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UFFICIO DEL SEGRETARIO

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- 1 - Reg. Gen n. 109

del 17 marzo 2021

UFFICIO DEL SEGRETARIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI COVID19 PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO - CIG. Z443100F4D

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell’8 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 dell’8 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

- il decreto del Sindaco n. 13/2020 del 30/12/2020 Prot. 30111/2020 di nomina di Segretario comunale dell’Ente alla dott.ssa Mariateresa Porteri;

- il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 31/12/2020 Prot. 30264/2020 con il quale è stato nominato datore di lavoro delle sedi comunali, ad esclusione della R.S.A. e del Centro Unico di Cottura Madre Teresa di Calcutta, la dott.ssa Mariateresa Porteri;

Premesso che:

- i luoghi di lavoro in cui operano i lavoratori devono possedere le caratteristiche quali salubrità e sicurezza strutturale connessa all’attività lavorativa affinché venga tutelata la salute e sicurezza dei lavoratori;

- le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sono in primo luogo la valutazione di tutti i rischi per la salute, nonché la loro eliminazione ovvero la loro riduzione, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso, il controllo sanitario dei lavoratori, l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e preposti, la partecipazione e consultazione dei lavoratori, la programmazione delle misure ritenute opportune

(2)

- 2 - per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi e l’effettuazione di regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;

- nello spirito di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, emanato in data 24/04/2020, è stato costituito un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;

Rilevato che in data 17/02/2021 è stato convocato il comitato per valutare eventuali aggiornamenti alle procedure indicate nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

Dato atto dell’assoluta adeguatezza e conformità alle indicazioni delle istituzioni preposte delle misure attualmente inserite nel protocollo;

Atteso che durante la riunione si è deciso, nel caso venga rilevato un caso di positività in ufficio, di far sottoporre a tampone rapido presso strutture individuate dal datore di lavoro i lavoratori che hanno avuto particolari interazioni nel periodo a rischio con la persona positiva;

Atteso che il servizio sopraesposto non è espletabile all’interno dell’Ente per la mancanza di personale qualificato e di attrezzature idonee;

Richiamato l'art. 36, comma 2), lettera a) del D.lgs. 50/2016 che recita: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato altresì, il comma 1 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 che recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Dato atto che l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Visto l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di assicurare che i lavoratori che abbiano avuto particolari interazioni con una persona positiva al virus Covid-19 possano essere sottoposti a tampone rapido;

(3)

- 3 - - il contratto ha per oggetto il servizio relativo all’effettuazione di tamponi rapidi per i lavoratori

del comune di Sarezzo;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo operatore previa richiesta di migliore offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.

50/2016;

Dato atto che:

- per gli enti locali permane la necessità, prima di effettuare un acquisto, di verificare se è in corso una convenzione di acquisto Consip e, in caso positivo, di aderirvi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi di acquisto, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi;

- in caso di acquisti effettuati direttamente è necessario illustrare le motivazioni per le quali non si è aderito alle citate convenzioni, ovvero attestare che le condizioni di acquisto sono effettivamente migliori o almeno uguali rispetto a quelle delle convenzioni nazionali;

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 488/99 e dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e in base a verifica effettuata in data odierna:

- non sono attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto;

Vista il preventivo di spesa, acclarato al protocollo n. 6323/2021 del 15/03/2021, pervenuto dal Centro Medico Valtrompia FGF s.r.l. con sede a Concesio in via Europa n. 152 C.F. e P.IVA 04007700984;

Considerato che la spesa presunta per l’effettuazione dei tamponi rapidi è stata stimata in € 300,00 (euro trecento/00);

Tenuto conto che la società possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e competenze economico-finanziarie necessarie per l’affidamento del servizio;

Richiamate le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- “L’impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine s’impegna a:

- a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all’Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;

- ad informare immediatamente l’Ente e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in oggetto”.

- - “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

(4)

- 4 - Dato atto che:

- ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall’A.N.A.C. il seguente codice identificativo di gara CIG: Z443100F4D;

- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000, i pagamenti conseguenti all’impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica;

- il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Porteri;

- la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, pienamente consapevole delle responsabilità anche di natura penale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 nonché dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

- il funzionario incaricato ha firmato digitalmente la presente proposta di determinazione;

Visto l’art. 6- comma 1 - lettera e) della legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;

1. di affidare al Centro Medico Valtrompia FGF s.r.l. con sede a Concesio in via Europa n. 152 C.F. e P.IVA 04007700984 la prestazione di servizi relativa all’effettuazione di tamponi rapidi Covid19 per i lavoratori del comune di Sarezzo;

2. di impegnare la somma di € 300,00 (euro trecento/00) a favore del Centro Medico Valtrompia FGF s.r.l.;

3. di imputare la somma impegnata, pari a € 300,00 al capitolo 1611/00 “spese per accertamenti sanitari sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08” del bilancio di previsione triennale 2021/2023, quale quota esigibile per l’anno 2021, aventi la seguente classificazione di bilancio:

Importo € Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano dei conti finanziario (IV liv.)

300,00 1611/00 01 10 01 03 U. 1.03.02.18

che presenta la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che la società si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi ai servizi di cui all’oggetto;

5. di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;

6. di dare comunicazione all’interessato:

- dell’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è il seguente: UFSVKJ;

7. di dare atto, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.lgs. 33/2013;

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- 5 - 8. di puntualizzare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.

15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariateresa Porteri *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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