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Immediata cessazione degli incarichi di coordinamento in atto

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Documento: Circolare n. 84 del 13 ottobre 1997.

Oggetto:Modalità e criteri per l'attribuzione della posizione di Coordinatore (generale e

centrale/periferico) e per l'affidamento e revoca dei relativi incarichi ai professionisti già appartenenti alla X qualifica funzionale.

Con deliberazione n. 1230 del 1° ottobre 1997 - di cui si allega il testo - il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento sulle modalità e criteri per l'attribuzione della posizione di Coordinatore (generale e centrale/periferico) e per l'affidamento e revoca dei relativi incarichi ai professionisti dipendenti, in attuazione dell'articolo 72 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area Dirigenza e Professionisti, siglato l'11 ottobre 1996, che ha compiutamente regolamentato la materia dell'affidamento degli incarichi di coordinamento.

La procedura approvata è particolarmente innovativa ed improntata a linee di semplicità e funzionalità che consentono un pronto adeguamento al nuovo assetto operativo e funzionale che l'Istituto sta assumendo.

Considerata la novità di tale procedura, che si discosta notevolmente da quella precedente di cui alle delibere consiliari n. 525/1995 e n. 846/1995, vengono evidenziati di seguito gli aspetti più rilevanti:

- Immediata cessazione degli incarichi di coordinamento in atto.

La disposizione, che risponde a criteri di trasparenza amministrativa, consente di porre una precisa data di partenza per la maggioranza degli incarichi di coordinamento restando esclusi, nella fase di prima applicazione della procedura, solo quelli in atto da meno di tre anni.

Di conseguenza, la graduatoria di merito assume durata triennale, così come gli incarichi assegnati durante la sua vigenza.

In prima attuazione, gli incarichi attribuiti in base alla preesistente normativa decadono al termine di una durata pari a tre anni dalla loro attribuzione e quindi durante la vigenza del primo triennio di validità della graduatoria formata secondo la presente disciplina.

Pertanto, i professionisti interessati dovranno necessariamente partecipare alla prima selezione indetta dall'Amministrazione - pur essendo già titolari di incarico di coordinamento - e collocarsi utilmente in graduatoria se vorranno mantenere l'attribuzione della posizione di coordinatore alla scadenza del loro incarico ed avere la possibilità di un ulteriore affidamento dello stesso o di altro incarico per la residuale durata del triennio in corso.

- Separazione netta tra la fase di conferimento delle posizioni di coordinamento e la fase di affidamento dei concreti incarichi funzionali.

Restano, pertanto, analogamente separate le diverse rispettive competenze:

* quella della Commissione valutatrice prevista dal comma 2 dell'articolo 72 del Contratto per la valutazione comparativa dei candidati;

* quella del Direttore Generale con riferimento alla scelta dei professionisti per l'affidamento di singoli incarichi (7° co., art. 72).

Tale separazione consente di armonizzare l'esigenza di dare un senso concreto alla graduatoria - per cui in linea di massima si segue il suo ordine unitamente alle preferenze espresse - con l'esigenza, peraltro, di una maggiore flessibilità nelle scelte di incarico, in relazione sia alle esigenze funzionali, sia alla necessità di fornire particolari apporti professionali e personali, a prescindere dalla rigidità della graduatoria.

In particolare, i punti 4 e 16 del regolamento prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte del Direttore Generale di affidare incarichi - di norma per un periodo non superiore alla vigenza della graduatoria - in deroga alla procedura selettiva "a fronte di particolari situazioni di criticità operative comunicate alle Organizzazioni sindacali" (p. 4) e, in sede di applicazione dei criteri di affidamento generali di scorrimento della graduatoria, la possibilità di porre in essere incarichi diversi in presenza di problematiche specifiche, sia pure da accertare con apposita contrattazione sindacale (p. 16).

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1) Fase di attribuzione della posizione di coordinatore.

Tale fase consiste nell'espletamento della selezione per titoli professionali e di servizio - a cui si partecipa su domanda - e si attua con l'elaborazione da parte della Commissione, di cui al comma 2, articolo 72 del Contratto, di apposita graduatoria di merito con attribuzione di punteggi sulla base della valutazione dei titoli previsti.

E' altresì previsto un punteggio minimo che garantisce la effettiva idoneità del professionista all'incarico.

La graduatoria viene formata a seguito di obiettiva valutazione effettuata dalla Commissione stessa sulla base dei criteri di cui al punto 14 dell'allegato regolamento che ha recepito il dettato contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze funzionali dell'Istituto.

2) Fase della procedura di affidamento degli incarichi.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro attribuisce al Direttore Generale la competenza all'affidamento, modifica e revoca degli incarichi, in attuazione e nell'ambito delle sue attribuzioni e responsabilità in ordine alle strutture e al personale.

In sintesi, a prescindere dalle disposizioni eccezionali di cui al punto 4 del regolamento allegato, la procedura di affidamento si snoda nelle seguenti fasi:

a) attribuzione degli incarichi sulla base della graduatoria e delle preferenze;

b) in via prioritaria, a parità di punteggio, mantenimento in loco di chi sia in forza presso una consulenza ad organico pieno;

c) interpello per posti non coperti dalle precedenti fasi della procedura;

d) attribuzione d'ufficio degli incarichi da parte del Direttore Generale per i posti eventualmente residui.

- Penali.

Al fine di non incorrere - come già verificatosi con la preesistente disciplina - nelle disfunzioni organizzative e temporali che eventuali, immediate o successive, rinunce all'incarico potrebbero comportare per l'Istituto, sono previste "penalizzazioni" per il professionista rinunciatario il quale, a seconda del comportamento adottato:

- decade dall'incarico, se rinuncia immediatamente;

- decade dal posto in graduatoria e perde la conseguenziale possibilità di ottenere ulteriori attribuzioni di incarichi di coordinamento durante la vigenza del triennio, se rinuncia ad incarico per cui aveva espresso preferenza;

- medesima penalità in caso di assunzione dell'incarico e successiva rinuncia;

- oltre a quanto già previsto sopra, il professionista è ulteriormente penalizzato con la non ammissibilità alla procedura selettiva relativa al triennio successivo nel caso in cui, pur non avendo espresso rinuncia, non raggiunge la struttura assegnata senza un giustificato motivo.

E' opportuno evidenziare che la previsione della possibilità di rinuncia all'incarico viene consentita solo in quanto accompagnata dalle penali di cui sopra.

- Commissione valutatrice.

In attuazione dell'articolo 72 del Contratto, la selezione per titoli, preliminare al provvedimento di attribuzione degli incarichi di coordinamento delle singole aree professionali, è affidata ad apposita Commissione valutatrice.

La Commissione è nominata dal Presidente dell'Istituto e nel suo ambito è prevista - oltre al Direttore Generale come contrattualmente stabilito - la presenza del Direttore della Direzione Centrale

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Organizzazione e Risorse Umane. Inoltre, sempre seguendo il dettato contrattuale, è prevista la presenza di due componenti esterni di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza, al fine di avvalersi di un maggiore apporto tecnico nella valutazione di specifiche professionalità.

- Dichiarazione autoreferenziale.

In linea con le più recenti innovazioni legislative in tema di certificazioni, è prevista la produzione, da parte del professionista concorrente - in sede di domanda di ammissione alla selezione - di un curriculum, in cui devono essere indicati i titoli di servizio e professionali, e di una dichiarazione autoreferenziale sull'esperienza complessivamente maturata in relazione all'attività concretamente svolta ed agli incarichi ricevuti.

Unitamente deve essere inviata una nota illustrativa delle attività svolte dall'interessato nel periodo precedente redatta, di concerto, dal Direttore Generale, dal Direttore Centrale o Regionale e dal competente Coordinatore, secondo le relative differenziazioni per i professionisti dei vari livelli e delle varie strutture centrali e territoriali (p. 9 reg.).

- Affidamento in via provvisoria.

Nella vigenza del triennio, in caso di completo utilizzo della graduatoria dei professionisti risultati in utile posizione, è previsto l'affidamento formale in via provvisoria di incarichi di coordinamento generale e centrale/periferico per la copertura di posti vacanti, ai professionisti che non avevano partecipato alla selezione relativa al triennio di riferimento, in attesa del conferimento degli stessi incarichi secondo le relative procedure di selezione.

L'attribuzione relativa è effettuata con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Coordinatore Generale del relativo ramo professionale per i posti di coordinamento centrale/periferico. Al professionista incaricato compete l'indennità contrattualmente prevista.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni per l'indizione, ai sensi del punto 6 dell'allegato regolamento, della procedura selettiva ed in ordine alla relativa data di scadenza della domanda di partecipazione.

La presente circolare deve essere portata a conoscenza del personale con le modalità previste dall'articolo 96 del Regolamento organico del personale e deve essere immediatamente notificata a tutti i professionisti già appartenenti alla X qualifica funzionale con le procedure di cui alla circolare n. 3/1973.

Allegato 1

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