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COMUNE DI PASSIRANO. Provincia di Brescia DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Numero 57 del

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Provincia di Brescia

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 57 del 20-12-2021

CONFERMA DELLE TARIFFE TARI DELL' ANNO 2021 PER L'ANNO 2022 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Passirano, si riunisce il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Presenza Presenza

PASINI INVERARDI

FRANCESCO P RAVARINI FRANCESCO A

Orizio Marta P BIZIOLI CHIARA P

BONARDI PAOLO A RACCAGNI MARIUCCIA P

PEDRONI MADDALENA P BONO GABRIELE P

Moroni Paola P Cordini Carlo P

INVERARDI JACOPO P MINGARDI DANIELE P

COSTA ALDO P

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale reggente Dottor Gozzoli Omar, il quale provvede alla stesura del processo verbale [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei presenti il Sindaco PASINI INVERARDI FRANCESCO dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra.

(2)

Il Sindaco comunica la volontà di non cambiare le tariffe vigenti, confermando quanto disposto per il 2021.

La Consigliera Mariuccia Raccagni, capo del gruppo “Alternativa per Passirano, Camignone e Monterotondo”, chiede il perché sia stato necessario riscrivere la deliberazione dato che il rinnovo di quelle precedente è automatico.

Il Sindaco precisa che è comunque opportuno confermare le aliquote.

La Consigliera Raccagni ritiene che in questo modo però si generi tanta confusione. Ritiene la proposta di deliberazione un lavoro del tutto inutile e che sarebbe stato più opportuno esaminare le tariffe contestualmente al PEF.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;

- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di proprie entrate;

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

PREMESSO CHE:

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°

gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo

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singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) per l’anno 2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2021;

CONSIDERATO CHE:

- ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da

applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

- con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2022, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

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urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ARERA con delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif ad oggetto: “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”, ha emanato il nuovo M.T.R. 2;

- in data 5 novembre 2021 ARERA ha pubblicato la determina 4 novembre 2021 2/2021 – DRIF ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.”

- ARERA in data 26 novembre 2021 ha pubblicato il tool di aggiornamento alla versione già pubblicata in data 4 novembre 2021;

- allo stato dei fatti, vista la complessiva ed i tempi ristretti, si è reso molto complicato per il gestore dei vari servizi di igiene urbana redigere e trasmettere il nuovo PEF grezzo corredato di tutti gli atti previsti dalle disposizioni di ARERA;

- al momento della formazione del bilancio di previsione 2022-2024 non è stato ancora trasmesso a questo Comune il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2022 redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2), nonostante l'esigenza del Comune di approvare il Bilancio entro l'ordinario termine di legge del 31/12/2021 e nonostante i solleciti inviati al gestore tramite pec (protocollo n. 16877 del 17/11/2021 e protocollo n. 18072 del 13/12/2021);

- ciò impedisce al Comune di procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2022;

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 gli enti locali "deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'unica soluzione percorribile, al fine di rendere possibile l'approvazione del Bilancio entro il relativo termine di legge, è quella di confermare per l’anno 2022 le tariffe già approvate per l’anno 2021 e redigere il nuovo PEF e le relative tariffe anno 2022 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per il quale è verosimile una proroga oltre il termine del 31 dicembre 2021;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Responsabile dell’Area economico finanziaria dell’Ente;

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VOTANDO in forma palese, con sette voti favorevoli, quattro voti contrari (Raccagni, Bono, Cordini e Mingardi) e nessun astenuto, il consiglio comunale:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 1. di confermare per l’anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già

approvate per l’anno 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021 sulla base del Piano economico tariffario per l’anno 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2021;

2. di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022;

3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia sull’importo del tributo, nella misura del 5% (Decreto Presidente della Provincia di Brescia n. 291/2019);

4. di stabilire, salvo possibilità di differimento delle stesse in base all’evoluzione normativa e all’eventuale proroga per l’elaborazione del PEF le seguenti scadenze di pagamento:

 prima rata e/o unica soluzione: 30 aprile 2022

 seconda rata: 30 settembre 2022

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Inoltre il Consiglio comunale, al fine dell’emissione del ruolo dei pagamenti relativi alla tassa rifiuti per l’anno 2022 ai contribuenti entro le scadenze fissate, con ulteriore votazione in forma palese, con sette voti favorevoli, quattro voti contrari (Raccagni, Bono, Cordini e Mingardi) e nessun astenuto,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

(6)

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

PASINI INVERARDI FRANCESCO DOTT. Gozzoli Omar

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario comunale DOTT. Gozzoli Omar

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio ed è consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 30-12- 2021 al 14-01-2022 per 15 giorni consecutivi.

Passirano, li 30-12-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni DOTTI STEFANIA

Documento informatico firmato digitalmente sull’originale ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

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