7
La certificazione energetica e ambientale
Figura 7.1: Quadro generale del capitolo 7.
La certificazione energetica a livello regionale • Evoluzione storica
• Quadro d'insieme e rapporto con strumenti di valutazione ambientale • Esempi di esperienze regionali in materia di certificazione energetica ed
ambientale
Il Protocollo VEA 2009 della Regione Friuli Venezia Giulia • Origine
• Strumento operativo e struttura • Stato al 2009
7.1.
E
VOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICAL'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, introduce per la prima volta il concetto di certificazione energetica degli edifici, riman-dandone però l'applicazione all'emanazione di un decreto successivo. In Italia, quindi, il tema della certificazione è stato introdotto più di venti anni fa.
Il D. Lgs. 192/2005 costituisce uno dei primi decreti attuativi predisposti dai Paesi mem-bri dell'Unione Europea in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE; esso prevede l'obbligatorietà della certificazione energeti-ca, rimandando a successivi decreti la defini-zione di:
- metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
- requisiti minimi di prestazione energe-tica per l'involucro edilizio e gli impian-ti;
- criteri di individuazione dei professioni-sti certificatori.
L'aggiornamento portato in materia dal D. Lgs. 311/2006 non ha comunque introdotto novità in materia. La novità di maggior rilie-vo è costituita dal fatto che il Decreto Legi-slativo 311/2006 estende l’ambito di appli-cazione della certifiappli-cazione energetica a tutti gli edifici, nuovi ed esistenti.
Nel periodo transitorio 2006-2009, il legisla-tore introduce uno strumento ibrido, la Qua-lificazione Energetica, in assenza di regole per l'attuazione del regime sulla certificazio-ne. Il periodo transitorio, regolato a livello tecnico dall'Allegato I al D. Lgs. 311/2006, termina con l'approvazione del D.M. 26 giu-gno 2009 "Linee guida nazionali per la certi-ficazione energetica" che, come previsto dal-la direttiva 2002/91/CE, introduce dal-la certifi-cazione energetica eseguita da un soggetto terzo. Il documento definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, "finalizzate a garantire la pro-mozione di adeguati livelli di qualità dei ser-vizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità
delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla diret-tiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tu-tela degli interessi degli utenti"1.
Il periodo transitorio è però un momento chiave dell'evoluzione storica della normati-va sulla certificazione energetica: in questo triennio si colloca la frammentazione regio-nale della normativa stessa. Alcune Regioni emanano quindi delle regole per l'attuazione della certificazione energetica nel territorio di competenza. La Provincia Autonoma di Bolzano aveva intrapreso questo percorso già nel 2004, e viene seguita in questi anni dalle Regioni Lombardia, Liguria, Emilia Ro-magna, Piemonte.
Tali azioni normative erano legittimate: - dalla modifica del Titolo V della
Costi-tuzione Italiana, art. 117, che rende l'e-nergia materia di concorrenza fra Stato e Regione;
- dall'art. 17 del D. Lgs. 192/2005 "Clau-sola di cedevolezza", mantenuto inalte-rato dal D. Lgs. 311/2006, che afferma come le Regioni e le Province Autono-me possano recepire autonomaAutono-mente la direttiva europea 2002/91/CE garan-tendo il rispetto del vincolo comunita-rio e dei principi generali dei due De-creti.
Le Linee Guida per la Certificazione energe-tica, intese come standard nazionale, sono applicate dalle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di cer-tificazione. Le Regioni che si sono dotate di propri strumenti hanno l'obbligo di riavvici-nare le rispettive legislazioni a quella nazio-nale.
Il quadro normativo nazionale disciplina at-tualmente soltanto l’aspetto energetico del-la sostenibilità in edilizia: del-la componente ambientale ha invece origine in un contesto facoltativo.
In tale ambito è diffusa l'adozione a livello regionale del Protocollo ITACA: esso è ormai
da qualche anno utilizzato in alcune Regioni come strumento volontario che permette, ad esempio, l’accesso ad incentivi di caratte-re economico o urbanistico; le versioni ap-provate a livello regionale sono parzialmen-te differenti da una delle più versioni
appro-vate a livello nazionale, in quanto le singole realtà locali hanno ritenuto opportuno indi-viduare obiettivi più stringenti o premiare particolari accorgimenti progettuali, modu-lazione tra l'altro consentita dalla struttura dello strumento.
7.2.
Q
UADRO D'
INSIEMEAlla fine del 2011, è possibile affermare che la maggior parte dei provvedimenti legislati-vi regionali non considerano esclusivamente la certificazione energetica, ma sono volti a promuovere l'efficienza energetica, l'inte-grazione delle fonti rinnovabili, e verificare la sostenibilità ambientale.
La regolamentazione regionale è articolata in quattro situazioni ricorrenti:
1. certificazione energetica recepita con legge regionale propria;
2. certificazione energetica non ancora recepita;
3. emanazione del regolamento regionale per il recepimento delle Linee Guida Nazionali;
4. emanazione di un regolamento regio-nale non ancora effettuata.
La normativa a livello regionale si differenzia inoltre per:
- costituzione di un catasto energetico degli edifici, presente in cinque Regioni e in previsione di costituzione in altre undici;
- procedura di calcolo per la valutazione degli indicatori energetici. La Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano si sono dotate di strumenti propri;
- possibilità di autocertificazione dell'uni-tà immobiliare in classe G, non ammes-sa in cinque Regioni;
- indicatori energetici assunti nel calcolo. Se la normativa nazionale attualmente prevede il calcolo degli indicatori di e-nergia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria, tre regioni includono le prestazioni per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione;
- costituzione di un elenco o di un albo di certificatori;
- eventuali requisiti base obbligatori e integrativi per esercitare l'attività di certificatore nel territorio. In sei Regio-ni sono obbligatori corsi formativi per tutti i professionisti, in tre tali corsi so-no obbligatori solo per figure so-non com-petenti in materia.
A questo complesso mosaico va aggiunto che quindici Regioni hanno adottato un pro-tocollo di valutazione ambientale degli edifi-ci: lo strumento può inglobare la valutazione della prestazione energetica in uno o più in-dicatori prestazionali.
Il quadro complessivo offre un insieme di-somogeneo.
La principale difficoltà è legata al ruolo ed alle competenze dei certificatori energetici: lo stesso certificato in due Regioni diverse deve essere prodotto da un tecnico abilitato, oppure da una figura professionale che ha sostenuto con profitto l'esame finale di un corso formativo.
La procedura di valutazione della prestazio-ne eprestazio-nergetica, sebbeprestazio-ne via sia l'obbligo di riavvicinamento alle Linee Guida, è diversifi-cata e porta a risultati non confrontabili, va-riando la classe energetica (nelle zone di confine), gli indicatori compresi nel calcolo, talvolta gli standard di calcolo stessi, infine la compresenza di valutazioni ambientali: la combinazione di questi fattori non giova alla realizzazione di un quadro omogeneo.
regione 1 2 3 4 5 6 7 8 Abruzzo 2 2 2 Basilicata 2 2 2 Bolzano 2 - 1 Calabria 3 3 2 Campania 3 3 2 Emilia Romagna 1 1 2 Friuli Venezia Giulia 1 3 Lazio 2 3 Liguria 2 1 1 Lombardia 1 1 1 Marche 3 3 2 Molise 3 3 2 Piemonte 1 1 2 Puglia 2 1 2 Sardegna 3 3 2 Sicilia 2 1 2 Toscana 2 3 2 Trento 2 1 1 Umbria 2 2 2 Valle d'Aosta 1 1 1 Veneto 2 2 2 LEGENDA COLONNE
1 - Legge Quadro in materia di certificazione energetica 2 - Certificazione energetica secondo le Linee Guida Nazionali 3 - Adozione di un Protocollo di certificazione ambientale
4 - Costituzione di un catasto energetico: (1) avvenuta; (2) non avvenuta, prevista; (3) non prevista 5 - Autocertificazione in classe G non prevista
6 - Considerazione delle prestazioni energetiche per il raffrescamento e l'illuminazione
7 - Costituzione di un elenco certificatori: (1) avvenuta; (2) non avvenuta, prevista; (3) non prevista 8 - Obbligatorietà dei corsi di formazione: (1) per tutte le figure professionali; (2) per altre figure
tecniche; esame finale
7.3.
E
SPERIENZE REGIONALI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA7.3.1. Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha definito una pro-pria procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edi-fici e ha riscritto alcune norme inerenti l'am-bito di applicazione e le procedure per l’accreditamento dei certificatori, aprendo il mercato ai certificatori di altre Regioni. L'11 giugno 2009 è stato approvato il Decre-to n. 5796/2009 "Procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici" entra-to in vigore il 7 settembre dello stesso anno. Il documento definisce le modalità di calcolo atte a determinare la prestazione energetica del sistema edificio-impianto al fine di effet-tuare le verifiche previste dalla Delibera del-la Giunta Regionale VIII/5018 [2] e il calcolo degli indici di prestazione energetica riporta-ti nell'Attestato di Cerriporta-tificazione Energeriporta-tica. Centrale è il ruolo svolto nella Regione dalla società Cestec SpA, che svolge le funzioni di organismo regionale di accreditamento e in particolare:
- gestisce il catasto energetico degli edi-fici;
- controlla i certificati energetici deposi-tati;
- elabora le linee guida per l'organizza-zione dei corsi di formal'organizza-zione e relativi esami;
- aggiorna la procedura di calcolo per la determinazione della prestazione ener-getica e la relativa modulistica;
- monitora la procedura a livello di utenti finali e di mercato immobiliare;
- adotta il portale e sistema informatico http://www.cened.it/cenedhome come supporto alla certificazione energetica, attraverso il quale interagisce con gli utenti ed esplica le proprie funzioni. La nuova procedura prevede:
- la definizione della prestazione energe-tica dell'edificio anche attraverso il sof-tware distribuito da Cestec SpA; - la verifica, attraverso uno o più
sopral-luoghi, di congruenza fra i dati mutuati dalla documentazione fornita dal Diret-tore dei Lavori e lo stato di fatto dell'e-dificio, conservando per cinque anni la documentazione acquisita ed utilizzata per il calcolo degli indici di prestazione energetica;
- l'analisi delle prestazioni energetiche per subalterni, in modo da disporre di dati disaggregati per ogni unità immo-biliare, anche in presenza di attestati di certificazione energetica riferiti ad inte-ri edifici. Le modifiche procedurali faci-literanno la realizzazione di eventuali controlli sugli attestati di certificazione, nonché l'aggiornamento del singolo at-testato, nel caso in cui vengano modifi-cate le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare.
Contestualmente all'entrata in vigore della nuova procedura di calcolo, entrerà in vigore anche il nuovo modello di Attestato di Certi-ficazione Energetica, indicato all'allegato C nelle "Disposizioni" della D.G.R. 8745/2008.
7.3.2. Regione Emilia - Romagna
La Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ha dettato disposizioni in tema di
programmazione energetica territoriale, di-sciplinando le varie competenze degli Enti territoriali in materia. Con delibera dell'As-semblea Legislativa 4/3/2008, n. 156 "Atto di
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" e s.m.i., la Regione si è dotata di una normati-va in materia di certificazione energetica de-gli edifici. Inoltre, la Regione costituisce un sistema informativo contenente l'elenco re-gionale dei certificatori accreditati.
Figura 7.2: Frontespizio del modello di Attestato di Certificazone Energetica del-la Regione Emilia - Romagna (fonte CTI, 2012, pag. 97).
Con D.G.R. 20 settembre 2010, n. 1362, la Giunta ha modificato il sistema di certifica-zione energetica e i requisiti minimi di pre-stazione richiesti. La scala di prepre-stazione è sostanzialmente diversa da quella prevista a livello nazionale.
Per tutte le categorie di edifici è introdotta l’adozione di adeguati dispositivi di automa-zione degli impianti energetici e tecnici a servizio degli edifici stessi. L’insieme di tali dispositivi è definito BACS (Building Automa-tion and Control System) o HBES (Home and Building Electronic System) con 4 diverse classi di prestazione.
La D.G.R. 7 luglio 2008, n. 1050 regola l'ac-creditamento dei soggetti preposti alla certi-ficazione energetica e la D.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 contiene le disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia.
L’Attestato di Certificazione Energetica in Emilia Romagna è obbligatorio nel caso di edifici di nuova costruzione, demolizione to-tale e ricostruzione di quelli esistenti, ristrut-turazioni integrali sopra i 1.000 m2.
Dal 1°luglio 2008, l'obbligo è stato esteso agli edifici oggetto di compravendita, nel ca-so riguardi l’intero immobile, mentre dal 1° luglio 2009 l'obbligo è esteso alle compra-vendite relative a singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2010 alle nuove locazioni.
7.4.
E
SPERIENZE REGIONALI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA-
AMBIENTALE7.4.1. Regione Puglia
Nel periodo 2005-2010 le politiche della Re-gione Puglia hanno posto l’attenzione alla promozione della sostenibilità ambientale nella trasformazioni del territorio e nel set-tore edilizio.
La Legge Regionale quadro è la n. 13 del 10 giugno 2008 “Norme per l’abitare sostenibi-le” finalizzate al risparmio energetico negli edifici. La Legge:
- introduce la certificazione di sostenibi-lità ambientale degli edifici a carattere volontario;
- incentiva l’attuazione di detta certifica-zione, rendendola obbligatoria nel caso di interventi soggetti ad un finanzia-mento pubblico superiore al 50%; - istituisce un sistema di controllo sugli
- prevede un sistema di accreditamento dei certificatori.
Alla Regione spettano le attività di:
- incentivazione degli interventi di edili-zia sostenibile, in termini di riduzione delle imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione, di incrementi fino al 10% del massimo volume consentito dagli strumenti urbanistici;
- promozione degli interventi a salva-guardia delle risorse idriche e al ri-sparmio energetico;
- redazione di un capitolato tipo presta-zionale e di un prezzario;
- approvazione ed aggiornamento del sistema di certificazione;
- definizione dei criteri e delle modalità di accesso.
In relazione al ruolo dei Comuni, la L.R. 13/2008 ha modificato le modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi che con-corrono alla determinazione di volumi, su-perfici, distanze e rapporti di copertura. Per le nuove costruzioni e per la ristruttura-zione degli edifici esistenti non sono consi-derati ai fini della Legge:
- il maggiore spessore delle murature esterne ( > 30 cm);
- il maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusi-vamente strutturale;
- le serre solari, vincolate a tale destina-zione e di dimensione inferiore al 15% della superficie delle unità abitative; - qualunque volume o superficie
neces-saria al miglioramento dei livelli di iso-lamento termico e acustico o di inerzia termica, di ombreggiamento o di venti-lazione naturale.
Nei Regolamenti Edilizi Comunali dovrà inol-tre essere inclusa la norma che stabilisce (art. 5) l’inserimento di sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione delle acque piovane negli interventi di nuova costruzione e ri-strutturazione.
Con D.G.R. 4/8/2009, n. 1471, in attuazione della L.R. 13/2008 citata, la Regione ha adot-tato un Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici, adot-tando il Protocollo ITACA quale atto di indi-rizzo, costituito dal “Protocollo completo” e dallo “Strumento di Qualità Energetica”. La D.G.R. 24 novembre 2009, n. 2272 ha re-centemente aggiornato il sistema di valuta-zione abrogando la D.G.R. 1471/2009 a par-tire dal 15 dicembre 2009.
Sono inoltre definiti:
- le procedure di certificazione di soste-nibilità degli edifici;
- i criteri di qualificazione e di indipen-denza dei certificatori abilitati al rilascio degli attestati;
- il sistema per l’accreditamento dei sog-getti certificatori.
La procedura di certificazione della sosteni-bilità ambientale prevede una doppia valu-tazione:
- di progetto; in caso di esito positivo, viene rilasciato l’attestato di conformi-tà del progetto al Protocollo ITACA – Puglia e quindi la possibilità di usufruire agli incentivi richiesti;
- relativa alla costruzione; in caso di esito positivo, comporta il rilascio del certifi-cato di sostenibilità ambientale. La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale è comprensiva della procedura per il rilascio dell’Attestato di Cer-tificazione Energetica.
Con la Determina dirigenziale del 16 aprile 2010, n. 68 la Regione Puglia ha approvato le procedure per la presentazione delle do-mande utili all'accreditamento dei Certifica-tori energetici.
Il tecnico che rilascia l’Attestato di Conformi-tà al progetto e/o rilascia la Certificazione di Sostenibilità Ambientale (C.S.A.) è un pro-fessionista iscritto ad un Ordine o Collegio professionale:
- che opera come libero professionista o come dipendente di enti od organismi e società pubbliche o private;
- terzo rispetto a committenza, proget-tazione e realizzazione dell’intervento; - deve aver conseguito l’accreditamento
per la C.S.A. secondo i criteri stabiliti dalla Regione.
Figura 7.3: Struttura del Protocollo ITACA Puglia, organizzato per criteri, categorie ed aree di va-lutazione da sinistra verso destra.
Emanando il Regolamento 10 febbraio 2010, n. 10, la Puglia si è dotata di una disciplina regionale in materia di certificazione energe-tica degli edifici, entrata in vigore l'11 aprile 2010.
Con la Delibera di Giunta regionale n. 2581 del 30 novembre 2010 è stato approvato l’elenco dei parametri, derivanti da quelli del Protocollo ITACA Puglia, per gli edifici pub-blici non residenziali interessati da interventi
di miglioramento della sostenibilità ambien-tale e delle prestazioni energetiche.
Infine, con la D.G.R. 23.02.2010, n. 515, sono state approvate le “Linee guida per il
finan-ziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario”.
7.4.2. Regione Umbria
La Legge Regionale 18 novembre 2008, n. 17 “Norme in materia di sostenibilità ambienta-le degli interventi urbanistici ed edilizi” si pone l’obiettivo di perseguire la classe di e-sigenze “salvaguardia ambientale” ed il ri-sparmio delle risorse naturali secondo i prin-cipi dello sviluppo sostenibile.
La certificazione di sostenibilità ambientale si applica a edifici a destinazione d’uso resi-denziale e a edifici direzionali e per servizi, riguardando:
- la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;
- la fase di progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di unità immobiliari esistenti o previste; - edifici esistenti ad elevate prestazioni
inerenti la sostenibilità ambientale. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifi-ci pubbliedifi-ci da parte:
- della Regione;
- di Enti, Agenzie e Società regionali; - di Province e Comuni;
- di edifici di edilizia residenziale di pro-prietà delle ATER.
Per interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione è invece facoltativa. È opportuno evidenziare che la certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica nazionale.
Per l'edilizia privata è istituito un sistema di incentivi:
- la Giunta Regionale concede contributi allo scopo di promuovere la certifica-zione di sostenibilità ambientale degli edifici, stipulando apposite convenzioni con gli istituti di credito per agevolare i soggetti pubblici e privati tramite la ri-duzione degli oneri finanziari;
- i Comuni possono prevedere la riduzio-ne degli oriduzio-neri di urbanizzazioriduzio-ne secon-daria e del costo di costruzione, oppure incentivare il conseguimento della cer-tificazione tramite riduzione di imposte e tasse comunali.
Un Disciplinare Tecnico, istituito dal D.G.R. 581/2009, stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è possibile rilasciare la certificazione di sostenibilità ambientale. Esso stabilisce inoltre il punteggio e la classe associata all’edificio, che costituisce il mezzo per definire priorità, graduare gli incentivi e le agevolazioni.
Lo strumento utilizzato dal Disciplinare Tec-nico è una versione delle schede tecniche del Protocollo ITACA 2004 adeguata alle esi-genze della realtà umbra, aggiornato alle norme in materia energetica entrate in vigo-re al luglio 2009.
Il Disciplinare Tecnico individua cinque classi di Sostenibilità Ambientale a partire dal pun-teggio finale del fabbricato.
Punteggio Classe 85 – 100 A+ 70- 84 A 55 – 69 B 40 – 54 C < 40 D
Tabella 7.2: Classi di sostenibilità am-bientale nella Regione Umbria (fonte L.R. 13/2009).
Un edificio di Classe D non ottiene il Certifi-cato di Sostenibilità Ambientale.
Ai sensi della L.R. 13/2009, art. 32, i Comuni possono prevedere quantità edificatorie premianti (fino ad un massimo del 20%) per la realizzazione di quegli edifici che si posi-zionano almeno in classe A.
L’organo referente per il rilascio delle certifi-cazioni ambientali è individuato dalla L. R. 17/2008 nell’Agenzia Regionale per la Prote-zione Ambientale (ARPA), che riceve le ri-chieste di certificazione e rilascia le certifica-zioni stesse, quindi:
- relazione sulle soluzioni adottate nella progettazione aventi come fine la so-stenibilità ambientale;
- documentazione inerente le prestazioni ambientali del fabbricato secondo i cri-teri espressi dal Disciplinare Tecnico; - Attestato di Certificazione Energetica; - Dichiarazione del Direttore Lavori
atte-stante la rispondenza del fabbricato a-gli elaborati di progetto (solo per inter-venti edilizi).
La certificazione, previa verifica, è rilasciata entro 30 giorni ed ha una validità di 10 anni.
7.4.3. Regione Marche
La normativa della Regione Marche per l’edilizia sostenibile adotta il Protocollo ITA-CA e definisce le tecniche e le modalità co-struttive di edilizia sostenibile. Sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico - ambientale degli edifici residen-ziali, e i criteri per la definizione degli incen-tivi e per la formazione professionale. Con la Legge Regionale 17 giugno 2008, n. 14 “Norme per l’edilizia sostenibile”, la Re-gione Marche ha inteso promuovere ed in-centivare la sostenibilità energetica ed am-bientale nella realizzazione di opere edili pubbliche e private, definendo inoltre tecni-che e modalità costruttive ‘sostenibili’; - negli interventi di nuova costruzione; - negli interventi di ristrutturazione
edili-zia ed urbanistica;
- negli interventi di riqualificazione ur-bana;
- negli strumenti di governo del territo-rio.
La Legge disciplina inoltre la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi ricadenti in questo ambito.
Alla Regione spettano le attività di:
- redazione di un capitolato tipo presta-zionale e di un prezzario;
- approvazione ed aggiornamento del sistema di certificazione;
- definizione dei criteri e delle modalità di accesso agli incentivi;
- formazione professionale di operatori pubblici e privati, nonché dei soggetti certificatori;
- promozione e realizzazione di studi e ricerche inerenti il tema.
Sono invece compiti dei Comuni:
- la realizzazione e l'integrazione degli strumenti di governo del territorio; - la concessione degli incentivi suddetti; - il monitoraggio, la verifica e il controllo
degli interventi in oggetto.
La procedura di certificazione della sosteni-bilità ambientale prevede una doppia valu-tazione, di progetto e finale as built.
La certificazione di sostenibilità energetico – ambientale ha carattere volontario e com-prende la certificazione energetica obbliga-toria definita nell’apparato legislativo nazio-nale.
La Regione ha realizzato, allo scopo di dif-fondere la conoscenza dei criteri di sosteni-bilità e di gestire il rilascio delle certificazio-ni, uno “Sportello informativo sull’edilizia sostenibile”.
La L. R. 14/2008 ha modificato (art. 8) le modalità di calcolo degli indici e dei parame-tri edilizi che concorrono alla determinazio-ne di volumi, superfici, distanze e rapporti di copertura.
Per le nuove costruzioni e per la ristruttura-zione degli edifici esistenti non sono consi-derati ai fini della Legge:
- il maggiore spessore delle murature esterne ( > 30 cm);
- il maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura ( > 30 cm);
- le serre solari, vincolate a tale destina-zione e di dimensione inferiore al 15% della superficie delle unità abitative; - qualunque volume o superficie
neces-saria al miglioramento dei livelli di iso-lamento termico e acustico o di inerzia termica, di ombreggiamento o di venti-lazione naturale.
La D.G.R. 1870/2009, ai sensi dell’art. 2 della L. R. 22/2009, rende operativo il Protocollo ITACA sintetico - Marche da applicare alle demolizioni con ricostruzione ed amplia-menti volumetrici fino al 35%.
L’articolazione degli scaglioni di punteggio in base all’applicazione del Protocollo prevede: - un ampliamento del 25% nel caso del
raggiungimento del punteggio di 1,5; un ampliamento del 35% nel caso del raggiungimento del punteggio di 2,5.
Nel caso di punteggi intermedi, gli amplia-menti ammissibili saranno calcolati per in-terpolazione lineare.
La D.G.R. 760/2010, ai sensi dell’art. 10 della L. R. 14/2008, stabilisce i criteri di adozione dei contributi e degli incentivi:
- la riduzione degli oneri di urbanizzazio-ne secondaria e del costo di costruzio-ne;
- la concessione di incrementi percen-tuali delle volumetrie utili ammissibili, sino a un massimo del 15%;
- la concessione di un incremento del 50% del punto precedente, nel caso di recupero del patrimonio edilizio esi-stente con l’utilizzo di tecniche di edili-zia sostenibile.
La certificazione è accessibile a quegli inter-venti che raggiungono:
- il punteggio minimo di 1,00 per le nuo-ve costruzioni;
- il punteggio minimo di 0,50 per il recu-pero di edifici esistenti.
Le medesime soglie minime sono applicate per il riconoscimento di sconti dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
7.4.4. Regione Veneto
Con la Legge 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”, la Regione Veneto promuove la sostenibilità energetica e ambientale nelle opere di edilizia pubblica e privata.
La Regione Veneto assegna, con appositi bandi, i contributi per la realizzazione di in-terventi di edilizia residenziale di nuova co-struzione o ristrutturazione, non iniziati an-tecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
Non rientrano nell’ambito della Legge gli in-terventi di edilizia sovvenzionata ed agevola-ta.
La domanda di contributo è ammissibile per intervento ad uso esclusivamente residen-ziale, nei seguenti casi:
- case unifamiliari isolate;
- interi edifici con tipologia a schiera, a blocco, in linea, per i quali il contributo assegnato non supera quello corri-spondente ad un edificio composto di 8 alloggi.
Sono considerate ammissibili al finanzia-mento le opere edili e impiantistiche finaliz-zate alla realizzazione dell’intervento, calco-late al netto dell’IVA ed altre imposte e valu-tate sulla base del preventivo di spesa alle-gato alla domanda di contributo.
Sono escluse dal finanziamento: - le spese tecniche;
- le spese per manutenzioni ordinarie; - le spese da sostenere per unità
immo-biliari già oggetto di finanziamento re-gionale, per lavori terminati da meno di 5 anni.
Alla Delibera di Giunta Regionale n. 2063/2009 sono allegati:
- il bando per l’assegnazione contributi; - il metodo di calcolo del costo
standar-dizzato;
- i fac-simile della domanda di partecipa-zione per persone fisiche e soggetti pubblici, e per altri soggetti proprietari (Società, Imprese di costruzioni, etc.); - le Linee Guida Regionali definite dalla
Giunta Regionale con D.G.R. 2398/2007 e aggiornate con D.G.R. 1579/2008. Le agevolazioni sono liquidate in due quote: - per il 50% alla realizzazione di una
quo-ta corrispondente di intervento, dietro presentazione di una polizza fidejusso-ria di pari importo, e di uno stato di a-vanzamento lavori redatto da profes-sionista abilitato che attesti la corri-spondenza al progetto e alla relativa spesa;
- a titolo di saldo del contributo alla con-clusione dell’intervento, previa
conse-gna della contabilità finale dei lavori e relativa spesa.
Concluso il procedimento viene restituita la polizza fidejussoria.
Gli interventi ritenuti ammissibili vengono inseriti in graduatorie distinte (Nuova Co-struzione e Ristrutturazione) e distinti in ba-se al punteggio attribuito ba-secondo le Linee Guida.
Nel novembre 2008 la Giunta Regionale ha affidato alla società Bioedilizia s.r.l., in siner-gia con ITC - CNR, una consulenza per ag-giornare e semplificare le Linee Guida Re-gionali, e per la realizzazione del relativo sof-tware di gestione.
Tale incarico si è sviluppato sulla base della metodologia GBC nell’ambito del Gruppo di Lavoro ITACA, facendo riferimento allo strumento in vigore al 2009, in modo da ot-tenere un adeguamento al contesto regiona-le e al nuovo quadro regiona-legislativo.
La struttura delle Linee Guida ricalca sostan-zialmente quella del Protocollo ITACA.
7.4.5. Regione Friuli Venezia Giulia (2004-2009)
Il Protocollo ITACA è il risultato degli studi svolti dal Gruppo di Lavoro Interregionale in materia di bioedilizia, del quale hanno fatto attivamente parte rappresentanti della Re-gione Friuli Venezia Giulia.
L’esperienza maturata in tale sede ha inco-raggiato l’Amministrazione regionale ad isti-tuire una Commissione che approfondisse il tema e ponesse le basi per realizzare uno strumento di valutazione delle qualità ener-getiche e ambientali del patrimonio edilizio, proponendosi di migliorare e adattare al contesto locale i contenuti del Protocollo ITACA. Pur accettando tale strumento come metodo di valutazione accreditato e condivi-so dalle comunità politico - amministrative e scientifiche, fu rilevato l'alto grado di com-plessità del Protocollo (70 schede).
Parallelamente alla predisposizione del do-cumento tecnico, la L.R. 23/20053 ha istituito formalmente lo strumento attuativo per
di-sciplinare il livello di sostenibilità degli inter-venti edilizi, il Protocollo regionale per la qualità energetica e ambientale di un edifi-cio4. Il risultato di tali azioni, denominato sinteticamente Protocollo VEA, è stato reso pubblico nel 2008 e adottato l’anno succes-sivo5, 6.
Figura 7.4: Logo del Protocollo VEA 2009 della Regione Friuli Venezia Giulia.
In seguito si farà riferimento a questa strut-tura mediante la denominazione "Protocollo VEA 2009", presentato nel dicembre 2009 nei quattro capoluoghi di provincia.
L'emanazione della L.R. 16/2008 aggiorna la disciplina prevista dalla L.R. 23/2005:
- si recepiscono gli aggiornamenti nor-mativi in materia di efficienza energeti-ca (D. Lgs. 115/2008);
- viene definito il campo di applicazione dello strumento a nuove costruzioni, ri-strutturazioni, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordi-naria, demolizione con ricostruzione; - il Protocollo VEA 2009 è legittimato in
quanto viene introdotto nell'ottica del-le disposizioni del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. quale strumento per la certifica-zione energetica alla quale si aggiunge quella ambientale.
7.4.5.1. Struttura del Protocollo VEA
2009
In questo Protocollo sono considerati aspetti quali l’energia consumata, l’inquinamento ed i rifiuti prodotti, l’utilizzo dei materiali da costruzione; aspetti in grado di fornire una stima semplificata ma comunque esauriente della prestazione energetica ed ambientale dell’organismo edilizio.
Il Protocollo VEA 2009 è costituito comples-sivamente da 22 schede raggruppate in 6 Aree di Valutazione, ciascuna delle quali pe-culiare di una specifica tematica. Le singole schede presentano una struttura omogenea che prevede i seguenti contenuti:
- esigenza che la scheda richiede di sod-disfare;
- strategie di riferimento, che riassumo-no alcuni possibili suggerimenti meto-dologici per incrementare la prestazio-ne in merito all’esigenza in oggetto; - indicatore di prestazione, ossia il
para-metro che definisce il requisito su cui effettuare la valutazione; l’indicatore può essere di tipo quantitativo o quali-tativo;
- metodo e strumento di verifica, che riporta alcune metodologie impiegabili nella valutazione;
- criterio di verifica, di tipo preferibil-mente quantitativo; in alcuni casi viene affiancato da un ulteriore criterio
quali-tativo che consente una più veloce compilazione.
Tale configurazione riprende sostanzialmen-te la struttura di una scheda del Protocollo ITACA 2004.
La determinazione dell'indicatore di presta-zione delle singole schede si concretizza con l'attribuzione di un punteggio alla scheda, variabile nell'intervallo [-1;+5]:
- al punteggio -1 corrisponde un requisi-to inferiore allo standard o ai limiti di legge;
- il punteggio 0 certifica una prestazione corrispondente al requisito minimo ac-cettabile per legge, o rappresentante la pratica comune nel territorio;
- al punteggio +1 corrisponde una pre-stazione migliore del livello preceden-te;
- al livello +2 si collocano prestazioni si-gnificativamente migliori al livello 0 oppure riferibili alla migliore pratica corrente nel territorio;
- il punteggio +3 certifica una prestazio-ne all'avanguardia rispetto alla pratica corrente.
I requisiti considerati nelle schede sono e-spressi secondo indicatori di prestazione sia qualitativi che quantitativi.
Un codice alfanumerico esprime la qualità energetica ed ambientale dell’edificio. La lettera, rappresentativa della qualità energe-tica, è ottenuta dalla 1° Area di Valutazione, "Prestazione energetica", a seguito del cal-colo del fabbisogno energetico dell’edificio per la climatizzazione invernale e della con-seguente assegnazione della classe energeti-ca. L’intervallo di variabilità della qualità e-nergetica è compreso tra la lettera G (pre-stazione scadente) e la lettera A+ (prestazio-ne ottima), ed è quindi costituito da 8 possi-bili classi.
Il numero, rappresentativo della qualità am-bientale, esprime il punteggio conseguito dell’edificio in seguito alla compilazione del-le Aree di Valutazione successive alla prima: - Area 2: Impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili; - Area 3: Materiali da costruzione;
- Area 4: Risparmio idrico e permeabilità dei suoli;
- Area 5: Qualità esterna ed interna; - Area 6: Qualità esterna ed interna
(al-tre considerazioni).
Le classi ambientali sono complessivamente tre, ordinate in modo tale che la classe
am-bientale 3 identifichi un impegno in materia di edilizia sostenibile limitato o assente, la classe 2 sia indice di un impegno in edilizia sostenibile medio, la classe 1 sia invece la migliore conseguibile e testimoni grande at-tenzione in materia di edilizia sostenibile, con l'impiego di energia da fonti rinnovabili.
Scheda Protocollo VEA 2009 Requisito UNI 11277:2008 Fase
1.1. Prestazione energetica URR.4.1. ; URR. 4.4. ; URR.4.6. (*) FUN
2.1. Produzione ACS da fonti rinnovabili URR.4.6. FUN
2.2. Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili URR.4.6. FUN
2.3. Produzione energia termica da fonti rinnovabili URR.4.6. FUN
3.1. Utilizzo di materiali riciclati e di recupero URR.1.1. ; SAM.4.2. (*) FPO
3.2. Riciclabilità dei materiali URR.1.2. FPO
3.3. Certificazione dei materiali SAM.1.1. (*) FPO
3.4. Inerzia termica URR.4.5. FUN
3.5. Controllo dell'umidità delle pareti URR.1.4. FUN
4.1. Consumo e recupero acqua URR.3.1. ; URR.3.2. FUN
4.2. Controllo e inquinamento acque URR.3.1. FUN
4.3. Permeabilità delle aree esterne SAM.3.1. FUN
5.1. Comfort ambientale esterno BSI.1.1. ; BSI.1.2. ; BSI.1.3. ;
BSI.1.4. ; BSI.3.1. ; BSI.5.1. FUN
5.2. Integrazione con l'ambiente naturale e costruito SAM.5.3. FUN
5.3. Illuminazione naturale BSI.4.1 FUN
5.4. Isolamento acustico BSI.6.2. FUN
5.5. Manutenzione dell'edificio SAM.1.3. (*) PO
6.1. Raccolta differenziata RSU organici e non organici URR.2.1. FUN
6.2. Inquinamento atmosferico BSI.10.1. FUN
6.3. Inquinamento elettromagnetico BSI.7.1. FUN
6.4. Controllo degli agenti inquinanti BSI.9.1. ; BSI.9.2. FUN
6.5. Trasporto pubblico e trasporto alternativo SAM.2.1. (*) FUN
Tabella 7.3: Corrispondenza tra le schede del Protocollo VEA 2009 ed i requisiti di ecocompatibili-tà individuati dalla norma UNI 11277:2008. Con (*) si sono indicate le corrispondenze indirette.
Figura 7.5: I gruppi di classi energetiche e ambientali previste dal Protocollo VEA 2009 (fonte Re-gione Friuli Venezia Giulia, 2009).
Emerge una sostanziale differenza dal con-fronto eseguito (a priori) tra le schede del Protocollo VEA 2009 ed i requisiti di eco-compatibilità individuati dalla norma UNI 11277:2008. Lo strumento adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia organizza le e-sigenze da soddisfare con riferimento alla specifica risorsa:
- energia, nelle aree di valutazione 1 e 2; - materiali da costruzione (area 3); - acqua (area 4);
- ambiente, in relazione prevalentemen-te al benessere ed alla saluprevalentemen-te dell'uprevalentemen-ten- dell'uten-za, nelle aree 5 e 6.
La corrispondenza con i requisiti UNI 11277 è individuabile in prima analisi solo per que-ste ultime due aree, seppur con alcune ecce-zioni. Le classi di esigenze SAM e URR sono infatti suddivise in base alla risorsa. Questa diversità di approccio formale porta ad una teorica corrispondenza di tipo matriciale tra lo strumento e la norma, in cui è approssi-mativamente possibile collocare i requisiti UNI 11277 in riga e le schede di valutazione VEA in colonna.
Lo strumento offerto dal Protocollo VEA 2009 permette di operare una certificazione di sostenibilità energetico - ambientale se-condo processi univoci e normalizzati, sia in fase di progettazione che a edificio ultimato. Il Protocollo VEA 2009 costituisce lo stru-mento di riferistru-mento sia per il conseguimen-to della certificazione VEA che per la modu-lazione di eventuali politiche di incentivazio-ne del settore edilizio.
La classificazione ambientale deriva dalla compilazione della “Scheda di calcolo VEA”, un codice di calcolo, messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che opera
mediante un processo matriciale basato sui punteggi ottenuti nelle singole schede.
7.4.5.2. Sistema di calcolo Protocollo
VEA 2009
Il processo di calcolo è articolato in tre fasi. La prima fase prevede l’attribuzione di un punteggio ad ogni singola scheda. Come si evince dalla Figura 7.6 all’interno di ogni A-rea di Valutazione le schede assumono un ruolo di diversa importanza, esplicitato dal peso riportato nell’omonima colonna. La somma dei pesi in ogni singola Area è pari all’unità (100%), indipendentemente dalla classe energetica conseguita; fa eccezione l’Area di Valutazione 2, in cui la somma è pa-ri al 150% in considerazione della rara con-comitanza di impianti alimentati da fonti rinnovabili che provvedano alla produzione di energia per servizi così diversificati. Una volta attribuiti i punteggi, che compaio-no nella colonna “riepilogo”, il software ese-gue la moltiplicazione di ciascun punteggio per i singoli pesi e somma le quantità per ogni Area di Valutazione dalla 2 alla 6; que-ste vengono riportate nella colonna “totale”. La matrice ambientale (Figura 7.7) viene de-terminata dal Software in base alla classe energetica determinata dal certificatore e ottenuta nell’Area di Valutazione 1. Vengono in questo modo premiate scelte lodevoli in tema di sostenibilità ambientale pur ope-rando in contesti energeticamente sfavore-voli, o sui quali non è possibile intervenire. L’Area di Valutazione 1 contribuisce così in-direttamente alla determinazione della clas-se ambientale dell’edificio.
La seconda fase del processo di attribuzione della classe ambientale prevede che, a parti-re dalla sommatoria dei pesi ponderati per-tinente ad ogni Area di Valutazione, il Sof-tware attribuisca un valore alla prestazione, valore definito mediante un giudizio qualita-tivo (“insufficiente”, “scarso”, “medio”, “buono”, “ottimo”); la sommatoria, compre-sa entro l'intervallo da -1 a +3) ed il corri-spondente giudizio sono riscontrabili nella
Figura 7.7 nelle righe definite come “Inter-vallo di riferimento”.
Seguono, nella stessa Figura 7.7, le matrici di valutazione, individuate per classe energeti-ca e divise per colonne in base alla somma-toria precedentemente definita: è immedia-tamente riscontrabile che i valori di output di tali matrici sono via via più penalizzanti quanto maggiore è la classe energetica con-seguita.
Figura 7.6: Aree di Valutazione del Protocollo VEA 2009, schede e relativi pesi (fonte Regione Friuli Venezia Giulia, 2009).
Figura 7.7: Le matrici ambientali implementate sulla base della classe energetica (fonte Regione Friuli Venezia Giulia, 2009).
La terza fase del processo di attribuzione della classe ambientale prevede che il Sof-tware sommi i valori di output ottenuti dalle singole Aree di Valutazione: la somma alge-brica di questi valori fornisce la classe am-bientale dell’edificio che, associata alla clas-se energetica, costituisce il codice alfanume-rico della classe VEA ottenuta.
7.4.5.3. Regolamenti attuativi della
procedura VEA 2009
Nel mese di ottobre 2009 la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato un Regolamento7 per disciplinare la procedura di emissione della certificazione energetico - ambientale VEA. Il Regolamento comprende:
- la metodologia di calcolo concernente la prestazione energetica (art. 2); - la procedura per l’ottenimento della
certificazione VEA (art. 3);
- la certificazione VEA e la relativa targa (artt. 4-5);
- il sistema informativo regionale (art. 7); - i termini dell’entrata in vigore (art.8)8. La certificazione energetica degli organismi edilizi avviene seguendo la metodologia di calcolo prevista dalla normativa nazionale: a differenza di altre Regioni italiane, la Regio-ne Friuli VeRegio-nezia Giulia non ha proposto proprie classi di prestazione energetica. La certificazione VEA è obbligatoria in caso per:
1. unità immobiliari ed edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi:
a) nuova costruzione;
b) ampliamento, nel caso in cui il vo-lume a temperatura controllata del-la nuova porzione di costruzione sulti superiore al 20 per cento ri-spetto a quello esistente e, comun-que, nei casi in cui la superficie net-ta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;
c) ristrutturazione edilizia;
d) restauro e risanamento conservati-vo;
e) manutenzione straordinaria, nel ca-so in cui si eseguano lavori che mo-dificano le prestazioni energetiche o ambientali;
f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o am-bientali. Sono qui compresi i lavori per i quali siano stati richiesti incen-tivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura.
2. unità immobiliari ed edifici esistenti nei seguenti casi:
a) trasferimento a titolo oneroso; b) contratto di locazione, di locazione
finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti;
c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pub-blici o nei quali il committente è un soggetto pubblico.
Sono inclusi anche gli edifici non dotati di impianto di riscaldamento.
Per ottenere la certificazione VEA, il sogget-to proprietario dell’edificio in oggetsogget-to indivi-dua un professionista certificatore VEA che compila tutte le schede del Protocollo VEA 2009 sulla base dei documenti e delle indica-zioni fornite dal progettista.
Il soggetto proprietario dell’edificio deposita quindi presso il Comune la certificazione VEA redatta in fase di progettazione contestual-mente al Permesso di Costruire o alla Dichia-razione di Inizio Attività.
Ad intervento ultimato, il soggetto proprie-tario dell’edificio deposita presso il Comune: - la dichiarazione di conformità delle o-pere realizzate rispetto al progetto de-positato, alle eventuali varianti inter-corse ed alla relazione tecnica asseve-rata dal Direttore dei Lavori9;
- la certificazione VEA dell’edificio così come realizzato, o nello stato in cui si trova a intervento concluso, sottoscrit-ta dal soggetto certificatore.
L’incarico affidato al professionista abilitato si riferisce sia alla fase di progettazione dell’edificio, che alla fase successiva alla conclusione dei lavori: tale professionista deve perciò produrre la certificazione VEA sulla base del progetto esecutivo, ed even-tualmente aggiornarla o modificarla se in-tervengono delle varianti in corso d’opera, in modo da produrre un documento significati-vo dello stato conclusisignificati-vo dell’intervento10.
7.5.
B
IBLIOGRAFIA7.5.1. Riferimenti normativi
- Legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia".
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna 20 settembre 2010, n. 1362 "Modifiche agli allegati di cui alla parte seconda della Delibera di Assemblea legislativa n.156/2008". - Legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 23 "Disposizioni in materia di
edili-zia sostenibile".
- Legge regionale Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento an-tisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo".
- Deliberazione Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 24 settembre 2009, n. 2116 "L.R. 23/2005, articolo 6, comma 1 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), che istituisce il "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio" quale strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi: approvazione del "Protocollo regionale VEA per la va-lutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici".
- Deliberazione Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 24 settembre 2009, n. 2117 "Regola-mento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici".
- Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 1 ottobre 2009, n. 274 "Regolamento re-cante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edi-fici, di cui all’articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, “Disposizioni in ma-teria di edilizia sostenibile”".
- Legge regionale Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell’edilizia".
- Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2010, n. 125 "L.R. 23/2005, ar-ticolo 6-bis. Regolamento di modifica al regolamento recante le procedure per la certifica-zione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile", ema-nato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 274/Pres, come modifica-to dal decremodifica-to del Presidente della Regione 15 febbraio 2010, n. 028/Pres".
- Deliberazione Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 4 agosto 2010, n. 1589 "Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all’art 1 bis della L.R. 23/2005 (disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al rego-lamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. 274/2009. Approvazione".
- Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia 25 agosto 2010, n.199 "Regolamento re-cante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all’articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. 274/2009".
- Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 26 giugno 2007, n. 5018 "Determinazioni ineren-ti alla cerineren-tificazione energeineren-tica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006".
- Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 22 dicembre 2008, n. 8745 "Determinazione in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energeti-ca degli edifici".
- Allegato del Decreto Regione Lombardia 11 giugno 2009, n. 5796 "Aggiornamento delle procedure di calcolo per la certificazione energetica degli edifici".
- Legge regionale Marche 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".
- Deliberazione Giunta Regionale Marche 16 novembre 2009, n. 1870 "Protocollo Itaca-Marche sintetico, LR 22/2009 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, scaglioni per la realizzazione di incre-menti volumetrici, procedure e controlli per la valutazione della sostenibilità degli edifici". - Legge regionale Puglia 10 giugno 2008 n. 13 "Norme per l’abitare sostenibile".
- Deliberazione Giunta Regionale Puglia 4 agosto 2009, n. 1471 "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile”".
- Deliberazione Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009, n. 2272 "Certificazione di soste-nibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile: Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazio-ne approvato con DGR 1471/2009".
- Deliberazione Giunta Regionale Puglia 25 marzo 2010, n. 924 "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) - Specificazioni in merito alla DGR 2272/2009".
- Legge regionale Umbria 18 novembre 2008, n. 17 "Norme in materia di edilizia sostenibile degli interventi urbanistici ed edilizi".
- Deliberazione Giunta regionale Umbria 27 aprile 2009, n. 581 "Approvazione del disciplina-re tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 della L. R. 17/2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”".
- Legge regionale Umbria 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pia-nificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edili-zio esistente".
- Legge regionale Veneto 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile".
- Delibera Giunta Regionale 31 luglio 2007, n. 2398 "Iniziative ed interventi a favore dell’edilizia sostenibile".
- Delibera Giunta Regionale 7 luglio 2009, n. 2063 "Aggiornamento e semplificazione operati-va delle linee guida in materi di edilizia sostenibile e definizione delle modalità di attuazione dell’intervento finanziario della regione".
7.5.2. Pubblicazioni
- CTI (a cura di), Attuazione della Certificazione Energetica degli edifici in Italia - Rapporto 2012. ISBN: 978-88-906186-3-5.
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Protocollo Regionale VEA per la Valutazione della qualità Energetica e Ambientale degli edifici, 2009.
- Valcovich E., Fernetti V., Stival C. A., Un approccio ecosostenibile alla progettazione edilizia - il Protocollo di valutazione energetico - ambientale (VEA) della Regione Friuli Venezia Giulia. Edizioni Alinea, Firenze, 2011. ISBN: 978-88-6055-596-0.
7.5.3. Interventi e contributi a conferenza, corsi e seminari
- Stival C. A., Alcuni strumenti a disposizione di pubbliche amministrazioni ed enti locali per promuovere la sostenibilità ambientale. Lezione svolta nell'ambito del corso per pubblici amministratori sul progetto europeo PATRES (Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems), Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Padriciano (TS), 2011.
- Valcovich E., Stival C. A., Certificazione energetico ambientale in Friuli Venzia Giulia: Proto-collo VEA ed altre certificazioni, a che punto siamo?. Contributo alla giornata Expomeeting Trieste, 31 maggio 2011, Trieste.
7.5.4. Tesi di laurea
- Berto R., La certificazione energetica e ambientale. Applicazione del Protocollo ITACA Na-zionale 2011 Residenziale ad un organismo edilizio della città di Trieste. Università degli Studi di Trieste, Tesi di Laurea Specialistica in Architettura Tecnica, Facoltà di Ingegneria, A. A. 2011-2012, relatore prof. ing. E. Valcovich, correlatore ing. C. A. Stival.
- Fernetti V., Valutazione energetica ed ambientale di OER: verifica di applicabilità ed analisi critica del Protocollo Regionale VEA. Università degli Studi di Trieste, Tesi di Laurea Speciali-stica in Architettura Tecnica, Facoltà di Ingegneria, A. A. 2007-2008, relatore prof. ing. E. Valcovich, correlatore ing. C. A. Stival.
7.5.5. Siti web
- www.aresfvg.it - http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=371&e xplicit=SI - http://www.cened.it - http://www.regione.marche.it/Home/Struttureorganizzative/AmbienteePaesaggio/Energia ekyoto/immobili/tabid/1146/Default.aspx - http://www.regione.veneto.it/Economia/Energia/rendimento+energetico+in+edilizia.htm - http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Energia/CertificazioneEner geticaNOTE
AL
TESTO
1 D.M. 26 giugno 2009, art. 3.
2 Delibera della Giunta Regionale Lombardia VIII/5018 "Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli
edifici, in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e deglia rt.9 e 25 della L. R. 24/2006" e s.m.i.
3 Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 23 “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile”, modificata ed aggiornata da
L.R. 16/2008, L.R. 24/2009 e L.R. 17/2010.
4 L.R. 23/2005, art. 6.
5 Decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 274 “Regolamento recante le procedure per la
certificazio-ne VEA di sostenibilità ecertificazio-nergetico ambientale degli edifici, di cui all’articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, ‘Disposizioni in materia di edilizia sostenibile’ ”.
6 Valcovich E., Fernetti V., Stival C. A., 2011, pag. 10.
7 D. P. Reg. 1 ottobre 2009, n. 274 “Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità
energe-tico-ambientale degli edifici, di cui all’articolo 6 bis della Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 23 ‘Disposizioni in mate-ria di edilizia sostenibile’ ”.
8 Entrata in vigore modificata successivamente dall’art. 90 della Legge Regionale 21 ottobre 2010, n. 17 “Legge di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2010”.
9 “La conformità delle opere realizzate […] deve essere asseverata dal Direttore dei Lavori, e presentata al Comune
di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del Direttore Lavori”, D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., art. 8, comma 2.