“Procedura di Sicurezza”
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METRONOTTE GROUP S.p.a.
Datore di Lavoro Sig. Pezzella Raffaele
CORONAVIRUS
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione Sig. Mandara Paolo
Medico Competente Dott. Adamo Luigi
COVID‐19 Rappresentante Lavoratori Sicurezza
Sig. Buono Giovanni
Revisione n° 03
Data 24/04/2020
PROCEDURA DI SICUREZZA
PER MISURE DI
CONTENIMENTO CONTAGIO
Art. 33, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
SOMMARIO ... 2
SCOPO DELLA PROCEDURA ... 3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI ... 3
PREMESSA ... 4
METODOLOGIA ADOTTATA ... 4
SCOPO DELLA PROCEDURA ... 5
RESPONSABILITA’ ... 5
RISCHI PRINCIPALI ... 5
MISURE DI CONTENIMENTO GENERALI SULLE ATTIVITA’ ... 6
PROCEDURA DI CONTENIMENTO CONTAGIO E LAVORO SICURO... 6
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ... 14
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID‐19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24 APRILE 2020 ... 15
CONCLUSIONI ... 23 SOMMARIO
La presente PROCEDURA DI SICUREZZA è stata resa necessaria ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed ha lo scopo di prevenire il RISCHIO da contagio da coronavirus, connesso alle attività lavorative svolte nell’ambito dei servizi erogati ai Committenti in ordine ai contratti in essere.
La presente procedura integra quanto già valutato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale in termini di Rischi e di misure preventive e protettive per le attività lavorative e quanto valutato in tutti di i Documenti di Valutazione dei Rischi specifici e Piani Operativi di Sicurezza emessi, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 22/02/2020‐DGPRE‐DGPRE‐P “COVID‐2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”
Decreto Legge 23 febbraio 020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19”
Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID‐19”
D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative al D.L. 23 febbraio 2020, n.6”
D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative al D.L. 23 febbraio 2020, n.6”
D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19”
D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020.
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19”
D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante proroga al 13 aprile delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
RIFERIMENTI LEGISLATIVI SCOPO DELLA PROCEDURA
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro, del 24 aprile 2020.
L’attività esercitata dalla azienda METRONOTTE GROUP S.p.A. rientra tra quelle indicate nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, in particolare alla voce Ateco 80, quindi non è tra le attività da ritenersi sospese.
Fermo restando
l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare il rischio biologico virale “COVID19”,
con il divieto di spostamento il lavoratore è esposto ad uno specifico rischio professionale, a differenza della popolazione generale obbligata a stare a casa,
con il divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori,
con il DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità di spostamento,
con il DPCM 11 marzo 2020, che ha imposto alle attività produttive di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,
è dunque obbligatorio valutare il rischio biologico virale da coronavirus per tutte le attività lavorative.
L’analisi del RISCHIO da contagio coronavirus è basata prevalentemente sulla sussistenza in azienda di eventuali casi accertati di positività al COVID‐19 o su casi di dipendenti che hanno avuto contatti con persone contagiate. Essa si basa, essenzialmente, sulle relazioni tra:
LAVORATORE / COMPITI DA SVOLGERE / AMBIENTE DI LAVORO / AMBIENTE EXTRA LAVORATIVO
Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, la presente procedura di sicurezza è stata elaborata per tutte le attività aziendali, la cui priorità è stata comunque data a seguito di:
Circostanze che potenzialmente possono causare GRAVI MALATTIE, dovute a contagio, anche se non vi è storia di precedenti incidenti.
Nel processo di elaborazione della procedura di sicurezza sono state coinvolte le figure di riferimento del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (Datore di Lavoro, Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Coinvolgere le figure del SPP ha aiutato sicuramente a:
Ridurre eventuali sviste o dimenticanze
Garantire un’analisi corretta e di qualità
METODOLOGIA ADOTTATA PREMESSA
Responsabilizzare i lavoratori, attraverso i propri Rappresentanti, i quali “FARANNO PROPRIE"
le soluzioni adottate, che faranno parte del loro programma di sicurezza e di salute.
La presente procedura di sicurezza, redatta ai sensi dell’ art. 33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08, deve esse applicata da tutto il personale, anche per periodi limitati di tempo, fino al termine dell’emergenza salvo eventuali variazioni, ed ha lo scopo di prevenire i RISCHI connessi all’espandersi del contagio da coronavirus durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La procedura è stata sviluppata riassumendo le informazioni importanti fornite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si ravvisa con il documento la necessità di fornire “indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio nazionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID‐19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento.
Il presente documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le disposizioni da seguire per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Tutti i dipendenti dell’azienda METRONOTTE GROUP S.p.A., di qualunque ordine e grado, sono responsabili della corretta applicazione della presente Procedura di sicurezza.
Il Datore di Lavoro e i Responsabili di ciascuna area di pertinenza effettueranno opera di VIGILANZA rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni impartite con la presente procedura, anche con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, RIFERENDO EVENTUALI ANOMALIE al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Per l’esecuzione delle attività lavorative svolte dagli operatori dell’azienda METRONOTTE GROUP S.p.A., l’esposizione a SARS‐CoV‐2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta. Il rischio biologico da SARS‐CoV‐2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
La necessità di forza maggiore di “non restare a casa”, dovuta alle esigenze lavorative dettate da attività inderogabili richieste dai Committenti, potrebbe comportare l’esposizione al seguente RISCHIO aggiuntivo, rispetto a quelli già valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale:
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio
Contagio virus COVID‐19 Probabile Grave ALTO 4
RISCHI PRINCIPALI RESPONSABILITA’
SCOPO DELLA PROCEDURA
Il rischio di contagio virus COVID‐19 può essere considerato accettabile se tutte le prescrizioni indicate nella presente procedura sono attuate dai i lavoratori, allo scopo di ridurre al minino il rischio di contagio nei luoghi di lavoro.
Fermo restando l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, il Responsabile Tecnico, sentito il Datore di Lavoro (ed eventuali Committenti per le attività fuori sede), devono:
attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, prevedendo la riduzione temporanea del numero di personale da impiegare, garantendo comunque la prosecuzione delle attività necessarie;
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconducibili.
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
adottare eventuali misure aggiuntive valide all’interno dei singoli siti industriali, richieste con disposizioni interne, DUVRI specifici, Permessi di Lavoro, ecc.
Il Responsabile Tecnico, di concerto con il Datore di Lavoro, deve far adottare la presente procedura di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione riportate nei paragrafi seguenti, anche con la partecipazione del RLS, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il singolo lavoratore deve rispettare le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica, rispetto alle quali ha a disposizione in Stabilimento le adeguate strutture attrezzate allo scopo:
lavarsi spesso le mani:
o Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione.
o Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.
MISURE DI IGIENE GENERALI
PROCEDURA DI CONTENIMENTO CONTAGIO E LAVORO SICURO MISURE DI CONTENIMENTO GENERALI SULLE ATTIVITA’
o Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.
o Lavarsi le mani elimina il virus.
evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute:
o Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone (meglio due metri), in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.
vietati abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività di pausa mensa / pausa caffè;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani:
o Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.
o Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce:
o Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico:
o Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus (SARS‐CoV‐2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS‐CoV‐2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co‐infezioni batteriche.
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol:
o I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS‐CoV‐2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.
usare la mascherina SEMPRE, in caso di assembramento di persone poste anche a giusta distanza interpersonale:
o Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.
Il personale dipendente dell’azienda METRONOTTE GROUP S.p.A., prima dell’accesso ai luoghi di lavoro aziendali o dei Committenti, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità stabilite dal Committente e secondo la disciplina della privacy.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Tutti i lavoratori devono essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e astenersi dall’ingresso nei luoghi di lavoro, nei seguenti casi:
1. in presenza di sintomi quali Temperatura corporea superiore a 37,5°C, Tosse o Difficoltà respiratoria
2. essere stati in contatto con una persona affetta da Covid‐19.
Per l’accesso dei fornitori esterni in Stabilimento o in aree di cantiere esterne, fermo restando le procedure di ingresso, transito e uscita vigenti nei vari Stabilimenti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei cantieri/uffici coinvolti, si individuano le seguenti prescrizioni:
gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.
per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro (meglio due metri)
per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare servizi igienici dedicati, e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente
va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, tecnici, ecc…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
REGOLE DI ACCESSO IN AZIENDA E/O NELLE AREE DI CANTIERE DI FORNITORI ESTERNI
REGOLE DI ACCESSO IN AZIENDA E/O NELLE AREE DI CANTIERE DI PERSONALE DIPENDENTE
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano (meglio 2 metri).
Per i locali di uso comune adibiti ad uso uffici, spogliatoi, mensa/refettorio, bagni, servizi igienici, docce, aree fumatori e per l’uso degli automezzi aziendali devono essere rispettate le seguenti regole:
MENSA/REFETTORIO/AREE FUMATORI
In via prioritaria devono essere riorganizzati gli arredi (tavoli e sedie), per rispettare gli spazi e le distanze minime di sicurezza interpersonali. Ad esempio le sale mensa/refettorio devono essere predisposte in relazione alla superficie disponibile, per accogliere il massimo numero di persone per il rispetto delle distanze interpersonali. In tal senso occorrerà considerare una superficie di sicurezza di almeno 4 mq per ogni lavoratore presente in mensa, ricorrendo a turnazione per la consumazione del pasto.
Sono vietate le attese e gli assembramenti di personale in prossimità dei distributori automatici di caffè e/o di bevande e alimenti. L’utilizzatore dei distributori automatici deve utilizzare i guanti di protezione anche nella scelta e/o digitalizzazione del codice prodotto.
E’ vietato condividere o distribuire oggetti in comune, quali bicchieri di plastica, stecchette, bottigliette di bevande, posate, ecc.
Gli operatori devono attendere il proprio turno al di fuori dei box prefabbricati, evitando comunque assembramenti anche all’esterno.
Garantire, ove possibile, idonea ventilazione naturale negli ambienti e negli spazi comuni chiusi.
Nelle aree fumatori rispettare le distanze interpersonali, attendendo il proprio turno al di fuori delle aree in cui è consentito fumare, evitando assembramenti.
SPOGLIATOI / DOCCE / BAGNI / SERVIZI IGIENICI
Tali ambienti devono essere utilizzati esclusivamente a turnazione, per gli usi previsti, nel rispetto delle distanze interpersonali e del numero dei servizi igienici presenti. Gli operatori devono attendere il proprio turno al di fuori dei locali, evitando comunque assembramenti.
Ricordarsi di lavarsi sempre le mani sia prima che dopo avere usufruito dei servizi igienici, secondo le regole stabilite dalle indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani.
L’uso degli spogliatoi è consentito solo attraverso turnazione del cambio abiti, nel rispetto del proprio spazio a disposizione, e nel rispetto degli spazi e delle distanze minime di sicurezza interpersonali.
Garantire, ove possibile, idonea ventilazione naturale negli ambienti e negli spazi comuni chiusi.
UFFICI
Per gli ambienti di lavoro destinati ad uso ufficio, limitare al minimo gli ingressi di personale dipendente e terzo in tali ambienti e, ove strettamente necessario, pretendere il rispetto dell’uso della mascherina di protezione, rispettando le distanze minime di sicurezza interpersonali.
Garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.
REGOLE GENERALI DI UTILIZZO LUOGHI COMUNI
Garantire idonea ventilazione naturale negli ambienti e negli spazi comuni chiusi.
AUTOMEZZI AZIENDALI AD USO TRASPORTO PERSONE
Gli spostamenti su strada devono essere limitati al minimo indispensabile.
Per il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto e per coloro che utilizzano i mezzi per il trasferimento da una postazione di lavoro all’altra, si prescrive di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori e dei trasportati:
Per le autovetture traporto persone, rispettare il numero massimo di persone previsto all’interno dell’abitacolo, come prescritto nei libretti di circolazione dei mezzi
Per tutti gli occupanti dell’abitacolo obbligo di indossare mascherina di protezione e guanti
Prevedere la pulizia e disinfezione dell’abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno
Premesso che per ogni ambiente è necessario predisporre le corrette procedure di sanificazione, è possibile di seguito elencare le principali fasi per una corretta sanificazione degli ambienti interni e/o esterni:
1. Pulizia: asportazione dello sporco visibile tramite sistemi meccanici e/o manuali, mediante l’uso di prodotti detergenti. I detergenti acidi hanno la capacità di rimuovere lo sporco secco come calcare o ruggine, mentre i detergenti alcalini o basici sono solventi dello sporco grasso.
In alcuni casi, per evitare di rovinare superfici delicate si ricorre a detergenti neutri, ad esempio applicati nella pulizia dei pavimenti. Alla pulizia deve seguire inevitabilmente una prima fase di risciacquo, se necessario, per la rimozione dei detergenti e per procedere poi alle successive operazioni di disinfezione. La frequenza delle operazioni di pulizia dovrebbe essere correlata al tipo di utilizzo che si fa di un ambiente e comunque negli ambienti di lavoro le operazioni ordinarie non dovrebbero avere una frequenza inferiore a quella giornaliera.
2. Disinfezione: consiste nell’applicazione di prodotti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica, che sono in grado di ridurre la carica batterica presente su oggetti e superfici. Si fa presente che la riduzione non è mai a livello zero, come invece per la condizione di sterilità.
Bisogna sempre ricordare che tali prodotti sono comunque considerati contaminanti chimici per cui il risciacquo è fondamentale per evitare problemi di contaminazione chimica. Alcuni formulati non richiedono il risciacquo del prodotto. La frequenza delle operazioni di disinfezione e delle altre operazioni comprese nella sanificazione ambientale devono essere programmate in base alla destinazione d’uso dell’ambiente ed è sempre consigliabile prevedere interventi ordinari di sanificazione, anche a seguito di situazioni di emergenza.
Allo scopo di sanificare gli ambienti di lavoro comuni presenti in Stabilimento (bagni, spogliatoi, refettori, servizi igienici, uffici, automezzi aziendali per trasporto persone), si dispone di:
assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, con appositi detergenti e/o sanificanti
mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo al 62‐71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%;
garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
Nel caso di presenza di una persona con COVID‐19 all’interno dei locali aziendali, si dovrà procedere alla immediata pulizia e sanificazione dei suddetti locali, secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Allo scopo di fornire informazioni puntuali e specifiche ai lavoratori, il Responsabile Tecnico dovrà:
esporre in Stabilimento, in più punti frequentati dai lavoratori (spogliatoi, mensa, servizi igienici, bagni, ecc.), i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale, come da indicazioni ministeriali. Di seguito Poster da affiggere:
esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le seguenti indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani:
esporre opuscoli indicanti l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
esporre opuscoli per aumentare la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
Di seguito le attività da limitare e/o differire quando possibile, rispetto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in riferimento alle mansioni ricoperte dagli operatori:
Le riunioni quali meeting giornalieri, meeting specifici, riunioni di pianificazione, e qualsivoglia altra riunione che richieda l’aggregazione di persone in una medesima area, aperta o chiusa, seppur per periodi limitati, deve essere svolta solo se strettamente funzionale al prosieguo dei lavori, e sempre con le restrizioni relative al numero di persone, alla distanza minima interpersonale raddoppiata, alla minima durata temporale possibile.
Le attività di formazione e addestramento in presenza, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM 8 marzo 2020, sono rimandate sino ad emergenza terminata. Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.
Laddove non si possa provvedere ad erogare gli aggiornamenti periodici dei corsi di formazione abilitanti a lavori specifici e/o particolari che espongono i lavoratori a rischi gravi ed immediati, il Responsabile di Cantiere / Preposto deve riorganizzare le squadre di lavoro in relazione agli operatori disponibili ed in possesso di attestati in corso di validità e competenze tecniche e professionali. Solo in caso di stretta necessità funzionale al mantenimento delle attività richieste dal Committente, si potranno svolgere corsi di formazione per un numero limitato di persone, nel rispetto delle distanze minime interpersonali raddoppiate e con le opportune mascherine Facciali Filtranti FFP2/3, in locali sanificati e arieggiati;
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Si indica che per l’emergenza COVID‐19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Qualora non risultasse possibile inviare i lavoratori alla visita medica periodica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, il personale il cui giudizio di idoneità non è in corso di validità non potrà essere adibito temporaneamente alle attività lavorative, fino a rinnovo del giudizio di idoneità.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
SORVEGLIANZA SANITARIA
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio Responsabile Tecnico / Datore di Lavoro.
In tal caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri componenti la squadra di lavoro, avvertendo immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Il Responsabile Tecnico / Datore di Lavoro dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID‐19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del D.
Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Azienda, devono segnalare all'Autorità sanitaria competente se, anche in assenza di sintomi, hanno avuto contatti con casi positivi o con persone provenienti dalle zone indicate nella normativa.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020) ed il proprio medico competente.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
In caso di dubbi, incertezze su sintomi del Coronavirus e per maggiori informazioni in merito alla malattia è possibile chiamare il
Numero di Pubblica Utilità: 1500
Questo numero di pubblica utilità, secondo quanto dichiarato dal Ministero, è attivo 24 ore su 24 e vede la pronta risposta di un’equipe d’esperti formata da dirigenti sanitari e mediatori culturali della sala operativa del Ministero della Salute.
In caso di emergenza, solo se strettamente necessario, è possibile chiamare il
Numero di Emergenza: 118 / 112
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale:
Numero Verde Regione Campania: 800 90 96 99
RIFERIRE OGNI SITUAZIONE DI PERICOLO CONTAGIO AL DATORE DI LAVORO NUMERI UTILI DA CONTATTARE IN CASO DI POSSIBILE CONTAGIO
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Per le attività lavorative, restano in vigore le prescrizioni sui DPI per ridurre il rischio relativo a ciascuna fase / attrezzatura / sostanze / ambienti di lavoro.
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella presente procedura è da intendersi ai soli fini di evitare la diffusione del virus.
Vista l’attuale situazione di emergenza, e la difficoltà legata alla disponibilità in commercio, qualora la fattispecie del lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19”, si riporta di seguito il testo dell’art.16:
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID‐19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto‐legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.”
Di seguito i Dispositivi di Protezione Individuali previsti per ridurre il contagio da COVID‐19. Tutti gli operatori sono obbligati ad indossarli, in qualsiasi contesto lavorativo e non, laddove non già previsti per altri rischi lavorativi:
Inoltre, per ridurre il contagio da COVID‐19, gli operatori potranno richiedere al Responsabile Tecnico ed indossare occhiali di protezione a tenuta:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID‐19.
Il COVID‐19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID‐19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti‐contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate ‐ da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali ‐ per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1‐INFORMAZIONE
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID‐19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24 APRILE 2020
nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2‐MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione ‐ nel rispetto delle indicazioni riportate in nota ‐ saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID‐19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID‐19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti‐contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID‐19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID‐19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID‐19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID‐19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID‐19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3‐MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID‐19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4‐PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
nel caso di presenza di una persona con COVID‐19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID‐19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5‐PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6‐DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8‐ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID‐19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9‐ GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10‐SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 11‐GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID‐19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12‐SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID‐19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.
41, c. 2 lett. e‐ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13‐AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
La procedura di sicurezza contenuta nel presente documento:
è stata redatta ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
è soggetta ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averla resa superata.
La Procedura di Sicurezza è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, per quanto di loro competenza, ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
Napoli, 24/04/2020
Figure Nominativo Firma
Datore di Lavoro Sig. Pezzella Raffaele
Rappr. dei Lav. per la Sicurezza Sig. Buono Giovanni
Medico Competente Dott. Adamo Luigi
Resp. Serv. Prev. Protezione Sig. Mandara Paolo CONCLUSIONI