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GAZZETTA UFFICIALE. Sabato, 30 settembre Ta,200- Un fascicolo vari. della Libreria dello Stato- Palazzo del Ministero delle Finanze.

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(1)

SERIE SPECIALE

Conto

corrente con

la Posta Anno 85°

-

Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma

-

Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONEEREDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIAE CIUSTlZIA•-UFFICIOPUBBLICAZIONEDELLE LECCI -- TL LEF.: 50-139 $1-238

FGig#

CONDIZIONI DI ABBONAlkEXCNTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE 8ECOÑDA

Abb. annuo esL. 200 Abb. annno L. 400 Abb. annuo L. Iso Abb. annno li. SO In Italia a semestrale > 100 a semestrale » 200 In Italia a semestrate » 00

All'Ester eenenrate a 1.3 e ODionie trimestrale» 50 All'Estero a trirnestrales 100 e Colonie a trimestrale» 80 ° trinwstralea 60 Un fascioolo > 4 Un fascicolo a 8 Un fascicolo a & Un fascicolo a 8

Al solo eBOLLETTINO DELLE ESTRAZIONIa (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ItaliseColon16 Abbonamento annua. . L. 100- All'Este Abbonamento annuo, . Ta, 200-

° * * * Un fascicolo . Prezzi vari. ro . . . Unfascleolo-Pressivariraddnoufati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella testata della parte seconda

La eGazzetta Ufficialea o tutte le altre pubblicazioni ufficieli dono in vendita al pubblico presso I negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nelpalazzodel Ministero delleFinanze; Corso Umberto, 234

(angolo

Via Marco

Minghetti,23-24);

e presso le IIbrerie depositario di Roma o del

Capoluoghi

delle provincie.

Le inserzioni nella Parte 11 della a Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l' Ufficio· Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

gg gy gg DISPOS'IZIONI

E COMUNICATI

LEGGI E

DECRETI

Presidenza del

Consiglio

dei Ministri: Nomina del Coni- missario dell'Istituto nazionalo di credito per il lavoro

,DEORETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

30

giu

italiaue all'estero . . . .

Pag.

378

gno

1944,

n. 218.

Anticipazioni

a favorc dell'Amministrazione autonoma blinistero del tesoro: Media dei titoli del 25 settem-

degli

archivi notarill . . . . . .

Pag.

373 bro 1944 . . . . . . . . .

Pag.

378

Consorzio di credito perle opere

pubbliche:

Aviso di ret,-

DEORETO

LEGISLATIVO

LUOGOTENENZIALE 14 set- tifica . . . . . . . . . . . . . . ,

Pag.

373

tembre 1944, n. 219. *

Ripristino

dell'ora normale . . . . . ., . .

Pag.

374

Disposizioni

e comunicati del Governo Militare Alleato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE es set-

Pag.

373

tembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ento nazionale per la distribuzione

dei soccorsi in Italia»

(E.N.D.S.I.).

. . .

Pag.

374

LEGO I EDECRET I

i I

DEURETO

LUOGOTERENZIALE

24

agosto

1944.

Scioglimento

del

Consiglio

di amministrazione dell'Unio• DECRETO LEGISLATIVO

LUOGOTENENZIALE

30

gius

ac 31ilitare e nomina di un Commissario straordinario. gno 1944, n. 218.

Pag.

:76

Anticipazioni

a favore

dell'Amministrazione

autonoma DECRETO MINISTERIALE 30

giugno

1941·

degli

archivi notarili.

Emissione di buoni

ordinari

del Tesoro 1°

luglio

1944.

30 settembre 1944 . . .

Pag.

376

UMBERTO

DI

SAVOIAl

DEORETO MINISTERIALE 12 settembre 1944. PRINCIPE DI

FIEMONTIO

Variazioni ai

saggi

d'interessi sui buoni

ordinari

del LUOGOTENENTE ÛENERALE DEL REGNO

Tesoro . . . . . .

Pag.

377

In virtù

dc1Fautorità

a Noi

delegata

;

DECRETO MINISTERIALE 20 settembro 1944. Viste le

leggi

17

maggio 1943,

n.

445,

e 17

glugno

Estensione a tutte le

provincie

del

Regno

delle

disposi. 1913,

n. 538 ;

zioxil contenute nel R.

decreto-legge

17

maggio 1943,

n.

457,

Visto Part. 4 del

decreto-legge Luogotenenziale

23 concernente 11

pagamento-dei

buoni del Tesoro.

Pag.

377

giugno 1944,

n.

151;

Visto il R. decreto-le-e 30

ottobre 1943

n "/B DEORETO MINISTERIALE 28 settembro lu44.

Modificazione alle normo sul trattamento di

q.iescenza

Visto il R.

decreto-legge

'19

maggio 1944,

n.

141¡

dei notai , . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

a

yista

la deliberatione del

Consiglio dei Ministri¿

(2)

374

30 9-1944 - GAZZETTA UFFICTALE DEL

llECNO

D'ITALIA - SERIE SPECIALE - N. 62

Bulla

proposta

del 31inistro per la

grazia

e

giustizia,

Art. 1.

d'intesat con il 31inistro per il

tesoro;

A

partire

dalle oretre del

giorno

n settemore

lugþ

Abbianië¾auzionatò

e

promulghiamo quanto

segue:

ripristinata

Pora normale. L attuale ora

legale 84N>

Jrticolo unico.

pertanto,

nellò stesso momento

posticipata

di 60

mi-

nuti

primi

a tutti

gli effetti.

Fino

a

quando PAmministrazione

autonoma

degli

Ar-

chivi notarili non

potro disporre,

a causa delle attuali Art. 2. '

contingenze,

di tutte le entrate ad essa

pertinenti, il

L'ora di

risulta,

ottenuta

coÑ

la

posticipazione di

Tesoro

dello Stato è autorizzato ad

anticipare

lesomme

cui alFart.

1,

sarà

indicata,

ad

ogni

effetto di

legge,

occorrenti per

coprire

il disavanzo di

gestione dell'Am-

come ora ,bis.

ministrazione

stessa.

Per

Pesercizio 191344, Panticipazione

resta

tissata Ordinialuo,

a

chiunque spetti,

di osservareil

presente

in L. 925.000. decreto e di farlo osservare come

legge dello

Stato.

Lenormeper

il ricupero

di detta

anticipazione

e delle Dato a

Roma, addì

14

settembre

1944

altre che si

renderanno, eventualmente, necessarie

per

lo

stesso scopo saranno stabilite con decreto del

Mini- UMBERTO DI SAVOIA

stro per la

grazia

e

giustizia, di

concerto con

quello

per

il tesoro.

Bo.Nom

Il

Ministro

per il tesoro

provvederà

con

propri

de- visto, il Guardasioitti: Tunst

creti

alle ocoorrenti

variazioni

di bilancio.

Registrato

alla corte dei

conti,

addt 22 setterrebre 19¾

Registro

Presidenzan. 1, foglio it. 109. -EList21.

Il

presente

decreto entra in

vigore

il

giorno della

sua

pubblicazione

nella Gazzetta

Ufßciale

del

Regno.

Ordiniamo,

a

chiunque spetti, di

osservare

il.presente

DECRETO

LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

28

sek

decreto e di

farlo

esservare come

legge dello Stato.

tembre

1944,

n. 220.

Costituzione dell'« Ento nazionale per la

distribuziodo

· Dato a

Salerno,

addì 30

giugno

1914. dei soccorsi in Italia>

(E.N.D.S.I.).

.UMBERTO DI SAVOIR UMBERTO .DI SAVOIR

PRINCIPE

DI PIE310NTE

Bosos11

-

TUPml

- SOLERI LUOGOTENENÌE

ÛENERALE

DEL

REGKO

Visto, il Guardesigítlf: TUPml In virtil

delFautorità

a.Noi

delegata;

Registrato

alla Corte dei conti, addì '!6 settembre 19¾

Registro Giustizia n. 1, foglio n. 152 - TESTA Visto il decreto

legge Luogotenenziale

25

giugno 1944,

n.

151;

Tenuti

presenti gli accordi

intercorsi in

proposito DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

14 set-

tembre 1944, n. 219.

Ripristino

dell'ora normale.

UMBERTO DI

SAVOIX

con la Santa

Sede;

Vista

la delil>erazione

del

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

Presidente

del

Consiglio dei

Mi-

nistri, Primo Ministro Segretario

di

Stato, Ministro

ad interna per

gli

affari

esteri

e

Ministro

per

l'interno,

PRINCIPE DI PIEmoSTE d'intesa coi

Ministri

per le

finanze,

per il

tesoro, per LUOGOTENENTE

GENERALE DEL REGNo la

marina,

per

l'aeronautica

e per le

coluunicaziollì;

In

virtù

dell'autorità

a Noi

delegata; Abbiamo sanzionato

e

promulglaiamo quanto segue:)

Visto il R. dedreto 10

agosto 1893,

n.

400, riguar-

.Art.

1.

dante Padozionc per FItalia delPora del ':° fuso

(ora

dell'Europa Centrale)

; E'

costituito in Roma, sotto la vigilanza della

Pre- Visto il R.

decreto-legge

29 marzo

19¼,

n.

D'3,

col

sidenza

del

Consiglio dei Ministri,

un

Ente morale de- quale

l'ora normale è stata

anticipata

di sessanta mi-

nominato

«

Ente Nazionale

per la

distribuzione dei

soc.

nuti

primi

a

partire

dalle ore due

del

2

aprile 1944;

corsi

in Italia

»

(E.N.D.S.I.).

Visto il decreto

legge Luogotenenziale

25

giugno 1914,

n.

151;

' .

'Art. 2.

Vista la

deliberazione del Consiglio

dei

Ministri;. L'Ente

ha per scopo

di provvedere alla distribuzione

Bulla

proposta

del

Presidento

del

Consiglio

dei

Mini- gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

stri,

Primo

Ministro Segretario di Stafo; a)

che siano

inviati dalPAmerican Reuet

for

Italg

Aubiamo

sanzionato

e

promulghiamo quanto segue: Inc., secondo le intenzioni del lnedesimo donatore;

(3)

30-9-1944 -

GAZZETTA

UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA -

SERIE. SPECIALE 375

b)

che

glì siano assegnati dallo

Stato

italiano;

c)

che gli persengano in seguito

a lasciti e dona-

gioni di altri Stati,

di Entie di

privati.

'Art. 3.

Tl

patrimonio iniziale dell'Ente

o

costituito

da un

fondo

di

lire dieci milioni,

versate daHo

SÊato

ita uno.

Il

patrimonio

è alimeutato da contributi

lissi,

staa- ziati annualmente nel

bilancio

del 31inistero

dell'iu- terno,

d'intesa con il

31inistero

del

tesoro,

ed è ali-

meutato anche da contributi

della Chiesa cattolica

in Jtalia (sotto l'autorità

della

Sauta

Sede,

che la rap-

prescuta

ed

agisce

per essa) e delht Croce liossa Ita- liana.

Lo Stato italiano,

la

Chiesa cattolica

in

Italia

e la Croce

Ilossa

J taliana

pongono

a

servizio dell'Ente,

per wrevolare l'esecuzione dei suoi com

aiti

locali e mezzi di

trasporto

secondo Ic

rispettive disponibilit;c.

Art. 1.

L'Euto è

anuninistrato

da un

Comitato

direttivo,

com,yosto

di nove

membri,

del

quali

tre sono

designati

dalla Presidenza

del

Consiglio

dei

3Iinistri,

tre

dalla

Cliiesa cattolica

in

Itolia

e tre

dalla

Croce Rossa

Italiana.

Il

Comitato direttivo

è

costituito

con de-

creto del Presidente

del

Consiglio dei Ministri.

Il

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri

è il

Presi-

dente d'onore del

Comitato direttivo.

Il Presidente effettivo è

norni.nato

dal

Presidente

del

Consiglio

dei

31inistri tra i membri del

Comitato

direttivo.

11

Comitato direttivo elegge

nel suo seno, a mag.

gioranza assoluta

di

voti,

un

Vice presidente.

Il

Comitoto

direttivo

può,

ad

unanimità

di

voti, includere,

nel Comitato

stesso, rappresentanti

di altri

enti.

Il

Comitato

direttivo

nomina

una

Giunta esecutiva, composta

di tre

membri:

uno fra i

designati

dalla

Presidenza del Consiglio,

uno tra

quelli della Chiesa

cattolico in

Italia,

uno tra

quelli della

Croce Itossa

Italiana.

11 Presidente

efettivo

ha

la rappresentanza del-

FEnte.

La carica

di componente del Comitato direttivo

,

della

Giunta

esecutiva,

è

gratuita.

Art. 5.

Spetta

a·1

Coluitato ilitettivo:

-

a)

di

adottare

i

provvedinienti

di

carattere gene- tale

per

Pattuazione

dei

þrdpri compiti;

b) di

deliberarà sull'accettazione di donazioni e di

lasciti, all'infuori

di

quellt

inviati

dalPAmerican

Itelief for

Italy, Inc.,

sullo investimento delle somme

disponibili, sulFacquisto

e sulPklienazione dei beni

imnioÍ>ili, sulle

donlin e

da promuovere

e da soste-

sere

in ¿iudizio;

c) di

emanare le norme

sull'ordinamento, sullo

stato

giuridico,

sulla

assunzione

e sul trattamento

economico del personale;

d)

di

nominare

un

direttore amministrativo;

c)

di deliberare su tutti i

provvedimenti,

che cos

inunque

impeguino

le finanze delPEnte e

riguarding

lo sua vita

economica:

f)

di approvare il

bilancio preventivo ed

il

cont(

censuntivo

dell'Ente.

11 Coluituto doettivo si riunisce su convocaz1one del suo

Presidento

o a richiesta

di almeno quattro

dei

membri;

per la

validità

delle sue

deliberazioni

pe- corre Pintervento di

almeno

sei

componenti.

Il

Comitato direttivo delibera

a

maggioranza

di

voti: in caso di

parità, prevale

il voto del

Presidente.

Art.

G.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di

sigilare

sulla esatta esecuzione

delle delip

berazioni prese dal

Comitato

direttivo ;

b)

di

provvedere

alla

ordinaria amministrazione dell'Ente;

«

ci di

adottare,

sotto la sua

responsabilità,

nei

casi di urgenza, le deliberazioni

di competenza

del Comitato

direttivo,

con

Fobbligo

di

sottoporle alla

ratitica del

Comitato stesso nella prima

adunanza sue-

Il Direttore

amministrativo provvede alPattuazione

dei

compiti

dell'Ente secondo le

direttive imparti- tegli

dal

Comitato direttivo

e dallo

Giunta esecutiva,

Inoltre, egli

èa capo

del personale

ed ha la respon- sabilità della

anuninistrazione

e delbt

disciplina di

esso; lut

Fobbligo

di

prossedere

alla

compilazione

del

bilancio

preventivo

e del conto

constuitivo,

di

vigilare

sulla

conservazione

e

,custodia

del

patrimonio

immo-

biliare

e

mobiliare delFEnte,

di

sovraintendere al

fun.

zionamento

e

coordinamento

dei mezzi di

trasp.orto.a

Art.

8.

Un

Collegio

di

mvisori esercito

11 controllo

bontas

bile

sugli atti dell'Ente

ed

esamina

il

bilancio pre- ventivo

ed il

conto consuntivo, presentando

una rela-

zione al

Comitato diret'ivo.

Il

Collegio

del revisori è noininato con

decreto

del Presidente del

Consiglio dei Ministri

ed è

composto

di tre

revisori, designati rispettivamente

dalla

Pre,

sidenza del

Consiglio

dei

Ministri,

dalla

Chiesa

cat.

tolica

in Itolia e

dalla Croec

Rossa

Italiana.

Art. 9.

All'Ente.

in

consideruzione

delle sue

finalità,

sono concesse le

seguenti agevolazioni:

al esenzione da

ogni tributo, impoda

e tassa

b) franchigia postale;

(4)

376

&¤9444 GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

-

SERIE SPECIALE

-

N.

62

c) gratuita

dei

trasporti di me.rci

e

materiali sui Sulla proposta del Ministro per

la

guerra, d'intesa anezzi gestiti dallo Stato,

ed

agevolazioni da

concor- col

Ministro

per

l'industria, commercio

e

lavoro;

darsi tra lo Stato e

le imprese concessionarie di

ser- Al>biamo

decretato

e

decretiamo:

yizi

di

trasporto;

d) esenzione doganale per

le merci e

materiali Art.

1.

importati in

Italia per

gli scopi di cui al presente

Il

Consiglio di amministrazione delPUnione Militare,

decreto; quale risulta costituita

per il

biennio

276

gennaio 1943-

e) agevolazioni

per i

viaggi

di

ufficio

su linee 26

gennaio 1945,

ò sciolto.

ferroviarie, automobilistiche, marittime ed

aeree, per

i

membri

del

Comitato direttivo

e per il

personale Art.

2.

délPEnte, analoghe

a

quelle vigenti

per il

personale

deHe Forze armate dello

Stato. Il

generale

di

Corpo d'armata

nella riserva

Ugo

Pi-

gnetti

ò nominato

Commissario straordinario

dell'Ente Art.

10.

,

predetto,

ai sensi delPart. 1

del

R.

decreto-legge

Z1 ago-

sto

1943,

n. 739.

Con decreto del

Ministro

per il tesoro sarà provve-

duto alle variazioni di bilancio occorrenti per Pattua.

Il presente decreto

sarà

comunicato

alla Corte dei mione del

presente

decreto. conti per la

registrazione.

Dato a

Roma,

addi 24

agosto

1944

TArt. 11.

Il

presente decreto entra

in

vigore

il

giorno succgs- UMBERTO DI

SAVOIA sivo a

quello

della sua

pubblicazione nella

Gazzetta

Ufßoiale

del

Regno. CABATI

-- GaoNeat

Ordiniamo,

a

chiunque spetti,

di osservare il pre. Rcgistrato aitacortedei

cond,

addi 16 settembre 1944 sente decreto e di

farlo

osservare come

legge dello

acoistron. 1 Gtterra,

toglio

n. 224. - SALVATORI

Stato.

Dato

a

Roma, addì

28

settembre

1944

DEORETO MINISTERIALE

30

giugno

1944.

Emissione di buoni

ordinari

del

Tesoro

1•

luglio

1944.

UMBEIRTO DI SAVOIA

30

settembro

1944.

Bosox1 -

SIGLIENTE

-- SOLERI -- IL

MINISTRO

PER IL

TESORO

DE

ÛOTETÉN

-

PIACENTINI

--

IDERABONA

Visto l'art.

2

del

R.

decreto-legge 30 giugno 1944,

visto, it

Guardasigilli:

Turmr n.

203, che approva Fesercizio provvisorio

dal

luglio

Registrato alla Corte dei conti, addi 29 settembre 1944

al 30

settembre

1944

Registro

Presidenza n. 1,

foglio

n. 141. - EMANUEL

Determina:

DECILETO LUOGOTENENZIALE 24

agosto

1944. Art. 1.

Scioglimento

del

Consiglio

di

amministrazione dell'Unio·

ac Militare e nomina di un Commissario

straordinario.

E'

autorizzata Pemissione dal

16

luglio

al u settem-

bre 1944 di buoni

ordinari

del Tesoro al

portatore

e

UMBERTO

DI

SAVOIA

nominativi con

scadenza

da uno a

dodici

mesi.

PUNCIPE M ËIEMONTE

LUOGOTENENTE ÛENERALEDELREGNO

Årt.

2.

In virtù

delFautoritã

aNoi

delegata;

I buoni saranno

distinti in

nov

serie aventi

per Visto il testo unico

delle disposizioni legislative sulla contrassegno

le

lettere delPalfabeto

da A ad I come

costituzione

delPEnte autonomo «Unione

Militare

», segue:

approvato

con R. decreto 3 marzo

1937,

n.

375; Serie

i . . , , . L.

500 Visto

il

regolamento generale

per il

funzionamento

» B . . . . . » »

1.000 delPUnione Militare, approvato

con R.

decreto 81

mar- » C . . . . . y »

2.000

zo

1938

; »

D

. w . . . »

5.000

Visto il R.

decreto

8

febbraio 1943,

con il

quale

è » E » » . . » »

10.000

stata

stabilita

la

composizione del Consiglio di ammini-

» F . . . . . »

50.000 strazione delPUnione Militare

per

il biennio 27 gennaio

» G « » . , . . »

100.000

1943-26

gennaio 1945;

»

E

a . . . . »

500.000

Visto il IL

decreto-legge

21

agosto 1943,

n.

739]

»

I

. . a a a . ».

10.000.000

(5)

80 9-1944 -

GAEZETTA UFFICIALE

DEL

JtEG3;O IflTALIA

- SEltlE

SPECIALE

: N. 63

377

Art. 3. I Art. G.

L'interesse dei

buoni

ordinari

del Tesoro sarà corri- Con successivo decreto saranno determinate

le carate sposto anticipatamente

nelle

seguenti

misure:

teristiche

dei buoni

emittendi.

per i

buoni

da 1 a 2

mesi

in

ragione

di L.

û,25 g

Il

presente

decreto sarà

registrato alla Corte dei

annue;

.

conti.

per i buoni da 3 a 4 mesi in

ragione

di L.

3,75 %

Roma,

addì 30

giugno

1944

annue;

per

i

buoni

da 5 a 6 mesi in

ragione di L. 4,25 g

Il

Ministro: Bormt

annue;

per i

buoni

da 7 a 9 mesi in

ragione

di L.

4,75 %

Registrato alla corte dei conti, addi 26 settembre 19¾

annue Registro n. 1

Tesoro, foglio

n. 54, - LONGO

per i

buoni

da 10 a 12 mesi in

ragione

di L. 5

%

annue.

Art.

4.

DECRETO

MINISTERIALE

12 settembre 1944.

Agli acquirenti

dei

buoni

al

portatore,

di cui alPar- Variazioni ai

saggi

d'interessi sui buoni ordinari

del ticolo

1 del

presente decreto,

possono, nei casi

previsti

Tesoro.

dall'art.

1041

delle Istruzioni generali spi servizi

del

Tesoro, approvate

con decreto

Ministeriale

30

giugno

IL

MINISTRO PER IL TESORO

1939,

essere

rildsciate,

a

richiesta,

ricevute

provvisorie Visto

11.

decreto Ministèriale

e 30

giugno 1944,

n.

46586,

al

portatore

anzichè al nome,

da

ritirarsi

dalle

mede-

col quale

è stata

autorizzata l'emissione dei buoni sime Sezioni di Regia tesoreria emittenti

contro lacon-

ordinan

del

Tesoro al portatore

e

nominativi dal

lu- segna

dei

titoli

o contro il

loro pagamento nell'even-

glio

al 30 settembre 1944

tualità che sia

frattanto

sopravvenuta

la

scadenza rela-

'

tiva

ai

titoli

stessi.

E'

fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria

di-

verse

da quelle che hanno rilasciato

le

ricevute

di

cui

al comma

precedente di assumersi

l'incarico di tra-

smettere queste, per

il

cambio

con i

titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere

al

pagamento dei

buoni

per i

quali furono

emesse dette

ricevute,

si os-

serveranno, setali

ricevute

venissero dal

possessore esi- bite

a

sezione di Regia tesoreria

diverse -da

quella

che

le

ha rilasciate,

le norme

di cui alParticolo seguente.

Determina

i

A datare dal

20 settembre 1944 gli interessi sui pm detti

buoni ordinari verranno

corrisposg anticipsta-

mente ai

saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi , « w .

I). 2,75 annú¾

» 3a 4 » , a . y »

8,25 %

»

» 5a6» »mma

»3,75%!

>

» 7aS» sw.,

»4,25%! y

» 10 a 12 » . m . »

4,50 %!

W

Il

presente decreto

sarà

registrato alla Corte dat

'Art. 5. conti.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, Roma, addì

12

settembre 1944 ai

fini

indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo

pre-

cedente,

le

ricevute provvisorie,

debbono

accertare

la Il

Miniska: Soramt giacenza delle relative matrici presso la Sezione

di

Registrato

alla Corld dei cond, addi 26

settembr¢

1946

Regia tesoreria emittente

e la

inesistenza di impedi- Registro

n. 1 Tesoro,

foglio

n. 56.

-- LONGO

menti notificati alla detta Sezione

ed

alla Direzione

generale

del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria

al

portatore

ò però subordinato alla condizione

che

l'esibitore

ap. DEORETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

ponga

a

tergo di

essa con

il

suo

preciso recapito

le sue Estensione a tutte le

provincie

del

Regno

delle

disposi.

generalità autenticate da

notaio o

da altro pubblico

zioni

-contenute

nel

R. decreto-legge

17

maggio 1943,

n.

457, uficiale avente funzione di notaio.

concernente il

pagamento

del buoni del Tesoro. '

Le

Sezioni di Regia tesoreria

sono

autorizzate

a com- IL

MINISTRO PER IL TESORO

prendere

nella

contabilità dei

buoni

ordinari

del Te-

soro

rimborsati

le

ricevute provvisorie rappresentanti Visti

i

Regi decreti-legge

17

maggio 1943,

n.

457,

é i

buoni ordinari del

Tesoro al

portatore estinte

in

luogo

19

agosto 1943,

n.

729, relativi

al

pagamento

dei

buoni

del titoli, regolarmente annullate

e

perforate. ordinari del Tesoro;

(6)

378

- 30-9-1944

--GAZZETTA UFFICIALE

DEL REENO

D'ITALIA

-

SERIE SPECIALE

- N. 63

I

- Decreta:

MINISTERO DEL TESORO

Le disposizioni di cui

al R.

decreto-legge 17 mag-

DIVISIO.NE 1°-PORTAFOGLIO

gio 1943,

n.

457,

sono

est;cse

a tutte le

provinnie

del

hiedia dei

titoli

del 25 hettembre

1944.'

Regno.

Il

presente decreto

sarà

pubblicato nella

Gametta Rendita 3,o0

¾

1906 . , , , . . , , , , , L.

103,

30

Pfficiale.

Id. 3,öo

y

1002 . . . . . . . . . , , a 95 -

Id.

3glordo...»

70-

Roma, addì

20

settembte 1944

Id. 5

g

1935 . . . , . . . . . . . . a

93,

50 Redimibile,3,50

%

1931 . . . . . . . . . . »

8':,70

II

Ministro

:

SOLERI

Id. õ

¾

1936 . . . . . , . , , . , a

67,

10

Obbligaz.

Venezie 3,50

g

. . . . . a . . , a

9õ,

75

Registrato

alla Corte dei conti, addi 26 settembre 1944

Registro

n. 1 Tesoro,

foglio

n. 57. t3uoni nevennall5

g (15 giugno

1948) . . . . »

£3,75

Id. 5

g

(15febbraio

1949)

. . . i »

03,05

Id. 5

g

(15febbraio

1950)

. . . . »

93,03

Id. ,5

% ;15

6ettembre

1950)

, , . > 03,05 Id. 5

% (15 aprile

1931) . . . . .

93,

05

PEORETO MINISTERIALE

28 settembre 1944.

Id. 4

y (i5

settembre 1931) y . , >

83,

10

Modiñcazione

alle norme sul trattamento di

quiescenza

del

notai.

IL

GTJARDASIGILLI

CONSORZIO DI CREDITO MINISTRO

PER LA

GRAZIA

E

GIUSTIZIE

PER LE OPERE PUBBLICHE Visto Part.

2 del decreto

Ministeriale

12

giu-

gno

1940, pubblicato

nella

Gazzetta Uffetale del

Re.

gno,

n. 153

del

2

luglio 1940

; '

Visto l'art.

8 del

R. decreto-legge

37

maggio 1923,

n.

1321, convertito nella legge

17

aprile 1925,

n.

473;

Sentito

11

Commissario straordinario della

Cassa

Avviso

di

rettißca

Nel

preavviso

in data 7 settembre 19¾

pubblicato

alla pag. 342

dc114

Ga::etta

Ufficiate

del

lleguo

del 14 settom- bre 1944, n. 55,

riguardante

l'estrazione dei titok rappresen.

tanti:

Obbligazioni 5%

Seric

spectale

=

Quindicennale» (1.Emis- sione)

-

obbliga:font 4,50%

di•Credito comunale serie

speciale

Nazionale

del

notariato-

«ciuû di Palermo. -

obbligaziont 5%

di credito comunate

serie

specialo

«

Ci(tà

di Genova», alla lettera c) riferentesi alle

obbligazioni

5% di Credito comunale serio

speciale

.Città

-Decretat

di Genova»,oltre loestrazioni deititoli menzionati

aggiungereg

«n.16 titoli di25

obbligazioni

».

Il primo

comma

deU'art.,2 del

decreto

Ministeriale

:l2

giugno

1940

contenente

norme sul

trattamento di

guiescenza

dei notai è

abrogato.

.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Roma,

addì 28

settembre 192 DEL GOVERNO MILITARE ALLBATO

Il Ministro: Turisi

Io, Brigadiere Generale Marmes Sasuur Luss,

B.

E., M. O., Comminnario Esecutivo,

con

la pre-

sente

ordino che

i

decreti conteputi nel nuinero 57 del

DISPOSIZIONI E COMUNICATI 10 settembre 1911 della Gazzetta Ufßoisio entrine in vigore

ed

abbiano piena forza ed citetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto

al

Governo Mia

PRESIDENZA' litare Alleato

a

partire dalla data in cui il Prefetto di

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo

una

copia del presente

numero

della Gag- Tiomina

del Commissario

dell'Istituto

nazionale

di

credito retta

Ufßciale.

per il lavoro italiano all'estero.

In data 22 settembre 1914.

Con decreto

Luogotenenziale

in data 24

agosto

1944 si à

M.

S.

LUSII

proceduto alla nomina

deÍ

Commissariostraordinario dell'Isti• BRIGADIERE GENERALE tut.o nazionale di credito per 11

Javoro

italiano

all'estero,

Commissario Esecutivo

(7)

30-9-1944

-

GAZ2ETTA UFFICIALE

DEL

1tEGNO

D'ITALIA - SERIE APECIALT' -

N.

62

879

Io, Brigadiere Generale

MAve.Ice STANLEY

LUSH, 10, Ërigü(liere

GenetRIO 3IAfluce STANLix

Losa, C.

B.

E.,

M.

O.,

Commissario

Fgecutivo,

con la pre- C. B.

E.,

M.

C., Commissario Esecutivo,

con la

pre-

sente ordino che

i decreti

contenuti

nel numero 58 del sente ordino che il decreto contenuto nel numero59 del 21 settembre 1944

della

Gazzetta

Ufßeiale

entrino in 23

settembre

1944 della Gazzetta

Ufßerate

entri in

vigore

ed

abbiano piena

forza ed effetto

di legge

in

vigore

ed

abbia piena

forza ed effetto di

legga

in

ogni Provincia del

territorio

soggetto

al Governo Mi-

ogni Provincia

del territorio

soggetto

al Governo Mis

litare

Alleato a

partire

dalla data in cui il Prefetto di litare

Alleato

a

partire

dalla data in cui il Ptefetto di tale

Provincia

riceverà

dalla

Commissione Alleata di

tale

Provincia riceverà dalla

Commissione

Allenta di

Controllo

una

copia

del

presente

numeto

della

Ga?·

Controllo

una

copia

del

presente

numero

della Gaz.-

cetta

Ufßeiale.

cetta

Ufßeiale.

In data 23 settembre 1944. In

data

24 settembre 1944.

M. S. LUSH , M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERAIS BRIGADIERE GENERAIÆ

Commissario Executivo . CommissarioEsecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI

RAFFAELE,

g¢T¢nte

Roma Istituto

Polfgrafico

dello Stato - Çs C,

(8)

Riferimenti

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