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formula un quesito in merito alla possibilità di ritenere assimilabili alle funzioni di giudice del dibattimento penale, quelle svolte presso l’ufficio misure di prevenzione

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Oggetto: Pratica num. 710/VV/2014. Nota n. 2051 in data 25.07.2014 con la quale il Presidente del Tribunale di ……… formula un quesito in merito alla possibilità di ritenere assimilabili alle funzioni di giudice del dibattimento penale, quelle svolte presso l’ufficio misure di prevenzione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 settembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota n. 2051, del 25.07.2014, del Presidente del Tribunale di …….., osserva quanto segue:

Il Presidente del Tribunale di ...- in relazione a quanto previsto dall’art.7-bis, comma 2-bis, dell’O.G., che stabilisce che “possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento” - ha formulato un quesito in merito alla possibilità di ritenere assimilabili alle funzioni di giudice del dibattimento penale, quelle svolte presso l’ufficio “misure di prevenzione”.

Com’è noto, le funzioni di GIP/GUP sono attualmente soggette ad una duplice limitazione: da un lato, infatti, l’art.13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, prevede che “I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità”; dall’altro, come detto, l’art.7 bis, comma 2-bis, dell’O.G. stabilisce che “possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento”.

Tuttavia, in base all’art.7-bis, comma 2 quinquies, quest’ultimo limite, che prescrive almeno due anni di funzioni dibattimentali, può essere derogato “per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio”: in altri termini, attualmente l’unico divieto inderogabile è quello di destinare all’ufficio GIP/GUP magistrati privi della I valutazione di professionalità.

Quanto alla possibilità di considerare assimilabili le funzioni dibattimentali e quelle di giudice delle misure di prevenzione, ritiene il Consiglio che la soluzione positiva possa senz’altro desumersi dalla comune natura di funzioni giudicanti penali delle due attività giudiziarie, come confermano anche i più recenti interventi normativi, senz’altro orientati verso la piena giurisdizionalizzazione del processo di prevenzione, considerando anche che, nell’ufficio misure di prevenzione, il magistrato matura, non soltanto esperienze collegiali, ma anche monocratiche, per tutte le attività che compie come giudice delegato.

D’altra parte, l’interpretazione più estensiva appare sicuramente da preferire anche per consentire che, nei Tribunali di piccole dimensioni, possano essere risolte le difficoltà organizzative poste dai ricordati vincoli normativi.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera di rispondere al quesito nel modo seguente:

Per poter svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare, di cui all’art.7-bis, comma 2 bis, dell’O.G., le funzioni di giudice delle misure di prevenzione sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.”

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