• Non ci sono risultati.

AC 3012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AC 3012"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

AC 3012

Legge annuale per il mercato e la concorrenza Ordine del giorno

La Camera, premesso che:

l’art. 9-ter del decreto-Legge 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha attribuito in capo all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la rinegoziazione, entro il 30 settembre 2015, con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED- AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura;

l'art. 17 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.

111/2011, ha esplicitamente individuato nell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e non in AIFA, il soggetto pubblico deputato a fornire all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), l'elenco dei farmaci a uso ospedaliero per i quali l'Autorità deve elaborare i prezzi di riferimento;

tale disposizione permette dunque ad AIFA di intervenire nel processo di determinazione del prezzo di riferimento del farmaco soltanto in fase di consultazione preventiva telematica (nel corso del procedimento di cui all'art. 17 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011), così determinando una sovrapposizione di funzioni tra AGENAS e AIFA e una difformità di calcolo tra i due enti che provoca distorsioni nel mercato;

l’orientamento scelto da AGENAS nella determinazione dei prezzi

di riferimento implica automaticamente un ribasso, incorporando

impropriamente nel prezzo pubblicato gli sconti selettivi praticati

(2)

dalla singola azienda farmaceutica al sistema sanitario pubblico, relativi a negoziazione privata e ad hoc, e comporta una indebita pubblicità nazionale e internazionale delle strategie di prezzo delle aziende farmaceutiche;

molti produttori di farmaci, specialmente i produttori dei farmaci altamente innovativi, potrebbero essere disincentivati a immettere sul mercato italiano i propri prodotti, mettendo così a rischio la disponibilità di tali farmaci per i pazienti;

una situazione simile mette a rischio la garanzia della continuità terapeutica, interesse fondamentale del paziente-consumatore, titolare di quel diritto alla cura e alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione;

la farmaceutica rappresenta un settore d’eccellenza dell’industria italiana, in testa alle classifiche mondiali per crescita dell’export e leader in Europa nella produzione farmaceutica, seconda solo alla Germania. La crescita di tale settore va incoraggiata con un regime regolatorio semplice e razionale per permettere investimenti nella ricerca e nell'innovazione;

impegna il governo

nell’ambito delle misure volte al controllo della spesa pubblica e della lotta alla corruzione, ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare le funzioni riservate ad Aifa nel processo di determinazione del prezzo di riferimento dei farmaci ospedalieri, e più in generale dei farmaci in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali.

VARGIU, LIBRANDI

 

Riferimenti

Documenti correlati

Nell’ambito dell’assistenza convenzionata, nel 2017, le penicilline in associazione agli inibitori delle beta-lattamasi rappresentano la classe di antibiotici a

Pur rappresentando una parte minoritaria dei consumi, l’uso degli antibiotici in regime di assistenza ospedaliera merita di essere attentamente monitorato per contrastare

268 del 17 novembre 2011, con la quale la societa' Laboratoire HRA Pharma e' stata autorizzata all'immissione in commercio in Italia del medicinale «Ellaone

1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini transgender, previa diagnosi di disforia di

1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di

245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio

renda accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato conforme a quello autorizzato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Dato atto della seguente definizione fornita dall'EMA di medicinale biologico: «Un medicinale biologico e' quello che contiene una o piu' sostanze attive derivate da una