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A tale operazione si provvederà secondo le modalità operative riportate nel foglio allegato A) alla presente circolare

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 86 del 31 dicembre 1982

Oggetto: Verifica anagrafica dell'esistenza in vita dei reddituari per l'anno 1982.

Dopo la verifica anagrafica relativa ai titolari delle rendite in corso al 30 giugno 1980, si è ora deciso di procedere ad un ulteriore analogo accertamento, peraltro limitato ai soli casi di rendita a superstiti e di rendita con pagamento a terzi delegati, alla data del 31 dicembre 1982.

A tale operazione si provvederà secondo le modalità operative riportate nel foglio allegato A) alla presente circolare.

Gli ispettorati regionali dovranno dar notizia delle risultanze dell'operazione in questione (totale delle variazioni anagrafiche, di quelle contabili in aumento e in diminuzione, delle rendite sospese a seguito di mancato riscontro e delle cessazioni), tramite lettera alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, entro il 30 maggio 1983.

La presente circolare abroga le disposizioni impartite con la circolare n.26/1973 allegato A paragrafo 7.1..

Allegato A) alla circolare n. 86/1982 MODALITA' OPERATIVE

7.1. - Il Servizio meccanizzazione provvede:

7.1.1. - ad inviare agli interessati con lettera raccomandata, il modulo autoimbustante Mod. 186/I/AU;

7.1.2. - a trasmettere a ciascuna Sede (ed a ciascuna unità che abbia attuato il decentramento) il tabulato, in duplice copia, contenente l'elenco dei titolari di rendita di rispettiva competenza.

Il suddetto tabulato ordinato per cognome e nome del reddituario (o del defunto) conterrà le seguenti informazioni:

- numero progressivo nell'ambito di ciascuna Sede;

- cognome e nome del reddituario (o del defunto);

- cognome e nome del destinatario della lettera;

- data di nascita e indirizzo di quest'ultimo;

- codici indicativi della rendita (per le rendite a superstiti e incluso anche il numero del nucleo).

7.1.3 - a comunicare alla Sede (ed alla unità come sopra precisata) le relative date di spedizione.

7.1.4. - la Sede (o l'unità che abbia già attuato il decentramento): ove abbia ricevuto risposta entro novanta giorni dalla data di spedizione del modulo in uno dei modi illustrati nel modulo stesso ed abbia eventualmente acquisite le autenticazioni delle unità dipendenti, provvede:

a) se il caso è di competenza di altra Sede, ad inviare immediatamente a quest'ultima il tagliando ricevuto e/o la eventuale certificazione acquisita;

b) se il caso rientra nella propria competenza ad evidenziarlo sul tabulato in suo possesso;

c) a rilevare le variazioni e le eventuali anomalie di qualsiasi tipo (rendita doppia, nominativo inesatto, data di nascita incompleta, ecc.);

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d) a segnalare - tramite terminale - al Servizio meccanizzazione come una normale variazione, con le modalità in vigore per la procedura meccanizzata per le rendite, le eventuali rettifiche.

Il termine ultimo per detta segnalazione è quello in cui l'Ispettorato regionale trasmette le variazioni per il rateo di luglio 1933;

7.1.5. - se non perviene alcuna risposta entro il termine anzidetto, provvede:

a) a segnalare al Servizio meccanizzazione, con le modalità in vigore e sempre entro il termine ultimo sopraindicato, la sospensione della rendita;

b) a darne comunicazione all'interessato;

7.1.6. - se la risposta dell'assicurato giunge dopo che sia stata segnalata la sospensione, provvede:

a) alla riattivazione della rendita con segnalazione al Servizio meccanizzazione secondo le modalità in atto per la procedura meccanizzata delle rendite.

Riferimenti

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