Newsletter
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Newsletter 1/2021 /2020
MAXIEMENDAMENTO AI D.L.RISTORI.
ART.1:CONTRIBUTO AFONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVADEI SETTORI
ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE………3
ART.4-TER - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI
SOVRAINDEBITAMENTO PER LE IMPRESE E I CONSUMATORI DI CUI ALLA LEGGE 27GENNAIO
2012,N.3,ENORME RELATIVE ALLE PROCEDURE PENDENTI ……….3
ART.9-TER -INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO DELL'IMU E DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO………4
ART.9-QUATER –FONDO PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ
IMMOBILIARI RESIDENZIALI ) ... 5
ART.10-BIS: DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI,DI INDENNITÀ EDI OGNI ALTRA MISURA A FAVORE DI IMPRESE ELAVORATORI AUTONOMI,RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19 .. 5
ART.13-OCTIES -PROROGA DELL'ACCESSO AL COSIDDETTO FONDO GASPARRINI ... 5
S U M M A R Y
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La procedura di conversione in legge del Decreto Ristori ha portato, nel passaggio al Senato, ad un maxi provvedimento comprensivo di tutti i quattro Decreti Ristori, ovvero del:
• D.L. Ristori, 28 ottobre 2020, n. 137, il cui iniziale disegno di legge di conversione è stato completamente sostituito
• D.L. Ristori Bis, 9 novembre 2020, n. 149
• D.L. Ristori Ter, 23 novembre 2020, n. 154
• e D.L. Ristori Quater, 30 novembre 2020, n. 157.
Gli ultimi tre D.L. sono stati contemporaneamente abrogati facendo salvi gli atti e i provvedimenti nel frattempo adottati, oltre che gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza.
Il testo definitivo della Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Di seguito illustriamo gli emendamenti introdotti alle principali misure fiscali.
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ART. 1 - C
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Nel confermare i diversi contributi a fondo perduto previsti dai quattro decreti Ristori a favore dei soggetti colpiti dalle ultime restrizioni, viene aumentato di un ulteriore 50% il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Ristori (D.L.
137/2020) per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:
• 561030 (Gelaterie e pasticcerie)
• 561041 (Gelaterie e pasticcerie ambulanti)
• 563000 (Bar e altri esercizi simili senza cucina)
• 551000 (Alberghi)
aventi domicilio o sede operativa nelle zone rosse ed arancioni.
Aumentare, ulteriormente, l’entità dei ristori a favore di quelle attività economiche maggiormente colpite dalle misure restrittive.
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ENDENTIIn sede di conversione dei Decreti Ristori sono state apportate alcune modifiche alla Legge n. 3/2012, volte a semplificare l’accesso alle procedure da sovraindebitamento per le imprese e i consumatori e viene, inoltre, resa immediatamente efficace l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.L.gs. n. 14/2019), precedentemente prevista per il 1° Settembre 2021.
Il nuovo articolo 4-ter dispone, in particolare, di ricomprendere nella nozione di consumatore anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali, estranei a quelli societari.
EMENDAMENTO
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EMENDAMENTO
Potrà accedere alla procedura anche chi ha già beneficiato dell’esdebitazione, mentre sarà precluso l’accesso al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi nel solo caso in cui l’indebitamento derivi dal compimento di specifici e gravi atti del debitore.
Si vuole mettere a disposizione della fascia più debole della popolazione, anticipandone i tempi di entrata in vigore, nuovi e maggiori strumenti per superare la crisi economica, aggravata dalla pandemia e dalle conseguenti misure restrittive in corso.
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SERCIZIOÈ prorogato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 l’esonero dal versamento di TOSAP e COSAP, relativi all’occupazione del suolo pubblico o aree pubbliche, in favore degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande. I medesimi esercizi potranno anche effettuare la posa in opera temporanea di elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, senza le autorizzazioni richieste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.
L’esonero si applica anche a favore di titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed è, inoltre, prorogato al 31 marzo 2021 anche il termine per la presentazione in via telematica al Comune di competenza delle domande di permesso di nuove concessioni o di ampliamento di superfici già concesse.
Favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale.
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OBIETTIVO
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ESIDENZIALIA favore dei locatori di immobili, che costituiscono abitazione principale del locatario e sono ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, che nel 2021 ridurranno il canone di locazione dei contratti in essere al 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, entro un limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Garantire una riduzione dei canoni sostenuti per abitazione principale ai locatari che potrebbero versare in crisi di liquidità.
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EMERGENZACOVID-19
I contributi ed indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati in via eccezionale in seguito all’emergenza epidemiologica, ed a prescindere dalle modalità di contabilizzazione e fruizione, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui Redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Esonerare dall’imposizione fiscale i contribuenti in crisi di liquidità che hanno percepito sussidi ed indennità in ragione delle restrizioni collegate alla situazione emergenziale.
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RT. 13 - O
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ASPARRINI È prorogato di 24 mesi, ovvero fino al 9 aprile 2022, il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno, disciplinato dall’art. 2 del c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020).È, inoltre, prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione della prima rata in scadenza successiva alla data di EMENDAMENTO
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OBIETTIVO
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EMENDAMENTO
presentazione della domanda per avvalersi della suddetta sospensione di pagamento.
Sostenere ulteriormente i titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa che potrebbero vertere in crisi di liquidità a causa del perdurare dell’emergenza da Covid – 19.
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