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COMUNE DI PAVONE DEL MELLA Provincia di Brescia

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Academic year: 2022

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COMUNE DI PAVONE DEL MELLA

Provincia di Brescia

R E G O L A M E N T O P E R L A T U T E L A D E L

V E R D E P R I V A T O

D e l i b e r a z i o n e d i C o n s i g l i o c o m u n a l e

n . _ _ _ _ d e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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INDICE

Art. 1 Principi generali 1.1 Scopi

1.2 Ambiti di tutela 1.3 Controlli

Art. 2 Forme di tutela del verde 2.1 Individui arborei

2.2 Siepi arbustive e filari arborei di campagna 2.2.1 - Siepi arbustive

2.2.2 - Filari arborei di campagna

Art. 3 Interventi prescritti 3.1 Difesa fitosanitaria

3.2 Protezione degli alberi nelle aree di cantiere

3.3 Verde privato a destinazione pubblica dei nuovi piani attuativi

Art. 4 Rilascio di autorizzazioni in deroga 4.1 Autorizzazioni in deroga per interventi non ammessi.

4.2 Sanatoria per interventi non ammessi

Art. 5 Sanzioni per danni biologici al verde 5.1 Alberi sotto tutela, singoli o in filare di campagna 5.2 Siepi arbustive di campagna sotto tutela

ALLEGATI

Allegato A Piante autoctone e naturalizzate della bassa bresciana.

Allegato B Valore dell’albero e danno biologico.

Allegato C Dichiarazione di rispetto delle alberature sotto tutela in area di cantiere Allegato D Richiesta di interventi in deroga sulle piante sotto tutela in aree private

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3 Allegato E Comunicazione di taglio con sostituzione di siepe arbustiva o filare arboreo in area rurale

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Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1.1 Scopi

Il Regolamento per la tutela del verde privato (da qui in poi chiamato

“Regolamento”) ha come scopo la salvaguardia, la protezione, e la valorizzazione degli alberi maturi del verde urbano e rurale unitamente alle siepi e ai filari arborei di campagna.

Il Regolamento si applica in tutto il territorio sia sul verde esistente che su quello di nuova formazione.

1.2 Ambiti di tutela Il Regolamento tutela:

a) gli alberi maturi di particolare significato presenti in parchi, giardini e zone rurali (vedi Art. 5.1),

b) le siepi e i filari arborei di significato paesaggistico-percettivo e ambientale- naturalistico delle zone agricole (vedi Art. 5.2),

c) il verde di nuovo impianto realizzato da privati nelle opere di lottizzazione a destinazione pubblica (vedi Art. 7.3).

Per i primi due ambiti le norme riguardano essenzialmente i divieti.

Per il terzo ambito le norme riguardano essenzialmente le prescrizioni tecniche.

Il Regolamento non riguarda gli alberi o i gruppi di alberi per i quali sono già definite particolari forme di protezione quali D. Lgs 42/2004, L. R. 31/2008, Legge 10/2013, D.P.R. 31/2017.

Esulano dal Regolamento:

 le piantagioni di arboricoltura per biomassa,

 i pioppeti,

 i frutteti,

 i boschi,

 i vivai,

 le piante da frutta poste in orti e giardini o in aree di pertinenza agli edifici agricoli,

1.3 Controlli

I controlli sul rispetto delle norme del Regolamento sono in carico alla Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale mentre le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate dal Sindaco.

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Art. 2

FORME DI TUTELA DEL VERDE

La tutela è finalizzata alla salvaguardia, alla protezione, e alla valorizzazione di:

 individui arborei di particolare significato botanico e dimensionale;

 siepi e filari arborei di particolare valore paesaggistico e ambientale.

2.1 Individui arborei

Vengono tutelati gli alberi, singoli o in gruppo, aventi circonferenza del fusto, misurata a torace d’uomo, superiore a cm 150.

Nelle piante policormiche, il riferimento è alla dimensione del fusto principale.

La misura di tutela viene elevata a cm 225 per gli esemplari a rapida crescita quali platani, bagolari, pioppi, salici, ippocastani.

La misura è invece ridotta a cm 75 di circonferenza per le specie a crescita lenta come lagerstroemia, corbezzolo, biancospino.

Per gli alberi sotto tutela sono vietati:

 gli abbattimenti non autorizzati,

 le potature a capitozzo, fatta eccezione per i filari di campagna,

 gli scavi e le pavimentazioni entro 3 m dal fusto,

 i riporti di terra superiori ai 10 cm nell’area sottochioma,

 i grandi trapianti eseguiti in tempo unico.

L’abbattimento di alberi sotto tutela è consentito solo previa perizia tecnica attestante:

a) soggetto riconosciuto pericolante e ingestibile, b) soggetto deperente in forma irrecuperabile, c) soggetto fonte di fitopatie infettive pericolose, d) soggetto che causa danni a manufatti,

e) soggetto che ostacola o non è compatibile con lavori di pubblica utilità (per questo caso basta l’approvazione esecutiva dei lavori).

Sono escluse dalla tutela le seguenti specie botaniche esotiche o invasive:

 Acer negundo (acero negundo, acero americano),

 Acer saccharinum (acero saccarino),

 Ailanthus altissima (ailanto, albero del paradiso),

 Cupressucyparis leylandii (cipresso di Leyland),

 Cupressus arizonica (cipresso americano),

 Gleditsia triacanthos (spino di Giuda),

 Paulownia tomentosa (paulonia),

 Pinus nigra (pino nero, pino austriaco),

 Prunus serotina (prugnolo),

 Quercus rubra (quercia rossa),

 Robinia pseudoacacia (robinia).

2.2 Siepi arbustive e filari arborei di campagna

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I tagli di potatura e di ceduazione sono ammessi solo nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 15 marzo.

2.2.1 - Siepi arbustive

Le formazione arbustive delle zone rurali con continuità superiore a 10 m lineari sono sottoposte a tutela allo scopo di protezione faunistica e di salvaguardia delle reti ecologiche.

Per queste specie arbustive il Regolamento stabilisce che:

a) l’estirpazione è libera ma subordinata al reimpianto compensativo entro 12 mesi con le specie autoctone indicate nell’allegato A, lungo un fronte di pari dimensione, a passo regolare e con sesto di impianto non superiore a 2 m;

l’estirpazione, con impegno di sostituzione, va comunicata all’ufficio competente comunale tramite l’allegato E almeno con 15 gg di preavviso.

b) il taglio di ceduazione al piede è permesso con turno non inferiore ai 5 anni e, nell’annata, su non più del 50% delle piante formanti la siepe.

Le limitazioni di taglio sono escluse sulle siepi lungo i fossi, i colatori e i corsi d’acqua in fregio alle strade.

2.2.2 - Filari arborei di campagna

Sono sottoposti a tutela i filari arborei di specie autoctone con continuità superiore a 50 m, a sesto regolare, di qualsiasi dimensione o età.

Per queste alberature in filare si stabilisce che;

la ceduazione al piede è ammessa solo sulle piante già governate a ceduo;

i tagli di ceduazione sono ammessi con turno non inferiore ai 5 anni e non superiore ai 20 anni;

sui nuovi filari il primo taglio di ceduazione va eseguito non oltre il 10° anno di vita dell’albero;

l’estirpazione di una o più piante all’interno del filare è subordinata al reimpianto di sostituzione utilizzando la stessa specie botanica;

il taglio integrale del filare è libero ma va compensato entro 1 anno con l’impianto di specie autoctone come da allegato A, lungo un fronte di pari dimensione, a passo regolare e con sesto di impianto non superiore a 10 m. Il taglio di sostituzione del filare va comunicato tramite l’allegato E all’ufficio comunale almeno con 15 gg di preavviso;

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Art. 3

INTERVENTI PRESCRITTI

3.1 Difesa fitosanitaria

L'Amministrazione comunale può prescrivere l'obbligo di interventi per la cura e la difesa del verde sotto tutela in caso di manifesti deperimenti di natura parassitaria o fisiologica.

Tali interventi possono riguardare disinfestazioni, fertilizzazioni, potature straordinarie, consolidamenti, ecc…

3.2 Protezione degli alberi nelle aree di cantiere

Le alberature sotto tutela vanno sottoposte a protezione con lo scopo di impedire i danneggiamenti meccanici e chimici.

Ogni permesso di costruire deve essere corredato da autodichiarazione rilasciata dal proprietario dell’area nella quale questi conferma ovvero escluda la presenza di alberi sotto tutela nell’area di cantiere (allegato C).

In prossimità degli alberi posti nelle aree di cantiere è fatto divieto di:

a) transitare o sostare con automezzi sul terreno entro la distanza di 3 m dal fusto dell’albero;

b) riversare sul terreno sali, oli, reflui, acque di lavaggio;

c) scortecciare l’albero;

d) effettuare scavi entro 3 m dal fusto;

e) fissare all’albero cavi, transenne o attrezzature di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di imporre l'esecuzione di scavi a distanze superiori a quelle stabiliti alla lettera d) sugli esemplari di particolare pregio e qualora si richiedano particolari forme di salvaguardia per esigenze tecniche o fitopatologiche.

Gli alberi prossimi alle aree di cantiere dovranno essere protetti con una incamiciatura di tavole di legno alte 2,0m disposte attorno al fusto; le tavole non dovranno essere fissate con chiodi ma con legatura mobile.

Le radici esposte sulle pareti dello scavo dovranno essere recise con taglio netto e coperte da teli in juta.

Il riempimento degli scavi nell’area sottochioma dovrà essere effettuato con terreno agrario almeno nei 50cm superficiali.

Qualora si rendano necessari scavi entro 3 m dal fusto questi andranno autorizzati in deroga (Allegato D).

L’eventuale posa di manufatti o murature andrà effettuata con fondamenta discontinue e su plinti distanziati a non meno di 150 cm.

3.3 Verde privato a destinazione pubblica dei nuovi piani attuativi Nei nuovi piani attuativi, sia la progettazione che la realizzazione delle opere a verde in cessione al Comune di superficie superiore a 1.000 mq dovranno essere supportate da specifica documentazione tecnica che

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dettagli materiali, tempi e metodi sia della fase realizzativa che della prima fase manutentiva triennale.

Nell’elaborato di progetto, particolare attenzione dovrà essere posta alla collocazione dei sottoservizi che non dovranno interferire con lo sviluppo delle alberature lasciando in tal modo libertà di facile manutenzione nel tempo senza rischi di danneggiamento agli alberi.

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Art. 4

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

4.1 Autorizzazioni in deroga per interventi non ammessi.

Le autorizzazioni per attività in deroga alle norme del Regolamento vanno richieste al Sindaco e vanno corredate da specifica relazione tecnica che descriva l’oggetto della richiesta, l’area di cantiere, le piante interessate dall’intervento, le motivazioni e le specifiche dell’intervento.

Le richieste vanno formulate secondo l’allegato D del Regolamento.

L’accoglimento dell’istanza viene inteso per confermato passato il periodo di silenzio-assenso stabilito in gg 45.

In caso di accoglimento il richiedente dovrà dare avviso al Comune dell’inizio-lavori con almeno 3 gg di anticipo.

Le autorizzazioni in deroga sono valide per anni 1 (uno).

Per le situazioni ove esista anche parziale incidenza sul verde pubblico, le autorizzazioni in deroga potranno essere subordinate al versamento di un deposito cauzionale stabilito dal Comune a copertura di eventuali danni al verde pubblico.

4.2 Sanatoria per interventi non ammessi.

In caso di abbattimento di un albero di comprovata pericolosità per rischio di schianto, è ammessa l’autorizzazione in sanatoria con presentazione di specifica perizia tecnica che giustifichi l’urgenza dell’intervento.

In caso di taglio o di danno biologico non giustificabili in sanatoria, la proprietà verrà sanzionata con un importo pari al valore ornamentale dell’albero, determinato secondo il metodo Svizzero modificato (vedi allegato B).

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Art. 5 SANZIONI

In caso di non ottemperanza alle disposizioni del Regolamento in merito a danni biologici o a taglio di piante sotto tutela si applicano le seguenti sanzioni:

5.1 Alberi sotto tutela singoli o in filare di campagna

In caso di lesioni con danno biologico o nei casi di estirpazione non autorizzata, la proprietà verrà sanzionata secondo le procedure estimative del metodo svizzero modificato meglio esposte nell’allegato B.

5.1.a Danno totale con perdita dell’albero

Nel caso di morte o estirpazione dell’albero, la sanzione a carico dell’attore sarà pari al valore economico del soggetto arboreo determinato con il metodo parametrico svizzero modificato meglio descritto in allegato B.

5.1.b Danno biologico senza perdita dell’albero

Nel caso di danno su albero che sopravvive (danno biologico), la sanzione sarà definita in una percentuale del valore economico dell’albero, sempre determinato secondo il metodo parametrico svizzero, a cui andranno aggiusnte le spese tecniche di perizia e le spese materiali per le opere di ripristino e risanamento.

L’importo del danno biologico viene determinata in queste misure:

 25% del valore dell’albero in caso di danno senza grave compromissione morfologica e fitosanitaria

 50% del valore dell’albero in caso di danno morfologico e fitosanitario grave ma recuperabile nel lungo periodo

 75% del valore per danno morfologico e fitosanitario grave non più recuperabile

Il danno potrà essere indennizzato per monetizzazione diretta a beneficio del Comune ovvero sotto forma di ripristino del patrimonio a verde danneggiato secondo quanto stabilito dagli Uffici Comunali competenti.

Il Comune, in caso di violazione avvenuta durante interventi edilizi, potrà disporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire l’entità del danno provocato.

5.2 Siepi arbustive di campagna sotto tutela

In caso di lesioni gravi per danno biologico irrecuperabile e nei casi di estirpazione non autorizzata, la proprietà verrà sanzionata dal Comune con un importo di € 50,00/pianta.

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