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Corte di Cassazione Sentenza n del 6 dicembre 2011

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Corte di Cassazione

Sentenza n. 26174 del 6 dicembre 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DO. SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOLEMAIDE 28, presso lo studio dell'avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO PIERFRANCESCO, giusta delega a margine;

- ricorrente - contro

MO. SPA;

- Intimato -

avverso la sentenza n. 38/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2011 dal

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Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16.6.2005 n. 38 la CTR della regione Lombardia sez. 39 Milano accoglieva l'appello del contribuente riformando integralmente la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione tributi del Comune di (OMESSO) alla istanza di rimborso della somma di euro 293,33 versata da MO. s.p.a. a titolo di imposta di pubblicita' per l'anno 2002.

Avverso la sentenza, con atto ritualmente notificato al contribuente presso il domiciliatario eletto ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17 ha proposto ricorso per cassazione DO. s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi del predetto ente locale, affidandosi a due mezzi di gravame.

Non si e' costituita la societa' contribuente intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza di appello ha ritenuto fondata la richiesta di rimborso rilevando che nella specie doveva applicarsi il Decreto Legge n. 13 del 2002, articolo 2 bis, comma 6 conv. in Legge 24 aprile 2002, n. 75 che esentava dal

pagamento del tributo (recte del "canone dovuto - in luogo della imposta - per la installazione dei mezzi pubblicitari Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ex articolo 62) le "insegne di esercizio" di superficie complessiva di mq. 5, come quella della societa' appellante che aveva la precipua funzione di "indicare al pubblico il luogo in cui veniva svolta la attivita' commerciale", era contenuta nello stesso unico mezzo pubblicitario, essendo irrilevante che la stessa potesse contenere oltre al nome dell'esercente od alla denominazione della impresa anche altri simboli o marchi di prodotti.

2. La societa' ricorrente censura la sentenza mediante due motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1 bis in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente assume che i Giudici sono incorsi in errata applicazione della norma di esenzione, avendo ricondotto nella nozione di insegna di esercizio anche quella contenente messaggi di rilevanza economica o comunque informazioni aventi finalita' pubblicitaria (c.d. insegne miste), dovendo in proposito essere disattesa la circolare n. 3 del 3.5.2002 del Ministero

dell'Economia e Finanze che "in modo superficiale ed apodittico" ritiene che la insegna possa essere completata da simboli o marchi anziche' assolvere alla

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esclusiva funzione di indicare la sede dell'esercizio.

2) Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente sostiene che i Giudici territoriali pur avendo riferito correttamente la "regula juris" - ripresa anche dalla predetta circolare n. 3/2002 - secondo cui la esenzione non puo' estendersi ai messaggi contenenti la indicazione del prodotto collocati su cartelli o installazioni distinte da quelle ove e' posta la insegna di esercizio, hanno poi disconosciuto tale regola applicando la

esenzione di imposta a cinque dei sei cartelli recanti la pubblicita' del caffe' "

MO. " che si presentavano (come inequivocamente dimostrato dalla

documentazione fotografica da 1 ad 11 offerta in comunicazione in primo grado richiamata nelle controdeduzioni svolte dall'Ufficio in grado di appello,

depositate il 3.2.2005) separati e distinti dalla "insegna di esercizio". Quanto alla sesta insegna, recante esclusivamente la indicazione del prodotto (caffe' Mo. ), la motivazione appariva insufficiente, difettando una discussione della questione giuridica prospettata dalla societa' concessionaria relativa alla

inconfigurabilita' di una "insegna di esercizio" costituita dalla mera indicazione del prodotto commercializzato.

3. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza di appello ha accertato "in fatto" che la controversia verteva su istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta sulla pubblicita' dalla societa' Mo. in relazione a "tre insegne ubicate in tre distinte vie in corrispondenza di altrettanti esercizi". Gli stessi Giudici nella conclusione dell'apparato motivazionale statuivano che "l'insegna in questione deve essere considerata esente da imposta in quanto, a tutti gli effetti, rientra nel dettato legislativo della citata norma ndr. Legge n. 75 del 2002, articolo 2 bis, comma 6, e della citata circolare ministeriale ndr. circ. n.

3/2002".

La societa' ricorrente, invece, nelle premesse in fatto del ricorso sostiene che la controversia aveva ad oggetto sei installazioni, di cui cinque composte da

insegne di esercizio cui si aggiungevano i distinti cartelli con la indicazione del

"caffe' prodotto da Mo. s.p.a" (non viene tuttavia riferita la ubicazione delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari, ne' viene descritto il contenuto degli stessi); una sesta installazione recante la pubblicita' del " ca. Mo. " (ubicata presso l'esercizio commerciale sito in (OMESSO), come e' dato evincere dalla trascrizione parziale - a pag. 16 ricorso - delle controdeduzioni depositate in data 3.2.2005, in grado di appello, dall'Ufficio finanziario).

Da tali premesse in fatto, e con specifico riferimento ai vizi di legittimita' fatti valere dalla Concessionaria del servizio riscossione sull'assunto della materiale separazione degli impianti che supportavano la "insegna" dagli altri mezzi pubblicitari recanti invece la indicazione del prodotto commercializzato, discende la inammissibilita' di entrambi i motivi del ricorso, sotto il duplice rilievo:

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a) della carenza di autosufficienza del ricorso per mancanza di una esaustiva e completa esposizione del fatto (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non

essendo dato desumere dal ricorso - e neppure dalla sentenza impugnata - la descrizione dei predetti mezzi pubblicitari sia quanto al contenuto del

messaggio, sia quanto alla ubicazione e collocazione degli impianti, rimanendo in conseguenza impedita alla Corte la verifica di ammissibilita' dei motivi in relazione alla effettiva fattispecie controversa decisa dai Giudici di merito b) della introduzione avanti questa Corte, attraverso l'impropria denuncia dei ripetuti vizi di legittimita', di una questione attinente, invece, al travisamento od alla omessa rilevazione di un fatto (la materiale separazione dei mezzi pubblicitari) come incontrovertibilmente risultante dagli atti e documenti di causa (la ricorrente sostiene, infatti, che il fatto della materiale separazione delle installazioni che supportavano le insegne da quelle che recavano la

pubblicita' del prodotto "doveva darsi come pacificamene acquisito", risultando dalla documentazione fotografica prodotta gia' nel primo grado di giudizio:

pag. 15 e 16 ricorso), avendo ad oggetto pertanto la doglianza un errore percettivo o svista del giudicante, come tale deducibile esclusivamente avanti lo stesso giudice del merito con l'appropriato mezzo di impugnazione

revocatorio ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4) (qualora la ricorrente

avesse, invece, inteso contestare la erronea valutazione da parte del Giudice di appello delle risultanze probatorie - documentazione fotografica - acquisite al processo, vizio correttamente riconducibile al paradigma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il motivo andrebbe egualmente incontro alla sanzione della inammissibilita' in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte

"nei giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita' degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della

fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito - Corte cass. 1 sez. 30.3.2007 n.

7972; id. 3 sez. 14.6.2007 n. 13954 - e neppure "nella contrapposizione fra la valutazione delle prove fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, sollecitando cio', inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in sede di legittimita' e non recando, invece, siffatta deduzione

l'indicazione specifica dei vizi logici e giuridici della motivazione"- Corte cass.

sez. lav. 19.6.2004 n. 11462).

Relativamente invece al sesto impianto pubblicitario ubicato "in corrispondenza dell'esercizio commerciale sito in via (OMESSO) che reca la pubblicizzazione del caffe' prodotto" dalla ditta MO. s.p.a., entrambi i motivi (che possono essere esaminati congiuntamente atteso che gli argomenti svolti a supporto del vizio motivazionale si risolvono nel l'asserito errore interpretativo della norma di diritto applicata denunciato con il primo motivo) sono infondati, ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

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Le norme di esenzione dettate in materia di diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici od aperti al pubblico, attivita' assoggettata ad imposta locale Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ex articolo 5 ovvero - in

alternativa - a canone in base a tariffa Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ex articolo 62 prevedono che la imposta ovvero il canone non sono dovuti "per le insegne di esercizio delle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessive fino a 5 metri quadrati" (il testo normativo e' identico in entrambe le norme relative alla imposta - Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1 bis -, aggiunto dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 10, comma 1, lettera e, - ed al canone tariffario - Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 13, articolo 2 bis, comma 1 conv. con mod. in Legge 24 aprile 2002, n. 75).

Il citato Decreto Legge n. 13 del 2002, articolo 2 bis, comma 6 del fornisce una definizione di "insegna di esercizio", coincidente sostanzialmente con quella mutuabile dal diritto civile ex articolo 2564 e 2568 c.c. (quale indicazione del luogo in cui e' esercitata la impresa), che viene a connotarsi per il duplice elemento "funzionale" (dovendo l'impianto "indicare al pubblico il luogo di svolgimento della attivita' economica") e "tipologico" (dovendo conformarsi l'insegna alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 47 - recante regolamento di esecuzione al Codice della strada - norma espressamente richiamata dal predetto Decreto Legge n. 13 del 2002, ex articolo 6 e che definisce la insegna di esercizio come

"....la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta).

Le norme richiamate consentono di dissipare ogni dubbio sulla possibilita' di inserimento nella "insegna di esercizio" di eventuali segni aventi "naturaliter"

una diversa funzione distintiva (come il marchio che distingue il prodotto od il servizio), dovendo pertanto individuarsi l'elemento caratterizzante la insegna di esercizio esclusivamente nel collegamento topografico dell'impianto/cartello recante la insegna al luogo in cui viene esercitata la attivita' commerciale (sede principale o secondaria -e luoghi pertinenziali-): la identica localizzazione di sede ed impianto pubblicitario, consente, infatti, di attribuire a quest'ultimo - se pure recante il segno distintivo del prodotto commercializzato dalla ditta - la funzione di indirizzare il pubblico verso la sede od i locali in cui si svolge la attivita' commerciale.

Non puo' condividersi la tesi della ricorrente che intenderebbe identificare il discrimine tra insegna ed impianto assoggettato ad imposta o canone, nel carattere generico o specifico del messaggio, sostenendo che la insegna, per assolvere alla funzione individuatrice del luogo di commercio o produzione, deve necessariamente rivestire caratteri di "originalita'" (la mera indicazione di un prodotto non potrebbe quindi ricondursi nella nozione di insegna di

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esercizio, in quanto tale prodotto potrebbe essere acquistato anche altrove).

Se, infatti, non e' dubbio che l'insegna, non identifica ne' il prodotto, ne' l'attivita' o branca di attivita', bensi' un bene aziendale presso il quale o

mediante il quale un prodotto viene posto in commercio (cfr. Corte Cass. 1 sez.

13.6.2000 n. 8034), la mera genericita' del segno distintivo di tipo

denominativo utilizzato per la segnalazione del locale commerciale (come ad es. "BAR", "ristorante", "casalinghi', "emporio", ecc), pur non rivestendo i requisiti necessari per fruire della tutela c.d. confusoria ex articolo 2564 c.c., comma 1 cui rinvia l'articolo 2568 c.c., non impedisce di qualificare l'impianto che lo contiene come insegna, stante la idoneita' di detta segnalazione ad assolvere alla funzione di diffusione del messaggio relativo alla indicazione del luogo in cui si esercita l'attivita' commerciale nel pubblico dei destinatari che e' in grado di raggiungere, come esattamente rilevato dalla Amministrazione finanziaria nella circolare n. 3 - DPF del 3.5.2002 (recante "chiarimenti in ordine alle disposizioni relative alla imposta comunale sulla pubblicita' ed al canone per la installazione dei mezzi pubblicitari introdotte dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75 di conversione del 22.2.2002 n. 13") laddove a titolo

esemplificativo si fa richiamo alle insegne, riproducenti il marchio delle societa' petrolifere, delle stazioni di rifornimento carburanti od anche alle insegne che si esauriscono nella indicazione del prodotto commercializzato nel locale. La stessa ricorrente riconosce che il "discorso muterebbe" nel caso in cui la marca del prodotto commercializzato "rappresenti la qualita' esclusiva dell'esercizio", ammettendo che la insegna di esercizio possa esaurirsi anche nella sola

indicazione del prodotto (purche' rispondente alle caratteristiche tipologiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 47), occorrendo precisare che l'elemento della "esclusivita'" non puo' essere riduttivamente ricondotto alla sola situazione di monopolio, ma deve essere ritenuto descrittivo del bene o servizio oggetto dell'attivita' esercitata nella sede (nel senso che in quel tale locale, individuato dall'impianto pubblicitario, si serve il prodotto di uno specifico marchio).

Del pari non condivisibile e' la tesi della ricorrente volta ad individuare il discrimine ai fini della imponibilita', nella funzione "pubblicitaria" del

messaggio, sicche' sarebbero esenti da imposta soltanto le insegne contenenti

"messaggi privi di rilevanza economica o contenenti informazioni non aventi finalita' pubblicitarie". Premesso che la tesi e' contraddetta dal chiaro disposto normativo che consente l'inserimento nella insegna di esercizio anche dei segni distintivi di prodotto o di servizio, e' appena il caso di osservare come la

distinzione in commento verrebbe a contrastare con l'intero impianto legislativo in materia di imposta/canone di pubblicita' che include, in via generale, anche le insegne (di superficie superiore a mq. 5) tra i mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari volti "allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto

pubblicizzato" (Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 5, comma 2).

Anche le insegne di esercizio debbono, pertanto, essere ricondotte tra i mezzi che svolgono una funzione pubblicitaria, venendo pertanto a derogare alla norma generale impositiva (e non anche ad escludere il presupposto di

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imposta), configurandosi come vere e proprie norme speciali di esenzione (in difetto delle quali anche le "insegne" sarebbero soggette ad imposta/canone), le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1 bis ed al Decreto Legge n. 13 del 2002, articolo 2 bis, comma 1 conv. in Legge n. 75 del 2002 concernenti le "insegne di esercizio di superficie non superiore a mq. 5".

La questione sottoposta all'esame del Collegio (che puo' riassumersi nel quesito se possa considerarsi "insegna di esercizio" il mezzo pubblicitario

contenente la scritta " ca. Mo. " collocato presso il luogo in cui viene esercitata la impresa) va dunque risolta affermativamente alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte - in tema di imposta di pubblicita' ma estendibile senza incertezze anche alla ipotesi di impianti pubblicitari assoggettati a canone tariffario - e dal quale il Collegio non ha ragione di

discostarsi, secondo cui "in tema imposta comunale sulla pubblicita', il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 17, comma 1 bis aggiunto dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 10 che esenta dall'imposta le insegne di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una

superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purche' la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attivita', si

mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso deponendo anche il Decreto Ministeriale 4 aprile 2003, articolo 2 che, ai sensi della Legge n. 448, articolo 10, comma 3, cit., ha dettato le modalita' operative per la

determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate relative all'imposta sulla pubblicita' derivanti dalla esenzione stabilita dall'articolo 17, comma 1-bis, cit." (cfr. Corte cass. 5 sez. 3.10.2009 n. 23021).

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non essendo tenuta la Corte a pronunciare sulle spese di lite in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso. Nulla sulle spese di lite.

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