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Associazione TV Locali

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Academic year: 2022

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Alle emittenti televisive locali associate Loro sedi

Roma, 11 aprile 2017 Circ. n. 2/2017

Oggetto: Deliberazione Agcom (n. 146/17/CONS) relativa alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alle campagne per due referendum popolari in materia di lavoro e occupazione

Si informano le emittenti associate che la Delibera richiamata in epigrafe (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017) è anche disponibile sul sito web dell’’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: www.agcom.it unitamente ad un primo modello “MAG/1/RN referendum lavoro” per la richiesta di adesione da parte delle emittenti alla trasmissione di messaggi gratuiti.

Si fa presente che l’attuazione delle disposizioni oggetto della consultazione referendaria è subordinata alla eventuale mancata conversione del decreto del Governo attualmente in discussione in sede referente presso la Commissione lavoro del Senato (Decreto legge 17 marzo 2017 n. 25).

Le disposizioni della Delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità , dell’indipendenza dell’obbiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici di cui agli artt. 4 e 5 della legge 28/2000 c.d. “legge sulla par condicio” si riferiscono alle consultazioni referendarie del 28 maggio 2017 sui temi dei due referendum popolari , relativi all’abrogazione di una parte dell’art. 29 , comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e all’abrogazione degli articoli 48 e 49 (come modificato al suo terzo comma dal decreto legislativo n. 185/2016) e 50 recante

“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher).

Le disposizioni sono già in vigore e cessano di aver efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.

A chi si applica

Le disposizioni contenute nella Delibera sopra indicata si applicano alle emittenti che esercitano l’attività di diffusione televisiva e sonora privata e alla stampa quotidiana e periodica.

Per quanto riguarda i soggetti politici interessati cui debbono far riferimento le emittenti locali si tratta, per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria:

a) del Comitato promotore di ciascun quesito referendario;

b) delle forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

ovvero delle forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto, con proprio simbolo, un deputato al Parlamento europeo, le quali non abbiano propri rappresentanti

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tra i soggetti di cui alla lettera a);

c) delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che non abbiano propri rappresentanti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) del gruppo misto della Camera dei Deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica,, i cui rispettivi presidenti individuano, d’intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità , le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresentano i due gruppi;

e) dei comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d). Tali organismi devono avere un interesse obbiettivo e specifico per i temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto.

Programmi di comunicazione politica

I programmi di comunicazione politica, (ossia, quelli, come talk show, dibattiti, tavole rotonde, etc.

ove “è consentito un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c, Codice di autoregolamentazione per la par condicio), dovranno consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o la non partecipazione al voto, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento della trasmissione degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. In tali casi nel corso trasmissione deve essere fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Per le emittenti televisive locali le trasmissioni dovranno essere inserite in contenitori con cicli a cadenza quattordicinale all’interno della fascia oraria compresa tra le sette di mattina e la mezzanotte in modo da garantire l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti referendari nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle trasmissioni devono essere comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Corecom che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile tali trasmissioni devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nei confronti dei soggetti politici. Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

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Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

Le emittenti possono trasmettere, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione, non in contraddittorio, delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

L’art. 11 della Delibera detta regole per la ripartizione dei messaggi con criterio paritario, per la organizzazione autogestita dei messaggi e la loro durata, che deve essere sufficiente e comunque compresa tra uno e tre minuti per le televisioni.

I messaggi dovranno avere una loro collocazione, e non potranno interrompere altre trasmissioni o essere interrotti. Essi dovranno inoltre essere inseriti in appositi contenitori (fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione). I contenitori, ciascuno comprensivo di tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orari 18- 19,59; 12 – 14,59; 21 – 23,59; 7 – 8,59 inseriti nelle fasce orarie indicate dalla Delibera, seguendo le altre regole formali di cui al predetto art.11. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. Nessun soggetto politico può comunque diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Entro il 18 aprile 2017 (data confermata per le vie brevi dall’AGCOM in quanto il quinto giorno successivo all’entrata in vigore della Delibera è il 16 aprile in concomitanza con le festività pasquali) le emittenti che intendono trasmettere messaggi gratuiti dovranno renderlo noto tramite un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e con il contenuto previsto dall’art. 12, lett. a) della Delibera. Dovranno inoltre inviare, anche a mezzo posta elettronica certificata, ai Corecom competenti per territorio il documento trasmesso e ogni sua variazione (vedi l’art. 12, lett. b) della Delibera).

Alle emittenti spetterà il rimborso previsto dalla legge 22 febbraio 2000 numero 28 (euro 28,12 per le emittenti televisive). Il rimborso è erogato per spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dall’emittente televisiva locale e dal soggetto politico. A tal fine le emittenti che hanno trasmesso messaggi a titolo gratuito inviano al Corecom competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell’emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG/3RN.

Messaggi a pagamento

Per quanto riguarda i messaggi a politici pagamento, le emittenti, nel periodo intercorrente la data di entrata in vigore della delibera e quello di chiusura della campagna referendaria potranno trasmetterli come definiti all’art. 2, comma1 lettera d) del Codice di autoregolamentazione DM 8 aprile 2004. Nella trasmissione di tali messaggi esse dovranno assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici e dovranno dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere almeno una volta al giorno nella fascia di maggiore ascolto per tre giorni consecutivi (vedi art. 15 della Delibera). La prima messa in onda dell’avviso costituisce condizione

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essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti in periodo referendario.

Ai soggetti politici richiedenti gli spazi dovranno essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spaziali concessi e ciascuna emittente dovrà praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare.

Programmi di informazione

L’art. 17 disciplina i programmi di informazione, ossia TG, GR, e ogni altro programma informativo, che dovranno conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche. A tal fine quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o la non partecipazione al voto secondo quanto previsto dall’art. 11 quater della legge n. 28/2000 e dal Codice di autoregolamentazione.

Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento di critica, nel rispetto delle persone.

In qualsiasi trasmissione è vietato fornire anche in forma indiretta indicazione o preferenza di voto ai referendum.

Conservazione delle registrazioni

Le emittenti radiofoniche e televisive locali hanno l’obbligo di conservare le registrazioni di tutti i programmi trasmessi nel corso della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa. Le emittenti sono altresì tenute a conservare le registrazioni in ordine alle quali siano state notificate presunte violazioni delle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione DM 8 aprile 2004, delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché quelle contenute nel Regolamento emanato dall’AGCOM.

Trasmissioni in contemporanea e circuiti di emittenti locali

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con copertura complessivamente coincidente con quella legislativamente prevista per un emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione Dm 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del regolamento dell’Autorità come trasmissioni in ambito nazionale. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Sondaggi

In materia (art. 23) valgono le disposizioni della legge 28/2000 con particolare riferimento al divieto nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto di rendere pubblici o comunque diffondere risultati anche parziali di sondaggi demoscopici (diffusi anche attraverso dichiarazioni di esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede) sull’ esito della consultazione referendaria e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. In aggiunta, nel periodo disciplinato dal regolamento, si applicano, in caso di trasmissione di sondaggi

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elettorali, le disposizioni (artt. da 6 a 12) di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”.

Provvedimenti sanzionatori

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio (art 25) per la violazione delle norme vigenti in materia di par condicio l’Autorità applica d’ufficio i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 quinquies della legge 28/2000 e successive modifiche.

Ciascun soggetto può denunciare eventuali violazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, con le formalità e modalità indicate ai n. 2), 3), 4) e 5) dell’art. 25.

Le emittenti televisive e radiofoniche private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal provvedimento sanzionatorio, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché tutte le conseguenti condotte. Nel caso in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso all’informazione, le emittenti sono tenute ad ottemperare nella prima trasmissione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo decorrente dalla notifica dello stesso.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate non sono evitabili con il pagamento delle stesse in misura ridotta.

Ulteriori istruzioni sono disponibili sul sito dell’Autorità; gli Uffici sono a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Il Presidente Maurizio Giunco

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