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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 12146 DEL 03/07/2017 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MONACO EUGENIO) (MONACO EUGENIO) (D.CARINI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI

(Buschini Mauro) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016. Avvio delle attività di Monitoraggio delle acque tramite campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n. 321/2016, volto a valutare lo stato di inquinamento delle falde.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

04/07/2017 - prot. 408

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OGGETTO: Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016. Avvio delle attività di Monitoraggio delle acque tramite campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n. 321/2016, volto a valutare lo stato di inquinamento delle falde.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ed il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modifiche dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 in materia di bilancio e contabilità;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di questa finalità "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei Siti inquinati;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento organizzativo”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.G.R. 451/2008 “Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale;

- con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 ottobre 2012;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441, così come modificata e integrata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2005, n.

3447, sono stati definiti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3441/05 ha assegnato al Commissario delegato il compito di provvedere

“alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti”;

- l’articolo 16, comma 1, dell’O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552, ha previsto che “All’art. 1 dell’O.P.C.M. 10 giugno, n. 3441, è aggiunto il seguente comma: 4. Il Commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l’approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe”;

- con disposizione del Commissario delegato n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05, a scopo cautelativo, sono state disposte misure restrittive per l’utilizzazione dell’area interessata dalla situazione emergenziale, ricadente nei comuni di Colleferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in particolare sono state interdette all’uso agricolo e zootecnico: a) le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano) e b) le porzioni di territorio rientranti nella fascia di 100 m dall’argine del fiume, salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri;

- con l’art. 11 quaterdecies, comma 15 della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, pubblicata in GU 281 del 2 dicembre 2005, l’area della Valle del Sacco viene inserita nell’elenco dei siti ad alto rischio ambientale, relativamente ai primi interventi di bonifica di interesse nazionale;

- con disposizione n. 226 del 19 novembre 2010, prot. 2035, sulla base dei risultati della caratterizzazione di prima fase delle aree agricole ripariali, già eseguita nel 2008 dall’Ufficio commissariale nel Sito di Interesse di Interesse Nazionale gestito dal Ministero dell’Ambiente, applicando il principio della massima cautela, sono state estese parte delle misure restrittive per l’utilizzazione delle aree di cui alla Disposizione n. 2 del 9 settembre 2005 anche alle aree agricole/ripariali, site nei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

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- in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e, in particolare, l’art. 3, comma 2, le gestioni commissariali che operavano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni non sono state suscettibili di proroga o rinnovo per la prosecuzione dei relativi interventi;

VISTA l’Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile del 14 marzo 2013, n. 61, con la quale la Regione Lazio è stata individuata amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità nella valle del fiume Sacco senza soluzione di continuità;

VISTO il D.M. n. 4352 del 31 gennaio 2008 è stato approvato il perimetro del S.I.N. Bacino del Fiume Sacco, in un’area differente rispetto a quella affidata al Commissario delegato e successivamente transitata nelle competenze Regionali attraverso la succitata Ordinanza n. 61 del 2013;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Legge di stabilità 2016” che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale e l’Arpa Lazio hanno avuto cura di redigere il nuovo perimetro del S.I.N. Bacino del Fiume Sacco e che lo stesso, in seguito alle varie Conferenze dei Servizi Ministeriali è stato approvato con D.M. n. 321 del 2016 e che all’interno dello stesso ricadono porzioni territoriali di n°19 Comuni corrispondenti a:

Comune di Anagni

Comune di Arce

Comune di Artena

Comune di Castro dei Volsci

Comune di Ceccano

Comune di Ceprano

Comune di Colleferro

Comune di Falvaterra

Comune di Ferentino

Comune di Frosinone

Comune di Gavignano

Comune di Morolo

Comune di Paliano

Comune di Pastena

Comune di Patrica

Comune di Pofi

Comune di Segni

Comune di Sgurgola

Comune di Supino

CONSIDERATO che nel corso di decenni la produzione di sostanze chimiche nei complessi industriali della Valle del Sacco è stata accompagnata dalla produzione di ingenti quantità di residui di lavorazione, il cui smaltimento ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un elemento di forte rischio ambientale, specie per la contaminazione diffusa di betaesaclorocicloesano;

CONSIDERATO, altresì, che la contaminazione delle acque afferenti al bacino idrografico del fiume Sacco è stata oggetto di attività di monitoraggio da parte della ASL ROMA 5 in collaborazione con ARPA Lazio e che i dati relativi a specifiche campagne di misura realizzate negli anni 2005- 2008 hanno messo in evidenza

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livelli di contaminazione delle acque per diversi inquinanti, oltre all’ esaclorocicloesano, quali arsenico, fitofarmaci e metalli;

PRESO ATTO che l’intera area del SIN è caratterizzata da una rilevante presenza antropica nonché di attività agricola e di allevamento con il relativo necessario attingimento ed utilizzo di risorsa idrica ivi presente;

PRESO ATTO degli esiti di vari incontri svoltisi in tema nell’ambito del Tavolo di Programmazione degli interventi nel S.I.N. di cui trattasi, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 21836/STA del 17 novembre 2016 in relazione alla Legge 208/2015, da cui è emersa la necessità di provvedere al campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n. 321/2016, volto a valutare lo stato di inquinamento delle falde, tramite prelievo ed analisi relativamente ad una serie di inquinanti, misurati secondo integrazione dei parametri indicati dalla tabella del D.lgs. n. 31/2001 e delle tabelle previste nell’

all.5, parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO, che dagli esiti dei succitati incontri è emerso che le ASL avranno cura di effettuare tali azioni di campionamento, secondo le modalità indicate da Arpa Lazio, servendosi dei laboratori di quest’ultima Agenzia e che tali attività saranno oggetto di apposita convenzione;

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 278483 del 31 maggio 2017 la scrivente ha richiesto, informandone il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad Arpa Lazio, alla ASL di Frosinone ed alla ASL Roma 5 di confermare Il dettaglio delle azioni da attuare, con i relativi costi ed i soggetti coinvolti, che saranno oggetto della succitata convenzione e di specifico disciplinare tecnico, come di seguito elencate:

Censimento dei pozzi irrigui e domestici;

Definizione di un campione rappresentatitivo dei pozzi da sottoporre a controllo;

Geo-referenziazione dei pozzi ad uso irriguo e domestico;

Prelievo e campionamento per set integrato di analisi chimiche su pozzi per uso irriguo e domestico e fonti di emungimento ACEA ed altri gestori se presenti;

Invio campioni acque e laboratori ARPA Lazio;

Valutazione esiti analitici.

RITENUTO, quindi, fondamentale avviare le attività di Monitoraggio delle acque tramite campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n. 321/2016, volte a valutare lo stato di inquinamento delle falde, tramite prelievo ed analisi relativamente ad una serie di inquinanti, misurati secondo integrazione dei parametri indicati dalla tabella del D.lgs. n. 31/2001 e delle tabelle previste nell’ all.5, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 che saranno oggetto dell’ apposito disciplinare tecnico;

PRESO ATTO, come già detto, che tali attività saranno oggetto di apposita convenzione tra Regione Lazio, Arpa Lazio, ASL FR, ASL RM 5 ed eventuali ulteriori soggetti pubblici competenti e che le modalità operative relative al prelievo e le analisi, il set analitico, i soggetti territoriali coinvolti, la quantificazione economica, il cronoprogramma ed altri requisiti tecnici saranno oggetto di apposito disciplinare tecnico redatto dalla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, come coadiuvata dall’Arpa Lazio, dall’ASL di Frosinone dall’ASL RM 5 da approvarsi, a cura della stessa Direzione Regionale;

RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire in tempi certi l’attuazione delle succitate attività, opportuno avviare le procedure relative alla redazione e relativa approvazione dello schema della succitata

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convenzione, da parte della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, nonché alla redazione e relativa approvazione del succitato disciplinare tecnico;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche provvederà alla redazione della suddetta convenzione nonché, con successivi atti, a tutti gli adempimenti, inclusi quelli relativi all’approvazione della stessa ed alla redazione e relativa approvazione, previa condivisione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del disciplinare tecnico, necessari all’attuazione del Monitoraggio delle acque tramite campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n. 321/2016, volto a valutare lo stato di inquinamento delle falde, tramite prelievo ed analisi relativamente ad una serie di inquinanti, misurati secondo integrazione dei parametri indicati dalla tabella del D.lgs. n. 31/2001 e delle tabelle previste nell’ all.5, parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di avviare le attività di Monitoraggio delle acque tramite campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n.

321/2016, volte a valutare lo stato di inquinamento delle falde, tramite prelievo ed analisi relativamente ad una serie di inquinanti, misurati secondo integrazione dei parametri indicati dalla tabella del D.lgs. n. 31/2001 e delle tabelle di cui all.5, parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche provvederà, a tal fine, alla redazione di apposita convenzione tra Regione Lazio, Arpa Lazio, ASL FR, ASL RM 5 ed eventuali ulteriori soggetti pubblici competenti nonché, con successivi atti, a tutti gli adempimenti, inclusi quelli relativi all’approvazione della stessa ed alla redazione e relativa approvazione, previa condivisione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del disciplinare tecnico contenente le modalità operative relative al prelievo e le analisi, il set analitico, i soggetti territoriali coinvolti, la quantificazione economica, il cronoprogramma ed altri requisiti tecnici, necessari all’attuazione del Monitoraggio delle acque tramite campionamento delle acque ad uso potabile e dei pozzi di emungimento ad uso irriguo e domestico presenti nelle aree perimetrate ex D.M. n. 321/2016, volto a valutare lo stato di inquinamento delle falde, tramite prelievo ed analisi relativamente ad una serie di inquinanti, misurati secondo integrazione dei parametri indicati dalla tabella del D.lgs. n. 31/2001 e delle tabelle previste nell’ all.5, parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

La Direzione Regionale “Valutazione Ambientale e Bonifiche” provvederà con successivo atto all’impegno della spesa occorrente, come quantificata nel succitato disciplinare tecnico, sul capitolo E32525 negli esercizi finanziari 2017 e 2018, con fondi derivanti dalla Legge 208/2015;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

(7)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 12211 DEL 04/07/2017 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Area: ECONOMIA DEL MARE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(GENTILE SILVIA) (ANTONINI ALESSANDRO) (G.M. IADAROLA) (R. BELLOTTI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Fabiani Guido) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Modifica alla D.G.R. n. 95 del 7 marzo 2017. Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5. Revoca della D.G.R. n.316 del 13 giugno 2017.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

04/07/2017 - prot. 409

(8)

Oggetto: Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico- produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Modifica alla D.G.R. n. 95 del 7 marzo 2017. Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5. Revoca della D.G.R. n.316 del 13 giugno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo Economico e per le Attività Produttive;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO l’art.15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990 n.241, così come modificato dall’art.6, comma 2, della Legge 17 dicembre 2012 n.221, che prevede che a far data dal 1 gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abbruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d’intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

(9)

DATO ATTO che, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 2, O.C.D.P.C. n.

408/2016, si sono svolti incontri tra i competenti uffici della Regione Lazio, le associazioni di categoria e rappresentanza delle attività economiche e di impresa ed il Comune di Amatrice per giungere ad una intesa sulla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni volti a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;

VISTA l’Ordinanza del 14 dicembre 2016, n.9, del Commissario del Governo per la ricostruzione

“delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto , 26 e 30 ottobre 2016 “;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2- lettera C, che prevede la delocalizzazione delle attività economiche all’interno di strutture unitarie all’uopo avviate dalle Regioni;

TENUTO CONTO che a seguito di una prima ricognizione delle attività produttive e dei professionisti svolta in collaborazione tra Comune, Regione e associazioni di categoria, la maggior parte delle attività economiche e produttive ha manifestato la volontà di riaprire l’attività nelle strutture unitarie temporanee;

OSSERVATO che:

- L’articolo 2 del Decreto Legge n.189/2016, convertito il Legge 15 dicembre 2016, n.229, dispone che il Commissario Straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitogli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto delle Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;

- L’articolo 2, comma 5, lettera d) del medesimo Decreto Legge n.189/2016, dispone che i vice-commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;

- L’articolo 12 del citato decreto, dispone che: “il vice commissario, o suo delegato, definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”;

- Con l’Ordinanza n.9/2016 il Commissario Straordinario, in considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all’art.5, comma 2, lettera d), del D.L. n.189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

VISTO il proprio atto del 2 novembre 2016, n.649, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n.267/2000;

RITENUTO che in questa fase è necessario attivare tutte le misure possibili per ripristinare le normali condizioni di vita nella fase che intercorre tra l’emergenza e la ricostruzione e, quindi, scongiurare il rischio di abbandono di questi territori e la conseguente desertificazione economica e sociale delle aree interessate;

PRESO ATTO che, nello specifico, la Regione Lazio, per il tramite del Soggetto Attuatore, a seguito dell’approvazione, da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (nota protocollo n.0642853 del 24 dicembre 2016), del fabbisogno finanziario stimato, ha attivato le procedure utili a realizzare in tempi brevi le strutture temporanee unitarie, in cui ricollocare le attività commerciali di Amatrice, presso le c.d. “Area Cotral” e la c.d. “Area triangolo (comprensiva anche della struttura commerciale delocalizzata in area Anpas)”;

(10)

DATO ATTO che, accanto alle molteplici iniziative che sono state già approntate o che verranno nel futuro realizzate da parte delle istituzioni pubbliche, la Camera di Commercio di Roma, in sinergia con la Regione Lazio, ha inteso concorrere con un contributo straordinario di un milione di euro per il riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;

VISTA la propria Deliberazione 7 marzo 2017, n. 95 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma finalizzato al riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016”;

DATO ATTO che in data 20 marzo 2017 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, registrato in data 27 aprile 2017 al n. 20035 del Registro Cronologico dell’Ufficiale Rogante della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione G08006 del 7 giugno 2017 con la quale è stata impegnata la somma di cui sopra pari ad € 1.000.000,00 in favore del Comune di Amatrice sul capitolo di spesa n.B22111 Bilancio regionale anno 2017, Esercizio finanziario anno 2017;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale Amatrice n. 37 del 13 aprile 2017 che approva l’elenco dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell’Area “Food”;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 43 del 24 aprile 2017 che a rettifica della precedente deliberazione 17/2017 approva l’elenco completo dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività nell’ area n.7 (c.d Area “Cotral”) e nell’Area n.

9 (c.d. Area “Triangolo”);

VISTA la nota protocollo n. 12939 del 26 maggio 2017 e acquisita con protocollo n. 286452 del 6 giugno 2017 del Comune di Amatrice, con cui lo stesso comunicava la propria disponibilità di massima alla collaborazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma;

VISTA la propria Deliberazione 13 giugno 2017, n.316, concernente: “Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Modifica della D.G.R. n.95 del 7 marzo 2017. Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5.” ;

CONSIDERATO che con il suddetto atto la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, in questa prima fase di attuazione degli interventi di sostegno finanziario in favore delle attività economico e produttive operanti nel territorio del Comune di Amatrice delocalizzate nelle strutture appositamente realizzate (c.d. Area Cotral, Triangolo e Food),

- delimitare l’ambito di destinazione delle risorse economiche in argomento all’integrazione, nella misura massima del 20%, del rimborso ritenuto ammissibile con Decreto dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, per i soli macchinari, attrezzature e impianti [ex Ordinanza 14 dicembre 2016 n. 9, art.8 comma 3), lettera a) e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016] ad esclusione delle spese di ripristino scorte e spese tecniche e nel contempo

- confermare il Comune di Amatrice quale soggetto attuatore per l’erogazione del contributo

(11)

comunicazione dell’emanazione del Decreto dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione della spesa da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio di Rieti e successivamente alla presentazione della documentazione contabile, ivi comprese le fatture fiscali, debitamente quietanzate e validate dallo stesso Ufficio Speciale, a giustificazione dell’intero ammontare della spesa sostenuta (ai sensi dell’art. 9, comma 2, dell’Ordinanza n.

9 del 14/12/2016);

RILEVATO che ad oggi, a seguito dell’avanzato stato di adozione dei decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea con la quantificazione del rimborso della spesa ritenuta ammissibile da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, ai fini della quantificazione del fabbisogno necessario per soddisfare l’integrazione, nella misura massima del 20% del rimborso ritenuto ammissibile, per le sole voci di spesa riferite a macchinari, attrezzature e impianti (ad esclusione delle scorte, spese tecniche e impianti elettrici), è stato stimato sufficiente un importo di circa € 500.000,00;

TENUTO CONTO che dai succitati decreti dirigenziali emerge altresì la difficoltà, da parte degli stessi operatori economici, di documentare adeguatamente la dotazione originaria di attrezzature ed impianti, secondo le modalità dettate dal Commissario Straordinario con la propria Ordinanza 14 dicembre 2016, n.9, in quanto a seguito della distruzione totale dei locali dove erano ubicate dette attività, le attrezzature, gli elementi di arredo e gli impianti sono stati sepolti dai detriti dovuti ai crolli;

CONSIDERATO, pertanto, che per alcune imprese economico-commerciali legittimate dal Comune di Amatrice alla delocalizzazione temporanea presso le strutture unitarie, la dotazione di alcuni di questi beni strumentali è da ritenersi indispensabile e funzionale al riavvio dell’attività all’interno delle suddette strutture;

PRESO ATTO di quanto emerso nell’incontro del 28 giugno 2017 presso il Comune di Amatrice alla presenza del Comune stesso, della struttura regionale, delle associazioni di categoria e dei cittadini, in cui è stata condivisa un’ipotesi di massima di criteri e modalità di concessione di un contributo a sostegno delle attività che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concedibile ai sensi dell’Ordinanza n.9/2016 ed è stata inoltre condivisa l’esigenza di agevolare le suddette attività economiche, anche attraverso una modalità diversa e aggiuntiva di erogazioni di contributi nell’ambito delle concessioni delle risorse messe a disposizione dalla C.C.I.A.A di Roma;

VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Amatrice, pervenuta tramite posta elettronica, il 3 luglio 2017 con la quale chiede, sulla base delle risultanze emerse dall’incontro sopra citato, modifiche ed integrazioni sostanziali alle modalità attuative previste dalla D.G.R. n. 316/2017;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica della D.G.R.n.95/2017, relativamente al punto 3 del dispositivo, limitatamente all’esclusione delle voci di spesa riferite al ripristino delle scorte e delle spese tecniche e degli impianti elettrici;

RITENUTO altresì opportuno revocare la propria Deliberazione n. 316/2017 concernente “Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Modifica della D.G.R. n.95 del 7 marzo 2017. Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5.”, in quanto le disposizioni in essa contenute risultano integralmente superate dal presente provvedimento;

RITENUTO pertanto stabilire che la somma pari ad € 1.000.000,00, messa a disposizione dalla C.C.I.A.A di Roma in virtù del protocollo sopra citato, è così destinata:

(12)

1. € 500.000,00 per l’integrazione, nella misura massima del 20% del rimborso ritenuto ammissibile con Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le sole voci di spesa riferite a l’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti [ex Ordinanza 14 dicembre 2016 n. 9 art.8 comma 3) lettera a) e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016] ad esclusione delle spese di ripristino scorte, spese tecniche ed impianti elettrici, secondo i seguenti criteri:

a) il Comune di Amatrice procederà all’erogazione del contributo integrativo ai soggetti beneficiari che ne manifesteranno l’interesse secondo tempi e modalità stabilite dallo stesso, in coerenza con le diposizioni previste dall’Ordinanza n.9/2016;

b) il calcolo dell’ammontare del contributo sarà effettuato sulla base dell’importo ritenuto ammissibile, desumibile dalla relazione tecnica parte integrante dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea, emanati dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio di Rieti;

2. € 500.000,00 per l’erogazione di un contributo di solidarietà finalizzati all’acquisto di beni, attrezzature ed impianti ritenuti indispensabili e necessari all’avvio delle attività dei soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concesso dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione del Lazio, secondo i seguenti criteri:

a) il contributo andrà calcolato in relazione ad un parametro definito sulla base della categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all’interno delle strutture unitarie, così come individuato dal Comune di Amatrice con le Associazioni di categoria e dei commercianti;

b) dal suddetto contributo andrà decurtato l’eventuale ammontare degli importi erogati agli operatori economici ai sensi dell’Ordinanza n.9/2016 da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20% ) di cui al punto 1 del presente dispositivo, nonché di altri contributi pubblici e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità;

c) un tetto massimo di contributo concedibile ad ogni singolo richiedente sarà stabilito dal Comune di Amatrice, al fine di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari e contestualmente permettere di superare le maggiori difficoltà per l’acquisto della dotazione strumentale minima connessa al riavvio delle attività all’interno delle strutture unitarie;

TENUTO CONTO che il Comune di Amatrice, in qualità di soggetto attuatore delle misure di cui ai precedenti punti, anche in relazione ad eventuali risorse aggiuntive che lo stesso dovesse rendere disponibili, potrà fissare sub-criteri e individuare sub-procedimenti utili per semplificare l’assegnazione delle suddette attribuzioni economiche. Il Comune di Amatrice procederà, entro il 28 febbraio 2018, ad inoltrare alla Direzione competente della Regione Lazio gli atti amministrativi e contabili necessari ai fini della rendicontazione finale dell’importo reso disponibile dalla Camera di Commercio di Roma;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

(13)

DELIBERA

Per le motivazioni che, indicate in premessa, si intendono integralmente richiamare;

- di modificare della D.G.R.n.95/2017, relativamente al punto 3 del dispositivo, limitatamente all’esclusione delle voci di spesa riferite al ripristino delle scorte e delle spese tecniche e degli impianti elettrici;

- di revocare la propria Deliberazione n. 316/2017 concernente “Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Modifica della D.G.R. n.95 del 7 marzo 2017. Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5.”, in quanto le disposizioni in essa contenute risultano integralmente superate dal presente provvedimento;

- di stabilire che la somma pari ad € 1.000.000,00, messa a disposizione dalla Camera di Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura di Roma, in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Lazio il 20 marzo 2017, è così destinata:

1 € 500.000,00 per l’integrazione, nella misura massima del 20% del rimborso ritenuto ammissibile con Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le sole voci di spesa riferite a l’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti [ex Ordinanza 14 dicembre 2016 n. 9 art.8 comma 3) lettera a) e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016] ad esclusione delle spese di ripristino scorte, spese tecniche ed impianti elettrici, secondo i seguenti criteri:

a) il Comune di Amatrice procederà all’erogazione del contributo integrativo ai soggetti beneficiari che ne manifesteranno l’interesse secondo tempi e modalità stabilite dallo stesso, in coerenza con le diposizioni previste dall’Ordinanza n.9/2016;

b) il calcolo dell’ammontare del contributo sarà effettuato sulla base dell’importo ritenuto ammissibile, desumibile dalla relazione tecnica parte integrante dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea, emanati dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio di Rieti;

2 € 500.000,00 per l’erogazione di un contributo di solidarietà finalizzati all’acquisto di beni, attrezzature ed impianti ritenuti indispensabili e necessari all’avvio delle attività dei soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concesso dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione del Lazio, secondo i seguenti criteri:

a) il contributo andrà calcolato in relazione ad un parametro definito sulla base della categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all’interno delle strutture unitarie, così come individuato dal Comune di Amatrice con le Associazioni di categoria e dei commercianti;

b) dal suddetto contributo andrà decurtato l’eventuale ammontare degli importi erogati agli operatori economici ai sensi dell’Ordinanza n.9/2016 da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20% ) di cui al punto 1 del presente dispositivo,

(14)

nonché di altri contributi pubblici e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità;

c) un tetto massimo di contributo concedibile ad ogni singolo richiedente sarà stabilito dal Comune di Amatrice, al fine di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari e contestualmente permettere di superare le maggiori difficoltà per l’acquisto della dotazione strumentale minima connessa al riavvio delle attività all’interno delle strutture unitarie;

Il Comune di Amatrice, in qualità di soggetto attuatore delle misure di cui ai precedenti punti, anche in relazione ad eventuali risorse aggiuntive che lo stesso dovesse rendere disponibili, potrà fissare sub-criteri e individuare sub-procedimenti utili per semplificare l’assegnazione delle suddette attribuzioni economiche;

Il Comune di Amatrice procederà, entro il 28 febbraio 2018, ad inoltrare alla Direzione competente della Regione Lazio gli atti amministrativi e contabili necessari ai fini della rendicontazione finale dell’importo reso disponibile dalla Camera di Commercio di Roma;

Le competenti direzioni regionali provvederanno, ognuna per quanto di competenza, ad esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione del presente atto;

La presente deliberazione sarà trasmessa al Comune di Amatrice e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma e sarà pubblicata, oltreché sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio, anche sul sito internet regionale nella sezione relativa alla trasparenza, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.33/2013 (www.regione.lazio.it).

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