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COMUNE DI BAGNACAVALLO Provincia di Ravenna

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

del

17/02/2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2011 AI FINI DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO .

L’anno 2011 addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sala consiliare di Bagnacavallo.

Previa convocazione per avvisi scritti notificati al domicilio dei sottoelencati Consiglieri, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

Presente Presente

GRAZIANI PAOLO S MAMBELLI ERIKA S

TABANELLI IVAN S ZANELLI ALFEO S

RAVAGLIA ROBERTO S FOSCHINI GABRIELLA S

GUERRA STEFANIA N GUIDI EDOARDO S

CONTESSI RITA S MOLIGNONI PIETRO S

RAGAZZINI EMILIANO N MORELLI MARGHERITA S

BALLARDINI RAFFAELLA N ROSSI LAURA S

PEZZI ANDREA S ZANNONI FRANCESCO S

RAVAGLI ANGELO S BOMBARDINI FIORENZO S COSTA PIERGIORGIO S GIOVANNINI DAVIDE S GARDIN SAMANTHA S

Consiglieri assegnati N°21 Presenti N° 18

Sono presenti i seguenti Assessori: PRONI ELEONORA,DESSY GIUSEPPINA, DI MARIA PALMIRO, GIACOMONI MATTEO, ROSSETTI ANGELA

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza

il Sig. ZANELLI ALFEO Presidente

Partecipa la Dott.ssa GRATTONI ANGELA Segretario Generale del Comune.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: GIOVANNINI DAVIDE, GRAZIANI PAOLO, GARDIN SAMANTHA

Prot. N.1981in data 21/02/2011

(2)

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2011 ai fini dell’attività di controllo e di accertamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili che prevede, tra le fattispecie imponibili, anche le aree fabbricabili come definite dall’art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la base imponibile dell’imposta per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Rilevata la difficoltà dei Contribuenti nella determinazione della predetta base imponibile, tenuto conto che il “valore venale in comune commercio” non è sempre quantificato nella stessa misura dai diversi operatori del mercato e dall’Ufficio Entrate Comunali, addetto al controllo delle dichiarazioni e dei versamenti I.C.I., con conseguente possibile insorgenza di contenzioso e di contestazioni da parte dei Contribuenti;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato, inoltre, l’art. 59 del medesimo decreto legislativo che detta specifiche disposizioni riguardo alla potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili anche con riferimento alla definizione dei valori venali delle aree fabbricabili, stabilendo che al fine di ridurre l’insorgenza del contenzioso il Comune possa fissare, per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, con conseguente limitazione del potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili con il quale all’art. 4, avente per oggetto “Determinazione del valore delle aree fabbricabili”, è stata recepita la suddetta disposizione di legge come di seguito riportato:

“1. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento ed i criteri per l’individuazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio,

(3)

come stabilito dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento così predeterminati; la disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/92.

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta versata a tale titolo.

3. Qualora il contribuente abbia invece dichiarato, e conseguentemente versato l’imposta, sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato, il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, può procedere all’accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato che potranno condurre alla determinazione di valori anche superiori a quelli predeterminati.”

Considerato che la materia è stata oggetto di studio da parte dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ufficio preposto ai controlli ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., che ha prodotto la tabella dei valori minimi al metro quadrato delle aree fabbricabili per l’anno 2011 confermando i valori già fissati per l’anno precedente, tenuto conto di quanto rilevato nella pubblicistica immobiliare oltre ai dati degli atti di compravendita di terreni siti nel territorio del Comune ed a tutto quanto già in possesso dell’Ufficio Entrate Comunali, quali dichiarazioni I.C.I. e perizie;

Considerato, inoltre, che la determinazione dei valori minimi delle aree è necessaria ai fini dei controlli e delle verifiche I.C.I. e delle conseguenti liquidazioni di imposta;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l’incarico di Dirigente dell’Area Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta incaricata del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "B";

(4)

Con la seguente votazione CP n.18 favorevoli 11, contrari 3 (Costa, Ravagli, Giovannini) astenuti 0, assenti al momento del voto Zannoni, Gardin, Mambelli e Guidi

D E L I B E R A

- di approvare la tabella dei valori minimi al metro quadrato delle aree fabbricabili, individuate per zone omogenee nell’ambito del territorio comunale, ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, distinti per le medesime zone già individuate con di C.C. n. 81 del 23.12.2008;

- di stabilire che non si darà corso ad alcun accertamento qualora l’imposta comunale sugli immobili sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, con l’effetto di ridurre l’insorgenza di contenzioso e di contestazioni;

- di dare atto che qualora il Contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non competerà alcun rimborso, come fissato dall’art. 4 – comma 2 - del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

- di dare altresì atto che qualora il Contribuente abbia dichiarato un valore inferiore rispetto a quello predeterminato il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, possa procedere all’accertamento del maggior valore venale in comune commercio – valore di mercato – prescindendo da quanto fissato nella tabella approvata, come stabilito dal medesimo art. 4, comma 3, del più volte citato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione CP n.18 favorevoli 11, contrari 3 (Costa, Ravagli, Giovannini) astenuti 0, assenti al momento del voto Zannoni, Gardin, Mambelli e Guidi

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

(5)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZANELLI ALFEO F.to Dott.ssa GRATTONI ANGELA

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. ROMANO MINARDI

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Esecutiva il giorno ____________________ ai sensi 3° comma dell’art. 134 D.lgs 267/2000

Bagnacavallo, _________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. ROMANO MINARDI

Copia conforme per uso amministrativo.

Lì, __________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. ROMANO MINARDI

_________________________________________________________________________________________________________________

(6)

Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011 VALORI MINIMI PER LE AREE FABBRICABILI

DESCRIZIONE AREA CENTRO STORICO ESTERNO CENTRO STORICO

VILLANOVA GLORIE

VILLA PRATI ROSSETTA

MASIERA TRAVERSARA

BONCELLINO

ALTRE LOCALITA'

RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO € 291,65 € 218,50 € 117,80 € 92,15 € 82,65

RESIDENZIALE DI ESPANSIONE URBANIZZATA € 243,20 € 131,10 € 102,60 € 92,15

RESIDENZIALE DI ESPANSIONE NON URBANIZZATA € 60,80 € 32,30 € 25,65 € 19,95

PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO O URBANIZZATA € 95,00 € 79,80 € 45,60 € 45,60 € 45,60

PRODUTTIVA DI ESPANSIONE NON URBANIZZATA € 26,60 € 15,20 € 15,20 € 15,20

BAGNACAVALLO

Per le aree inserite nel Piano Strutturale Comunale non comprese nei precedenti strumenti urbanistici e neppure nel P.O.C. si applica il valore di € 2,00 al metro quadrato per tutte le tipologie di area. In ogni caso il valore dell'area fabbricabile non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti per i terreni agricoli (reddito dominicale moltiplicato per settantacinque e successiva rivalutazione di legge ai fini ICI).

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