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S.I.Ve.M.P Cassazione Civile Sentenza n. 23078/2007 1

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S.I.Ve.M.P Cassazione Civile Sentenza n. 23078/2007

1 Cassazione Civile - Sez. Lavoro, Sent. n. 23078 del 06/11/2007.

omissis

Svolgimento del processo

L'O.N.A.O.S.I. (Opera nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) ha convenuto in giudizio l'Università degli Studi di Bari chiedendo il pagamento dei contributi obbligatori previsti dalla L. 7 giugno 1901, n. 306, art. 2, per tutti i sanitari dipendenti dell'ateneo.

Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda e la Corte di Appello ha confermato tale decisione, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sollevata dalla Università ed affermando il diritto dell'O.N.A.O.S.I. di ricevere direttamente dall'ente datore di lavoro i contributi in questione. Avverso tale sentenza l'Università di Bari ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, al quale l'O.N.A.O.S.I. resiste con controricorso.

L'esame della questione di giurisdizione è stato rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte, che con sentenza n. 5509 del 30 novembre 2006 hanno rigettato il primo motivo di ricorso dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione alla L. n. 306 del 1901, art. 3. Si sostiene che in base alla normativa da ultimo citata il contributo da versare per il funzionamento dell'O.N.A.O.S.I. è posto a carico dei singoli sanitari che svolgono la professione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; che la posizione dell'amministrazione datrice di lavoro è quella di semplice intermediario nell'adempimento dell'obbligazione contributiva, sicchè il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti dei sanitari dipendenti.

Il motivo è infondato.

In base alla disciplina posta dalla L. 7 luglio 1901 n. 306, e successive modificazioni l'ente originariamente denominato "Collegio - convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia" - ora, Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani - eroga a favore di questi soggetti delle prestazioni di natura assistenziale. Tale attività è finanziata, tra l'altro, con il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari; la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, secondo una regola fissata con le successive modifiche della legge citata (R.D. 18 giugno 1911, n.

726, e regolamento di attuazione di cui al D.Lgt. 17 maggio 1917, n. 1058, R.D. 27 settembre 1938 n. 1825) e ribadita con la L. 31 gennaio 1949 n. 21, il cui art. 3 stabilisce che "la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta, sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni".

In base a tale normativa, a carico degli enti pubblici legalmente riconosciuti - come l'attuale ricorrente - sussiste l'obbligo di provvedere, mediante ritenuta diretta, a prelevare il contributo obbligatorio dagli emolumenti erogati ai sanitari dipendenti, riversandolo all'O.N.A.O.S.I..

L'importo della somma da versare viene quantificato in base all'estratto esecutivo del ruolo dei sanitari, il cui invio ha l'effetto di costituire l'ente pubblico debitore dell'intero ammontare nei confronti della menzionata Opera, nonchè di legittimare la ritenuta nei confronti dei sanitari iscritti (Cass. 6 luglio 1999 n. 7014; v. anche Cass. 1 aprile 1993 n. 3904).

Il ricorso deve essere pertanto respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

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S.I.Ve.M.P Cassazione Civile Sentenza n. 23078/2007

2 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 15,00, per esborsi, oltre Euro 2.000,00, per onorari, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007

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