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CRITERI PER L EMANAZIONE DEL BANDO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI

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Academic year: 2022

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Allegato A

TITOLO CRITERI PER L’EMANAZIONE DEL BANDO “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI”

FINALITÀ L’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente i territori lombardi, tra cui anche i borghi storici, alcuni già a rischio abbandono.

Risulta pertanto strategico e fondamentale stimolare il miglioramento del patrimonio culturale, dell’accessibilità e dell’accoglienza turistica dei Comuni aventi nel loro territorio “borghi storici”, in modo che la riqualificazione di tali territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti quale “volano” per la ripresa economica.

Il bando, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l’istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell’intervento) e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale.

R.A. DEL PRS X LGS. Missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana»

SOGGETTI

BENEFICIARI Sono beneficiari diretti dei contributi regionali i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31/12/2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti.

I suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni) aventi nel loro territorio borghi/frazioni che rientrino nelle caratteristiche di seguito specificate.

Il Borgo deve avere una presenza indicativa di almeno il 70% di edifici storici anteriore al 1939. Il Borgo deve inoltre

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2 offrire un patrimonio che si faccia apprezzare per qualità urbanistica e architettonica, nonché la presenza delle seguenti caratteristiche:

• qualità degli accessi al Borgo e compattezza/omogeneità della massa costruita;

• preservazione del legame tra microsistema urbano, storicamente determinato, ambiente naturale circostante;

• armonia dei volumi costruiti, delle "aperture"

(porte/finestre), dei materiali e dei colori (es.

facciate e dei tetti), con eventuale presenza di elementi decorativi simbolici (frontoni, insegne, stucchi ecc.).

Il comune deve dimostrare, attraverso elementi concreti, la volontà di intraprendere una strategia di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio patrimonio misurabili, ad esempio, secondo i seguenti criteri:

• rinnovamento e abbellimento del costruito in generale e delle facciate, miglioramento dell’arredo urbano (es. studio dell'illuminazione pubblica e degli spazi pubblici, riqualificazione delle pavimentazioni, etc.);

• cura del verde pubblico;

• chiusura permanente o temporanea del borgo alla circolazione automobilistica, organizzazione di parcheggi esterni;

• miglioramento dell’accessibilità al Borgo e della mobilità interna;

• miglioramento dell’offerta turistica sulla base di studi sulla tipologia di frequentazione turistica;

• presenza di un'offerta di alloggio, ristorazione e attività ludiche, sportive o culturali;

• esistenza di artigiani d'arte o di servizi;

• partecipazione a strutture e iniziative intercomunali e sviluppo di attività e/o istituzioni culturali;

• promozione attraverso punto/i di informazione o accoglienza, organizzazione di visite guidate, edizione di guide o opuscoli promozionali, siti web e strumenti di comunicazione anche in forma digitale, segnaletica direzionale e informativa;

• possibilità di adibire spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto e di organizzare eventi/manifestazioni originali e di qualità.

Il Comune se intende presentare singolarmente una domanda di contributo non può partecipare alle citate forme associate tra comuni.

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DOTAZIONE

FINANZIARIA La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 30.000.000,00 € di cui:

• 12.000.000,00 € a valere sull’esercizio finanziario 2021

• 18.000.000,00 € a valere sull’esercizio finanziario 2022 Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire l’apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto.

FONTE DI

FINANZIAMENTO Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 1, comma 10 istituisce il Fondo

“Interventi per la ripresa economica”.

DGR n. X/3531 del 5/08/2020 e DGR n. XI/3749 del 30/10/2020 – Nuove determinazioni e aggiornamento del

“Programma degli interventi per la ripresa economica”

(Allegato 2).

DGR n. XI/3747 del 30/10/2020 Approvazione della proposta di Progetto di Legge “Bilancio di previsione 2021- 2023

TIPOLOGIA ED ENTITÀ

DELL’AGEVOLAZIONE Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28-sexies della LR 34/1978 (LR 21/2020 - modifiche alla LR 9/2020).

L’investimento minimo previsto per ciascuna istanza di contributo è di 100.000 € (IVA compresa).

Il contributo massimo concedibile per beneficiario singolo o in forma associata è di 1.000.000 € (IVA compresa).

Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell’UE ove non è prescritto il divieto di cumulo.

Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021.

REGIME DI AIUTO DI

STATO I contributi concessi ai Comuni dal bando non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli

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4 scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione (2016/C262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Qualora dall’istruttoria e valutazione dell’istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, si stabilisce di fare riferimento ai fini dell’inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli).

Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis”

ancora disponibile, procedendo anche d’ufficio alla rideterminazione dell’importo in base al plafond disponibile; l’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

In caso di concessione di aiuti “de minimis” ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.

INTERVENTI AMMISSIBILI

I Comuni potranno presentare un intervento o un programma di interventi, unitario nella finalità, afferenti anche a più di una delle seguenti tipologie:

• recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e di beni pubblici del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico (possono rientrare, ad esempio, mura/pavimentazioni), tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio

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idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica;

• riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità e della mobilità;

• infrastrutture per l’erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, etc.).

SPESE AMMISSIBILI Spese in conto capitale relative a:

• realizzazione di opere e lavori o all’acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali (a titolo esemplificativo, opere e lavori edili, strutturali e impiantistici, ristrutturazione e ammodernamento dei locali, arredi, attrezzature e dispositivi tecnologici, software etc.);

• spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo.

Sono escluse le spese di gestione.

TIPOLOGIA DELLA

PROCEDURA Procedura valutativa a graduatoria.

ISTRUTTORIA E

VALUTAZIONE Le domande dovranno essere presentate dai Comuni esclusivamente tramite la piattaforma “Bandi Online”.

I Comuni dovranno presentare un intervento o un programma degli interventi mediante una scheda progetto, scaricabile dalla stessa piattaforma “Bandi Online”, contenente le caratteristiche sintetiche dello stesso, l’indicazione del livello di progettazione e di programmazione economica dell’opera nel Bilancio dell’Ente, la quota di cofinanziamento dell’Ente o di eventuali altri finanziamenti concessi da altri Enti.

I termini temporali e le modalità per la presentazione delle istanze e per l’adozione del decreto di approvazione della graduatoria saranno definiti in dettaglio con il bando.

La fase istruttoria sarà effettuata da un’apposita Commissione di Valutazione di almeno 3 componenti individuati tra le Direzioni Generali: Territorio, Ambiente, Cultura, EELL, ITMS, Sviluppo economico e Turismo.

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6 La Commissione di Valutazione dovrà verificare preliminarmente, per il Comune che presenta istanza di finanziamento, la sussistenza delle caratteristiche di cui al precedente paragrafo “Soggetti beneficiari”.

Procederà all’esame e alla selezione delle proposte progettuali secondo i seguenti criteri di valutazione:

- Elementi tecnici specifici: valorizzazione culturale e dell’identità locale e di visibilità turistica, miglioramento dell’accessibilità e della fruizione, valorizzazione dello sviluppo territoriale sostenibile;

- Unitarietà, coerenza e impatto dell’intervento o del programma degli interventi in termini di capacità di favorire la riqualificazione urbana e territoriale del borgo storico in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale;

- Qualità e chiarezza progettuale;

- Congruità dei costi e sostenibilità finanziaria degli interventi (grado di cofinanziamento comunale o di altri eventuali cofinanziamenti).

Verranno inoltre applicate premialità di punteggio, per un massimo di 15 punti/100, in caso sussistano le seguenti condizioni:

- Partecipazione del Comune a reti di collaborazione finalizzate alla promozione e alla valorizzazione turistico-culturale (es. “Borghi più belli d’Italia”,

“Borghi Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano, etc.);

- Forme associative di Comuni;

- Connessione e integrazione o sinergia con progetti/iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale (anche nell’ambito di misure o bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei).

Le premialità di punteggio concorrono al raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza di 60/100 per l’ammissione al contributo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

DELL’AGEVOLAZIONE

A seguito dell’assegnazione formale del contributo e la conseguente accettazione dello stesso da parte del comune, dovrà essere presentato il progetto definitivo con la cronoprogrammazione economica dell’intervento, che sia coerente con le modalità di erogazione indicate dal bando.

Sono previste 4 fasi di erogazione del finanziamento:

1. alla consegna del progetto definitivo è prevista l’erogazione della prima tranche di contributo, pari al 30% del contributo assegnato;

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2. all’attestazione formale di inizio lavori entro il 30/11/2021, a seguito della quale è previsto il riconoscimento della seconda liquidazione, pari al 10% delle risorse assegnate;

3. al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati, sarà riconosciuto un ulteriore 40% dell’importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell’intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;

4. il saldo del 20% delle risorse verrà liquidato a seguito della presentazione del Collaudo - se previsto - o Certificato di regolare esecuzione, entro il 20/11/2022.

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DELIBERAZIONE N° XI / 3945 Seduta del 30/11/2020

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA

STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI

MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI

DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI

RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI

RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI

PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni di concerto con l'Assessore Lara Magoni

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi Il Dirigente Stefano Buratti

L'atto si compone di 15 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’EMANAZIONE DEL BANDO “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI” - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAGONI)

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VISTA la Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, nonché il recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente, quali azioni prioritarie per la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché delle condizioni socio-economiche della popolazione;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” con una dotazione complessiva di 3.100.000.000,00 di euro, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO che:

all’articolo 1, commi 2 e 12 della l.r. 9/2020 è autorizzato il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

l’articolo 1, comma 18 della l.r. 9/2020, come modificato dall’art. 1 c. 1 lett.

f) della l.r n. 21 del 26 ottobre 2020, prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

RICHIAMATE:

la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 “Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs.

118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento” che ha approvato il

“Programma degli interventi per la ripresa economica”, composto dagli

1

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Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l’Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli “Incentivi recupero Borghi storici” di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 30.000.000,00 a valere sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020, la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti;

la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020:

nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”, e, in particolare, l’Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli “Incentivi recupero Borghi storici” la ripartizione in € 12.000.000,00 sull’annualità 2021 e € 18.000.000,00 sull’annualità 2022;

CONSIDERATO che, con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:

il blocco delle attività, o la loro riduzione al minimo, a partire dal D.P.C.M.

dell’11/03/2020 e successivi provvedimenti di livello statale e regionale, ha colpito duramente i territori, in particolare i borghi storici di piccola e media dimensione, già a rischio abbandono prima dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

la riqualificazione dei borghi storici, che possono costituire luoghi più sicuri, anche dal punto di vista sanitario, vista la minor densità di popolazione, e con condizioni ambientali migliori, può costituire una strategia vincente sul breve e medio periodo per il rilancio e la promozione dei territori, favorendone la ripopolazione ed aumentandone l’attrattività dal punto di vista del turismo di prossimità;

risulta fondamentale stimolare il miglioramento del patrimonio culturale, dell’accessibilità e dell’accoglienza turistica dei borghi storici di piccola e media dimensione, allo scopo di valorizzare anche quelle destinazioni con un alto potenziale ma ancora non pienamente riconosciute come “mete turistiche”, che possono generare una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l’allargamento dell’offerta e un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda;

RITENUTO di dare attuazione all’intervento “Incentivi recupero Borghi storici” di cui al suddetto allegato 2 della d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, attraverso l’emanazione del bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici”;

VISTO l'Allegato A “Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla

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riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

i destinatari dei contributi di cui al suddetto bando sono i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31/12/2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti, e che rientrino nelle caratteristiche specificate nel suddetto allegato A; che i suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);

il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l’istanza e nella disponibilità esclusiva dello stesso ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell’intervento) e di pubblico interesse volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale;

il finanziamento di € 30.000.000,00 destinato agli “Incentivi recupero Borghi storici” e la relativa ripartizione in € 12.000.000,00 sull’annualità 2021 e € 18.000.000,00 sull’annualità 2022 trova copertura sugli stanziamenti previsti nel progetto di legge “bilancio di previsione 2021-2023”, approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 1, co.10 della lr 9/2020;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire l’apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto (scorrimento graduatoria);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

3

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RITENUTO che i contributi concessi ai Comuni dal bando, di cui al sopraccitato allegato A, non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

RITENUTO, qualora dall’istruttoria e valutazione dell’istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell’inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

DATO ATTO che con riferimento all’applicazione del Regolamento (UE) n.

1407/2013:

la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par.

1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile, procedendo anche d’ufficio alla rideterminazione dell’importo in base al plafond disponibile; l’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso;

in caso di concessione di aiuti “de minimis” ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive

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modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della DGR n. 6777 del 30 giugno 2017, nella seduta del 24/11/2020;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di approvare l'Allegato A “Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi storici»”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”, nonché il regolamento di contabilità regionale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r.

n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella:

missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, con particolare riferimento al ruolo delle imprese storiche e degli esercizi di prossimità, promuovendo la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, anche con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo razionale delle aree urbane per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria;

“missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, anche

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attraverso l’identificazione e la valorizzazione dei principali attrattori culturali della Lombardia (il patrimonio riconosciuto dall’Unesco, gli itinerari culturali e religiosi, le splendide città e i borghi lombardi, gli eventi e le manifestazioni di spettacolo) anche mediante la creazione di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per la loro promozione;

“missione” 7 – Turismo – Risultato Atteso n. 64. – Econ 7.1 «Attrattività turistica e marketing territoriale», anche attraverso la valorizzazione del patrimonio lombardo legato alla storia, arte, cultura e creatività, al patrimonio enogastronomico e alla varietà paesaggistica;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l’emanazione del bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ammettere come beneficiari del bando i Comuni con una popolazione residente – dati ISTAT al 31/12/2019 – fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico o Centro Storico o Frazione, con popolazione, orientativamente, fino a 3.000 abitanti, e che rientrino nelle caratteristiche specificate nel suddetto allegato A; che i suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);

3. di stabilire che la dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 30.000.000,00 €, ripartiti in 12.000.000,00 € sull’annualità 2021 e 18.000.000,00 € sull’annualità 2022;

4. di stabilire che la copertura complessiva del finanziamento pari a 30.000.000,00 € trova copertura sugli stanziamenti previsti nel Progetto di Legge “bilancio di previsione 2021-2023”, approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 1, co.10 della l.r.

9/2020;

5. di stabilire che, qualora dall’istruttoria e valutazione dell’istanza di

6

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contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell’inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

6. di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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