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b) del "Testo Unico&#34

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 57 del 7 luglio 1977

Oggetto: Legge 27 luglio 1962, n. 1115: criteri di interpretazione e di pratica attuazione.

L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 ha sancito, con efficacia ex tunc, estensione dei benefici previsti dalla legge n. 1115/1962 ai soggetti superstiti dei cittadini deceduti per silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio, associata o non alle altre forme morbose di cui all'articolo 145 lett. b) del

"Testo Unico" (cfr. circolare n. 73/1976).

La portata di tale norma va oltre la specifica previsione legislativa per assumere il significato più ampio di un vero e proprio atto di convalida dell'orientamento che dottrina e giurisprudenza hanno espresso in merito all'interpretazione della succitata legge n. 1115/1962 nel corso della sua applicazione.

Tale orientamento è stato fondato, in sintesi, sui principi seguenti:

A) permanenza in vigore della legge n. 1115/1962 anche dopo l'emanazione della legge belga del 31 dicembre 1963, che ha introdotto la tutela della silicosi;

B) piena equiparazione tra silicotici "in Belgio" e silicotici "in Italia" ai fini della corresponsione di un identico trattamento indennitario e conseguente estensione della normativa italiana ("Testo Unico" e successive modifiche ed integrazioni) ai beneficiari della legge n. 1115/1962.

Con la presente circolare s'intende puntualizzare le conseguenze che i principi indicati, e ormai definitivamente acquisiti, comportano sul piano operativo.

A. Permanenza in vigore della legge n. 1115/1962

La legge è operante in tutte le fattispecie nelle quali risulti che il lavoratore abbia contratto la tecnopatia in lavorazioni con esposizione al rischio espletate esclusivamente nelle miniere di carbone in Belgio.

Qualora invece l'istruttoria della pratica evidenzi che il tecnopatico è stato occupato in attività morbigene anche in Italia il caso, ovviamente, deve essere definito ai sensi della vigente normativa C.E.E. in regime di ripartizione.

Più precisamente, possono formularsi le seguenti ipotesi:

1) lavoratore che ha esplicato l'attività morbigena esclusivamente nelle miniere di carbone in Belgio.

La domanda di indennizzo deve essere inoltrata per competenza all'Ente belga e contemporaneamente istruita ai sensi della legge n. 1115/1962. Ove il Fonds des Maladies Professionnelles riconosca la propria competenza e liquidi la prestazione, la rendita già concessa dall'INAIL, sarà recuperata a cura di questa Direzione generale, dalla data di decorrenza, sull'ammontare dei ratei dovuti dal Fondo stesso;

eventualmente la competente unita periferica continuerà a corrispondere, come previsto dall'articolo 2 della legge n. 1115/1962, la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita;

2) lavoratore che è stato occupato in attività rischiosa in Italia e da ultimo in Belgio.

La domanda di indennizzo deve essere inoltrata al competente Ente belga. In caso di decisione negativa, la fattispecie, segnalata dall'Ente belga in base all'articolo 67 del Regolamento n. 574/1972, sarà esaminata ai sensi del vigente "Testo Unico", e quindi definita in regime di ripartizione;

3) lavoratore che ha svolto attività morbigena in Belgio e successivamente in Italia.

La fattispecie esula dalla sfera di applicazione della legge n. 1115/1962 e, in base alla Regolamentazione C.E.E., va esaminata e definita ai sensi del vigente "Testo Unico" ed in regime di ripartizione.

Nel caso in cui, ricorrendo la condizione sub 1), non sia stata in passato adottata la procedura sopra descritta, le fattispecie dovranno essere definite in conformità ai seguenti criteri in relazione alle due ipotesi che la casistica indica come le più frequenti:

(2)

a) domanda di indennizzo presentata a suo tempo all'INAIL che, originariamente incerto sulla propria competenza, l'ha trasmessa all'Ente belga.

Nel caso di decisione negativa, l'INAIL è tenuto ad esaminare la domanda "ora per allora" ed a concedere le prestazioni eventualmente dovute a decorrere dalla data della domanda stessa;

b) domanda inviata direttamente all'Ente belga.

Nelle more della decisione o dopo aver conosciuto le determinazioni negative dell'Organismo straniero, il lavoratore inoltra una seconda domanda all'Istituto. L'INAIL istruisce la pratica e concede le eventuali prestazioni a decorrere dalla data della seconda domanda.

Tenuto conto della permanenza in vigore della legge in esame, l'INAIL - anche quando il Fonds des Maladies Professionnelles abbia riconosciuto il caso di propria competenza e concesso interamente la rispettiva rendita - è tenuto ad erogare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1115/1962, tutte le prestazioni economiche, sanitarie ed assistenziali previste dal "Testo Unico" altrimenti non conseguite dall'operaio.

Tale principio trova una esemplificazione pratica nell'obbligo dell'INAIL di procedere all'esperimento del giudizio revisionale per aggravamento, ai sensi degli articoli 83 e 146 del "Testo Unico " anche nell'ipotesi di rendita ex lege n. 1115/1962 sospesa per l'assegnazione da parte dell'Organismo belga di una rendita di importo pari o superiore. La revisione ben può essere infatti considerata una "prestazione" nell'ambito del citato articolo 2, atteso che l'aggravamento, se accertato, costituisce quel fatto nuovo, in base al quale si ripristina l'obbligo dell'Istituto di corrispondere la differenza fra l'ammontare della rendita liquidata ai sensi della legge n. 1115/1962 determinata in base alla nuova misura di inabilità e la prestazione erogata dall'Ente belga.

Per una completa descrizione dell'orientamento da tenere dall'Istituto in ordine all'attuazione del menzionato articolo 2, si precisa, infine, che le disposizioni ivi contenute, quando fanno menzione a

"prestazioni analoghe o di invalidità" da parte di organismi belgi, vanno interpretate nel senso che il divieto di cumulo riflette solamente lo specifico indennizzo in rendita previsto per la silicosi dalla "Legge Leburton", ben potendo coesistere la rendita ex lege n. 1115/1962 con la pensione d'invalidità belga, in analogia a quanto si verifica nell'ambito previdenziale italiano.

B) Applicazione delle disposizioni contenute nel "Testo Unico" e successive modifiche ed integrazioni.

Nei confronti dei beneficiari della legge numero 1115/1962 devono ritenersi operanti le seguenti disposizioni:

1) abolizione del periodo massimo di indennizzabilità già fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena dall'articolo 4 della legge n. 1115/1962;

2) riconoscimento del diritto alle quote integrative della rendita per la moglie e i figli indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita e per i figli studenti ai sensi dell'articolo 77 del "Testo Unico";

riconoscimento del diritto alla rendita per gli orfani studenti come previsto dall'articolo 85 del "Testo Unico";

3) valutazione globale del danno, ai sensi dell'articolo 80 del "Testo Unico" per la liquidazione della rendita unica, nell'ipotesi di coesistenza di inabilita derivanti dalla silicosi contratta in Belgio, indennizzata ai sensi della ripetuta legge n. 1115/1962, e da altro evento tutelato a norma del Titolo I del Testo Unico n.

1124/1965.

L'applicazione delle disposizioni sub e 2) in conformità alla vigente normativa in materia, non determina la necessità di particolari istruzioni sul piano operativo.

Per quanto concerne invece l'attuazione dell'articolo 80 - considerato che per difficoltà tecnico- amministrative non possono essere integralmente adottati i criteri di cui alla circolare n. 7/1950 (rendita unica a carico della "gestione ordinaria" e rimborso da parte della Amministrazione statale del valore capitale relativo alla quota di rendita di sua spettanza) si precisa la procedura da seguire:

- costituzione della rendita unica a carico della "gestione ordinaria";

(3)

- rimborso a carico dello Stato, in luogo del valore capitale della quota parte della rendita unica, dei ratei riferiti alla stessa secondo il sistema di ripartizione appresso specificato:

a) qualora la rendita venga costituita in conseguenza di un evento lavorativo verificatosi in Italia successivamente alla silicosi contratta in Belgio, si continua ad addebitare alla "gestione per conto dello Stato" l'importo relativo alla rendita per silicosi;

b) nei caso inverso, alla suddetta gestione sarà addebitata la differenza tra l'importo della rendita unica ex articolo 80 del "Testo Unico" e quello della rendita riferita all'evento lesivo indennizzato ai sensi dei Titolo I del citato "Testo Unico".

Naturalmente gli importi di cui sopra devono essere aggiornati in relazione alle variazioni della rendita unica (ad esempio riliquidazione triennale di cui all'articolo 116 del "Testo Unico", revisioni mediche, modifiche nello stato di famiglia del titolare, ecc.).

Qualora l'Ente belga riconosca la propri competenza a corrispondere la rendita, l'Istituto procederà alla sospensione totale o parziale della quota di rendita ex lege n. 1115 a carico della "gestione per conto dello Stato".

Più precisamente, sul piano operativo, l'Unità periferica:

- costituisce la rendita unica a carico della gestione ordinaria, cessando contestualmente la rendita pregressa e ne dà comunicazione alla Direzione generale (Servizio meccanizzazione) con le modalità in vigore (cfr. procedura 8.2 allegato A circ. n. 26/1973);

- prosegue separatamente, ai soli fini dell'addebito alla competente Amministrazione statale, la gestione della quota parte della rendita riferita alla silicosi, provvedendo agli aggiornamenti del relativo importo (a seguito di variazioni, revisioni, riliquidazioni triennali ecc.);

- inserisce l'importo di detta quota parte di rendita nel modulo 52/c mecc. trasmesso dalla Direzione generale (Servizio meccanizzazione) per l'addebito alla "gestione per conto dello Stato".

Nell'eventualità che l'Ente belga riconosca la propria competenza a corrispondere la rendita per silicosi, l'unita periferica:

- sospende totalmente o parzialmente l'addebito alla "gestione per conto dello Stato" della quota parte di rendita unica riferita alla silicosi in Belgio;

- segnala la variazione alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione - indicando la quota di rendita unica riferita all'evento verificatosi in Italia come "prestazione particolare" per la prosecuzione del pagamento;

- provvede direttamente alla corresponsione dell'eventuale differenza fra l'importo della quota parte di rendita unica riferita alla silicosi in Belgio e la rendita liquidata dall'Ente belga.

La presente normativa abroga e sostituisce le diverse disposizioni precedentemente emanate in materia.

Eventuali difficoltà di ordine interpretativo ed applicativo dovranno essere segnalate a questa Direzione generale.

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