Guida alla
LEGGE di BILANCIO 2021
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER LE
IMPRESE (finanza agevolata-fisco-lavo ro)
QUADERNO 3
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GAZZETTA UFFICIALE CON FINANZIARIA 2021
Legge 30/12/2020, n. 178 (G.U. 30/12/2020, n. 322, S.O. 46/L)
Testo in Pdf da scaricare della LEGGE BILANCIO pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il testo del DE- CRETO LEGGE n. 182 del 31 dicembre 2021, che modifica l’art. 1, comma 8, del provvedimento.
Introduzione
Il provvedimento introduce nuove misure per incentivare le assunzioni di giovani e a sostegno di lavoratori e famiglie. Prevede, inoltre, incentivi a favore delle imprese.
Facciamo un po’ di chiarezza sulle principali novità Legge Bilancio 2021 e sulle misure dedicate al mercato del lavoro e all’imprenditoria.
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COS’È LA LEGGE DI BILANCIO?
È una legge della Repubblica Italiana, con la quale il Parlamento approva il Bilancio di Previsione dello Stato. Cosa significa? Ogni anno il Governo italiano presenta al Parlamento, che deve poi approvarlo, un documento contabile di tipo preventivo, che illustra le spese pubbliche e le entrate previste per il triennio successivo. Si tratta del Disegno di Legge di Bilancio (dlb), previsto dall’Artico- lo 81 della Costituzione italiana.
Il Bilancio di Previsione, sulla base della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, era distinto dalla Legge di Stabilità, che introduce le variazioni alle entrate e alle spese delle pubbliche amministrazioni previ- ste per il triennio. Con l’approvazione della Legge n. 163 del 2016, il Governo non deve più presen- tare il Disegno di Legge di Stabilità (dls) al Parlamento, in quanto quest’ultima è stata eliminata e i suoi contenuti sono stati assorbiti dalla Legge di Bilancio.
La nuova Legge di Bilancio è divisa in due sezioni. La prima contiene le innovazioni legislative. La seconda, invece, è dedicata al bilancio a legislazione vigente e alle variazioni non determinate da innovazioni normative. Il Disegno di Legge del Governo deve essere presentato entro il 20 ottobre di ogni anno al Parlamento, che deve approvare il testo definitivo entro il 31 dicembre.
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LEGGE DI BILANCIO 2021
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e al bilancio plu- riennale per il triennio 2021-2023. Il testo della Manovra è composto da 229 articoli e oltre 500 pagine.
Il documento contiene importanti provvedimenti per il rilancio economico del nostro Paese. Tra questi, diverse misure a favore di lavoratori e imprese, quali incentivi per l’occupazione giovanile, sgravi per favorire le assun- zioni da parte delle aziende, agevolazioni per l’imprenditoria, nuovi bonus per famiglie e altre misure. Il comma 8 dell’art. 1 del provvedimento è stato modificato dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 182 che, di fatto, ne rettifica il contenuto.
Per soddisfare il bisogno di aggiornamento costante sulla legge di Bilancio 2021 circa le agevolazioni ed incentivi per le imprese , la RAMSES GROUP finanza agevolata, mette a disposizione di professionisti e imprese una map- pa delle novità. Uno strumento di informazione, interpretazione, consulenza e approfondimento sui temi legati anche alla ripresa economica utile per pianificare e gestire le attività nel 2021.
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Cosa cambia per le imprese
Ammontano a quasi 24 mld di euro le risorse messe in campo dalla legge di Bilancio 2021 per potenziare i crediti d’imposta del piano Transizione 4.0: beni strumentali nuovi, beni materiali Industria 4.0, beni immateriali Indu- stria 4.0, beni materiali ed immateriali “generici”, credito d’imposta per R&S&I, nonché credito di imposta forma- zione 4.0.
Vengono confermati i crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e per le spese di consulenza per la quotazione delle PMI. Ma anche gli incentivi per l’imprenditorialità, l’internazionalizzazione e gli aiuti alle impre- se sotto forma di garanzia sui prestiti.
Si estendono fino al 31 giugno 2021 le misure per la patrimonializzazione delle imprese: il credito d’imposta sulle perdite e il fondo PMI di Invitalia.
La legge di Bilancio amplia il novero dei crediti d’imposta e dei contributi per il 2021: dal bonus idrico al contri- buito per l’acquisto di auto elettriche; dal contributo per cuochi professionisti alla sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Altra novità riguarda il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: l’applicazio- ne del bonus per agenzie di viaggio, tour operator e imprese turistico-ricettive spetta fino al 30 aprile 2021.
Le maggiori novità presenti nella Manovra 2021 riguardano il sostegno alla liquidità delle aziende (garanzie SACE e Fondo PMI), gli incentivi 4.0, la proroga dei crediti d’imposta, la moratoria mutui PMI, la decontribuzione per tutte le imprese al Sud, il bonus quotazione in Borsa, il Fondo per le imprese creative e la nuova cassa integrazio- ne (CIG) Covid. Si prevede inoltre di potenziare lo strumento dei contratti di espansione per far fronte alle crisi d’impresa, favorendo prepensionamenti e ricambio generazionale. Vediamo nel dettaglio quali sono gli incentivi e le misure a favore delle imprese, che si sono conservate dal Ddl originale e si apprestano a entrare in vigore.
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INDUSTRIA 4.0 E TRANSIZIONE 4.0 1
PROROGA AL 2022 (comma 1051)
Bonus investimenti
Esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d’im- posta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazio- nale. L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020, ha riscritto la disciplina della misura incen- tivante già in vigore (articolo 1, comma 185 e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020), confermandone fondamentalmente la struttura, ma con alcune novità: il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici; è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.
Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti (vedi
“Legge di bilancio per il 2020 – 7: nuovo bonus per i beni strumentali”).
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Destinatari del bonus investimenti
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni stru- mentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accet- tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali
“ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle im- prese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.
Il bonus è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano corret- tamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dall’agevolazione:
• le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
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I beni ammessi all’agevolazione e quelli esclusi
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:
• i beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusiva- mente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente
• i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%
• i fabbricati e le costruzioni
• i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di im- bottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazio- ne delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
A quanto ammonta il nuovo credito
L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in- dipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture
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AGEVOLAZIONE
Beni materiali ordinari: Credito di imposta del A
• 10% per il 2021
• 6% per il 2022
per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro (anche per gli esercenti arti e professioni)
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quo- ta annuale per il 2021
SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI
BENEFICIARI
Tutti i titolari di reddito di impresa, inclusi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata, gli esercenti di arti e professioni anche in forma associata ed esercenti di arti e professioni che applicano il regime di vantaggio.
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AGEVOLAZIONE 2020
Credito di imposta del:
• 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni
Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 16/11/2020, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 16/11/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
AGEVOLAZIONE 2021
Credito di imposta del:
• 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quo- ta annuale per il 2021
Investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura alme- no pari al 20% del costo di acquisizione
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AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del:
• 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura alme- no pari al 20% del costo di acquisizione
ULTERIORI BENEFICI
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivi- tà produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumu- lo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al super ammortamento gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal super ammortamento i beni immateriali, i beni merce o semilavorati, i materiali di consumo e i beni stru- mentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e costruzioni, ed i beni indicati in nell’allegato 3 della Legge di Bilancio 2015.
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ADEMPIMENTI
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposi- zioni.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credi- to d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo
SCADENZA
Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condi- zione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
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Beni immateriali ordinari (es. software): Credito di imposta del B
• 10% per il 2021
• 6% per il 2022
per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro (anche per gli esercenti arti e professioni)
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quo- ta annuale per il 2021
Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile:
credito di imposta del:
• 15% per il 2021 (anche per gli esercenti arti e professioni)
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quo- ta annuale per il 2021.
SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO SOFTWARE
BENEFICIARI
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
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AGEVOLAZIONE 2020
Credito imposta del:
• 15% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 700.000 euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020.
AGEVOLAZIONE 2021
Credito imposta del:
• 10% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
• 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile fino a 1 mi- lione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quo- ta annuale per il 2021.
Credito imposta del 20% beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021.
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AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del:
• 6% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
• 20% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022.
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle atti- vità produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumu- lo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito di imposta al 20% gli investimenti in beni immateriali rientranti nell’allegato B annesso alla Legge 232 del 2016
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 di cui al pre- detto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
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ADEMPIMENTI
È necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per i beni immateriali 4.0.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposi- zioni.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credi- to d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo
Per i beni immateriali 4.0 di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’all’allegato B annesso alla legge 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
SCADENZA
Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condi- zione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, secondo le aliquote annuali specificate sopra.
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Beni materiali industria 4.0 C
• Credito di imposta 50% per il 2021 e 40% per il 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni
• Credito di imposta 30% per il 2021 e 20% per il 2022 per investimenti fino a 10 milioni
• Credito di imposta 10% fino a 20 milioni
SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0
BENEFICIARI
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
AGEVOLAZIONE 2020
Credito del:
• 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.
• 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione
Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020.
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AGEVOLAZIONE 2021
Credito di imposta del:
• 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
• 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro
• 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021
AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del:
• 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
• 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro
• 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022
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PRECISAZIONI
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
ULTERIORI BENEFICI
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivi- tà produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumu- lo non porti al superamento del costo sostenuto.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;
• Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adatta- tive, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).
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ADEMPIMENTI
È necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposi- zioni.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credi- to d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo
Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attra- verso una dichiarazione resa dal legale rappresentante
SCADENZA
Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condi- zione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (secondo le aliquote differenziate dello specifico periodo).
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Beni immateriali 4.0 (es. software) D
Credito di imposta 20% fino a 1 milione di euro
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante solu- zioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
Il credito di imposta può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO SOFTWARE
BENEFICIARI
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
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AGEVOLAZIONE 2020
Credito di imposta del 15% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 700.000 euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020.
AGEVOLAZIONE 2021
Credito imposta del:
• 10% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
• 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile fino a 1 mi- lione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quo- ta annuale per il 2021.
Credito imposta del 20% beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021.
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AGEVOLAZIONE 2022
Credito imposta del:
• 6% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
• 20% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022.
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle atti- vità produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumu- lo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acqui- sto dei beni.
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito di imposta al 20% gli investimenti in beni immateriali rientranti nell’allegato B annesso alla Legge 232 del 2016
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 di cui al pre- detto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
ADEMPIMENTI
È necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per i beni immateriali 4.0.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposi- zioni.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credi- to d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo
Per i beni immateriali 4.0 di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato B annesso alla legge 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
SCADENZA
Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condi- zione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, secondo le aliquote annuali specificate sopra.
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BENI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
SCADENZA
Investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a con- dizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
ESCLUSIONI
Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrati- va, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
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ADEMPIMENTI
Le imprese che si avvalgono delle misure legate a industria 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumu- lo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnes- sione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appar- tenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposi- zioni dei commi commi da 1054 a 1058.
Per gli investimenti Industria 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente- può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Utilizzo del bonus e sue caratteristiche
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n.
241/1997) in tre quote annuali di pari importo (con l’eccezione degli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione):
• a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”
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Il bonus:
• non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir)
• è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto
• non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo)
• deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite appo- sito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise
• se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta intercon- nessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Imminente rimodulazione del Piano Transizione 4.0
In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul Recovery Plan il Piano Transizione 4.0 dovrebbe esse- re modificato, con decorrenza retroattiva al 16.11.2020, mediante un ulteriore potenziamento degli investimenti 4.0 a disca- pito dei beni ordinari, nell’ottica di favorire gli investimenti direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi aziendali.
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Di seguito si propone una tavola sinottica riassuntiva di aliquote e massimali di spesa del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2021
Tipologia di bene Periodo di effettuazione Aliquote e massimali di spesa complessivi 10%15% smart working
Fino a 2 milioni di euro (materiale) Fino a 1 milione di euro (immateriale) 6%Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale) 50% fino a 2,5 milioni di euro
30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro 40% fino a 2,5 milioni di euro
20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro 20% fino a 1 milione di euro
16.11.2020-31.12.2021*
01.01.2022-31.12.2022*
16.11.2020-31.12.2021*
01.01.2022-31.12.2022*
16.11.2020-31.12.2022*
Beni materiali e immateriali ordinari
Beni materiali 4.0
Beni immateriali 4.0
*inclusi gli investimenti effettuati entro il 30.06 dell’anno X+1 validamente prenotati entro il 31.12.X
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Codici tributo per fruire del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali
È finalmente possibile iniziare a fruire concretamente dei benefici offerti dai crediti d’imposta per l’acquisto dei beni stru- mentali previsti dall’edizione 2020 e 2021-2022 del piano Transizione 4.0. Con la risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 l’A- genzia delle Entrate ha infatti istituito gli attesi codici tributo necessari per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0. Si tratta dei codici che bisognerà utilizzare per ottenere il bonus spettante attraverso un’operazione di com- pensazione rispetto ai debiti che occorre pagare tramite modello F24.
I codici sono sei, tre per l’edizione 2020 del piano e altri tre per la nuova edizione 2021-2022 che ha però avuto inizio il 16 novembre 2020.
I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credi- to compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
I codici per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020
Per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 abbiamo tre codici.
Il primo serve per i beni strumentali “semplici” (non 4.0), agevolati nel 2020 con un’aliquota al 6% ed è il 6932 denominato
“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”.
Il secondo serve per i beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in due diverse aliquote: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni. Il codice è il 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
Il terzo serve per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 15%. Il codice è il 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla l
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Per l’edizione 2020 del piano Transizione 4.0 il credito d’imposta – lo ricordiamo – è utilizzabile esclusivamente in compensa- zione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo (tre per gli investimenti in beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per i beni ordinari e a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in fun- zione, per il primo anno è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta al 6%.
I codici per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 , i codici sono altri tre.
Il 6935 denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020″ è dedicato agli investimenti in beni strumentali semplici, materiali e immateriali, agevolati con aliquota al 10% che diventa il 15% nel caso di acquisto con finalità smart working. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 6% sia per l’hardware che per il software e non ci sarà più la maggiorazione per lo smart working.
Il codice 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n.
232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” è invece dedicato ai beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in tre diverse aliquote: 50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni e 10% tra 10 e 20 milioni. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 40% per il primo scaglione e al 20% per il secondo.
Il codice 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.
232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” è per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è
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Ricordiamo che la fruizione è per tutti i crediti di imposta di questa edizione del piano in tre anni, che diventano un anno per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La fruizione scatta dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali semplici e a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Circolare 5E del 19 febbraio 2015
I nuovi codici tributo
La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:
• 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari);
• 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0)
• 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0).
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Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della leg- ge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:
• 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari);
• 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n.
232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0);
• 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.
232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).
Attenzione
Nella risoluzione viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Per i beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data, il credito d’imposta spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la prima finestra utile si presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per oggi, 18 gennaio 2021.
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La coesistenza delle due agevolazioni
Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali come da tabella che segue:
Periodo di riferimento
Periodo 1/1 - 15/11/2020
Periodo 16/11 - 31/12/2020
Norma agevolativa
Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019
Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020
Da ciò deriva, abbastanza chiaramente, che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale, si potrà utilizzare unicamente il credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 sulla base dei primi tre codici tributo sopra descritti. Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece si potrà optare, facol- tativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti per ogni singolo bene.
In detto secondo periodo temporale, esaminando con attenzione le diverse percentuali di determinazione dei crediti d’impo- sta nonché i periodi minimi di utilizzo, verrebbe naturale orientare tale scelta sempre sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021.
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In realtà prima di decidere il da farsi sarà opportuno che i contribuenti facciano anche altre considerazioni.
Grazie alla tabella riassuntiva si può infatti vedere come cambiano le modalità di determinazione del credito d’imposta a se- conda della normativa utilizzata.
Credito d’imposta legge n. 160/2019 (1/1 - 31/12/2020)
Credito d’imposta legge n. 178/2020 (16/11 - 31/12/2020)
Beni materiali ordinari
Beni materiali industria 4.0
Beni immateriali
6% fino a 2 milioni Codice:6932
40% fino a 2,5 milioni; 20%
oltre fino a 10 milioni Codice: 6933
15% fino a 700.000
Beni materiali ordinari
Beni immateriali ordinari
Beni materiali industria 4.0
Beni immateriali 4.0
10% fino a 2 milioni Codice: 6935
10% fino a 1 milione Codice: 6935
50% fino a 2,5 milioni; 30%
oltre fino a 10 milioni;
10% oltre fino a 20 milioni Codice: 6936
20% fino a 1 milioni Codice: 6937
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Oltre a dette modalità di calcolo le due disposizioni normative prevedono anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d’imposta spettanti.
Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’e- sercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione.
Per la seconda tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.
In aggiunta a quanto già anticipato circa il momento in cui si può iniziare ad utilizzare il credito d’imposta (dall’anno succes- sivo all’investimento o dallo stesso anno), è il numero delle quote annuali in cui tale agevolazione deve essere suddivisa che può fare la differenza nella scelta.
Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.
Norma agevolativa
Credito d’imposta legge n. 160/2019
Modalità di utilizzo
Credito d’imposta legge n. 178/2020
Beni materiali
Beni immateriali 4.0
Beni materiali e immateriali Beni ordinari non 4.0
(ricavi/compensi sotto 5 milioni)
5 quote annuali
3 quote annuali
3 quote annuali 1 quota annuale
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una tipologia di credito d’imposta o dell’altra, sono evidentemente più di una.
In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti do- vrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie alle percentuali più elevate e al minor numero di rate di utilizzo.
Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizio- ni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.
In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio mix fra le due tipologie di agevolazioni.
Anche l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.
La diversa dicitura in fattura
La scelta per l’una o per l’altra disposizione agevolativa, come abbiamo già anticipato, si riflette anche sugli ob- blighi documentali che il contribuente deve porre in essere. In particolare, si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, anche la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.
Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornito- re - avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n.
438/2020 - richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa.
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Anche in questo caso, per semplificare l’adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:
Regime agevolativo
Credito d’imposta legge n. 160/2019
Credito d’imposta legge n. 178/2020
Dicitura in fattura
Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020
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Quale dicitura va messa in fattura
Anche nella nuova edizione del Piano Transizione 4.0 introdotta con la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020) sono stati confermati alcuni oneri a carico di chi intende fruire delle agevolazioni che, lo ricordiamo, sono dei crediti d’imposta che si maturano, in misura diversa a seconda della tipologia, con l'acquisto di beni strumentali
Il primo onere è previsto dal comma 1059:
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’an- damento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto diret- toriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Si tratta di un obbligo di comunicazione del tutto analogo a quello previsto dalla legge 160 del 30/12/2019. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito che l’eventuale inosservanza dell’obbligo non è causa di decadenza del beneficio. Inoltre – lo ricordiamo – il modello per gli investimenti del 2020 non è ancora stato pubblicato.
Il secondo onere è citato dal comma 1062 ed è il seguente
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle di- sposizioni dei commi da 1054 a 1058
In pratica occorrerà chiedere al fornitore di scrivere nella causale della fattura una dicitura come questa: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020”. Ricordiamo che, nel caso in cui il fornitore omettesse
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Il terzo onere, sempre previsto dal comma 1062, è l’obbligo di una
perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Questo onere è obbligatorio per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per i beni di valore inferiore
l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rap- presentante
Ricordiamo a questo proposito che rivolgersi a un professionista è anche un modo per tutelarsi. Noi consigliamo infatti alle imprese di avvalersi di perizie o attestazioni di conformità anche per investimenti di importo inferiore.
Transizione 4.0, il credito d’imposta si può utilizzare anche negli anni successivi?
Da gennaio 2021, quando l’Agenzia delle Entrate introdurrà gli appositi codici tributo, si potranno utilizzare sia i crediti d’im- posta maturati con gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1 gennaio del 2020 secondo la prima edizione del piano Transizione 4.0, sia quelli maturati nell’anticipo della nuova edizione del piano per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020.
Ma ora che i crediti d’imposta introdotti dal piano Transizione 4.0 diventano effettivamente spendibili, emerge in tutta la sua importanza anche la necessità di risolvere una questione alla quale, finora, non è stata data una risposta ufficiale, nemmeno in uno dei tanti interpelli dell’Agenzia delle Entrate.
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Come è noto, il sistema dei crediti d’imposta prevede la possibilità, in caso di acquisto di un bene strumentale materiale (per esempio), in 5 rate di pari importo (normativa 2020) o in 3 rate di pari importo (normativa 2021). I 3 anni dell’attuale versione del Piano Transizione 4.0, poi si riducono a 1 solo anno per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e per i soli beni materiali non 4.0. La quesitone da più parti sollevata è che cosa accada nel caso in cui, a fronte di una determinata quota annuale di spettanza, l’azienda o il professionista non fossero in grado di recuperare l’intera quota entro l’anno di spettanza.
Sebbene infatti i crediti d’imposta possano essere utilizzati in compensazione di praticamente qualsiasi tipo di versamento da effettuare tramite F24 (IVA, altre imposte e tasse, ritenute di acconto ecc.), può ben darsi il caso di aziende che abbiano diritto a un credito d’imposta che supera le loro capacità di recupero, soprattutto nel caso dei beni materiali non 4.0 in cui il recupe- ro del beneficio avviene, a partire da quest’anno, interamente nell’anno stesso dell’effettuazione dell’investimento. Potrebbe essere, per esempio, il caso degli imprenditori agricoli o dei professionisti che non hanno dipendenti.
Mentre in linea generale i crediti d’imposta non utilizzati si possono sempre riportare a nuovo, nel caso dei crediti d’imposta derivanti da incentivi che esplicitamente prevedano la ripartizione del beneficio in quote di pari importo la risposta al quesito non è così semplice e netta.
Il comma 1059 della legge 178/2020 recita infatti
1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli in- vestimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
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In attesa che l’Agenzia delle Entrate si esprima esplicitamente sulla questione, come ha già fatto nel caso delle fatture senza indicazione dei corretti riferimenti normativi ,foccorre ragionare per analogia.
E allora ecco venire in soccorso proprio una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta della Circolare 5E del 19 febbraio 2015 riferita al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’allora Decreto Competitività (decre- to legge 24 giugno 2014, n. 91). Quel dispositivo legislativo prevedeva che il credito spettante andasse “ripartito nonché uti- lizzato in tre quote annuali di pari importo” ed “esclusivamente in compensazione”, esattamente come i crediti d’imposta del nuovo piano Transizione 4.0.
Ebbene nella Circolare 5/E l’agenzia chiarisce che “nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.
Con questa linea interpretativa il sistema previsto dalla nuova edizione del piano Transizione 4.0 con recupero in tre anni o uno per le imprese con fatturati inferiori a 5 milioni di euro si rivela effettivamente solamente un vantaggio e non un “perico- lo” per le imprese.
Normativa
• Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020
• Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n.
62 (commi 29-36)
• Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n.
57 (commi 8-11)
• Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).
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CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN E (comma 1064)
Il Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design è prorogato nella forma attuale al 2022.
Le aliquote vengono così modificate:
• Ricerca e Sviluppo: si passa dal 12% al 20% con un beneficio massimo che passa da 3 a 4 milioni di euro;
• Innovazione tecnologica e Design si passa dal 6% al 10% con beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro;
• Innovazione tecnologica finalizzata a industria 4.0 si passa dal 10% al 15% con un beneficio massimo che passa da 1,5 a 2 milioni di euro.
È obbligatoria una relazione tecnica asseverata.
SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
BENEFICIARI
Imprese di qualsiasi settore e dimensione (sia PMI che Grandi Imprese), Consorzi e Reti di Impresa (con personalità giuridica) Enti non commerciali e Imprese agricole.
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AGEVOLAZIONE
• Credito d’imposta del 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo (comma 200)
• Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica (comma 201).
• Credito d’imposta del 15% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiet- tivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
• Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica (comma 202)
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mo- lise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici, la misura del credito d’imposta è del
• 25% per le grandi imprese
• 35% per le medie imprese
• 45% per le piccole imprese.
PROGETTI AGEVOLABILI
(comma 200) Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività
• di ricerca fondamentale,
• di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
(comma 201) Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
(Comma 202) Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
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SPESE AMMISSIBILI
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo, innovazione e design, svolte internamente all’impresa.
Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e design anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota,(nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca (e Start Up Innovative – Decreto Rilan- cio) aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un impor- to pari al 150 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.