L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE/OMOLOGAZIONE
Come si introduca il giudizio di omologazione, il legislatore non lo ha voluto stabilire, ma è naturale che con la presentazione dell’accordo in tribunale, l’imprenditore voglia anche chiedere, con lo stesso atto o con separato ricorso, l’omologazione dell’accordo, così avviando un procedimento che potrà
eventualmente accogliere le opposizioni. Per questo è fissato un termine, ossia quello di 30 gg dalla pubblicazione sul registro delle imprese, considerato perentorio e soggetto alla sospensione feriale1. Quanto alla modalità di introduzione del procedimento, non vi è ragione di dubitare che si tratti di un ricorso, posto che le forme sono quelle dei procedimenti in camera di consiglio, secondo il rito generalista di cui agli artt 737 e seggcpc; ricorso sottoscritto da un avvocato, in quanto il procedimento, pur in assenza di opposizioni, deve essere qualificato nei confronti di altre parti e dunque la fase tecnica è necessaria. E’ chiaro che un procedimento debba, in ogni caso, essere avviato, sia nel caso che venga attivato prima da un opponente o prima dal debitore, posto che una richiesta di omologazione non è eludibile. Pare logico che i due eventuali procedimenti debbano essere riuniti e non solo viaggiare
parallelamente, per la semplice ragione che l’oggetto del procedimento è esattamente lo stesso. In questo contesto, proposta per prima la richiesta di omologazione, il ricorso in opposizione potrà essere promosso in via incidentale e, viceversa, se risulta radicata per prima l’opposizione, sarà la richiesta di omologazione ad essere introdotta in via incidentale.
Se il procedimento inizia con il ricorso del debitore e questo è contestuale al deposito dell’accodo, poiché inizia solo a quel punto la decorrenza del termine per le opposizioni, il procedimento non può progredire sino a che il termine non è maturato, posto che solo in quel momento il tribunale potrà procedere ad organizzarlo, a seconda della presenza o meno di opposizioni.
In senso contrario il tribunale di Lamezia Terme, 23/06/08, il quale ha omologato un accordo prima dello scadere del trentesimo giorno, sul presupposto della rinuncia preveniva all’opposizione di creditori non aderenti. Soluzione quanto meno singolare, perché, se l’opposizione è offerta a garanzia di una comunità di terzi interessati, non si vede come si possa acquisire una rinuncia preventiva all’opposizione.
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