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Obbligo assicurativo per soci ed amministratori

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISORSE Documento: Circolare n. 22 del 28 marzo 2002 Oggetto: Obbligo assicurativo socio-amministratore.

PREMESSA

Sono pervenuti recentemente quesiti concernenti la ricorrenza dell'obbligo assicurativo Inail per i soci- amministratori di società, nonché la normativa applicabile a ciascuna fattispecie.

In via preliminare, si ritiene opportuno richiamare in sintesi le norme di riferimento e le istruzioni tuttora operanti in materia.

Obbligo assicurativo per soci ed amministratori.

Fattispecie.

Relativamente ai soci, le norme di riferimento sono contenute negli articoli 1 e 4, n.7), del Testo Unico approvato con D.P.R. n.1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'obbligo assicurativo ricorre per "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto" (art.4, n.7), T.U. cit.), i quali, operando nell'ambito di un rapporto di dipendenza almeno

"funzionale" con la società datrice di lavoro, si trovano ad essere esposti abitualmente ad una delle attività rischiose previste dall'articolo 1, del medesimo T.U.. La "dipendenza funzionale" - come rappresentato, da ultimo, anche con circolare n. 32/2000 - si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi.

In concreto, il predetto rapporto si verifica allorché "l'attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente e non con interventi occasionali ed eccezionali" (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.

2533/1981).

A decorrere dal 16 marzo 2000, l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000 ha esteso l'obbligo assicurativo anche agli amministratori non soci che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sostanzialmente coincidente con il rapporto di "dipendenza funzionale" – e che, ovviamente, prestano una delle attività rischiose previste dall'articolo 1 del T.U. approvato con D.P.R.

n.1124/1965, alle quali va aggiunta la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'espletamento delle proprie mansioni.

Da quanto precede, discende la necessità di individuare, per le diverse ipotesi di socio e di amministratore che in concreto si possono verificare, la normativa di volta in volta applicabile in materia di obbligo assicurativo.

Pertanto, alla stregua degli approfondimenti nel frattempo intervenuti, si forniscono in merito le seguenti QUADRO NORMATIVO

Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: artt. 1 e 4, n.7).

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144", art. 5 ("Assicurazione dei lavoratori parasubordinati").

TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986, art. 47, lettera c-bis, con le modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 34, della Legge 21.11.2000, n. 342.

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precisazioni circa le fattispecie concrete più ricorrenti, che di seguito vengono esposte partitamente.

1) Socio-amministratore.

E' da assicurare ai sensi dell'articolo 4, n.7), T.U. cit., il socio-amministratore che già eserciti in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, un'attività rischiosa prevista dall'articolo 1, T.U., a nulla rilevando ai fini descritti, lo svolgimento delle funzioni di amministratore, in presenza di attività già assicurata.

Al riguardo, si conferma la validità delle istruzioni diramate con la circolare 11 aprile 2000, n. 32 in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori parasubordinati, con la quale è stata ritenuta sufficiente l'apertura del solo rapporto assicurativo derivante dall'attività di socio che intrattiene un rapporto di

"dipendenza funzionale" a norma dell'articolo 4, n.7), T.U., con il conseguente assorbimento dell'attività di amministratore.

2) Socio-Amministratore unico.

In analogia a quanto rappresentato nel numero precedente, anche il socio-amministratore-unico che presta, altresì, una delle attività rischiose previste dall'articolo 1 del Testo Unico più volte citato, è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail ai sensi dell'articolo 4, n.7), T.U., purché, ovviamente, venga accertata in concreto l'esistenza del predetto rapporto di "dipendenza funzionale" fra socio ed organismo sociale.

3) Socio-unico/amministratore-unico.

In linea generale, allorché una stessa persona svolga attività rischiosa protetta sotto il profilo infortunistico sia in veste di socio-unico, sia di amministratore-unico, è da escludere la sussistenza dell'obbligo assicurativo, salvo verifiche in concreto dell'esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale".

4) Amministratore non socio.

Detto soggetto è da assicurare in qualità di lavoratore parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche attività rischiose richiamate dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, e tuttavia, va ricordato che - così come chiarito con circolare n.105/E del 12.12.2001 dell'Agenzia delle Entrate - gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori commercialisti in qualità di amministratori di società od enti non danno luogo ad obbligo assicurativo nella forma della "parasubordinazione", rientrando i compensi nell'ambito del lavoro autonomo.

5) Amministratore-unico non socio.

L'amministratore-unico che non svolge attività lavorativa in qualità di socio non è soggetto all'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 4, n.7), T.U. cit..

Al riguardo, in considerazione della sua peculiare posizione di vertice dell'organismo sociale, nemmeno è applicabile la tutela prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, a meno che egli debba attenersi ad un mandato conferitogli dall'assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in ordine all'attività svolta ed in presenza dello svolgimento di una specifica attività rischiosa.

6) Soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative.

I soggetti che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell'interesse della società di cui sono soci rientrano nella previsione dell'articolo 4, n.7), T.U., allorché svolgano attività protette sotto il profilo infortunistico in conformità all'articolo 1, stesso T.U.

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite.

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IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberigo RICCIOTTI

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