• Non ci sono risultati.

Interpretazione della voce n.44 "ipoacusia e sordità da rumori"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Interpretazione della voce n.44 "ipoacusia e sordità da rumori""

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 80 del 20 novembre 1976

Oggetto: Tabella delle malattie professionali nell'industria, allegato n. 4 al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come modificata dal D.P.R. n. 482/1975. Interpretazione della voce n.44 "ipoacusia e sordità da rumori".

Questa Direzione generale sulla base di quanto stabilito dal Consiglio in materia di otopatie in conformità dell'indirizzo interpretativo a suo tempo espresso dalla Suprema Corte ed accolto dalla Corte Costituzionale - forni disposizioni per ammettere alla tutela assicurativa i soggetti che contraggono la specifica tecnopatia anche se addetti a lavorazioni accessorie o complementari delle lavorazioni tabellate, purché svolte nello stesso ambiente in cui vengono effettuate le lavorazioni principali, e in presenza quindi dello specifico rischio professionale (cfr. circolare n. 111/1973).

Peraltro la soluzione adottata dall'Istituto - che ai fini della verifica della "complementarità ed accessorietà, postulava la sussistenza di un rapporto strumentale in senso tecnologico tra la lavorazione in cui è contratta la tecnopatia e quella tabellata - non risulta rispondente al più recente ed estensivo orientamento giurisprudenziale, confermato dalla Suprema Corte.

In adesione a tale orientamento, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 14 settembre 1976, ha deciso espressamente di considerare compresi nella tutela assicurativa, ai sensi della voce n. 44 della tabella allegato n. 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificata dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 (voce n. 38 della precedente tabella), coloro che risultino addetti ad attività connesse con la lavorazione tabellata, purché:

I) tra l'attività nel corso della quale è stata contratta la tecnopatia e la lavorazione tabellata sussista un rapporto di reciproca interdipendenza e coordinamento nel quadro delle attività organizzate dall'impresa;

II) le attività siano svolte nel medesimo ambiente di rischio per esigenze organizzative dell'impresa;

III) l'otopatia risulti causata da un agente lesivo inerente la lavorazione tabellata.

In merito all'ambito di operatività nel tempo del nuovo indirizzo interpretativo che dovrà avere applicazione dalla data della suddetta delibera 14 settembre 1976 si richiamato i criteri contenuti nella lettera circolare n. 51/1975.

Riferimenti

Documenti correlati

La valutazione dello scritto si trova nella penultima colona in rosso (per i criteri adottati si veda in fondo al file la legenda in rosso; ogni risposta da 0 a 3)... Attilio

- :l (A.T.R.) Alluvioni sciolte di rocce palcozoichc delle sponde occidcutu li della rossa tcuonica, sopra banchi sino a 40150 metri di spessore di argille plastiche bianche o grigie

il 2 febbraio 2011 le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole sul documento, in considerazione del fatto che: l'incidenza della patologia

Il regime agevolativo prevede il pagamento di un contributo forfetario, comprensivo della quota INAIL, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di

[r]

A modifica di quanto disposto con circolare n. 5, 2° capoverso si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 214 di pari data sono stati pubblicati i salari medi

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati ai fini dell'accertamento dei contributi di

"In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento