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TAVOLI TECNICI DELL 8/9/2016 CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DEL 20/9/2016 CON GLI ORDINI PROFESSIONALI

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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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TAVOLI TECNICI DELL’8/9/2016 CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DEL 20/9/2016 CON GLI ORDINI PROFESSIONALI

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SINTESI DEI QUESITI E DELLE INDICAZIONI OPERATIVE (contiene anche riepilogo indicazioni precedenti Tavoli del

29/6/2016 e del 5/7/2016)

QUESITO N. 1

Pagamento diretto del TFR tesoreria: un’azienda non ha capienza per tutti i TFR, per cui farà richiesta di pagamento diretto all’Inps:

a) poiché spediremo l’Uniemens di giugno 2016, si chiede in che tempi lo stesso sarà acquisito dall’Inps in modo da poter fare le domande telematiche del TFR;

b) oltre alla domanda telematica da parte dell’azienda, è necessaria anche una domanda da parte del dipendente? In caso affermativo, con quale modalità?

R: Generalmente la denuncia Uniemens viene rielaborata dopo circa una settimana.

La domanda del dipendente non è necessaria. E’ invece obbligatorio inserire il mod. SR163 confermativo dell’IBAN (1 per ogni lavoratore)

QUESITO N. 2

Azienda settore edile che ha stipulato diversi contratti di appalto di durata annuale. In base alla nuova definizione, i singoli cantieri sono unità produttive. Tuttavia, nell’ambito di questi appalti, i lavoratori svolgono ogni giorno lavori di breve durata (manutenzione strade) tali per

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cui lo stesso lavoratore è presente nella stessa giornata e nello stesso mese in più cantieri (es. al mattino sul cantiere di Bologna, al pomeriggio su quello di San Lazzaro). Ai fini della denuncia Uniemens e delle domande di CIGO, non riusciamo ad individuare in ciascun mese un’unica unità produttiva a cui associare ciascun lavoratore. In che modo è corretto gestire queste situazioni?

R: Ai sensi della circ. 197/2015 (punto 1.4), non sono da considerarsi unità produttive i cantieri temporanei di lavoro, quali ad es. quelli per l’esecuzione di lavori e di breve durata e/o per l’installazione di impianti. Quindi i lavoratori vanno associati alla sede legale o ad altra sede che abbia organizzazione autonoma (v. anche quesito successivo).

QUESITO N. 3

Azienda con due sedi operative nelle quali vengono svolte attività diverse. Le due sedi fanno capo alla medesima sede amministrativa (unico bilancio). E’ corretto considerare quale unità produttiva la sede legale, non essendo le due sedi autonome dal punto di vista economico- finanziario? Oppure, visto che nelle due unità vengono svolte lavorazioni diverse, dobbiamo tenerle distinte?

R: Ai fini della corresponsione della CIGO, si deve far riferimento alla nozione di unità produttiva di cui alla circ.

197/2015, intesa come struttura dotata di organizzazione autonoma. Nel caso prospettato è corretto considerare la sede legale e non le altre due sedi prive di autonomia funzionale, anche se svolgono attività diverse.

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3 QUESITO N. 4

L’Inps ha chiarito che, ai fini del computo del limite di 52 settimane nel biennio precedente, si considerano anche i periodi ante 24/9/2015.

Poiché nel periodo ante 24/09/2015 l’azienda poteva avere unità operative che oggi non sono unità produttive, perché fa tutto capo alla sede legale, in questo caso è corretto escludere tali periodi dal computo?

R: Sì. E’ corretto escludere tali periodi dal computo del limite delle 52 settimane.

QUESITO N. 5

A seguito dell’introduzione del meccanismo del ticket per la CIGO, è possibile presentare le domande in via preventiva oppure è sempre consigliabile la presentazione a consuntivo ogni 15 giorni?

R: E’ possibile presentare le domande anche in via preventiva.

QUESITO N. 6

Richiesta CIGO a pagamento diretto: i modelli SR163 sono obbligatori anche in questo caso? Come vanno inoltrati all’INPS?

R: I modd. SR 163 sono obbligatori e devono essere inviati dall’azienda all’Inps attraverso i canali istituzionali (PEC o Cassetto bidirezionale aziende)

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4 QUESITO N. 7

La data di scadenza di un’autorizzazione di CIGO deve intendersi come il termine entro cui trasmettere la denuncia Uniemens oppure come la data entro cui compensare l’importo? Esempio: scadenza 18/9/2016 - significa che entro tale data è necessario trasmettere la denuncia (competenza agosto 2016, da trasmettere entro il 18/09) oppure che è necessario compensare il credito (competenza agosto 2016, da versare entro il 16/09)?

R: La data di scadenza di un’autorizzazione di CIGO corrisponde alla data entro cui è necessario compensare il credito.

QUESITO N. 8

Versamento contributo di licenziamento dovuto da imprese in fallimento. Poiché tale contributo è a carico degli organi delle procedure concorsuali, è corretto aprire una matricola Inps da parte del curatore fallimentare solo per versare il contributo?

R: Sì, è necessario aprire una nuova posizione Inps per consentire agli organi delle procedure concorsuali di versare il contributo di licenziamento.

QUESITO N. 9

In caso di richiesta di pagamento diretto del TFR fondo di tesoreria per incapienza, abbiamo notato che gli archivi Inps non sono allineati in tempo reale e che il TFR risultante accantonato differisce di alcune mensilità. In questo caso è possibile sollecitare in qualche modo l’allineamento per procedere poi alla richiesta?

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R: Non è possibile sollecitare l’allineamento degli archivi in quanto l’implementazione del Fondo di Tesoreria deriva da procedure centralizzate.

QUESITO N. 10

Dichiarazione de minimis per sgravio totale apprendisti: tramite Cassetto ci è stata contestata la compilazione della dichiarazione in quanto, nell’ambito degli aiuti de minimis già ricevuti, è stato indicato lo sgravio relativo alla precedente assunzione di un altro apprendista per l’intero triennio, anziché indicare lo sgravio usufruito fino a quel momento.

In base al regolamento europeo, gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa. Per questo motivo noi indichiamo lo sgravio spettante per l’intero triennio. Si desidera verificare la correttezza di questa prassi operativa.

R: La circ. 128 /2012 in materia di apprendistato, al punto 8.1, prevede che la dichiarazione de minimis debba contenere “la quantificazione degli incentivi de minimis già fruiti nel triennio alla data della richiesta”.

QUESITO N. 11

Msg 2554 dell’8/6/2016 (incentivi per assunzioni, proroghe e trasformazioni di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità): si è verificato il caso di un’azienda a cui non era stato attribuito il CA 5Q, a causa dell’incertezza sul finanziamento dello sgravio.

Era stato comunque applicato lo sgravio ma con l’esposizione del codice agevolazione sbagliato (77 anziché P7). Di conseguenza, sono state emesse le note di rettifica. Dopo la legge di stabilità 2015, che ha

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finanziato l’incentivo, abbiamo fatto richiesta del CA 5Q e ci è stato detto, tramite Cassetto, di inviare nuovamente le denunce corrette, quindi modificando il codice agevolazioni. Poiché le note di rettifica non si azzeravano, siamo stati contattati nuovamente per modificare nuovamente il codice agevolazioni in quanto era stato riscontrato che sul 2013 creava problemi di procedura. Si chiede di conoscere la prassi corretta da seguire nel caso in cui dovessimo sistemare qualche situazione pregressa.

R: In mancanza del codice di autorizzazione 5Q, l’azienda deve fare apposita richiesta come da messaggio Inps n.

2554 del 08/06/2016.

A seguito dell’attribuzione del codice:

1) in presenza di note di rettifica non ancora scadute deve essere richiesto il ricalcolo (tramite Cassetto, oggetto “note di rettifica”);

2) in presenza di note di rettifica scadute (definite), al fine di generare il credito utile alla copertura dell’inadempienza, devono essere ritrasmessi i flussi Uniemens dei dipendenti oggetto di agevolazione.

Ciò darà luogo a “proposte DMVIG” a credito per l’azienda che verranno confermate a seguito di apposita richiesta (da effettuarsi indicando come oggetto “regolarizzazioni”). Con riguardo all’esposizione del dipendente, il codice corretto dovrebbe essere P-5-6-7 e non 75-76-77.

L’eventuale errata indicazione non incide però sul riconoscimento e sulla misura del beneficio che è identico per entrambe le fattispecie.

QUESITO N. 12

Note di rettifica a credito: in caso di note di rettifica ricevute da parte di azienda incorporata in altra azienda a seguito di fusione, è necessario

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chiedere il rimborso oppure l’azienda che l’ha incorporata può chiedere l’autorizzazione al conguaglio? Se sì, in che modo?

R: Non è necessario chiedere il rimborso, ma l’azienda incorporante può, mediante F24, effettuare la compensazione fra i crediti vantati dall’azienda incorporata e i propri debiti. E’ necessario indicare nel mod. F24 la matricola dell’azienda incorporata, il codice DM 10, il periodo di competenza del credito e l’importo nella colonna a credito.

QUESITO N. 13

Qual è il corretto inquadramento di un consorzio di imprese artigiane iscritto nel relativo albo? In particolare l’applicazione dell’art.

6 L. 443/85 che ne prevede l’iscrizione in separata sezione dell’albo è o meno condizionata al rispetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 4?

R: Il consorzio delle imprese artigiane è inquadrato nel settore artigianato. I requisiti per l’iscrizione nella separata sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane sono valutati dalla Camera di Commercio.

QUESITO N. 14

Decorrenza indennità di malattia: si chiede un chiarimento sulla corretta applicazione di quanto previsto nella circ. 147/96, par. 3), laddove statuisce che: “In relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo nell’ipotesi da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico. La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pur la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es.

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in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale”.

Es. n. 1) - certificato rilasciato il 27/5/2016 – il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 24/5/2016 al 5/6/2016. Poiché il certificato è retrodatato di oltre un giorno, l’inizio della malattia (inteso come inizio della carenza) è il 27/5/2016;

Es. n. 2) - certificato rilasciato il 27/5/2016 - il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 26/5/2016 ma sul certificato compare visita ambulatoriale: l’inizio della malattia, inteso come inizio della carenza, è il 27/5/2016.

R: Tenuto conto delle interpretazioni difformi cui dà tuttora luogo l’applicazione della circ. 147/96, si valuterà l’inoltro di un quesito alla Direzione Regionale.

QUESITO N. 15

Interruzione della gravidanza: lavoratrice in astensione anticipata a seguito di provvedimento della DTL. Si verifica l’interruzione della gravidanza prima dei 180 giorni dall’inizio della gestazione. Di conseguenza, l’Inps respinge la richiesta di congedo per maternità obbligatoria. La lavoratrice ha diritto automaticamente all’indennità di malattia, anche senza un certificato medico?

R: No, è necessario il certificato medico.

QUESITO N. 16

Nuovi criteri di concessione della CIGO: i criteri di computo dell’anzianità di servizio precisati nella circ. 139/2016 si applicano alle

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domande di CIGO presentate dal 24/9/2016? In caso affermativo, è possibile richiedere il riesame di eventuali domande respinte per mancanza di anzianità di servizio di lavoratori che, in base alle specifiche contenute nella circ. 139, l’hanno invece maturata?

R: I criteri di computo dell’anzianità di servizio di cui alla circ. 139/2016 si applicano alle domande di CIGO presentate dal 24/9/2016. Non è possibile richiedere il riesame in quanto si tiene conto dell’anzianità di servizio verificata alla data della domanda.

QUESITO N. 17

Domande di CIGO: eventuale documentazione ulteriore rispetto alla relazione tecnica in che modo può essere inviata successivamente all’invio della domanda telematica? Può essere allegata alla domanda già inviata?

R: La documentazione integrativa puo’ essere allegata alla domanda già inviata. I bollettini meteo sono tassativamente obbligatori.

QUESITO N. 18

Certificato di malattia rilasciato all’estero: l’indicazione del domicilio durante la malattia nel Paese estero è obbligatoria solo nel caso di Paese extra UE non convenzionato oppure è obbligatoria in tutti i casi (quindi anche nel caso di Paese extra UE convenzionato o paese UE)? Si chiede conferma che la trasmissione del certificato è obbligatoria solo se la malattia viene contratta in Paese extra UE, mentre, nel caso di malattia contratta in Paese UE oppure extra Ue convenzionato, la traduzione del certificato è carico dell’Inps.

R: La malattia contratta all’estero non esime il lavoratore dall’indicare il proprio domicilio. Ciò al fine di non precludere

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lo svolgimento di una visita medica di controllo che può essere richiesta sia dall’azienda sia dall’Inps attraverso l’autorità consolare. Per quanto riguarda, invece, la non obbligatorietà della traduzione, questa vale solo per i Paesi UE (e non per i convenzionati per i quali non vi è l’obbligo della legalizzazione). Va sottolineato, però, che il lavoratore è tenuto ad intraprendere tutte le azioni che permettano una corretta interpretazione del certificato e l’eventuale effettuazione di una visita medica di controllo domiciliare.

Pertanto, certificati redatti in lingue diverse da inglese, francese, spagnolo, tedesco, senza alcuna indicazione che permetta azioni di controllo a breve termine, potrebbero dar luogo a contestazioni.

QUESITO N. 19

Unità operative: anche se l’INPS con circ. 197/2015 ha chiarito che le unità operative devono essere valorizzate nelle denunce mensili solo se sono unità produttive (quindi funzionalmente autonome), nel caso di aziende che aprono unità operative (dove occupano stabilmente dipendenti) è corretto continuare a comunicarle all’Inps, anche se non sono unità produttive e non saranno quindi indicate nelle denunce mensili?

R: La comunicazione all’Inps non è necessaria nel caso di apertura di unità non produttive.

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In occasione dell’incontro del 20 settembre, gli Ordini Professionali hanno segnalato la problematica connessa alle note di rettifica emesse nei confronti delle aziende dello spettacolo non tenute a versare la

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contribuzione di malattia. In attesa che venga fornita risposta al quesito inoltrato alla Direzione Centrale dalla Direzione Regionale Emilia Romagna, gli Ordini sollecitano la sospensione delle note di rettifica in oggetto.

Viene segnalato inoltre il ritardo nella gestione del Cassetto previdenziale aziende e sollecitato il rapido riscontro ai quesiti ancora inevasi.

La Sede si impegna ad effettuare una ricognizione approfondita sulla giacenza in essere e a predisporre idonei piani di smaltimento.

Per i successivi incontri vengono concordate le date dell’11/10/2016 per le Associazioni di categoria e del 3/11/2016 per gli Ordini professionali.

Come di consueto, i quesiti di rispettivo interesse, per un approfondimento condiviso, dovranno essere inviati, prima delle suddette date, direttamente agli indirizzi mail:

- eleonora.pugliese@inps.it - direzione.bologna@inps.it.

Bologna, settembre 2016

Riferimenti

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Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro martedì 9 agosto 2016 e ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire

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