• Non ci sono risultati.

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA. ORDINANZA N. 6 del 16 marzo 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA. ORDINANZA N. 6 del 16 marzo 2021"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA N. 6 del 16 marzo 2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 – SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDÌ E DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO A SAN POLO NEL RISPETTO DEL D.L. 13/03/2021 N. 30 E DELL'ORDINANZA SINDACALE N.

48 DEL 18/11/2020

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA:

o la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

o l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

o l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATI i successivi D.P.C.M. in data 8, 11 e 22 marzo 2020 nonché i D.P.C.M. in data 1 e 10 aprile 2020;

(2)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» con particolare riferimento all’art.3 comma 2;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

RICHIAMATI, inoltre, i Decreti del Presidente della Giunta Regionale:

n. 34 del 12 marzo 2020, n. 36 del 15 marzo 2020, n. 39 del 16 marzo 2020, n. 43 del 20 marzo 2020, n. 49 del 25 marzo 2020, n. 57 del 3 aprile 2020, n. 58 del 4 aprile 2020, n. 61 dell’11 aprile 2020, n. 66 del 22 aprile 2020, n. 69 del 24 aprile 2020, n. 70 del 27 aprile 2020, n. 73 del 28 aprile 2020;

n. 74 del 30 aprile 2020;

n. 75 del 6 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 9 del 05/05/2020 avente per oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica quali misure di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica – Riapertura del mercato contadino a San Polo del giovedì mattina e del mercato settimanale del sabato mattina a San Polo nel rispetto del D.P.C.M. del 26 aprile e dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020”;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;

PRESO ATTO dell’ordinanza regionale n. 82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”, che al punto 4 prevede che “a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi…..” nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1 della medesima ordinanza;

VISTO in particolare il sopracitato Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna,

(3)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

secondo cui spetta ai Comuni prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, individuando le misure più idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 13 del 22/05/2020 avente per oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19 – Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 – Riapertura totale del mercato settimanale di San Polo del sabato mattina nel rispetto del D.P.C.M. del 17/05/2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020”;

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020 avente per oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” con la quale, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus Covid-19 su tutto il territorio regionale, si dispone che:

Punto a) 4. : è fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

(4)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al

“protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

PRESO ATTO del Decreto Legge 30/11/2020, n. 157 e del 2 dicembre 2020 n. 158;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato in GU al n. 301 del 03/12/2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 48 del 18/11/2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.

32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO MATTINA A SAN POLO E DEL MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDI' MATTINA A SAN POLO NEL RISPETTO DEL D.P.C.M. DEL 3/11/2020 E DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216 DEL 12/11/2020”;

PRESO ATTO, inoltre, del Decreto Legge del 18/12/2020 n. 172 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 313 del 18/12/2020 ed entrato in vigore in data 19/12/2020;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 55 del 22/12/2020;

VISTI i successivi seguenti provvedimenti:

• Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021;

• D.L. del 14/01/2021 n. 2;

• Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/2021;

• D.L. del 23/02/2021 n. 15;

RICHIAMATO il DPCM del 2/03/2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in GU al n. 52 del 02/03/2021;

(5)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

PRESO ATTO del D.L. n. 30 del 13/03/2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, pubblicato in GU al n.62 del 13-03-2021;

VISTO che, durante il periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, si applicano in Emilia Romagna le disposizioni e limitazioni previste per la zona rossa;

VISTO che tra le attività consentite rientrano quelle relative alla vendita di generi alimentari e pertanto per analogia anche i mercati limitatamente ai soli banchi destinati alla vendita di prodotti alimentari e agricoli con l’aggiunta dei prodotti florovivaistici;

RITENUTO, pertanto di consentire lo svolgimento, con le modalità previste nell’ordinanza sindacale n. 48 del 18/11/2020, del mercato contadino a San Polo nei giorni di giovedì 18 e 25 marzo e giovedì 1 aprile 2021 e del mercato settimanale di San Polo nei giorni di sabato 20 e 27 marzo e di sabato 3 aprile 2021, quest’ultimo limitatamente ai soli banchi alimentari;

RICHIAMATO il Regolamento del Comune di Torrile per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali’;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

per quanto esposto in premessa narrativa, esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative ad oggi vigenti in merito al contenimento della diffusione del COVID 19, richiamate nelle premesse, in particolare dall’allegato 1 dell’Ordinanza regionale n. 82 del 17/05/2020 e con le modalità organizzative e misure igienico sanitarie previste nella precedente ordinanza n. 48 del 18/11/2020, che:

- il mercato contadino si svolga a San Polo, nei consueti orari e nella medesima area mercatale, nei giorni di giovedì 18 e 25 marzo 2021 e 1 aprile 2021;

- il mercato settimanale si svolga a San Polo limitatamente ai soli banchi alimentari, nei consueti orari, nei giorni di sabato 20 e 27 marzo e di sabato 3 aprile 2021, all’interno del parcheggio pubblico posto sul lato sinistro dell’incrocio tra Via Verdi e Piazza della Repubblica, a condizione che gli operatori che svolgono la sola attività di vendita di generi alimentari, che risultano essere solo tre, si accordino per delimitare a propria cura e spese l’area indicata adatta a contenere sia i due esercenti, che manterrebbero il proprio posteggio, che ad accogliere il terzo, il quale dovrà necessariamente spostarsi dal proprio posteggio di cui è concessionario ad uno lasciato libero in quell’area solo per i giorni indicati; i tre operatori dovranno osservare quanto previsto dall’ordinanza

(6)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

sindacale n. 9 del 5 maggio 2020 per quanto riguarda il posizionamento dei propri banchi;

- per entrambi i mercati si osservino le misure di sicurezza introdotte con propria ordinanza n. 48 del 18/12/2020;

PRECISA

che, per agevolare l’applicazione delle presenti misure organizzative, non saranno ammessi ai mercati gli spuntisti ma soltanto i titolari di concessione di posteggio;

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare, dell’Ordinanza Sindacale n. 48 del 18/11/2020;

AVVERTE

che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n.19/2020;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense la verifica del rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Torrile, nel sito internet del Comune e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.;

DISPONE, ALTRESI’

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

a) Prefettura di Parma;

b) Questura di Parma;

c) Comando Stazione Carabinieri di Colorno;

d) Comando di Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense;

e) titolari di posteggio del mercato settimanale di San Polo;

f) gestore del Mercato contadino “Campagna Amica”;

(7)

COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA

AVVERTE, INFINE, CHE

1) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna - Sezione di Parma - entro 60 giorni dalla data di notifica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e segg. Del D.Lgs.104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.

24/11/1971, n. 1199;

2) Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Responsabile Settore V SUE attività economiche e Ambiente

3) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Alessia Benecchi

IL SINDACO

Alessandro Fadda / INFOCERT SPA

Riferimenti

Documenti correlati

2) art. 2, comma 1 lettera c): ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei

15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” con il quale, tra

Vista l'ordinanza ministeriale del 27 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di..

InfoCamere, la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane, fornisce un monitoraggio periodico del sistema distributivo, la cui fonte primaria è

833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia

833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere