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Collegamento tra le Sedi INAIL e gli Uffici SCAU

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 45 del 29 luglio 1985

Oggetto: Procedure di riscossione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri. Collegamento tra le Sedi INAIL e gli Uffici SCAU. Istituzione del modulo 206-I "Richiesta di notizie SCAU".

La Direzione generale dello SCAU e stata ripetutamente interessata dai propri Uffici provinciali in merito alle notevoli difficoltà operative riscontrate dagli stessi nella definizione degli accertamenti contributivi relativi alle persone di cui all'oggetto che hanno subito infortuni agricoli e che sono state segnalate dalle dipendenti Unità dell'Istituto ai predetti Uffici provinciali SCAU in sede di trattazione delle relative pratiche infortunistiche.

Per ovviare a tali difficoltà lo SCAU medesimo ha provveduto ad emanare la circolare n. 20/1985, il cui testo che si unisce in copia per opportuna conoscenza (Allegato n. 1), è stato preventivamente sottoposto all'attenzione dell'Istituto.

In tale occasione, per consentire un agevole ed uniforme scambio di notizie, è stato anche concordato il testo del modulo accluso alla predetta circolare.

Le Unità periferiche, pertanto, segnaleranno all'Ufficio provinciale SCAU competente i casi d'infortunio occorsi a lavoratori agricoli di cui alla lettera b) dell'articolo 205 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.

1124/1965, a mezzo del mod. 206-I "Richiesta di notizie SCAU" (all. n. 2).

Per quanto riguarda l'uso di detto modulo si precisa che esso è stato approntato per consentirne la spedizione con le buste a pannello trasparente attualmente in uso. E' stampato su di un unico foglio e suddiviso in tre sezioni onde permettere, dopo la ripiegatura lungo la linea tratteggiata, l'impressione a ricalco dei dati riguardanti il numero ed il caso d'infortunio.

Dopo aver provveduto alla compilazione del predetto modulo, l'impiegato addetto annoterà, sul mod. 10-I

"Copertina di infortunio o di malattia professionale" la data, la dicitura "SPEDITO mod. 206-I allo SCAU" ed apporrà la propria sigla.

Con l'occasione si ribadisce che, per il principio dell'automatismo delle prestazioni, indennizzo delle singole fattispecie non dovrà essere condizionato dalla risposta dello SCAU circa l'assoggettamento all'obbligo contributivo.

Il fabbisogno del modulo 2O6-I dovrà essere segnalato alla Tipografia di Milano con le consuete modalità.

Allegato n.1 alla circ. n. 45/1985

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI DIREZIONE GENERALE

S.A.C.L.A.

Roma, lì 2 maggio 1985 CIRCOLARE N. 20

AI SERVIZI CENTRALI SEDE

AGLI UFFICI PROVINCIALI LORO SEDI

(2)

OGGETTO : Procedure di accertamento dei contributi per l'assicurazione infortuni dei coltivatori diretti e dei coloni-mezzadri (art.4 della legge n. 852/1973). Rapporti con le Sedi dell'INAIL.

Sono pervenute a questa Direzione Generale, da parte di vari Uffici provinciale, prospettazioni delle notevoli difficoltà che gli Uffici medesimi incontrano nella definizione degli accertamenti contributivi di cui all'oggetto in relazione a pratiche infortunistiche segnalate dalle Sedi dell'INAIL e dalle stesse già concluse positivamente, od in via di favorevole conclusione, nei confronti di soggetti colpiti da infortunio nell'esercizio di attività agricola diretto-coltivatrice o mezzadrile svolta dia in forma professionale, sia in forma "abituale" anche se non implicante prevalenza professionale (cfr. circ. n. 30 del 21/5/1981).

Le difficoltà derivano dal fatto che alcune Sedi dell'INAIL, riconosciuto l'infortunio agricolo ex art.250, lett.b, del T.U. n.1124/1965 e concesse, o in via di concessione, le relative prestazioni, segnalano agli Uffici provinciali SCAU, per gli accertamenti contributivi di competenza, i casi di infortunio con elementi a tal punto sintetici da rendere estremamente difficoltosi, se non addirittura impossibili, i riscontri necessari per verificare se gli interessati risultano già assoggettati al pagamento dei contributi infortunistici, ovvero se trattasi di persone che non hanno sin qui assolto al conseguente obbligo contributivo. E' evidente infatti che la semplice indicazione del cognome, nome e data di nascita dell'infortunato (in specie quando questi - così come avviene nella grande maggioranza dei casi - non e il titolare dell'azienda o il capoccia del nucleo mezzadrile, ma è un appartenente alle rispettive famiglie ovvero è persona che si dedica all'attività agricola non professionalmente, ma soltanto in quella forma stabile continuativa che integra il requisito della "abitualità") non poter adempiere correttamente agli accertamenti contributivi di loro spettanza.

Per risolvere tale inconveniente, in molte provincie, con apprezzabili iniziative concordate tra la Sede dell'INAIL e l'Ufficio SCAU, è stata avviata una procedura idonea a realizzare un proficuo collegamento funzionale ed operativo, mediante l'utilizzazione di un apposito modulo, di cui si allega fac-simile (all.n.1).

Tale procedura, che, per i positivi risultati conseguiti, è opportuno venga estesa in tutte le provincie, onde si da incarico ai dirigenti degli Uffici di prendere immediato contatto con i dirigenti delle Sedi dell'INAIL, ma, ferma restando la possibilità di apportarvi utili adattamenti in relazione alle diverse situazioni locali.

All'atto stesso in cui la Sede dell'INAIL ritiene di poter qualificare l'evento come infortunio ex art.205, lett.b, sopracitato, o comunque nelle more della definizione della relativa pratica infortunistica, la Sede stessa ne a pervenire immediata segnalazione all'Ufficio SCAU, contenente i seguenti dati, dalla medesima acquisiti in sede di controllo medico-legale:

1) cognome, nome, data di nascita, Comune e località di residenza dell'infortunato;

2) cognome e nome del capo famiglia CD o CM, qualora l'infortunato faccia parte del rispettivo nucleo;

3) data in cui è avvenuto l'infortunio, con succinta descrizione delle relative circostanze.

Sulla base di tali elementi gli Uffici SCAU, ricorrendo alla loro organizzazione schedaristica, sono in grado di stabilire:

a) se il soggetto risulta iscritto come "Unità attiva" o "a carico" ai fini delle altre assicurazioni sociali, ovvero

b) se il soggetto risulta già accertato ai soli fini contributivi INAIL, ovvero

c) se, invece, lo stesso non è stato sinora individuato per alcuno dei predetti fini.

Dopo di che:

- nei casi sub a) o b), gli Uffici danno immediata comunicazione positiva alle Sedi INAIL, in corrispondenza alle singole segnalazioni di infortunio, utilizzando la seconda parte dell'allegato modulo;

- nel caso sub c), gli Uffici, sulla base dagli anzidette analitici dati forniti dalle Sedi dell'INAIL, procedono all'accertamento del corrispondente obbligo contributivo, determinandone anche la decorrenza nei limiti della prescrizione, con le modalità che seguono. Il titolare dell'azienda o l'infortunio viene invitato a presentarsi all'Ufficio SCAU, entro il termine di 15 giorni dalla data di invio di una apposita lettera di convocazione, onde fornire le notizie o la documentazione necessaria per stabilire la decorrenza dell'esercizio

(3)

- con gli accennati caratteri di "abitualità" - dell'attività agricola con conseguente compilazione e sottoscrizione del mod. CD1 recante l'apposita stampigliatura "Inf.". Qualora il termine dell'invito sia inutilmente decorso, gli Uffici procedono a formule notifica di accertamento, utilizzando gli allegati nn.3 e 4 alla citata circolare n.30/1981 ed ivi indicando, come decorrenza dell'obbligo contributivo quella che - nell'ambito della prescrizione decennale (a riguardo della quale si ricorda la sospensione operata per effetto della norma di cui all'art. 2, comma 19°, della legge n. 638/1983: cfr. circolare n. 19/1984) - risulterà sulla base di eventuali elementi già acquisiti o di apposite indagine, ferme restando, per gli interessati, la possibilità di dimostrare, con adeguata documentazione prodotta in sede contenziosa, una diversa decorrenza. A conclusione di tale procedura, gli Uffici danno debita notizia alle Sedi dell'INAIL, come da modulo all.2.

I dirigenti delle Unità circoscrizionali, presi gli opportuni contatti con le Sedi dell'INAIL, vorranno ragguagliare questa Direzione Generale sull'esito delle intese raggiunte, per il cui concretamento sembra utile significare che le presenti istruzioni sono state concordate a livello centrale dei due Istituti.

All. n. 2

SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI Ufficio Prov.le di...

Settore... li...

Prot. n...

Oggetto: accertamento contributo infortuni ex art. 4, legge 27/12//1973, n. 852 Pratica infort.

n...del... Sig...

Alla Sede I.N.A.I.L.

di...

In relazione alla pratica infortunistica di cui all'oggetto, per quanto di competenza dello scrivente, si comunica che il signor... nato il. all'imposizione contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 852/1973, con decorrenza dal... dichiarazione aziendale agli atti in data.

Quanto sopra, in base a formale notifica di accertamento in data..

IL DIRIGENTE

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