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CITTA' DI SPOLTORE CONTABILITA' FINANZA RISORSE UMANE

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CITTA' DI SPOLTORE

CONTABILITA' FINANZA RISORSE UMANE

REGISTRO GENERALE N. 512 del 26/03/2021

Determina di Settore N. 91 del 26/03/2021

PROPOSTA N. 584 del 25/03/2021

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito per eventi e cause particolari di cui all’art.4 comma 2 della L. 8 marzo 2000 n.53 e s.m.i. al dipendente a tempo indeterminato identificato dalla matricola 201 per periodi frazionati durante l’anno 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.5 della Legge 07/08/1990, n°241, sottopone all’esame del Responsabile del Settore III “Contabilità, Finanza e Risorse Umane”, per la conseguente adozione, a norma dell’art.6 comma 1 lett. e) della L. n°241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente per oggetto: “Concessione congedo straordinario retribuito per eventi e cause particolari di cui all’art.4 comma 2 della L. 8 marzo 2000 n.53 e s.m.i. al dipendente a tempo indeterminato identificato dalla matricola 201 per periodi frazionati durante l’anno 2021”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2020;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 19/11/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2020;

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

CONSIDERATO che

- l’articolo 42 comma 5 del D. Lgs. N.151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all’art.4 comma 4bis della Legge n.53/2000, introdotto dall’art.80 della Legge n.

388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell’arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall’art. 3 della medesima Legge;

CONSIDERATO altresì che

- l’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 è stato sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011;

- il periodo di congedo straordinario rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto, anche in maniera frazionata, da ogni lavoratore ai sensi dell’art. 4, c.2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempreché la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti

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pubblici, così come evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n.

90144/IV33 del 24 marzo 2003;

RICHIAMATE

- la lettera Circolare del 18.02.2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l’esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

- la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 e la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1;

- la sentenza 232 del 07.12.2018 che ha afferma che: “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”, in base alla quale dunque al figlio che ancora non ha instaurato la convivenza, intesa come stessa residenza anagrafica, può essere concesso il congedo anche se non ancora convivente, ma lo sarà al momento dell’inizio del congedo;

- la precedente determinazione n. 313 del 28/12/2020 con cui:

o si prendeva atto della richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al 39954 del 17/12/2020, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 201, intesa ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al proprio genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n° 104 e s.m.i.;

o si concedeva il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente matricola 201 per i periodi:

- dal 28/12/2020 al 31/12/2020 - dal 11/01/2021 al 22/01/2021

(salvo soddisfare pienamente il principio della “convivenza”, nei termini chiariti dalla circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 e la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 al momento dell’inizio del congedo) e dunque, limitatamente all’anno 2021, per un periodo pari a 12 giorni;

- la precedente determinazione n. 18 del 25/01/2021 con cui:

o si prendeva atto della richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al 1733 del 18 gennaio 2021, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 201, intesa ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al proprio genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n° 104 e s.m.i.;

o si concedeva il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente matricola 201 per i periodi:

dal 25/01/2021 al 29/01/2021 dal 01/02/2021 al 05/02/2021

- la precedente determinazione n. 58 del 23/02/2021 con cui:

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o si prendeva atto della richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 5578 del 16 febbraio 2021, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 201, intesa ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al proprio genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n° 104 e s.m.i.;

o si concedeva il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente matricola 201 per i periodi:

dal 23/02/2021 al 25/02/2021

- la precedente determinazione n. 72 del 09/03/2021 con cui:

o si prendeva atto della richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al 7675 del 4 marzo 2021, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 201, intesa ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al proprio genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n° 104 e s.m.i.;

o si concedeva il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente matricola 201 per i periodi:

il giorno 11/03/2021 il giorno 16/03/2021 il giorno 18/03/2021 il giorno 23/03/2021 il giorno 25/03/2021 il giorno 30/03/2021

VISTA la richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al n.10014 del 22 marzo 2021 presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola n. 201, intesa a fruire del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. in maniera frazionata a giorni interi, per l’assistenza al proprio genitore convivente riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con Decreto di Omologa RG n. 3066/2017 del 4.09.2018 rilasciato dal Tribunale di Pescara;

PRESO ATTO CHE il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dichiarato:

- che il proprio genitore è coabitante con la sottoscritta ---OMISSIS--- e che, al momento dell’inizio del congedo, sarà soddisfatto pienamente il principio della “convivenza”, nei termini chiariti dalla circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 e la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1;

- che il proprio padre, disabile in situazione di gravità, non è ricoverato a tempo pieno;

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- di essere l’unica figlia ad occuparsi del proprio genitore in quanto i propri fratelli vivono fuori regione;

- che il coniuge dell’assistito è persona ultrasettantenne affetta da patologia invalidante;

VISTO il Decreto di Omologa RG n. 3066/2017 del 04.09.2018 dalle cui risultanze si evince l’entità delle patologie da cui il genitore del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità” art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

RILEVATO che lo stesso Decreto di Omologa è definitivo;

CONSIDERATO che il dipendente ha chiesto l’utilizzo del congedo di cui sopra per un periodo frazionato così distribuito:

il giorno 31/03/2021 il giorno 06/04/2021 il giorno 08/04/2021 il giorno 13/04/2021 il giorno 15/04/2021 il giorno 20/04/2021 il giorno 22/04/2021

RITENUTO PERTANTO di poter concedere il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente matricola 201 per il periodo così sopra descritto;

VISTA la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011 “Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti”

PRESO ATTO che sulla base della previsione già contemplata dal D. Lgs. n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l’indennità economica deve essere corrisposta dall’Ente datore di lavoro;

CONSIDERATO CHE durante l’erogazione della suddetta indennità:

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- l’Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;

- detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;

- non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità come espressamente previsto dall’art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D. Lgs. n.119/2011;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo biennale straordinario retribuito al dipendente comunale identificato dalla matricola 201;

VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art.147 bis approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, come introdotto dall’art.3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n° 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- DI PRENDERE ATTO della richiesta assunta al protocollo generale dell’Ente al n.10014 del 22/03/2021, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 201, intesa ad usufruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al proprio genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i..

- DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni rese dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n.

1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- DI PRENDERE ATTO del Decreto di Omologa RG n. 3066/2017 del 04.09.2018 per l’accertamento dell’handicap stilato dal Tribunale di Pescara, in data 3 settembre 2018 dalle cui risultanze si evince l’entità delle patologie da cui il genitore del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto

“portatore di handicap in situazione di gravità” art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

- DI PRENDERE ATTO che lo stesso Decreto di Omologa è definitivo;

- DI CONCEDERE il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente matricola 201 per i periodi:

il giorno 31/03/2021 il giorno 06/04/2021 il giorno 08/04/2021

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il giorno 13/04/2021 il giorno 15/04/2021 il giorno 20/04/2021 il giorno 22/04/2021

salvo soddisfare pienamente il principio della “convivenza”, nei termini chiariti dalla circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 e la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 al momento dell’inizio del congedo;

- DI PRECISARE CHE il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;

- DI DARE ATTO CHE durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempreché la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti pubblici, così come evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n° 90144/IV33 del 24 marzo 2003.

- DI DARE ATTO CHE durante l’erogazione della suddetta indennità:

l’Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;

detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR.

non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità; come espressamente previsto dall’art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D. Lgs. n. 119/2011.

Il Responsabile del Procedimento Maria Pia Scarinci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III “CONTABILITA’, FINANZA E RISORSE UMANE”

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 59 in data 01.08.2018, di nomina della Dr.ssa Anna Maria Melideo quale Responsabile del Settore III “Contabilità, Finanza e Risorse Umane” a decorrere dal 01.08.2018 e fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco;

VISTA la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata;

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;

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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed Economato dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai Dirigenti e/o ai Responsabili di Settori/ Servizi con P.O.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali),

DETERMINA

di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata:

1) DI DARE ATTO,

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs.

n.267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

2) DI DARE ATTO CHE

la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento;

3) DI DARE ATTO

che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

4) DI DARE ATTO

che la presente Determinazione va inserita nel Registro delle Determinazioni, disponibile anche attraverso l’apparato informatico dell’Ente.

La Responsabile del Settore III Dott.ssa Anna Maria MELIDEO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta n.ro 584 del 25/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

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Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 26/03/2021.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 694

Il 30/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 512 del 26/03/2021 con oggetto:

Concessione congedo straordinario retribuito per eventi e cause particolari di cui all’art.4 comma 2 della L. 8 marzo 2000 n.53 e s.m.i. al dipendente a tempo indeterminato identificato dalla matricola 201 per periodi frazionati durante l’anno 2021

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SCARINCI MARIAPIA il 30/03/2021.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

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