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Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

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Academic year: 2022

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sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)1 del 29 settembre 2006 (Stato 1° luglio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4bis capoverso 2 e 56 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche,3

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Principio

1 Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo ade- guato i loro rischi per proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario.

2 Essi coprono con fondi propri i loro rischi di credito, rischi di mercato, rischi senza controparte e rischi operativi.

Art. 2 Oggetto La presente ordinanza disciplina:

a. i fondi propri computabili;

b. i rischi da coprire con fondi propri e l’entità della copertura;

c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti per i grandi rischi, e il tratta- mento di posizioni interne al gruppo.

Art. 3 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 19954 sulle borse (qui di seguito banche).

RU 2006 4307

1 RU 2007 1073

2 RS 952.0

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

4 RS 954.1

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Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si considerano:

a. borsa regolata: un istituto regolato in modo adeguato secondo criteri ricono- sciuti a livello internazionale e sottoposto a vigilanza, avente lo scopo di effettuare simultaneamente la compera e la vendita di valori mobiliari tra più commercianti di valori mobiliari e che pure le garantisce tramite una suffi- ciente liquidità del mercato;

b. indice principale: un indice che comprende la totalità dei valori mobiliari trattati su un borsa regolata (indice del mercato globale) o una selezione dei principali valori mobiliari di detta borsa. Si considera parimenti indice prin- cipale un indice composto dai principali valori mobiliari di più borse rego- late;

c. società immobiliare: una società il cui scopo principale consiste nell’acqui- sto e nella detenzione di fondi o immobili per conto proprio;

d. mercato rappresentativo: un mercato sul quale almeno tre market-maker indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente;

e. strumento qualificato su saggi di interesse: uno strumento su saggi di inte- resse:

1. con un rating delle classi di rating 1–4 di almeno due agenzie di rating riconosciute,

2. con un rating delle classi di rating 1–4 di un’agenzia di rating riconos- ciuta, sempreché non sia disponibile alcun rating di una classe peggiore di rating di un’altra agenzia di rating riconosciuta dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)5,

3. senza rating di un’agenzia di rating riconosciuta, ma con una rendita alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelle dei titoli con un rating delle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell’emittente siano trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo, o

4. senza rating di un’agenzia di rating riconosciuta (rating esterno), ma con un rating interno alla banca (rating interno) corrispondente alle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell’emittente siano trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo;

f.6 standard minimi di Basilea: i documenti del Comitato di Basilea per la vigi- lanza sulle banche che sono determinanti per il calcolo delle esigenze sui fondi propri.7

5 Nuova espr. giusta il n. 8 dell’all. all’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

6 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

La nota relativa agli standard minimi di Basilea é stata soppressa in tutte le altre disp.

7 Gli attuali standard minimi di Basilea possono essere consultati all’indirizzo Internet www.bis.org/bcbs e ottenuti presso la Banca dei regolamenti internazionali, Central- platz 2, 4002 Basilea.

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Art. 5 Portafoglio di negoziazione

1 Le banche possono tenere un portafoglio di negoziazione con posizioni in strumen- ti finanziari e in merci, detenute nell’intento del loro commercio o a garanzia di altre posizioni.

2 Esse possono assegnare al portafoglio di negoziazione unicamente posizioni:

a. la cui commerciabilità non è limitata da convezioni contrattuali; o b. che possono essere garantite integralmente in qualsiasi momento.

3 È dato intento di commercio se la banca ha l’intenzione:

a. di detenere le posizioni a breve scadenza;

b. di approfittare di fluttuazioni a breve scadenza del prezzi del mercato; o c. di realizzare utili di arbitraggio.

4 Le posizioni devono essere valutate frequentemente ed esattamente. Il portafoglio di negoziazione deve essere gestito attivamente.

Capitolo 2: Consolidamento

Art. 6 Obbligo di consolidamento

1 Oltre che a livello di singolo istituto, le disposizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi devono essere adempite a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario (obbligo di consolidamento).

2 Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanzia- rio ai sensi degli articoli 11 e 13 dell’ordinanza del 17 maggio 19728 sulle banche, con le seguenti eccezioni:

a. fatto salvo l’articolo 11, le partecipazioni nel settore delle assicurazioni sono consolidate unicamente nell’ambito delle disposizioni sulla ripartizione dei rischi;

b. la gestione di investimenti collettivi di capitale per conto di investitori o la detenzione del capitale di fondazione di società di investimento non fondano alcun obbligo di consolidamento dell’investimento collettivo di capitale.

3 Le banche che applicano l’approccio standard svizzero (AS-CH; art. 38) devono parimenti consolidare le società immobiliari, sempreché esse siano considerate società di gruppo ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche.

Art. 7 Consolidamento integrale, consolidamento per quote e deduzioni

1 Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all’obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate.

8 RS 952.02

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2 Le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all’ob- bligo di consolidamento devono essere registrate su base consolidata per quote se la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari. In questo contesto si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi in modo corrispondente alla quota di partecipa- zione.

3 Nel caso delle partecipazioni minoritarie ai sensi del capoverso 2, la banca può anche optare a favore della deduzione dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari (art. 31 cpv. 1 lett. b). In questo caso esse non vanno incluse nella ripartizione su base consolidata dei rischi.

4 La partecipazioni detenute dalla banca e da un secondo azionista o da un socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno (joint ventures) possono essere registrate a scelta su base integralmente consolidata o su base consolidata per quote.

Art. 8 Trattamento differenziato con il consenso della società di audit

1 Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare:

a. partecipazioni a imprese che a motivo delle loro dimensioni e della loro atti- vità commerciale sono irrilevanti ai fini dell’osservanza delle disposizioni sui fondi propri;

b. partecipazioni a importanti società di gruppo detenute nel corso dell’anno.

2 Le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote con il consenso della società di audit se è stabilito contrattual- mente che:

a. il sostegno all’impresa soggetta al consolidamento è limitato alla quota della banca; e

b. gli altri azionisti o soci sono tenuti a prestare aiuto fino a concorrenza della loro quota e sono in grado di adempiere legalmente e finanziariamente que- sto obbligo.

Art. 9 Disposizioni particolari

1 La FINMA può, in casi particolari, esentare integralmente o parzialmente la banca dall’adempimento delle disposizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempite le condizioni dell’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 maggio 19729 sulle banche.

2 Essa può esigere in casi motivati:

a. il consolidamento per quote delle partecipazioni minoritarie ai sensi dell’ar- ticolo 7 capoverso 2; e

b. il consolidamento integrale delle joint ventures (art. 7 cpv. 4) e delle parteci- pazioni maggioritarie ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.

9 RS 952.02

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3 Essa può ordinare, nel quadro dell’adempimento delle disposizioni sui fondi propri a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, oneri supplementari concernenti la capitalizzazione adeguata di un’impresa al vertice non sottoposta a vigilanza come singolo istituto.

4 In casi particolari essa può consentire a una banca di consolidare già a livello di singolo istituto (consolidamento singolo) società di gruppo attive nel settore finan- ziario in considerazione delle loro strette relazioni con la banca.

Art. 10 Gruppi finanziari subordinati

1 L’obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza della FINMA.

2 In casi speciali la FINMA può esentare i gruppi finanziari subordinati dall’obbligo di consolidamento, segnatamente se:

a. le loro società di gruppo sono esclusivamente attive in Svizzera; e

b. il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un’ autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 11 Captives per rischi operativi

Con l’autorizzazione della FINMA, le società di gruppo che perseguono esclusiva- mente l’assicurazione dei rischi operativi interna al gruppo possono essere integral- mente consolidate a livello di gruppo finanziario e, se del caso, essere assegnate a un consolidamento singolo (art. 9 cpv. 4), come le società di gruppo attive nel settore finanziario.

Art. 12 Partecipazioni estranee al settore finanziario

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un’impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche non si applicano se:

a. simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un’impresa;

b. i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell’operazione di emis- sione; o

c. la differenza tra il valore contabile e i limiti superiori applicabili a queste partecipazioni è integralmente coperta da fondi propri liberamente disponi- bili.

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Capitolo 3: Comprova di fondi propri adeguati

Art. 13 Attestato dei fondi propri

1 Le banche forniscono ogni trimestre la prova dell’adeguatezza dei loro fondi propri tramite un attestato stabilito dalla FINMA e lo inoltrano entro due mesi alla Banca nazionale svizzera.

2 L’attestato dei fondi propri su base consolidata deve essere inoltrato semestral- mente.

Art. 14 Basi di calcolo

1 Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari figuranti nell’attestato dei fondi propri la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle disposi- zioni in materia di rendiconto della FINMA. La FINMA disciplina le eccezioni a questo principio.

2 Se applica standard internazionali di rendiconto riconosciuti dalla FINMA, la banca deve tenere conto delle corrispondenti direttive della FINMA relative agli adeguamenti necessari.

Capitolo 4: Applicazione semplificata

Art. 15

1 Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della pre- sente ordinanza e delle prescrizioni tecniche di esecuzione della FINMA che la precisano se:

a. evitano così facendo un dispendio sproporzionato;

b. garantiscono una gestione dei rischi adeguata alla loro attività commerciale;

e

c. il rapporto tra i fondi propri necessari e i fondi propri computabili della ban- ca ne è almeno mantenuto.

2 Esse documentano il tipo di semplificazione e la sua ammissibilità ai sensi del capoverso 1.

Titolo secondo: Fondi propri computabili Capitolo 1: Basi

Art. 16 Esigenze

1 I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno.

2 Essi non possono essere compensati con crediti della banca, né garantiti con valori patrimoniali della banca.

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3 Essi sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento.

4 ...10

Art. 17 Elementi e computabilità

1 I fondi propri constano dei seguenti elementi:

a. fondi propri di base («tier 1»; art. 18–22);

b. fondi propri complementari («tier 2»; art. 24–28), costituti dai fondi propri complementari superiori e dai fondi propri complementari inferiori;

c. fondi propri supplementari («tier 3»; art. 29).

2 I fondi propri complementari («tier 2») e i fondi propri supplementari («tier 3») possono essere presi in considerazione al massimo in ragione delle aliquote stabilite dall’articolo 30.

3 Per determinare i fondi propri computabili, sui fondi propri devono inoltre essere effettuate in tre fasi e a diversi livelli le deduzioni ai sensi degli articoli 23, 31 e 32.

Capitolo 2: Calcolo

Sezione 1: Fondi propri di base («tier 1»)

Art. 18 Elementi illimitatamente computabili Sono computabili illimitatamente come fondi propri di base:

a. il capitale versato (capitale azionario, capitale sociale, capitale di dotazione o di partecipazione e capitale accomandato nel caso dei banchieri privati);

b. le riserve palesi (riserve per rischi bancari generali, riserva legale generale, riserva per titoli di partecipazione propri, altre riserve);

c. l’utile riportato;

d. l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché vi sia una chiusura intermedia, riveduta secondo le esigenze della FINMA, con un conto economico completo ai sen- si dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 17 maggio 197211 sulle banche, rispettivamente conformemente agli standard internazionali di ren- diconto riconosciuti.

Art. 19 Fondi propri di base per l’innovazione

1 I fondi propri di base per l’innovazione devono adempire le esigenze dell’arti- colo 16 ed essere illimitatamente a disposizione della banca.

10 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6101).

11 RS 952.02

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2 Essi possono essere rimborsati soltanto se sono trascorsi almeno cinque anni dall’emissione o se il loro trattamento legale si è profondamente modificato a sca- pito della banca. L’iniziativa del rimborso deve emanare dalla banca. Per effettuare il rimborso la banca necessita del consenso della FINMA.

3 Ai fondi propri di base per l’innovazione non può essere vincolato alcun obbligo di versamento di indennità stabilite anticipatamente, eccetto che durante il corrispon- dente periodo di tempo la banca:

a. paghi i dividendi sul capitale versato (art. 18 lett. a) o vi rinunci volontaria- mente nonostante la sufficienza dei fondi propri;

b. riscatti il capitale versato; o

c. riduca volontariamente il valore nominale del suo capitale versato.

4 I pagamenti di indennità omessi non possono essere compensati a una data ulte- riore.

5 Le condizioni del pagamento di indennità non possono peggiorare notevolmente a scapito della banca sull’arco della loro durata, né contenere altri incentivi indiretti al rimborso.

6 In caso di liquidazione e di fallimento i fondi propri di base per l’innovazione pos- sono unicamente essere di rango anteriore nei confronti del capitale versato (art. 18 lett. a).

Art. 20 Computo dei fondi propri di base per l’innovazione

1 I fondi propri di base per l’innovazione possono essere computati nella misura massima del 15 per cento dei fondi propri di base rettificati.

2 La banca deve pubblicare l’importo e la quota dei fondi propri di base per l’inno- vazione rispetto ai fondi propri di base.

Art. 21 Fondi propri supplementari dei banchieri privati

1 Nel caso delle banche in forma di società di persone si considerano inoltre come fondi propri di base:

a. il conto capitale; e

b. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una loro dichiarazione scritta risulta che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risana- mento, sono irrevocabilmente postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori e non possono essere compensati con crediti della banca, né garantiti da valori patrimoniali della stessa.

2 Entrambi questi elementi possono essere computati unicamente se, in una dichiara- zione scritta depositata presso la società di audit, la banca si impegna a non ridurre nessuna delle due componenti del capitale sotto il limite del 120 per cento dei fondi propri necessari ai sensi dell’articolo 33, senza previa approvazione della società di audit.

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Art. 22 Quote di capitale degli azionisti minoritari

Nel calcolo dei fondi propri consolidati le quote di capitale di azionisti minoritari di imprese integralmente consolidate ai sensi dell’articolo 6 capoversi 2 e 3 possono essere computate nei fondi propri di base.

Art. 23 Fondi propri di base rettificati

1 I fondi propri di base devono essere rettificati tramite deduzioni. Vanno dedotti:

a. le perdite riportate e la perdita dell’esercizio corrente;

b. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accanto- namenti dell’esercizio corrente;

c. il goodwill e i valori immateriali, eccettuato il software.

2 Vanno parimenti dedotti dai fondi propri di base:

a. le deduzioni nel contesto delle securizzazioni secondo gli standard minimi di Basilea;

b. da parte della banche che applicano l’AS-CH la posizione lunga netta ai sen- si dell’articolo 39 dei propri titoli di partecipazione e degli strumenti innova- tivi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente, che non figu- rano nel portafoglio di negoziazione;

c. da parte delle banche che applicano l’approccio standard internazionale (AS- BRI) o l’approccio basato sul rating interno (IRB):

1. i propri titoli di partecipazione e gli strumenti innovativi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente che non figurano nel porta- foglio di negoziazione, sempreché non siano già stati allibrati a carico del conto economico, e

2. la posizione lunga netta in propri titoli di partecipazione o in strumenti innovativi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente, che figurano nel portafoglio di negoziazione.

Sezione 2: Fondi propri complementari («tier 2»)

Art. 24 Fondi propri complementari superiori («upper tier 2»)

1 Sono computabili come fondi propri complementari superiori:

a. gli strumenti ibridi, sempreché:

1. adempiano le esigenze dell’articolo 16,

2. non contemplino alcun termine fisso di rimborso e siano rimborsabili al più presto dopo cinque anni su sola iniziativa della banca,

3. consentano alla banca di differire, senza cadere in mora, il pagamento di interessi e di rimborsi esigibili, e

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4. possano essere assegnati al capitale della società nel quadro della determinazione di un’eventuale sottocopertura ai sensi del diritto delle società;

b. le riserve latenti contenute nella posizione rettifiche di valore e accantona- menti, sempreché siano assegnate a un conto speciale e designate come fon- di propri;

c. le riserve latenti degli immobilizzi, fermo restando che la differenza tra il valore più elevato previsto dall’articolo 665 del Codice delle obbligazioni12 e il valore contabile è limitata al 45 per cento della differenza tra il valore di mercato e il valore contabile;

d. le riserve in titoli di partecipazione e obbligazioni da allibrare negli investi- menti finanziari secondo il principio del valore più basso, nel limite del 45 per cento dell’utile non realizzato;

e. il capitale per l’innovazione che supera il limite del 15 per cento ai sensi dell’articolo 20.

2 La società di audit deve confermare nel suo rapporto sull’audit di vigilanza che gli elementi ai sensi del capoverso 1 lettere b e c sono computabili come fondi propri complementari superiori. Del pari le banche devono notificare spontaneamente que- sti importi alle autorità fiscali.

Art. 25 Fondi propri complementari superiori aggiuntivi nel caso dell’approccio standard internazionale (AS-BRI)

Le banche che applicano l’AS-BRI possono computare nei fondi propri complemen- tari superiori le rettifiche di valore per rischi di inadempienza che non possono essere assegnati a un determinato mutuatario né a una determinata posizione (rettifi- che forfetarie di valore per la copertura di rischi latenti), fino a un massimo dell’1,25 per cento della somma delle posizioni ponderate secondo l’AS-BRI.

Art. 26 Fondi propri complementari superiori aggiuntivi nel caso dell’approccio fondato sul rating interno (IRB)

1 Le banche che applicano l’IRB possono computare come fondi propri complemen- tari superiori un’eventuale eccedenza di rettifiche di valori in tale ambito.

2 È data eccedenza se le rettifiche di valore secondo lo standard minimo di Basilea superano le perdite attese calcolate secondo l’IRB.

3 L’eccedenza può essere computata unicamente nella misura dello 0,6 per cento della somma delle posizioni ponderate secondo l’IRB.

12 RS 220

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Art. 27 Fondi propri complementari inferiori («lower tier 2»)

1 Sono computabili come fondi propri complementari inferiori i mutui concessi alla banca, inclusi i prestiti obbligazionari che adempiono le esigenze dell’articolo 16 e hanno una durata iniziale di almeno cinque anni.

2 Nel corso degli ultimi cinque anni prima del rimborso essi sono computati come elemento dei fondi propri dopo una deduzione cumulativa del 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale (ammortamento matematico). Essi non sono presi in considerazione nell’ultimo anno precedente il rimborso.

3 In caso di possibilità di disdetta da parte del creditore, l’inizio dell’ammortamento matematico è determinato dal più prossimo termine di disdetta.

Art. 2813 Fondi propri complementari inferiori aggiuntivi delle banche cantonali

L’articolo 27 si applica per analogia alle banche cantonali, sempreché i pertinenti mutui postergati concessi alla banca in caso di rinuncia del creditore o in altro modo non siano coperti dalla garanzia dello Stato.

Sezione 3: Fondi propri supplementari («tier 3»)

Art. 29

Si considerano fondi propri supplementari gli impegni della banca che:

a. adempiono le esigenze dell’articolo 16;

b. hanno una durata iniziale di almeno due anni;

c. senza il consenso della FINMA non sono rimborsabili prima della data di ammortamento convenuta; e

d. prevedono una clausola di sbarramento secondo cui non saranno pagati inte- ressi né ammortamenti, nemmeno alla scadenza, se a causa di tale pagamen- to i fondi propri computabili della banca dovessero scendere o rimanere al di sotto del minimo richiesto ai sensi dell’articolo 33.

Sezione 4: Computabilità e deduzioni

Art. 30 Computabilità dei fondi propri complementari e dei fondi propri supplementari

1 I fondi propri complementari e i fondi propri supplementari possono essere presi in considerazione fino a un massimo del 100 per cento dei fondi propri di base rettifi- cati.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6101).

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2 I fondi propri complementari inferiori possono essere presi in considerazione fino a un massimo del 50 per cento dei fondi propri di base rettificati.

3 I fondi propri supplementari possono essere unicamente computati a copertura dei rischi di mercato e sono limitati al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato.

4 I fondi propri complementari inferiori che non possono essere considerati a causa della limitazione del capoverso 2 o a causa dell’ammortamento matematico secondo l’articolo 27 capoverso 1 sono computabili come fondi propri supplementari fino al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato, sempreché siano adempite le condizioni dell’articolo 29.

Art. 31 Deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari

1 Dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari vanno segnatamente dedotti singolarmente per metà:

a. le deduzioni previste nell’ambito delle securizzazioni secondo lo standard minimo di Basilea;

b. nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette delle partecipazioni da consolidare e di quelle da non consolidare a società attive nel settore finanziario e dei crediti postergati rispetto a queste ultime;

c. nel quadro del conto consolidato, le posizioni lunghe nette, calcolate secon- do l’articolo 39, delle partecipazioni da non consolidare a società attive nel settore finanziario e dei crediti postergati rispetto a queste ultime;

d. nel caso delle banche che applicano l’AS-BRI o l’IRB, la quota di ogni posi- zione netta di titoli di partecipazione a imprese attive nel settore finanziario che, dopo le deduzioni di cui alle lettere b e c, supera una partecipazione del 10 per cento all’impresa;

e. nel caso delle banche che applicano l’IRB, l’importo delle perdite attese, calcolate secondo questo approccio, che supera le rettifiche di valore secon- do lo standard minimo di Basilea.

2 Se la banca non dispone di fondi propri complementari o di sufficienti fondi propri complementari devono essere effettuate deduzioni corrispondentemente più elevate dai fondi propri di base rettificati.

Art. 32 Deduzioni dai fondi propri

1 Dai fondi propri residui dopo le deduzioni di cui all’articolo 31 vanno dedotte le posizioni lunghe nette, calcolate secondo l’articolo 39, dei titoli di credito postergati emessi dalla banca stessa e da essa detenuti direttamente o indirettamente.

2 Le banche che applicano l’AS-BRI devono dedurre le posizioni lunghe secondo il capoverso 1 soltanto se le gestiscono fuori del portafoglio di negoziazione.

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Titolo terzo: Fondi propri necessari Capitolo 1: In generale

Art. 33 Esigenze minime («pilastro 1»)

1 I fondi propri computabili devono costantemente superare i fondi propri necessari.

2 I fondi propri necessari sono composti:

a. dall’8 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio di credito (art. 37), nonché dai fondi propri necessari per le posizioni da transazioni non effettuate (art. 63);

b. dall’8 per cento dei rischi senza controparte ponderati secondo l’articolo 67;

c. dai fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 68–76);

d. dai fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 77–82).

3 ...14

4 La banca deve informare senza indugio la FINMA e la società di audit se non adempie più le esigenze minime.

Art. 34 Fondi propri supplementari («pilastro 2»)

1 Dalle banche ci si attende che detengano fondi propri supplementari computabili per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime e per garantire l’osservanza delle esigenze minime anche in caso di situazioni sfavorevoli.

2 Se la banca non dispone di fondi propri supplementari ai sensi del capoverso 1, la FINMA può ordinare speciali misure per osservare e controllare la situazione dei fondi propri e di rischio.

3 In circostanze particolari la FINMA può esigere fondi propri supplementari da singole banche, segnatamente se i fondi propri necessari non garantiscono una sicurezza sufficiente rispetto alle attività commerciali, ai rischi incorsi, alla strategia commerciale, alla qualità della gestione dei rischi o allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

Art. 34a15 Ammortizzatore anticiclico

1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, quale ammortizzatore anticiclico, ulteriori fondi propri computa- bili pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in Svizzera qualora ciò sia necessario per:

a. rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o

b. contrastare una crescita eccessiva del credito.

14 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6101).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3539).

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2 La Banca nazionale svizzera consulta previamente la FINMA in merito alla pro- posta e informa contemporaneamente il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale segue la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato.

3 L’ammortizzatore anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito.

È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiti. La procedura è disciplinata dai capoversi 1 e 2.

4 Le banche il cui ammortizzatore anticiclico è temporaneamente inferiore a quanto prescritto a causa di circostanze particolari imprevedibili quali una crisi del settore finanziario internazionale o svizzero non violano le esigenze relative ai fondi propri.

Se l’ammortizzatore in materia di fondi propri è inferiore a quanto prescritto, nel singolo caso la FINMA fissa un termine per la sua ricostituzione.

Art. 35 Pubblicazione («pilastro 3»)

1 Le banche informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e ai loro fondi propri. Sono esclusi da tale obbligo i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali.

2 La FINMA emana prescrizioni tecniche d’esecuzione. Essa stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi.

Capitolo 2. Rischi di credito Sezione 1: In generale

Art. 36 Definizione

Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:

a. una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o

b. il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnata- mente il valore di titoli di partecipazione, strumenti su saggi di interesse o quote in investimenti collettivi di capitale.

Art. 37 Posizioni da ponderare in funzione del rischio

1 Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presen- tino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione corrispondente dai fondi propri ai sensi degli articoli 23, 31 e 32.

2 Si considerano posizioni:

a. i crediti, compresi le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;

b. i crediti correlati a securizzazioni;

c. le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;

(15)

d. le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interes- se che non figurano nel portafoglio di negoziazione;

e. le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interes- se che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l’approccio de minimis (art. 70 cpv. 1 lett. a);

f. le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione.

3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell’articolo 100, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l’aliquota di rischio massima con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

Art. 38 Approcci

1 La ponderazione delle singole posizioni ai fini del rilevamento dei fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera a è effettuata secondo uno dei seguenti approcci:

a. l’approccio standard svizzero (AS-CH);

b. l’approccio standard internazione (AS-BRI); o c. l’approccio basato sul rating interno (IRB).

2 Nell’ambito di questi approcci possono unicamente essere combinati l’IRB e l’AS- BRI.

3 L’applicazione dell’IRB esige l’autorizzazione della FINMA. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

4 La FINMA emana prescrizioni tecniche di esecuzione per i rischi di credito e le securizzazioni.

Sezione 2: Calcolo delle posizioni

Art. 39 Posizione netta

1 Le posizioni nette sono calcolate come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di tito- li in prestito (securities lending), dedotti gli impegni derivanti dall’assun- zione di titoli in prestito (securities borrowing)

+ operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi finan- cial futures e swaps)

./. vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi financial futures e swaps)

+ impegni fissi di assunzione relativi ad emissioni, con deduzione delle sotto- partecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca

(16)

+ pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta ./. impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta + impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta ./. pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta

2 L’importo di singole rettifiche di valore e accantonamenti iscritto nel passivo del bilancio va dedotto dalla posizione netta.

3 Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli impor- ti assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

Art. 40 Posizioni di operazioni fuori bilancio

1 Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credi- to tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizio- ne da ponderare in funzione del rischio.

2 Le banche che applicano l’IRB calcolano l’equivalente di credito di impegni even- tuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell’AS-BRI se l’IRB non contiene norme in materia.

Art. 41 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

1 Nel caso dell’AS-CH e dell’AS-BRI l’equivalente di credito degli impegni even- tuali e degli impegni irrevocabili è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1.

2 Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione, nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 42 Approcci di calcolo per i derivati

1 Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi:

a. metodo del valore di mercato;

b. metodo standard; o

c. metodo del modello expected-positive-exposure (metodo del modello EPE).

2 L’applicazione del metodo del modello EPE esige l’autorizzazione della FINMA.

Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

3 L’equivalente di credito può essere stabilito uguale a zero se per i rischi di credito di cui all’articolo 56 capoversi 2 e 3 sono adempite le condizioni della ponderazione del rischio dello 0 per cento.

4 Il calcolo dell’equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell’articolo 47, alla quale partecipano più di due parti, è precisato dalla FINMA.

(17)

Art. 43 Metodo del valore di mercato

1 L’equivalente di credito secondo il metodo del valore di mercato corrisponde alla somma del valore attuale di sostituzione e del supplemento di garanzia (add-on).

2 La FINMA stabilisce la base in funzione della quale deve essere rilevato l’add-on dei singoli tipi di strumenti, nonché l’entità dello stesso.

Art. 44 Metodo standard

Per il calcolo dell’equivalente di credito secondo il metodo standard, l’importo più elevato di entrambi i seguenti importi è moltiplicato per il fattore 1,4:

a. valore di mercato dei derivati, tenuto conto delle garanzie;

b. posizione di rischio stabilita in funzione della legislazione di vigilanza.

Art. 45 Metodo del modello EPE

1 Per il calcolo dell’equivalente di credito dei derivati secondo il metodo del modello EPE, l’EPE effettiva è moltiplicata per il fattore EPE.

2 La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

Art. 46 Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione

1 La posizione netta degli strumenti su saggi di interesse e dei titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presen- tano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l’articolo 39.

2 Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l’effet- tivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

3 Il capoverso 1 si applica parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga appli- cato l’approccio de minimis (art. 70 cpv. 1 lett. a).

Art. 47 Misure di riduzione dei rischi

1 Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

a. la compensazione legale e contrattuale (netting);

b. le garanzie;

c. i derivati di credito; e d. altre garanzie.

2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei pertinenti ordinamenti legali.

3 La FINMA precisa le misure di riduzione dei rischi.

(18)

Art. 48 Transazioni collaterizzate

1 La banca può tenere conto delle garanzie di cui all’articolo 47 capoverso 1 lette- ra d, a scelta secondo:

a. l’approccio semplificato (approccio sostitutivo); o b. l’approccio completo.

2 Nell’approccio semplificato le quote collaterizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

3 Nell’approccio completo la posizione viene compensata con la quota di posizione collaterizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.

4 La FINMA precisa questi approcci.

Sezione 3: Classi di posizione e relativa ponderazione secondo l’AS-CH e l’AS-BRI

Art. 49 Classi di posizione

1 Le banche ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

2 Le singole posizioni possono essere ponderate in funzione di un rating esterno nelle seguenti classi di posizione:

1. governi centrali e banche centrali, 2. enti di diritto pubblico,

3. BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo, 4. banche e commercianti di valori mobiliari, 5. istituzioni comuni,

6. borse e stanze di compensazione, 7. imprese.

3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

1. persone fisiche e piccole imprese (posizioni retail), 2. obbligazioni fondiarie svizzere,

3. posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare, 4. posizioni postergate,

5. posizioni in sofferenza,

6. titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale, 7. altre posizioni.

(19)

Art. 50 Applicazione di rating esterni

1 Nel quadro dell’AS-CH o dell’AS-BRI le banche possono ponderare le posizioni con rating di agenzie di rating, sempreché queste agenzie siano riconosciute a tale scopo dalla FINMA.

2 La FINMA assegna i rating delle agenzie di rating riconosciute alle singole classi di rating e stabilisce la ponderazione dei rischi delle singole classi.

3 L’applicazione di rating esterni deve essere basata su un concetto concreto, specifi- co all’istituto. Tale concetto deve essere coerentemente osservato.

4 La banca che pondera le posizioni sulla base di rating di agenzie esterne di rating deve di massima ponderare tutte le posizioni fuori della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni. Se pondera anche le posizioni della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni, essa deve di massima ponderare tutte le posizio- ni di questa classe sulla base di rating esterni.

5 Se la banca pondera le posizioni senza applicare rating esterni o se non esistono rating di un’agenzia riconosciuta di rating per ponderare una posizione, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe di rating «senza rating».

Art. 51 Applicazione di rating esterni a livello di gruppo

A livello di gruppo possono essere applicati i rating utilizzati nelle società da conso- lidare.

Art. 52 Riconoscimento delle agenzie di rating

1 La FINMA riconosce un’agenzia di rating se:

a. i metodi di rating e i rating dell’agenzia sono oggettivi;

b. l’agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti;

c. l’agenzia rende accessibili i suoi rating;

d. l’agenzia pubblica i suoi metodi di rating e le caratteristiche principali dei suoi rating;

e. l’agenzia dispone di sufficienti risorse; e f. l’agenzia e i suoi rating sono credibili.

2 La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute.

3 Se constata che un’agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le ritira il riconoscimento.

Art. 53 Calcolo delle posizioni da ponderare

1 Le posizioni delle classi di posizione dell’articolo 49 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l’allegato 2 nel caso dell’approccio AS-CH e secondo l’allegato 3 nel caso dell’approccio AS-BRI.

(20)

2 Le posizioni delle classi di posizione dell’articolo 49 capoverso 3 numeri 1–5 e 7 devono essere ponderate secondo l’allegato 4.

3 Le posizioni delle classi di posizione dell’articolo 49 capoverso 3 numero 6 devo- no essere ponderate secondo l’allegato 5.

4 Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse secondo l’articolo 46 devono assegnate alla classe di posizione dell’emittente e ponderate in modo corrispondente.

5 Nel quadro dell’AS-CH le posizioni lunghe nette di strumenti su saggi di interesse postergati detenute direttamente o indirettamente devono essere ponderate con l’ali- quota del 1250 per cento sempreché:

a. siano state emesse dalla banca stessa;

b. figurino nel portafoglio di negoziazione; e

c. siano computate come fondi propri complementari inferiori o come fondi propri supplementari ai sensi degli articoli 27–29.

Art. 5416 Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali

Se l’autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella dell’articolo 53 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 55 Banche e commercianti di valori mobiliari

1 I commercianti di valori mobiliari possono essere assegnati alla classe di posizione banche e commercianti di valori mobiliari (art. 49 cpv. 2 lett. a n. 4) soltanto se sottostanno a una vigilanza equivalente a quella sulle banche.

2 Le posizioni compensate di operazioni fuori bilancio sono assegnate alla fascia temporale delle posizioni compensate di più breve durata.

Art. 56 Borse e stanze di compensazione

1 Le stanze di compensazione sono istituti tramite i quali è adempita la prestazione dei contratti negoziati.

2 Nel caso dei rischi di credito il fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento di cui agli allegati 2 e 3 si applica soltanto se una controparte centrale regolata interviene immediatamente nella transazione tra due partecipanti al mercato e se è istituito un completo e adeguato sistema di collaterizzazione come base dell’eserci- zio della funzione di questa controparte centrale.

16 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

(21)

3 Questo sistema di collaterizzazione è segnatamente considerato adeguato e com- pleto se:

a. i contratti sono valutati quotidianamente ai corsi del mercato ed è effettuata quotidianamente una compensazione dei margini;

b. le variazioni di valore attese per il giorno successivo sono ulteriormente e costantemente collaterizzate con un elevato livello di confidenza; e

c. è inoltre garantita la copertura di perdite inattese.

Art. 57 Posizioni nei confronti di imprese senza rating

Se la banca pondera le posizioni nei confronti di imprese applicando rating, alle posizioni senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento o quello del pertinente Stato centrale, sempreché esso sia superiore al 100 per cento.

Art. 58 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

1 Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuata- rio stesso.

2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili dell’allegato 4 in modo corrispondente all’utilizzazione futura dell’opera finanziata.

3 Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d’abitazione all’estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d’abitazione sviz- zeri.

4 Nel calcolo della posizione determinante per la ponderazione del rischio confor- memente all’allegato 4 gli averi previdenziali costituiti in pegno e i diritti alle pre- stazioni di previdenza costituiti in pegno ai sensi dell’articolo 30b della legge fede- rale del 25 giugno 198217 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 4 dell’ordinanza del 13 novembre 198518 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza ricono- sciute sono presi in considerazione come fondi propri del mutuatario, sempreché:

a. la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;

b. l’immobile sia un immobile utilizzato dal mutuatario stesso; e c. le esigenze minime di cui al capoverso 5 siano adempite.19

17 RS 831.40

18 RS 831.461.3

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3539).

(22)

5 Il fattore di ponderazione per le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui all’allegato 4 è del 100 per cento qualora l’operazione di credito non adempia le esigenze minime di un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200720 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Le esigenze minime devono prevedere:

a. una quota minima adeguata di fondi propri di cui il mutuatario deve disporre per il finanziamento che non proviene né da una costituzione in pegno di cui all’articolo 30b LPP né da un prelievo anticipato di cui all’articolo 30c LPP;

b. un ammortamento adeguato del credito per quanto concerne la durata e l’ammontare.21

Art. 59 Titoli di partecipazione

Nel contesto dell’AS-BRI devono essere ponderate unicamente le quote di posizioni nette in titoli di partecipazione ai sensi dell’allegato 5 che:

a. non devono essere dedotte dai fondi propri rettificati e dai fondi propri com- plementari conformemente all’articolo 31; o

b. non devono essere trattate secondo le disposizioni relative alla copertura dei rischi di mercato.

Art. 60 Anticipazioni su titoli (crediti lombard)

1 I crediti lombard possono essere ponderati singolarmente nel quadro della perti- nente classe di posizione secondo l’approccio sostitutivo (art. 48) o l’approccio com- pleto (art. 48) oppure secondo l’approccio forfetario nel quadro dell’AS-CH, con un fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento. Non è ammessa l’applicazione concomitante dell’approccio forfetario e dell’approccio completo.

2 L’approccio forfetario può essere applicato soltanto se il credito lombard:

a. è coperto da un portafoglio diversificato composto di valori patrimoniali mobili, usuali nel settore bancario e negoziati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo, di depositi in contanti o di depositi fiduciari, non- ché di assicurazioni sulla vita non vincolate aventi un valore di riscatto; e b. è valutato in funzione dei corsi del mercato almeno settimanalmente oppure,

in presenza di situazioni straordinarie di mercato, quotidianamente.

Art. 61 Operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine («repo») e operazioni analoghe su valori mobiliari

1 Le operazioni di mutuo e le operazioni pronti contro termine («repo») o analoghe su valori mobiliari possono essere ponderate singolarmente all’interno della perti- nente classe di posizione secondo l’approccio semplificato o l’approccio completo e inoltre, nel quadro dell’AS-BRI, secondo il metodo del modello EPE.

20 RS 956.1

21 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3539).

(23)

2 Nell’ambito di operazioni di mutuo, pronti contro termine o analoghe su valori mobiliari, nell’AS-CH deve essere coperta con fondi propri solo la differenza tra la copertura e la posizione valori mobiliari, se:

a. la copertura è costituita da depositi in contanti dati in pegno o come garanzia almeno di pari valore o da valori mobiliari o materie prime negoziati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo;

b. sia la copertura sia la posizione valori mobiliari o materie prime sono valuta- te giornalmente al corso di mercato; e

c. eventuali coperture eccedenti o mancanti nei confronti della garanzia conve- nuta inizialmente sono rettificate giornalmente mediante compensazioni dei margini o modificazioni dei depositi e, in caso di inadempienza dell’obbligo di versamenti suppletivi, le operazioni sono liquidate nel lasso di tempo usuale per le borse di opzioni e futures.

Art. 62 Deduzioni dalle posizioni ponderate

1 Nel quadro dell’AS-CH, dalla somma delle posizioni ponderate in funzione del rischio va dedotto il 75 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti allibrati al passivo per la copertura di posizioni per le quali sono stati necessari fondi propri.

2 Nelle rettifiche di valore e negli accantonamenti allibrati al passivo non sono comprese:

a. le riserve latenti prese in considerazione ai sensi dell’articolo 24; e

b. le rettifiche di valore iscritte al passivo e incluse nel calcolo della posizione netta conformemente all’articolo 39 capoverso 2.

Art. 63 Posizioni da transazioni non effettuate

1 I fondi propri necessari per le posizioni risultanti da transazioni non effettuate in divise, in valori mobiliari e in merci, che presentano un rischio di perdita consecuti- vo al disbrigo ritardato o mancato (posizioni da transazioni non effettuate) e sono effettuate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, sono calcolati come segue, moltiplicando un eventuale valore positivo di sostituzione con il corrispondente tasso di copertura:

Numero di giorni feriali bancari dopo

la data d’adempimento convenuta Tasso di copertura

5–15 8 %

16–30 50 %

31–45 75 %

46 od oltre 100 %

2 I fondi propri necessari per le posizioni da transazioni non effettuate, che sono effettuate in altro modo, sono calcolati come segue:

(24)

a. la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l’operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posi- zioni non sono materiali, può anche essere applicato un fattore di pondera- zione del rischio del 100 per cento al posto della ponderazione in funzione del rating;

b. se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine d’adempimento convenuto, il valore fornito e un even- tuale valore di sostituzione sono dedotti per metà dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari.

3 Le convenzioni di repurchase e di reverse-repurchase e i securities lending e bor- rowing sono trattati esclusivamente secondo l’articolo 61.

Art. 64 Moltiplicatori nell’AS-BRI

Nell’AS-BRI devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

a. 1,1 alla somma delle posizioni ponderate secondo l’articolo 53 capoversi 1 e 2 e dei fondi propri necessari secondo l’articolo 63 moltiplicati per 12,5;

b. 2,5 alle posizioni ponderate secondo l’articolo 53 capoverso 3.

Sezione 4: Approccio basato sui rating interni (IRB)

Art. 65

1 Le banche che applicano l’IRB per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio e per la determinazione dei fondi propri necessari relativamente ai rischi di credito possono optare tra:

a. l’IRB semplificato (F-IRB22); o b. l’IRB avanzato (A-IRB23).

2 La FINMA precisa il calcolo. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea.

3 Per determinare l’entità dei fondi propri necessari la FINMA può stabilire un moltiplicatore specifico all’istituto.

4 In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell’AS-BRI.

22 Foundation IRB.

23 Advanced IRB.

(25)

Capitolo 3: Rischi senza controparte

Art. 66 Definizione

È definito rischio senza controparte il pericolo di perdite consecutive alle variazioni di valore o alla liquidazione di attivi senza controparte come gli immobili, le parte- cipazioni a società immobiliari e altri investimenti materiali.

Art. 67 Ponderazione

1 I rischi senza controparte vanno ponderati come segue nell’ambito dell’AS-CH:

a. con lo 0 per cento il saldo attivo del conto di compensazione;

b. con il 250 per cento gli edifici bancari, nonché le partecipazioni a società immobiliari che detengono simili edifici;

c. con il 375 per cento gli altri immobili, nonché le partecipazioni a società immobiliari che detengono simili immobili;

d. con il 625 per cento gli altri immobilizzi materiali e il software, senza il goodwill e gli altri valori immateriali, nonché gli investimenti da ammortare iscritti a bilancio sotto altri attivi.

2 Nell’ambito dell’AS-BRI o dell’IRB i rischi senza controparte vanno ponderati con il 100 per cento e moltiplicati per il moltiplicatore 3,0.

Capitolo 4: Rischi di mercato Sezione 1: In generale

Art. 68 Principio

1 I rischi di mercato di strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, nonché di posizioni di divise, oro e materie prime nell’insieme della banca devono essere coperti con fondi propri.

2 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione sui rischi di mercato.

Art. 69 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite consecutive alle fluttuazioni di valore di una posizione provocate da una modifica dei fattori che ne determinano il prezzo, come il prezzo delle azioni o delle materie prime, i corsi del cambio e i saggi di interesse e le loro singole volatilità.

Art. 70 Approcci di calcolo

1 I fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati applicando i seguenti approcci:

a. l’approccio de minimis;

(26)

b. l’approccio standard dei rischi di mercato; o c. l’approccio modello dei rischi di mercato.

2 Se vengono applicati più di uno di questi approcci, i fondi propri necessari risulta- no dalla somma dei fondi propri necessari calcolati in funzione di questi approcci.

Sezione 2: Approccio de minimis

Art. 71

1 Le banche che non superano determinati valori limite possono calcolare confor- memente agli articoli 53–64 i fondi propri necessari per gli strumenti su saggi di interesse e i titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione. A tale scopo esse applicano le disposizioni del medesimo approccio applicato alla copertura dei rischi di credito.

2 La FINMA stabilisce i valori limite.

Sezione 3: Approccio standard dei rischi di mercato

Art. 72 Strumenti su saggi di interesse del portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emittente con le aliquote secondo l’allegato 6.

1bis La FINMA emana prescrizioni tecniche d’esecuzione relative al calcolo dei fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi d’interesse derivanti da securizzazioni con parti suddivise secondo i rischi.24

2 I fondi propri necessari alla copertura del rischio generale di mercato degli stru- menti su saggi di interesse corrispondono alla somma dei valori determinati per cia- scuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

Art. 73 Strumenti su azioni del portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su azioni ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni nette per emittente.

225

3 Per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su azioni è necessa- rio l’8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

25 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

(27)

Art. 74 Posizioni di divise

Per la copertura del rischio di mercato delle posizioni di divise sono necessari fondi propri pari al 10 per cento della somma delle posizioni lunghe nette o della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato.

Art. 75 Posizioni in oro e materie prime

1 Per la copertura dei rischi di mercato delle posizioni in oro sono necessari fondi propri pari al 10 per cento delle posizioni nette.

2 Per coprire il rischio in materie prime sono necessari fondi propri per un ammonta- re del 20 per cento della posizione netta per gruppo di materie prime. Per coprire il rischio di base, il rischio di fluttuazione del tasso d’interesse e il rischio di fluttua- zione dei prezzi a termine per motivi diversi dalla fluttuazione del tasso d’interesse («forward gap risk») sono necessari fondi propri supplementari per un ammontare del 3 per cento delle posizioni lorde di tutti i gruppi di materie prime (somma dei valori assoluti delle posizioni lunghe e corte).26

Sezione 4: Approccio modello dei rischi di mercato

Art. 7627 Calcolo

1 L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato necessita dell’auto- rizzazione della FINMA. Essa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

2 La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri necessari secondo l’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea.

3 La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell’approccio model- lo dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell’adempimento delle esigenze minime e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari al 3,0.

Capitolo 5: Rischi operativi Sezione 1: In generale

Art. 77 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite consecutive all’inadeguatezza o all’inefficacia delle procedure interne, dell’uomo o dei sistemi oppure dovute a

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

(28)

eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 78 Approcci di calcolo

1 Per determinare i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi le banche possono optare tra i seguenti approcci:

a. l’approccio dell’indicatore di base;

b. l’approccio standard; o

c. gli approcci specifici agli istituti (AMA28).

2 L’applicazione di un approccio specifico all’istituto necessita dell’approvazione della FINMA.

3 La FINMA emana prescrizioni tecniche di esecuzione relative agli approcci.

Art. 79 Indicatore di ricavo

1 Le banche che determinano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi opera- tivi secondo l’approccio dell’indicatore di base o secondo l’approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni prece- denti. L’indicatore del ricavo corrisponde alla somma delle seguenti posizioni del conto economico:

a. il risultato delle operazioni su saggi di interesse;

b. il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;

c. il risultato delle operazioni commerciali;

d. il ricavo da partecipazioni non consolidate; e e. il risultato degli immobili.

2 Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura (outsourcing) nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell’indicatore di ricavo.

3 Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dell’indicatore di ricavo soltanto se la subfor- nitura è effettuata e registrata su base consolidata all’interno del medesimo gruppo finanziario.

4 Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell’indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazio- nale al posto delle disposizioni svizzere di rendiconto.

28 Advanced Measurement Approaches.

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Sezione 2: Approcci

Art. 80 Approccio dell’indicatore di base

1 I fondi propri necessari corrispondono al 15 per cento della media degli indicatori di ricavo dei tre anni precedenti. Vanno presi in considerazione soltanto gli anni nei quali l’indicatore è positivo.

2 La FINMA può fare dipendere l’applicazione dell’approccio dell’indicatore di base da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 81 Approccio standard

1 I fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi sono calcolati come segue:

a. per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capo- verso 2;

b. i valori in cifre risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere compu- tati con i valori positivi di altri ambiti di attività;

c. i fondi propri necessari corrispondono all’importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero.

2 Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i seguenti coefficienti:

1. finanziamento di imprese / consulenza di imprese 18 %

2. commercio 18 %

3. attività bancaria al dettaglio per i privati 12 % 4. attività bancaria al dettaglio per le ditte 15 % 5. traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli 18 % 6. attività di deposito e depositi fiduciari 15 %

7. gestione patrimoniale istituzionale 12 %

8. attività di commissione su titoli 12 %

3 La FINMA può fare dipendere l’applicazione dell’approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 82 Approcci specifici agli istituti (AMA)

1 Le banche possono determinare i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi applicando un approccio specifico all’istituto.

2 La FINMA accorda l’autorizzazione necessaria se la banca dispone di un modello che le consente di quantificare i rischi operativi applicando dati interni e esterni di

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