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Città di Spoleto
Segreteria generale
Regolamento delle case sull'albero nell'ambito
dell'offerta turistico-ricettiva
Il “Regolamento delle case sull'albero nell'ambito dell'offerta turistico-ricettiva” è stato
approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 60 del 20 Dicembre 2018
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Regolamento delle case sull’albero nell’ambito dell’offerta turistico-ricettiva ____________________________________________________________________________________________________________________________
Regolamento delle case sull’albero nell’ambito dell’offerta turistico- ricettiva
Il “Regolamento delle case sull’albero nell’ambito dell’offerta turistico-ricettiva” è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n° 60 del 20 Dicembre 2018.
Il 9 Maggio 2019 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è inserito nel
“Fascicolo 2019 – 1.1.1/2 – REGOLAMENTO DELLE CASE SULL’ALBERO NELL’AMBITO DELL’OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA” consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell’ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.
L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il Segretario Generale
Dott. Mario Ruggieri
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Indice generale
CAPO I Disposizioni generali...4
Art. 1 - Oggetto...4
Art. 2 - Definizione...4
CAPO II Disciplina urbanistico-edilizia e ambientale...5
Art. 3 - Criteri localizzativi...5
Art. 4 - Titolo edilizio...5
Art. 5 - Parametri strutturali...5
Art. 6 - Parametri dimensionali...5
Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari...6
Art. 8 - Disposizioni antincendio...6
Art. 9 - Dotazione parcheggi...6
Art. 10 - Dizioni riservate...6
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Regolamento delle case sull’albero nell’ambito dell’offerta turistico-ricettiva ____________________________________________________________________________________________________________________________
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
1. Questo regolamento disciplina, la realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione, di seguito denominate 'case sull'albero' per:
a) esercizi alberghieri b) esercizi extralberghieri
c) strutture ricettive all'aperto (campeggi)
Art. 2 - Definizione
1. Le case sull'albero sono unità abitative della struttura ricettiva destinate ad integrare l'offerta turistica mediante forme di ospitalità a stretto contatto con la natura.
2. Le case sull'albero sono dotate di una struttura statica autonoma realizzata in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto.
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CAPO II
Disciplina urbanistico-edilizia e ambientale
Art. 3 - Criteri localizzativi
1. L'allestimento delle case sull'albero è consentito nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli e dei criteri di seguito indicati:
a) collocazione sugli alberi in contesti prossimi alle aree urbanizzate o dotate di opere di infra-strutturazione, per evitare fenomeni di frammentazione dei paesaggi aperti o boscati.
b) compatibilità dell'allestimento di case sull'albero con le caratteristiche delle alberature; a tal fine il progetto di intervento dovrà essere corredato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, certificante “lo stato di buona salute vegetativa” dell'alberatura interessata ed anche “la compatibilità dell'intervento” con lo sviluppo della stessa;
c) integrazione nella vegetazione esistente attraverso interventi edilizi che ricerchino il migliore inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno.
Art. 4 - Titolo edilizio
1. La realizzazione di case sugli alberi costituisce nuova costruzione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera e) della legge regionale n° 1/2015 e S.M.
Tale intervento è assoggettato all'indice di zona ed alle disposizione previste dalle leggi vigenti.
Art. 5 - Parametri strutturali
1. La casa sull'albero è realizzata su un unico livello ad una altezza minima ponderale di 2,5 metri, calcolata dal suolo all'estradosso del pavimento; nella parte sottostante la superficie della casa non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti.
2. Le case sugli alberi sono realizzate ad una distanza minima di dieci metri l'una dall'altra.
3. Le case sugli alberi sono costruite con l'impiego di materiale naturale, con elementi modulari e facilmente smontabili, per assicurare la reversibilità dell'intervento; non è ammesso l'utilizzo di materiali imitativi del legno, di materiali plastici o simili.
4. La struttura portante, che deve risultare staticamente autonoma rispetto all'alberatura esistente è articolata su pilastri dimensionati secondo il criterio di massima snellezza.
Le fondazioni sono ridotte al minimo e ricoperte con terreno vegetale, se richiedono puntuali elementi cementizi. L'area d'intervento non può essere impermeabilizzata.
5. I percorsi pedonali di accesso alle case sugli alberi sono sistemati con materiali drenanti. L'accesso alla casa sull'albero è realizzato con modalità che consentano un sicuro esodo degli occupanti.
6. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuta l'autorizzazione sismica in base alla normativa vigente.
Art. 6 - Parametri dimensionali
1. La casa sull'albero è un'unità abitativa costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto ed un bagno privato completo. Non è consentita la realizzazione di locali o di vani adibiti a cucina.
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Regolamento delle case sull’albero nell’ambito dell’offerta turistico-ricettiva ____________________________________________________________________________________________________________________________
2. La superficie utile complessiva della casa sull'albero non deve essere superiore a 30 metri quadrati compreso il bagno privato completo, nel caso sia previsto un solo posto letto la superficie minima utile dovrà essere di 12 metri quadrati compreso il bagno privato completo.
Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari
1. Le case sull'albero sono realizzate nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per le residenze e le attività ricettive in base alla normativa vigente.
Art. 8 - Disposizioni antincendio
1. Le case sull'albero devono rispettare le prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi in riferimento alla tipologia ricettiva nelle quali sono inserite.
Art. 9 - Dotazione parcheggi
1. Per la definizione delle dotazioni di posti auto connesse all'allestimento di case sull'albero si applica la disciplina relativa alla determinazione delle dotazioni di parcheggio necessarie per le diverse strutture ricettive.
2. Non è ammessa la collocazione di parcheggi nella parte sottostante la superficie della casa.
Art. 10 - Dizioni riservate
1. L'uso delle dizioni 'casa sull'albero' e 'case sull'albero' nell'ambito dell'offerta turistica è riservato alle unità abitative realizzate secondo quanto previsto da questo regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
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