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Academic year: 2022

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ORDINANZA SINDACALE

Pubblicata all’albo On-Line dal 6-5-2020 al 20-5-2020

AREA 5 – Segreteria Sindaco

ORDINANZA N. 37 DEL 6-5-2020

Pratica n. 74361

Documento n. 1019342 del 6-5-2020

Oggetto: Apertura al pubblico del Cimitero Comunale in recepimento dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana. Modifiche all’ordinanza n.35 del 3 maggio 2020.

I L S I N D A C O

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 51 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 che stabilisce che “la manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

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VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID- 19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID- 19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020;

VISTE altresì le ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

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VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n° 1 del 25 febbraio 2020, n° 2 del 26 febbraio 2020 e nn° 3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.3.2020, n° 6 del 19.03.2020, n°

7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020 e n° 13 del 01.04.2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019;

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana che, nel dettare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, al fine di un coordinamento con le disposizioni nazionali, ha abrogato tutte le precedenti ordinanze presidenziali contingibili ed urgenti ad eccezione delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 5 del 13.3.2020, n° 7 del 20.03.2020 (ad eccezione dell’art.3 comma 5 che è abrogato dalla citata ordinanza n° 14) e n° 10 del 23.03.2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n° 15 del 08.04.2020 e n° 16 del 11.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana la quale ha prorogato, sino alla data del 3 maggio, l’efficacia delle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 5 del 13.3.2020, n° 7 del 20.03.2020 (con la sola eccezione dell’art.3 comma 5 già abrogato), n° 10 del 23.03.2020 e dell’art.3 dell’ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n° 17 del 18.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana che, nel dettare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha disposto il recepimento di disposizioni nazionali (art.1), specifiche misure di attuazione del D.P.C.M. del 10.04.2020 nel territorio regionale (artt.2, 3, 4 e 5), misure di contenimento del contagio nella cd. zone rosse (art.6), misure per lo svolgimento delle attività produttive (artt.7 e 8) e misure in materia di prevenzione sanitaria (artt.9, 10, 11 e 12) che trovano attuazione in Sicilia dal 19 aprile al 3 maggio compreso;

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n° 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana che, nel dettare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha abrogato tutte le precedenti ordinanze presidenziali contingibili ed urgenti, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella stessa, e ha disposto il recepimento di

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disposizioni nazionali (art. 1), misure specifiche di attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (artt. 2 – 8), misure urgenti per lo svolgimento delle attività produttive ( artt. 9 e 10), misure urgenti in materia di prevenzione sanitaria (artt. 11 – 16);

PRESO ATTO che la disposizione di cui all’art. 7 dell’ordinanza presidenziale della Regione Siciliana n. 18 attribuisce la facoltà ai sindaci di effettuare l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare l’assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale;

CONSIDERATE le misure organizzative previste, finalizzate ad evitare l’assembramento di visitatori e a garantire la distanza interpersonale di cui alla presente disposizione;

VISTA l’ordinanza sindacale n.35 del 03.05.2020 con è stata disposta l’apertura del Cimitero Comunale con una serie di prescrizioni tra cui il contingentamento dell’accesso, a turni, per una capienza massima all’interno dell’area cimiteriale di 60 persone;

VALUTATA la relazione doc.n.1019099 del 4 maggio con cui il Comandante della P.M. ha segnalato una concentrazione di persone all’ingresso del cimitero ed ha proposto, al fine di prevenire assembramenti, di aumentare il numero delle persone autorizzate all’ingresso fino al doppio del numero attualmente previsto;

RITENUTA meritevole di apprezzamento la proposta del Comandante della P.M. di cui sopra, nell’ottica della prevenzione di possibili assembramenti nell’attesa del turno di accesso dei visitatori del Cimitero;

D I S P O N E

ferme restando tutte le altre prescrizioni di cui all’ordinanza n.35 del 3 maggio 2020, che il punto 3) della stessa venga sostituito da:

3) l’accesso all’area cimiteriale potrà avvenire in maniera contingentata, a turni, per una capienza massima contemporanea, all’interno dell’area cimiteriale, di 100 persone;

La Polizia comunale, e le altre Forze per legge tenutevi, provvederanno a fare rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e

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regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui mancata osservanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate nonché alla validità dell’ordinanza contingibile e urgente n° 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, ed è comunicata alle Autorità a cui la comunicazione è dovuta.

IL SINDACO

F.to Avv. Maurizio Dipietro

Documento firmato digitalmente

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