. Conversione in stable coin (Tether, USDC) in Italia. (V AML)
6. Conversione in stable coin (Tether, USDC) all’estero. (NO)
Reato di Riciclaggio e Autoriciclaggio
• 648-bis: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.• 648-ter(1): Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il
denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (…). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.Casi di riciclaggio
• Utilizzo del Mining – acquisto con proventi illegali di potenza di calcolo per acquisto a titolo originario di criptovaluta «nuova» (caso in Spagna)
• Compravendita di bitcoin per contanti di provenienza illegale, tramite exchanger (carte identità false) o non professionale (LocalBitcoin)
• Servizi di Mixing Tumbler (per eliminare/offuscare
tracciabilità delle transazioni) – caso SilkRoad, MtGox.
FAFT-GAFI / Unione Europea
• FAFT (2021): In discussione Guidance sui CASP (Cripto Assets Service Provider)
• FATF (2020): Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, FATF, Paris, France.
• Unione Europea (2020): Consultazione
sull’Action Plan AML, 07/2020.
Riflessioni conclusive
• Le cripto-valute e le valute virtuali sono uno strumento essenzialmente diverso dalle valute conosciute: nuove sfide richiedono nuove risposte.
• Nelle Valute Virtuali: imperfetta conoscenza delle identità ma perfetta conoscenza della transazione (PUBBLICA, LIBERAMENTE ACCESSIBILE, IMMODIFICABILE e MONITORABILE)
• Possibile MONITORARE le transazioni e SEGUIRE LA CRIPTOVALUTA ovunque vada rendendo impossibile il realizzo del prezzo/prodotto/profitto del reato!
• Strumenti di BLOCKCHAIN ANALYSIS permettono «rating»
dell’indirizzo (la reputazione).
Bibliografia
MONOGRAFIE
⁃ CAPACCIOLI, S. (a cura di), Criptoattività, Criptovalute e bitcoin, Giuffré Francis Lefebvre, (in corso di pubbl.) ISBN 978- 88-28-82715-3, pp. 420.
⁃ SICIGNANO, G, Bitcoin e riciclaggio, Giappichelli, 2019. 978- 88-7524446-0
⁃ CAPACCIOLI, S., VAGIAGO, G., VERTUA, V.E., 2019, Le trappole dell'Antiriciclaggio, Giuffré Francis Lefebvre, ISBN 978-88-28-81455-9, pp. 106.
⁃ CAPACCIOLI, S., Criptovalute e bitcoin: Un’analisi Giuridica, Giuffré Editore, 2015, ISBN 978-88-14-20698-6, XVI – pp. 288.
CAPITOLI DI LIBRI
⁃ CAPACCIOLI S., Le Criptovalute, Capitolo XXVIII, in
"Tecnologia e Diritto - Volume II" a cura di Ziccardi, G. e Perri, P.L., Giuffré Francis Lefebvre S.p.A., (2019), ISBN: 978-
8828810353, pp- 385-393.
⁃ CAPACCIOLI, S., GIORDANO, M.T., Distributed ledger technology, criptoattività, blockchain e GDPR, Capitolo 24, in
"Manuale di diritto alla protezione dei dati personali", a cura di Tilli, N., Maglio, M., Pollini, M., Maggioli Editore, ISBN-13:
978-8891631169, pp. 800.
⁃ CAPACCIOLI, S., Bitcoin e criptovalute, Capitolo IX in “Tutele e risarcimento nel diritto dei mercati e degli intermediari”, a cura di G. Cassano, N. Tilli, G. Vaciago, Giuffre' Francis Lefebvre S.p.a, 2018,: ISBN: 978-88-28-80411-6.
SAGGI
⁃ CAPACCIOLI, S., Aspetti operativi e ricadute giuridiche delle cripto-attività, su Diritto di Internet, PaginiGiuridica, p. 591- 599, ISSN: 2612-4491
⁃ CAPACCIOLI, S., Blockchain, bitcoin and stigmergy: an explanation and a new perspective for regulation, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 02/2020, ISSN 2284-4503, Pag. 467-476.
⁃ CAPACCIOLI, S., Riciclaggio, Antiriciclaggio e bitcoin, su “Il Fisco”, n. 46/2014 Edito da Il Fisco - WKI Ipsoa pagg. 4561- 4569, ISSN 1124-9307.
⁃ SOANA, G., Cripto-valute e riciclaggio. Modus operandi e tentativi regolatori, Diritto di Internet, 4, 671-680
⁃ DI VIZIO, F. Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 86.
⁃ PICOTTI, L. Profili penali del Cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio, in Rivista Trimestrale Diritto Penale Economico, n. 3-4, 2018, p. 591
⁃ HOUBEN R., SNYERS A., Cryptocurrencies and Blockchain:
Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2018.
⁃ LUCEV, R., BONCOMPAGNI F., Criptovaluta e profili di rischio penale nell’attività degli exchanger, in
GiurisprudenzaPenaleWeb, 2018
⁃ BIXIO I, Valute virtuali e adempimenti antiriciclaggio: riflessi sui soggetti obbligati, nuovi e non, Corriere Tributario, 34, 2017
⁃ HOUBEN, R., A. SNYERS, A., Crypto-assets – Key
developments, regulatory concerns and responses, Study for the Committee on Economic and Monetary Affairs, European Parliament, Luxembourg, 2020
⁃ ALLEN, J. G., RAUCHS, M., BLANDIN A., BEAR, K., Legal and Regulatory Considerations for Digital Assets, October 15, 2020, Cambridge Center for Alternative Finance, CCAF Publications, 2020.
⁃ CAPACCIOLI, S., Cryptolocker: origini, cause e implicazioni giuridiche, in Quotidiano Giuridico, del 06.04.2016, edito da Wolters Kluver Italia.
Stefano Capaccioli
Dottore Commercialista Revisore Legale
Via de' Cenci 15 - 52100 Arezzo (AR) Mail s.capaccioli@capaccioli.net Twitter: @s_capaccioli