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Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Venerdì 28 settembre (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine

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D.G. Sanità

D.d.g. 18 settembre 2012 - n. 7983

Disposizioni regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto [macellazione speciale d’urgenza (MSU)]

II DIRETTORE GENERALE

Visto il reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requi- siti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità eu- ropea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e s.m.i.;

Rilevato che l’art. 17, demanda all’Operatore del Settore Ali- mentare la responsabilità di assicurare gli obbiettivi della legisla- zione in materia di sicurezza alimentare;

Visto il reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.;

Preso atto che ai sensi dell’Allegato III, sezione I, capitolo VI del suddetto regolamento, la macellazione d’urgenza è quella che avviene al di fuori del macello su ungulati domestici - per il resto sani – che hanno subito un incidente o che sono affetti da turbe metabolico-funzionali, comunque tali da non rendere le carni inadatte al consumo umano;

Visto il reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Verificato che, ai sensi del suddetto regolamento, in presenza delle condizioni di emergenza sopra illustrate l’Allevatore «de- ve chiedere» l’intervento di un medico veterinario per valutare l’impossibilità del loro trasporto al macello per motivi legati al benessere;

Considerato che, in caso di richiesta di macellazione d’urgen- za, il veterinario ufficiale attua le misure previste dal reg.  (CE) n. 853/2004;

Visti:

− il reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e s. m. e i.;

− il reg. (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origi- ne animale destinati al consumo umano e s. m. e i.;

− il reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di man- gimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s. m. e i.;

− il reg. (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e s. m. e i.;

− il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 «Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli ani- mali durante la macellazione o l’abbattimento» (applica- bile sino al 31 dicembre 2012);

− il reg.  (CE) n.  1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbat- timento (applicabile dal 1ˆ gennaio 2013, abroga la diret- tiva 93/119/CE);

− d.lgs. 25 luglio 2007, n.  151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

− reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la preven- zione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s. m. e i.;

− decisione 2011/358/UE recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rive- dere il proprio programma annuale di controllo della BSE;

− reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamen-

to (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di ori- gine animale);

− d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza ali- mentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

− d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

− la legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) - esclusione dall’ambito di applicazione del d.lgs 194/08 degli imprenditori agricoli;

− la legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i. Disposizioni concer- nenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o com- petizioni non autorizzate;

− il codice penale, ed in particolare l’art. 328 e gli artt. dal 478 al 483;

Vagliato che le suddette normative prevedono una serie di disposizioni cogenti in materia di macellazione d’urgenza, sia a carico degli Operatori del Settore Alimentare, sia a carico dei Veterinari e dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari;

Considerato che è necessario fornire indicazioni allo scopo di uniformare i comportamenti da adottare nella gestione degli animali non idonei al trasporto al macello, relativamente alle se- guenti aree tematiche:

− Valutazione dell’idoneità al trasporto degli animali

− Macellazione Speciale d’Urgenza al di fuori del macello, con particolare riguardo ai seguenti aspetti procedurali:

t

visita ante-mortem

t

stordimento e jugulazione

t

trasporto della carcassa la macello

t

operazioni al macello

t

ispezione post-mortem al macello

t

destino delle carni ottenute a seguito di MSU

t

applicazione delle tariffe veterinarie

Verificato che le «Disposizioni Regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto [Macellazio- ne Speciale d’Urgenza (MSU)]», di cui all’allegato A del presente atto, rispondono all’esigenza di fornire indicazioni pratiche per l’applicazione uniforme delle norme in materia di macellazione d’urgenza degli animali al di fuori del macello, nel rispetto del- la vigente normativa sulla sicurezza alimentare e sul benessere animale;

Ritenuto pertanto di:

− approvare il documento di cui all’allegato A, «Disposizioni Regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto [Macellazione Speciale d’Urgenza (MSU)]», parte integrante e sostanziale del presente atto;

− affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde l’attuazione delle linee guida in argomento;

− pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. e sul sito W.E.B. della D.G. Sanità;

Viste:

− la l.r. n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizza- tivi della IX legislatura;

− la l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare il documento di cui all’allegato A, «Disposizio- ni Regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto [Macellazione Speciale d’Urgenza (MSU)]», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde l’attuazione delle Disposizioni Regionali in argomento;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito W.E.B. della D.G. Sanità.

II direttore generale direzione generale sanità Carlo Lucchina

——— t ———

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ALLEGATO A

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE E LA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO (MSU)

Scopo del presente documento è fornire indicazioni pratiche per l’applicazione delle norme in materia di macellazione d’urgenza degli animali al di fuori del macello, nel rispetto della vigente normativa sul benessere animale.

Norme di riferimento

x Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti gene- rali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e s. m. e i.

x Reg. (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e s. m. e i.

x Reg. (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni

x Reg. (CE) n. 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organiz- zazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e s. m. e i.

x Reg. (CE) n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s. m.

e i.

x Reg. (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e s. m. e i.

x Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identifica- zione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e s. m. e i.

x Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" (applicabile sino al 31/12/2012)

x Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (applicabile dal 1° gennaio 2013, abroga la direttiva 93/119/CE)

x Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

x D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1/2005 sulla prote- zione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

x Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s. m. e i.

x Decisione 2011/358/UE recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

x Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sot- toprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.

1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

x D.lgs. 6 Novembre 2007, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

x D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

x Legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) - esclusione dall’ambito di applicazione del D.lgs 194/08 degli impren- ditori agricoli

x L. 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

x Codice penale da art. 478 ad art. 483 e art. 328

Altri riferimenti

x DG(SANCO) 2011-6048 - MR FINAL - Final report of an audit carried out in Italy from 09 to 18 November 2011 in order to evalu- ate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport (2012)

x Nota Ministero della Salute n. 12938 del 10/07/2012: Regolamento (CE) n. 1/2005. Pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle “Linee guida pratiche per valutare l’idoneità al trasporto di bovini adulti”

x Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emi- lia-Romagna”Bruno Ubertini metodi e procedure operative per l’eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina

x Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione dei bovini a terra – Quaderni di Veterinaria preventiva (2012)

x Nota Ministero della Salute prot. 0008524-P-15/03/2012 con oggetto “Benessere animale - Idoneità degli animali per il tra- sporto al macello - reg (CE) n. 1/2005 art. 3, Reg. CE 854/2004, allegato I, sezione I, capitolo II, lettera C”

x Nota Ministero della Salute 11000 - P del 17 aprile 2009 – Indicazioni applicative del D.lgs 194/08 Definizioni

Abbattimento: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale.

Macellazione: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.

Macello: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione e riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004

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Macellazione speciale d’urgenza o di emergenza: la macellazione di un animale che, a seguito di un incidente o del verificarsi di una turba metabolica-funzionale tali comunque da non rendere le carni inadatte al consumo umano, per considerazioni relative al suo benessere, venga condotta al di fuori di un macello.

Abbattimento d’emergenza: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze.

Stordimento: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, inclu- so qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

Allevatore o persona fisica o giuridica, ad esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea

Trasportatore: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi

Macellatore: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo

Veterinario: veterinario abilitato alla professione di medico veterinario e iscritto all’Ordine professionale Veterinario Ufficiale: veterinario responsabile del controllo ufficiale

A - Valutazione dell’idoneità al trasporto degli animali

“Gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”. Su questo principio si basa il pre- sente documento, che mira da una parte a riconfermare e ribadire la necessità di evitare il trasporto di animali non idonei e dall’altra a fornire indicazioni utili per procedere alla macellazione d’urgenza in allevamento o all’abbattimento di tali animali.

Valutazione delle condizioni dell’animale ai fini della sua trasportabilità: prima di procedere al carico di un animale l’allevatore ne deve valutare l’idoneità al trasporto.

1. non è possibile trasportare gli animali:

- in presenza di condizioni epidemiologiche che limitano o impediscono la movimentazione degli animali e che:

- non sono in grado di spostarsi autonomamente o senza aiuto - presentano grave ferite

- presentano prolassi

- hanno partorito durante la settimana precedente o superato il 90% del periodo di gestazione previsto - i mammiferi neonati con ombelico non ancora completamente cicatrizzato

- se il percorso supera i 100 km:

✓ i suini di meno di tre settimane

✓ gli ovini di meno di una settimana

✓ i vitelli di meno di dieci giorni

2. in presenza di dubbi sulla possibilità di trasportare gli animali l’allevatore deve chiedere l’intervento di un veterinario, quest’ultimo valuta se il trasporto dell’animale può essere causa di dolori o sofferenze inutili e quindi al termine della valuta- zione clinica può:

- consentire il trasporto dell’animale con il rilascio del pertinente modello

- proporre l’abbattimento o la macellazione speciale d’urgenza in azienda (vedi capitoli specifici).

Un supporto tecnico per la valutazione dell’idoneità al trasporto degli animali, che è compito esclusivo del veterinario, è fornito dalle linee guida citate in “Altri riferimenti”.

PROVVEDIMENTI

In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra si provvederà ad applicare:

x D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2007, n. 212 x Codice penale:

x Art. 476 e seguenti: falso ideologico per il veterinario che attesta la trasportabilità di animali che presentano segni o sintomi tali da considerare gli stessi non idonei al trasporto

x Art. 328: omissione da parte del veterinario ufficiale di atti d’ufficio per l’omessa verifica della correttezza della certificazione di idoneità al trasporto dell’animale

B - Macellazione Speciale d’Urgenza al di fuori del macello

La macellazione degli ungulati domestici ai fini del consumo umano delle relative carni, ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 deve avvenire all’interno di un macello riconosciuto, sottoposto al controllo da parte di un Veterinario Ufficiale.

Ciò nonostante, ai sensi del Capitolo VI, della Sezione I dell’allegato III allo stesso regolamento, è possibile procedere alla macellazione degli animali al di fuori del macello quando questo sia necessario al fine di prevenire o alleviare inutili dolori o sofferenze agli animali che, a seguito di un incidente, non siano in condizioni tali da potere essere trasportati al macello.

Nel decidere circa la necessità di procedere all’abbattimento dell’animale in loco, particolare attenzione verrà prestata alle condi- zioni fisiologiche e/o patologiche dell’animale con l’obiettivo prioritario di determinarne l’idoneità al trasporto che deve comunque avvenire in condizioni tali da prevenire l’esposizione dell’animale a lesioni o a sofferenze inutili.

Il destino delle carni degli animali macellati d’urgenza al di fuori del macello verrà definito a seguito della valutazione, da parte del

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Veterinario Ufficiale, delle condizioni che hanno portato alla macellazione speciale d’urgenza (MSU) al di fuori del macello e degli esiti dell’ispezione post-mortem condotta presso il macello dove la carcassa dell’animale è trasportata subito dopo il dissanguamento e l’eventuale asportazione dello stomaco e degli intestini.

Il giudizio sul destino delle carni dipenderà sia dai risultati dell’ispezione ante- e post-mortem, sia dagli esiti degli esami batteriologici e di quelli per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica condotti in modo sistematico su tutti gli animali macellati d’urgenza.

Il prelievo sistematico di campioni di muscolo e di visceri (fegato) per l’esame microbiologico delle carni si rende necessario a garan- zia dei consumatori a fronte delle condizioni spesso di fortuna nelle quale viene condotta la macellazione al di fuori del macello che potrebbero comportare una contaminazione delle carni, dell’intervallo tra la morte dell’animale e l’eviscerazione e dell’osservazione che in animali sofferenti, stressati e, spesso, con difese immunitarie indebolite, si verifica un’aumentata permeabilità della parete inte- stinale con conseguente possibile migrazione di batteri dall’intestino ai diversi distretti dell’organismo.

La ricerca di residui di farmaci ad azione antibatterica nelle carni degli animali oggetto di MSU è invece indicata a fronte della non prevedibilità dell’evento che ha portato all’abbattimento dell’animale e che avrebbe potuto comportare l’impossibilità di rispettare i tempi di sospensione.

La raccolta sistematica dei risultati delle analisi condotte sulle carni degli animali macellati d’urgenza al di fuori del macello per- metterà di disporre di una banca dati importante sulla cui base, tra l’altro, elaborare e proporre modifiche all’attuale normativa in materia di macellazione speciale d’urgenza al di fuori del macello con particolare riguardo alla possibilità di destinarne le carni alla commercializzazione in ambito comunitario dopo l’eventuale trasformazione.

Macellazione al di fuori del macello - Visita ante-mortem

Il detentore di animali che ritenesse, alla luce di considerazioni in merito alla tutela del benessere degli animali, di dovere procedere alla macellazione speciale d’urgenza al di fuori del macello di uno o più capi sotto il proprio controllo prende immediatamente con- tatto con il Dipartimento Veterinario territorialmente competente chiedendo l’intervento di un veterinario ufficiale. Al contempo il de- tentore dell’animale concorda con il responsabile del macello dove la carcassa verrà ulteriormente processata i tempi e le modalità di consegna della carcassa, assicurandosi che quest’ultimo avverta il competente Dipartimento Veterinario.

La visita ante-mortem, deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui ai Reg. (CE) n. 853 e 854/2004. In particolare, il veteri- nario intervenuto, accertate le condizioni dell’animale, anche alla luce delle registrazioni tenute e conservate dal detentore ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04, valuta la possibilità di procedere alla sua macellazione, ovvero ne dispone l’abbattimento.

Nell’ambito degli accertamenti ante- mortem, il veterinario ufficiale dovrà prestare la massima attenzione:

x alla corretta identificazione dell’animale

x alla presenza eventuale di sintomi di malattie che impediscono la macellazione come stabilito al punto 4, capo III, sezione II, allegato I al Reg. 854/04/CE;

x all’eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e, nel caso, al rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti. Nell’accertare questi aspetti il veterinario, oltre alla verifica dei registri aziendali, deve porre attenzione a tutti gli eventuali segni che possono deporre per la somministrazione di trattamenti, procedendo se del caso ad assumere informazioni dirette dai presenti o dal veterinario curante. Nel caso in cui sussistano dei dubbi in merito a qualsiasi aspetto che potrebbe comunque incidere sulla sicurezza delle carni, il veterinario ne deve fare menzione nel certificato di accompagnamento della carcassa la macello. È fatto salvo il caso in cui il veterinario, sulla base delle evidenze raccolte, disponga per l’abbattimento d’urgenza e lo smaltimento della carcassa ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/09;

x alla presenza sull’animale di lesioni che potrebbero deporre per un suo stato di sofferenza prolungato con impatto sia sul suo benessere, sia sulla sicurezza dei prodotti.

Nel caso in cui la visita ante-mortem dovesse portare al rilievo di condizioni non compatibili con la macellazione, l’animale viene abbattuto e la carcassa smaltita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui il metodo di abbattimento preveda lo stordimento e il successivo dissanguamento, il sangue deve essere raccolto e avviato allo smaltimento congiuntamente alla carcassa.

Nel caso in cui l’esito della visita ante-mortem fosse favorevole, il veterinario che l’ha eseguita redige la dichiarazione che ne attesta l’esito, unitamente alla data, all’ora e alla motivazione della macellazione d’urgenza e alla natura degli eventuali trattamenti som- ministrati all’animale. Un fac-simile di dichiarazione è allagata alle presenti linee guida. La certificazione veterinaria, completata da ogni altra notizia anamnestica utile al fine dell’espressione del giudizio di idoneità al consumo dal parte del veterinario ufficiale del macello, deve accompagnare la carcassa dell’animale al macello unitamente:

x al passaporto,

x alla dichiarazione sottoscritta dal detentore dell’animale in merito all’identità dell’animale abbattuto e agli eventuali farmaci e alimenti medicamentosi veterinari e alle altre cure somministrate negli ultimi 90 giorni all’animale abbattuto con le relative date di somministrazione e i relativi tempi di sospensione e

x alle informazioni relative alla Catena Alimentare.

Copia della dichiarazione veterinaria deve essere trasmessa all’ASL territorialmente competente per l’allevamento.

Macellazione al di fuori del macello – stordimento e jugulazione

Una volta stabilito che l’animale può essere macellato il veterinario ufficiale consente le successive operazioni nel rispetto delle sotto riportate condizioni:

x prima di procedere allo stordimento dell’animale, devono essere predisposte le condizioni per la corretta esecuzione delle fasi successive;

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x gli animali non possono essere forzati a compiere movimenti che, a causa delle loro condizioni fisiopatologiche, possono risultare dolorosi, non devono essere trascinati, agganciati, sospesi, sollevati o comunque movimentati in modo tale da provocare inutili sofferenze prima di essere stati adeguatamente storditi o abbattuti;

x ai fini di tutelare l’incolumità degli operatori e per considerazioni di benessere animale, di regola, l’animale deve essere stordito prima di procedere alla jugulazione.

x Il veterinario che esegue la visita ante mortem e che sorveglia le fasi della macellazione deve assicurare che il personale pre- posto operi, sia in caso di stordimento che in caso di abbattimento, “nel più breve tempo possibile” e risparmiando all’animale

“dolori, ansia o sofferenze evitabili”,

x gli animali storditi non devono riprendere conoscenza prima che sia intervenuta la morte;

x devono essere prese tutte le misure idonee a ridurre al minimo le possibili contaminazioni in fase di jugulazione e, se condotta, di eviscerazione;

x il dissanguamento deve avvenire sull’animale sospeso;

x il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa, o, nel caso di animali abbattuti d’urgenza e non destinati al consumo umano, alla ditta specializzata incaricata di smaltire la carcassa ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/99;

x L’eventuale eviscerazione dell’animale è limitata alla rimozione degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello. Nel decidere in merito all’opportunità di procedere o meno all’eviscerazione dell’ani- male, si terranno in considerazione: le condizioni climatiche e di trasporto, i tempi che intercorrono tra l’abbattimento e l’arrivo al macello, le cause che hanno portato alla macellazione speciale d’urgenza al di fuori del macello. E’ comunque preferibile che nessun’altra operazione venga eseguita sull’animale oltre allo stordimento ed al dissanguamento.

Trasporto della carcassa al macello

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire al più presto (“senza indebito ritardo”) e in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni:

x non possono essere trasportati nello stesso vano di carico, e contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d’ur- genza, animali vivi;

x il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito. Se del caso vanno adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile, la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di jugulazione e, laddove condotta, di eviscerazione;

x i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa;

x nel caso di trasporto di più carcasse, solo se provenienti dalla medesima azienda, sullo stesso mezzo, dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri;

x nel caso in cui il trasporto preveda un tempo superiore alle due ore, il mezzo deve essere refrigerato, a meno che la temperatura esterna renda superflua la refrigerazione attiva.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza e dei tempi di percorrenza stabiliti dal regolamento, è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi.

Operazioni al macello

Appena ricevuta la richiesta da parte del detentore dell’animale, il responsabile del macello chiede l’intervento del Dipartimento Veterinario al fine della conduzione dell’ispezione post-mortem che deve essere condotta “quanto prima possibile” sull’animale giun- to al macello. Nel caso in cui trascorrano più di due ore dalla macellazione, la carcassa e i visceri vanno refrigerati, a meno che le condizioni climatiche e ambientali rendano superflua la refrigerazione attiva.

Non appena aggiornato il relativo applicativo, gli animali oggetto di macellazione speciale d’urgenza al di fuori del macello saranno registrati in BDN mediante un campo a loro dedicato.

Ispezione post-mortem al macello Il Veterinario Ufficiale al macello:

x verifica e valuta la documentazione di accompagnamento e in particolare l’ora di macellazione anche al fine di indirizzare i successivi controlli;

x esegue la visita ispettiva post-mortem prestando particolare attenzione al rilievo:

- di quelle lesioni che permettono di confermare la diagnosi formulata dal veterinario che ha eseguito la visita ante mortem in allevamento;

- dei segni che possono deporre per scadenti condizioni di benessere animale prima della macellazione - di segni o sintomi di malattie degli animali che possono rendere le carni inidonee al consumo umano;

- dei segni riferibili alla somministrazione di trattamenti farmacologici e/o della presenza di contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria;

x procede al prelievo sistematico, in singola aliquota,

- di porzioni di muscolo e di fegato al fine della conduzione di esami batteriologici e - di porzioni di muscolo per la ricerca di sostanze inibenti;

Il prelievo di porzioni di muscolo al fine della conduzione degli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze inibenti rientra tra gli accertamenti necessari al fine dell’emanazione del giudizio di idoneità delle carni al consumo, pertanto alle carni non potranno essere applicati i bolli sanitari di cui al successivo paragrafo prima della conclusione, con esito favorevole, degli esami di cui sopra.

Nel valutare i risultati dell’esame batteriologico (flora mesofila, Salmonella, clostridi solfito riduttori) condotto sulla porzione profonda

(6)

dei muscoli scheletrici si terrà conto che, in condizioni fisiologiche, tale distretto risulta sterile.

La presenza di Salmonella a livello del fegato deve fare dichiarare le carni non edibili.

Nel caso in cui l’esame per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito non negativo, le carni dell’animale non possono essere immesse al libero consumo. Il veterinario ufficiale, nell’ambito del Piano Nazionale Residui, provvede a un nuovo prelievo di muscolo da inviare al laboratorio dell’IZS per la ricerca delle sostanze inibenti indicando sul verbale di prelievo trattasi di un campione su sospetto – tipo- logia di campionamento: clinico-anamnestico, e procedendo al sequestro della carcassa.

In caso di riscontro di residui di inibenti devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.

Destino delle carni ottenute a seguito di MSU

Le carni ottenute da animali sottoposti a MSU, e giudicate idonee al consumo a seguito della ispezione ante- e post-mortem, possono essere commercializzate, ai sensi del Reg. CE 853/2004, allegato III capitolo VI, punto 9, in tutto l’ambito nazionale. I visceri non sono in ogni caso destinati al consumo umano.

Le carni possono essere quindi cedute dal macello che ha ricevuto la carcassa e ha proceduto alla sua ulteriore lavorazione a x un altro stabilimento riconosciuto per l’ulteriore lavorazione (sezionamento),

x a un esercizio al dettaglio o x direttamente al consumatore.

Le carcasse degli animali macellati d’urgenza e le carni da esse ottenute dovranno recare lo speciale bollo sanitario e/o marchio di identificazione descritto all’art. 4 del D.lgs 193/07.

Dovranno essere garantite procedure di rintracciabilità tali da garantire che le carni siano commercializzate solo in ambito nazionale.

A tale scopo, lo stabilimento che distribuisca a qualsiasi titolo, anche gratuito, le carni ottenute da animali macellati d’urgenza al di fuori del macello verso un altro stabilimento deve mantenere, oltre alle registrazioni in materia di rintracciabilità delle carni come da Reg (CE) n. 178/2000 e, laddove pertinente, dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni le seguenti informazioni:

x data di produzione x data di spedizione

x natura e quantitativi dei prodotti spediti x destinatario.

Lo stabilimento, diverso da quelli operanti a livello del dettaglio, che riceve le carni di cui sopra deve mantenere adeguate registrazioni in merito a:

x data di ricevimento

x natura e quantitativi dei prodotti ricevuti

x destino delle carni ricevute e, nel caso in cui siano state oggetto di ulteriore lavorazione (disosso), quantitativi e natura dei pro- dotti ottenuti

Tali registrazioni devono essere mantenute per un periodo non inferiore a 5 anni e devono essere presentate all’Autorità competente che ne faccia richiesta.

Tariffe veterinarie

La visita ante mortem presso l’allevamento di origine dell’animale oggetto di MSU, trattandosi di attività condotta su richiesta e nell’in- teresse di un produttore primario, conformemente a quanto previsto dalla L. 4 giugno 2010, n. 96, non è soggetta a tariffazione ai sensi del D.lgs 194/08 e s. m. e i.

Le attività di controllo condotte al macello saranno tariffate ai sensi dello stesso D.lgs. 194/08.

——— t ———

(7)

ALLEGATO

DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORIA

DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI MACELLATI D’URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

Il sottoscritto Dr._________________________________________________________________________________________________________________

Medico veterinario ________________dell’ASL di DICHIARA

1. Di avere sottoposto a visita in data ________________ alle ore _______________ presso l’allevamento _____________________________

(codice aziendale) sito in _________________________________________________ di proprietà ____________________________________

____________________________i seguenti animali (specie, età sesso, categoria) _______________________________________________

__________________________________ così identificati _______________________________________________________ (mediante marca auricolare, passaporto n., ecc.),

2. Di avere accertato che a causa delle seguenti condizioni: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ gli animali non potevano essere trasportati al macello,

3. Di avere accertato che gli animali in questione sono stati sottoposti ai seguenti trattamenti veterinari negli ultimi 90 gg. _______

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

e che i relativi tempi di sospensione non sono/sono stati rispettati

4. Di avere accertato, a seguito della visita, che gli animali non presentano segni o sintomi che possano suggerire condizioni che possano incidere sulla sicurezza delle carni ottenute dalla loro macellazione o sintomi di malattie infettive o diffusive che comportino il divieto di macellazione o di spostamento

5. Di avere pertanto acconsentito alla macellazione speciale d’urgenza degli animali sopra identificati che è avvenuta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento.

Luogo e data ___________________________

Firma e timbro del Veterinario ufficiale

(8)

D.G. Agricoltura

D.d.s. 21 settembre 2012 - n. 8127

Nomina del segretario supplente di Commissione degustazione e aggiornamento dell’elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della regione Lombardia ai sensi del d.m. 11 novembre 2011

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il regolamento  (CE) n.  1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agri- coli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regola- mento unico OCM;

Visto il regolamento  (CE) n.  479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vi- tivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2010 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del re- golamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tra- dizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo, così come modificato e rettificato dal regola- mento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo n.  61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogra- fiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto l’art. 15 del citato decreto legislativo n.  61 del 8 aprile 2010 relativo all’analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d’origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

Visto il d.m. 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e dell’attività delle commissioni di degustazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011;

Considerato che l’art. 6 comma 1 del citato d.m. 11 novembre 2011 prevede l’istituzione presso le Regioni interessate alla pro- duzione di vini DOCG e DOC dell’Elenco dei Tecnici Degustatori e dell’Elenco degli Esperti Degustatori, in possesso dei prescrit- ti requisiti, e che gli iscritti a tali elenchi posso fare parte delle Commissioni di Degustazione incaricate, ai sensi dell’art. 5 del medesimo d.m., degli esami organolettici dei vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della Regione;

Considerato altresì che l’art. 5 comma 6 del citato d.m. 11 novembre 2011 prevede che la Regione su indicazione della struttura di controllo nomini il segretario e il relativo supplente di ciascuna commissione di degustazione;

Vista la delibera n IX/3061 del 28 febbraio 2012 che approva le linee guida per la gestione dell’elenco dei tecnici degustatori e dell’elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ri- cadenti sul territorio della regione Lombardia e istituisce i relativi albi regionali;

Visti gli allegati 2 e 3 della suindicata delibera che riportano, rispettivamente, le linee guida per la tenuta dell’elenco regio- nale dei tecnici e degli esperti degustatori e le Commissioni di Degustazione e Denominazione;

Considerate le suindicate linee guida, secondo le quali:

t

le Camere di Commercio inviano alla Direzione Generale Agricoltura l’elenco delle istruttorie positive eseguite;

t

la Direzione Generale Agricoltura con provvedimento del dirigente competente iscrive agli elenchi i soggetti riporta- ti negli elenchi inviati dalle Camere di Commercio, i quali successivamente possono essere chiamati a far parte di una Commissione Degustazione;

t

il Segretario della Commissione di Degustazione ed il suo supplente sono nominati dalla Regione sulla base delle indicazioni pervenute dagli enti di controllo con decreto del dirigente competente;

Vista la nota della Camera di Commercio di Brescia prot.n.  24150 del 3 luglio 2012, qui pervenuta l’11  luglio  2012 prot. n. M1.2012.0009814, con la quale comunica l’elenco delle istruttorie positive per l’iscrizione nell’elenco regionale dei Tec- nici Degustatori per la Commissioni 2 e 3 il signor Alessandro Locatelli;

Vista la nota della Camera di Commercio di Bergamo prot.n. 12411 del 20 luglio 2012, qui pervenuta il 20 luglio 2012 prot. n. M1.2012.0010229, con la quale comunica l’elenco del- le istruttorie positive per l’iscrizione nell’elenco regionale degli Esperti Degustatori per la Commissione 2 il signor Mario Silva;

Vista la nota della Struttura di controllo Valoritalia del 13 luglio 2012, qui pervenuta il 13  luglio  2012 prot. n. M1.2012.0010018 del 16  luglio  2012, con la quale propone la nomina di Danilo Cadei, dipendente di Valoritalia, quale sostituto di Paola Mazzoli, assente per maternità, alla carica di segretario supplente per le Commissioni 2 e 3;

Ritenuto pertanto sulla base della documentazione pervenu- ta di:

1. iscrivere i signori:

− Alessandro Locatelli nell’elenco dei Tecnici Degustatori per le Commissioni 2 e 3;

− Mario Silva nell’elenco degli Esperti Degustatori per la Commissione 2;

2. nominare Danilo Cadei segretario supplente per le Com- missioni 2 e 3;

Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedi- menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA 1. di iscrivere:

− Alessandro Locatelli nell’elenco dei Tecnici Degustatori per le Commissioni 2 e 3;

− Mario Silva nell’elenco degli Esperti Degustatori per la Commissione 2;

2. di nominare Danilo Cadei segretario supplente per le Com- missioni 2 e 3;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Re- gione Lombardia.

Il dirigente Andrea Massari

(9)

D.d.s. 21 settembre 2012 - n. 8129

D.g.r. n.  3106/2012 - Interventi per l’ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione di prodotti apistici – Legge 313/2004. Rettifica decreto n.6470 del 19 luglio 2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

t

la legge 24 dicembre 2004 n.313 «Disciplina dell’apicol- tura»;

t

il d.m. Mipaf n.20026/2007 che assegna alle Regioni l’at- tuazione dell’Azione relativa agli interventi di ammoder- namento delle sale di smielatura e dei locali per la lavora- zione di prodotti apistici;

t

la d.g.r. n. 3106/2012 inerente le disposizioni attuative per l’accesso ai contributi a favore degli interventi sopra men- zionati, individuando una disponibilità finanziaria di Euro 101.238,23;

Visto il decreto n. 6470 del 19 luglio 2012, che sulla base degli esiti istruttori delle Province ha approvato la graduatoria unica regionale delle domande finanziabili e l’elenco delle domande finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto che:

t

le Province di Pavia e Sondrio hanno riscontrato un errore materiale riguardo agli importi delle spese ammissibili nei rispettivi elenchi delle domande favorevolmente istruite ed hanno proceduto all’invio degli elenchi corretti;

t

la Provincia di Varese ha rettificato e trasmesso il proprio elenco a seguito della perdita di un requisito per l’attribu- zione di priorità da parte di uno dei beneficiari, che ha comportato lo slittamento di quest’ultimo nella gradua- toria;

t

la correzione dei suddetti elenchi comporta una riformu- lazione delle graduatoria unica regionale, dell’elenco delle domande ammesse e finanziate e dell’elenco delle domande non finanziate, con una modifica degli importi, come risulta dagli Allegati 1,2,3 parti integranti e sostan- ziali del presente atto;

Ritenuto quindi di rettificare il citato decreto 6470/2012 rifor- mulando la graduatoria unica regionale, l’elenco delle doman- de ammesse e finanziate, e l’elenco delle domande ammesse ma non finanziate;

Ritenuto pertanto, di approvare:

t

la graduatoria unica regionale delle domande ammesse, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del pre- sente atto, riformulata per le motivazioni sopra riportate, che sostituisce l’Allegato 1 al decreto 6470/2012;

t

l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente at- to, contenente l’elenco delle domande ammesse e finan- ziate, riformulato per le motivazioni sopra riportate, per un importo pari a Euro 100.554,26, che sostituisce l’Allegato 2 al decreto 6470/2012;

t

l’elenco delle domande ammesse ma non finanziate, per le motivazioni sopra riportate, di cui all’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’Allegato 3 al decreto 6470/2012;

Considerato che le domande ammesse ma non finanzia- te di cui all’Allegato 3, per un ammontare complessivo di Euro 78.055,22, potranno essere finanziate con successivo provve- dimento, nel caso di reperimento di risorse rivenienti da minori spese o da eventuali stanziamenti di risorse con il bilancio di previsione 2013/2015;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e in particolare l’art. 17 che indivi- dua le competenze dei dirigenti ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di rettificare il decreto n.6470/2012, a seguito di trasmissio- ne da parte delle province di Sondrio, Pavia e Varese degli elen- chi corretti delle domande favorevolmente istruite;

2. di approvare la graduatoria unica regionale delle doman- de ammesse riportata nell’Allegato 1 parte integrante e sostan- ziale del presente atto, che sostituisce l’Allegato 1 al decreto 6470/2012;

3. di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco delle domande ammesse e finanziate per un importo pari a Euro 100.554,26, che sostituisce l’Allegato 2 al decreto 6470/2012;

4. di approvare l’elenco delle domande ammesse ma non fi- nanziate, di cui all’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’Allegato 3 al decreto 6470/2012;

5. di dare atto che le domande ammesse ma non finanzia- te di cui all’Allegato 3, per un ammontare complessivo di Euro 78.055,22, potranno essere finanziate, con successivo provve- dimento, nel caso di reperimento di risorse rivenienti da minori spese o da eventuali stanziamenti di risorse con il bilancio di previsione 2013/2015;

6. di disporre che il decreto n. 6470/2012 rimane invariato per le parti non rettificate;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL;

8. di notificare il presente atto alle Amministrazioni provinciali interessate.

Il dirigente Andrea Massari

——— t ———

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