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Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Contrattuale Istituti di Vigilanza

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Academic year: 2022

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Terzi / Responsabilità Civile Contrattuale Istituti di Vigilanza

Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP l'Assicurazione è prestata per la copertura:

Assicurazione Responsabilità Civile Terzi

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell’Attività.

La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art.

2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Assicurazione Responsabilità Civile Contrattuale Istituti di Vigilanza

L’assicurazione è prestata per le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti dagli Utenti, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dai

Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Contrattuale Istituti di Vigilanza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Edizione Febbraio 2019 – Ultima Rev.

Lloyd’s Insurance Company S.A.

Prodotto assicurativo:

“Assicurazione per la Responsabilità Civile Verso terzi e la Responsabilità Civile Contrattuale Istituti di Vigilanza”

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Dipendenti dell’Assicurato, purché detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale a condizione che l’Assicurato si impegni:

1) A fornire tutta la necessaria assistenza e collaborazione ai legali nominati dall’Assicuratore per difendere i comuni interessi in ogni grado di giudizio con l’intesa che in nessun caso l’Assicurato potrà accordarsi con il danneggiato per qualsiasi transazione o ammettere la propria responsabilità senza il preventivo accordo degli Assicuratori;

2) A fornire l’assistenza necessaria di qualsiasi ordine e tipo agli Assicuratori nell’eventuale azione di regresso nei confronti del terzo danneggiato qualora la sentenza definitiva dimostri la mancanza di responsabilità in capo all’Assicurato.

La garanzia vale anche per la responsabilità dell’Assicurato per danni patrimoniali a terzi che non siano i committenti, a condizione che tali danni siano comunque connessi ad inadempimenti contrattuali nei confronti dei committenti stessi.

Assicurazione Responsabilità Civile Datore di Lavoro

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli art.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'Attività per la quale è prestata l'assicurazione;

2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'Assicurato non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd. Legge Biagi- n.30, 14 Febbraio 2003) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l’ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

L’assicurazione si intende operante anche per gli infortuni in itinere sempre che siano considerati dall’INAIL come infortuni sul lavoro e, come tali, rientranti nelle coperture assicurative obbligatorie fornite da detto Istituto, indipendentemente dallo stato e dalle mansioni del dipendente.

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 (dodici) mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

RISCHI INCLUSI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Committenza auto ed

altri veicoli

Veicoli di proprietà dei dipendenti

R.C. da Committenza lavori

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi Dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all’Assicurato.

La garanzia vale anche:

• per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.

• per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;

Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei Dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all’interno o all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell’Assicurato;

Responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all’ Attività indicata nella Scheda di Copertura;

l'Assicurato e i suoi Dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Ferma l’esclusione delle responsabilità civile di dette imprese.

Entro il massimale previsto per la copertura RCO, responsabilità civile dell’Assicurato derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro Dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i Sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio

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Danni derivanti dal comportamento colposo e doloso

Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei

Danni da cedimento o franamento del terreno

Danni da interruzioni o sospensioni di Attività

Impalcature e ponteggi

Danni alle cose di terzi nell’ambito dei lavori

Cose in consegna e custodia

Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Inquinamento accidentale

dell’Attività indicata nella Scheda di Copertura;

Fermo restando che l’assicurazione vale anche per i danni derivanti dal comportamento colposo e doloso dei Dipendenti dell’Assicurato, gli Assicuratori rinunciano in ogni caso all’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e dei suoi dipendenti; per i Dipendenti la rinuncia è prevista solo per le ipotesi di illecito colposo ma non in caso di illecito doloso.

Sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il Contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;

Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di Attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base al presente Certificato;

In deroga a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;

Responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, escluse quelle che per volume, peso o destinazione possono essere facilmente rimosse.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, Animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;

Responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle Attività oggetto dell’assicurazione.

In deroga a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'Attività descritta nella Scheda di Copertura.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

derivanti da alterazioni di carattere genetico;

dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro;

per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi 1) L'assicurazione non copre in tutti i casi i danni:

A) derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

B) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

C) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da questi utilizzati;

D) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione,

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contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico.

E) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi Assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

F) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;

G) attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio:

gli Assicuratori non avranno alcun obbligo di difendere il Contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio;

La presente esclusione si applica a prescindere da quando il Sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta;

H) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose fatto salvo quanto previsto alla sezione R.C. CONTRATTUALI PER ISTITUTI DI VIGILANZA;

I) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

J) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all’amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall’asbestosi o ogni altra malattia collegata;

K) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro.

Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:

l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa;

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la

prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo;

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

2) Relativamente alla copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi, l’assicurazione non copre i danniderivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall’Assicurato.

3) Relativamente all’assicurazione responsabilità civile contrattuale Istituti di Vigilanza, l’assicurazione non copre i danni:

A) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di servizi di trasporto e contazione di valori;

B) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di servizi di gestione di caveau, cassette di sicurezza e mezzi forti in genere;

C) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di servizi svolti alla persona quale guardia del corpo e qualsiasi altra protezione personale;

D) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di penalità contrattuali, salvo le penalità sostitutive di un risarcimento di danno altrimenti dovuto a sensi di polizza e concordate preventivamente con la Società assicuratrice, fermo restando gli scoperti e franchigie previste in polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base sono presenti, oltre al massimale ed alla franchigia previsti nella scheda di copertura, ci sono i seguenti limiti:

Gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

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Relativamente alla Copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi, ci sono i seguenti limiti;

Entro i limiti di Indennizzo previsti, si applicano i sottolimiti alle garanzie specificatamente elencate nelle Scheda di Copertura.

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei Sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L’Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne notizia agli Assicuratori entro 10 (dieci) giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto. i 10 (dieci) giorni decorrono dalla data di ricevimento da parte dell’Assicurato di formale richiesta scritta di risarcimento danni anche se pervenuta entro i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza della presente polizza.

L’Assicurato deve, inoltre, fornire agli Assicuratori ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un’indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Assistenza diretta/in convenzione: SI. Gli Assicuratori hanno il diritto di gestire i Sinistri in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’Assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l’esito della vertenza.

Nel caso in cui gli Assicuratori si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, entro il limite previsto dall’art. 1917, 3° comma, C.C., di un importo equivalente al 25% del massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Copertura. L’importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Copertura.

Nel caso in cui gli assicuratori non si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, solo se sostenute con il loro assenso scritto, fermo il limite di cui sopra.

Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.

Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo.

Obblighi dell’impresa

Gli Assicuratori, ove richiesto dal Contraente, si impegnano a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei Sinistri così suddiviso:

• Sinistri denunciati;

• Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

• Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

• Sinistri respinti.

Per ciascun Sinistro verranno fornite la data di apertura della pratica presso gli Assicuratori, di data di accadimento del Sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio è dovuto con periodicità annuale e va corrisposto, in parziale deroga dell’Art. 1901 C.C., entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del Periodo di Assicurazione.

L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori ed il Contraente.

I mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da questi ultimi incaricato, espressamente in tale qualità.

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Rimborso

In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratoririmborseranno la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Se l’Assicurato non paga il Premio relativo al primo periodo di Assicurazione, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art.1901 del Codice Civile.

Sospensione

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle persone giuridiche che svolgano l’attività di Istituto di Vigilanza.

Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede i seguenti costi:

costi di intermediazione pari alla percentuale dal 12,5% al 20%

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell’imposta.

Disdetta della polizza

1) Qualora il Certificato abbia durata almeno annuale, lo stesso scade alla data specificata senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore od uguale ad anni 3 (tre), ciascuna Parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 60 giorni.

2) Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del Sinistro, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso gli Assicuratori mettono a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli stessi a valersi della facoltà di recesso.

Risoluzione Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

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7 PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 17 Condizioni di assicurazione, Sezione Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.

Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato.

Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della

procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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