Comune di Lentate sul Seveso (MB) Via Matteotti, 8 – C.A.P. 20823 – Cod. Fisc. 83000890158 – Part. IVA 00985810969 Tel.0362/5151 – Telefax 0362/557420 – PEC [email protected] – www.comune.lentatesulseveso.mb.it
ente
C. LENTATE SUL SEVESO
c_e530
sigla OR Cont.
Urg.
numero
26
data
30-08-2021
Oggetto dell’Ordinanza Contingibile e Urgente
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dell’art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
per la prosecuzione della gestione del servizio di incenerimento ri- fiuti solidi urbani non pericolosi-codice Cer 20.03.01 dal 01.09.2021 fino al 28.02.2022
ORIGINALE
Ordinanza Contingibile e Urgente
TERRITORO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO IL SINDACO
VISTI:
• l’art. 191, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
• l’art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
• l’art. 7-bis D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• l’art. 650 Codice Penale;
RICHIAMATI
la deliberazione del Consiglio Comunale 26.04.2021, n. 15, efficace ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023
la deliberazione della Giunta Comunale 28.06.2021, n. 74, efficace ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 “parte finanziaria”;
il Contratto d'appalto che disciplina il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r. 20.03.01 - CIG n. 7657225DF4. - Rep. 4491 in data 18.07.2019 con la Soc. BEA Gestioni S.p.A. con sede in Desio (MB), via G. Agnesi n. 272, partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 08081300967, nel periodo 28.02.2019 – 28.02.2021, prorogato ai sensi dell’art. 3 del Contratto stesso fino al giorno 31.08.2021
la Relazione tecnica in data 30.08.2021, prot. 17671 redatta dal Responsabile del Servizio Territorio Ambiente e Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 191, comma 3, D. Lgs. 03/04/2006,
COMUNE di LENTATE sul SEVESO
Provincia di Monza e della Brianza
n. 152, e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), dalla quale si evincono le ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell’esercizio del potere di ordinanza sindacale, acclusa alla presente sub A) a formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE
il Comune di Lentate sul Seveso (in seguito indicato come “Comune”) partecipa con una quota del 5% (cinque per cento) al capitale di B.E.A. S.p.A. - Brianza Energia Ambiente S.p.A. (in seguito indicata come “B.E.A. S.p.A.”), con sede in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, n. 272, codice fiscale 08081300967, Società a partecipazione interamente pubblica (gli altri Soci sono la Provincia di Monza e della Brianza e alcuni Comuni della Brianza);
la suddetta Società esercita la direzione, il coordinamento e il controllo su BEA Gestioni S.p.A., con sede legale in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, n. 272, codice fiscale e partita I.V.A.
08081300967, iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 08081300967, caratterizzata da un capitale sociale di Euro 120.000,00;
con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2020 B.E.A. S.p.A. ha promosso una complessa operazione diretta alla trasformazione del modulo di gestione della controllata BEA Gestioni S.p.A. caratterizzata dal passaggio dall’attuale modello di Società mista pubblico - privata al modello di Società in house;
il Comune intende aderire alla sopra indicata operazione societaria al fine di affidare a BEA Gestioni S.p.A., in esito al perfezionamento dell’operazione e alla condizione che intervenga lo stesso, il servizio integrato di gestione dei rifiuti - che, ai sensi dell’art. 177, comma 2, D. Lgs. n.
152/2006, e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse - secondo il modello in house providing;
peraltro, la suddetta deliberazione assembleare 15 dicembre 2020 è attualmente sub iudice, stante la pendenza, avanti il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, dei giudizi promossi da terzi per l’annullamento della stessa (e di altri atti):
* iscritti nel Ruolo Generale (R.G.) ai numeri 928/2021 e 929/2021, giudizi per i quali, in occasione della Camera di Consiglio del 23.06.2021, è stata fissata per la discussione dei ricorsi l’udienza pubblica del giorno 01.12.2021
* iscritto nel R.G. al n. 966/2021 per il quale, al momento, non risulta essere stata ancora fissata alcuna udienza;
non si esclude che siano stati promossi ulteriori analoghi giudizi allo stato non noti al Comune;
la pendenza dei suddetti giudizi di impugnazione della deliberazione assembleare 15 dicembre 2020 - in esito ai quali la stessa potrebbe essere eventualmente annullata e il cui svolgimento, comunque, richiede tempi non brevi - rende incerto il buon fine della sopra richiamata operazione societaria diretta alla trasformazione del modulo di gestione di BEA Gestioni S.p.A. e, comunque, proietta il perfezionamento della stessa in tempi lunghi;
in effetti, in ossequio ai principi di buona amministrazione è prudente, prima di procedere all’affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing, attendere la definizione dei suddetti giudizi;
in ogni caso, a prescindere dal sopra richiamato contenzioso, non è comunque possibile in tempi brevi affidare il servizio di cui trattasi a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing poichè il relativo procedimento è ancora pendente e non è prevedibile con certezza se e quando esso potrà effettivamente perfezionarsi;
quanto sopra evidenziato determina l’insorgere dell’esigenza di assicurare, nelle more, la continuità della gestione dei servizi che il Comune intende in futuro affidare a BEA Gestioni S.p.A.
secondo il modello in house providing;
attualmente segmenti del servizio di gestione dei rifiuti sono svolti in Lentate sul Seveso da vari Operatori in forza di contratti di appalto stipulati con il Comune recentemente scaduti e in regime di proroga o prossimi alla scadenza e prorogabili;
in particolare, il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r.
20.03.01 raccolti sul territorio di Lentate sul Seveso, è svolto dall’impresa BEA Gestioni S.p.A. con sede in Desio (MB), via G. Agnesi n. 272, partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 08081300967, in forza del Contratto di servizio Rep. 4491 in data 18.07.2019 il quale disciplina le modalità di svolgimento del suddetto servizio nel periodo 28.02.2019 – 28.02.2021, prorogato ai sensi dell’art. 3 del Contratto stesso fino al giorno 31.08.2021;
entro tale data non è possibile procedere non solo all’affidamento del suddetto servizio a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing, per le ragioni sopra esposte, ma neppure all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica;
il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, servizio pubblico essenziale, non può essere in alcun modo interrotto e, di conseguenza, ne deve essere garantita la continuità di erogazione anche a decorrere dal giorno 01.09.2021, successivo alla cessazione degli effetti della proroga a suo tempo disposta;
con deliberazione di Consiglio Comunale del 29.07.2021 l’amministrazione comunale ha fornito l’indirizzo di avviare le necessarie iniziative, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., per l’affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio, tra gli altri, del servizio di incenerimento rifiuti solidi urbani non pericolosi - codice cer 20.03.01.
CONSIDERATO, QUINDI, CHE
ricorrono, pertanto, gli estremi per provvedere all’emanazione di ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., che stabilisce: “(…) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;
il comma 3 del medesimo sopra citato art. 191 stabilisce, inoltre, che: “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
ricorrono, altresì, gli estremi per provvedere anche ai sensi dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. n.
267/2000, e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente: “(…) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (…)”, disposizione alla quale è riconducibile la norma speciale prescritta dall’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
• invero, l’interruzione del servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi comporterebbe gravi pericoli per la salute pubblica, l’igiene pubblica e l’ambiente, pericoli la necessità della cui prevenzione esige l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente poiché, al momento, non è possibile provvedere altrimenti. Infatti:
- il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, per sua natura, non può essere in alcun modo interrotto per le inevitabili negative conseguenze sulla salute pubblica;
- tale situazione si rifletterebbe sullo stato dell’ambiente e della pubblica igiene, determinando il rischio di inquinamento e diffusione di agenti patogeni;
- data l’imminente scadenza del termine del 30.08.2021 non c’è il tempo necessario per perfezionare una procedura ad evidenza pubblica ex D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né è possibile attualmente affidare il servizio in house a BEA Gestioni S.p.A.;
- BEA Gestioni S.p.A. opera ormai da anni nel settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, è tecnicamente preparata e idonea al suo svolgimento e, quindi, è in grado di proseguire, alle medesime condizioni contrattuali in essere, il servizio svolto per il comune di Lentate sul Seveso;
- la prosecuzione della gestione del servizio da parte del suddetto Operatore avverrebbe, comunque, per un periodo limitato nel tempo (6 - sei mesi);
- la società BEA Gestioni S.p.A., con nota prot. 17144 in data 18.08.2021 si è dichiarata disponibile a proseguire la gestione del servizio il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r. 20.03.01
- il costo della prosecuzione del servizio da parte di BEA Gestioni S.p.A. troverebbe copertura tra le voci del bilancio in essere
RITENUTO
per le ragioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.:
di disporre che Bea Gestioni S.p.A. prosegua la prestazione del il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r. 20.03.01 raccolti sul territorio del Comune di Lentate sul Seveso dal giorno 01.09.2021 al giorno 28.02.2022 alle medesime condizioni economiche e di esecuzione del Contratto di servizio Rep. 4491 in data 18.07.2019 derogando, a tal fine, alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme a esso connesse e/o dallo stesso richiamate;
di mandare al Responsabile del Servizio Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire l’esecuzione del servizio de quo e degli atti conseguenti secondo le modalità e specifiche temporali indicate;
di prevedere fin d’ora che, qualora l’affidamento definitivo del servizio de quo nei modi di Legge intervenisse prima del giorno 28.02.2022, la presente ordinanza sarà revocata nelle forme di Legge
ORDINA
1. che la Soc. BEA Gestioni S.p.A. con sede in Desio (MB), via G. Agnesi n. 272, partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 08081300967, prosegua la prestazione del il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r. 20.03.01 raccolti sul territorio del Comune di Lentate sul Seveso dal giorno 01.09.2021 al giorno 28.02.2022, alle medesime
condizioni economiche e di esecuzione del Contratto di servizio Rep. 4491 in data 18.07.2019 derogando, a tal fine, alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme a esso connesse e/o dallo stesso richiamate;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire l’esecuzione del servizio de quo e degli atti conseguenti secondo le modalità e specifiche temporali indicate;
3. di prevedere fin d’ora che, qualora l’affidamento definitivo del servizio de quo nei modi di Legge intervenisse prima del giorno 28.02.2022, la presente ordinanza sarà revocata nelle forme di Legge
DISPONE CHE
la presente Ordinanza sia immediatamente notificata ai seguenti destinatari:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza
Soc. BEA Gestioni S.p.A.
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza
Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
Responsabile del procedimento – SEDE;
nonché:
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
al Comandante provinciale dei Carabinieri
al Questore
al Comandante del Corpo di Polizia Locale;
La presente Ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.lentatesulseveso.mb.it
AVVISA CHE
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.
AVVERTE CHE
è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e, in caso di violazione della stessa, ai trasgressori saranno applicate:
le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
le sanzioni penali conseguenti all’immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria del/i trasgressore/i.
Il Sindaco
Avv. Laura Cristina Paola Ferrari
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.
1
COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTALI E SVILUPPO ECONOMICO
Prot. n. 20210017671
Egr. Sig. Sindaco - Sede -
Oggetto: Gestione del servizio di incenerimento rifiuti solidi urbani non pericolosi- Continuità della gestione - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dell’art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la prosecuzione della gestione del servizio di incenerimento rifiuti solidi urbani non pericolosi raccolti sul territorio di Lentate sul Seveso - codice Cer 20.03.01- a decorrere dal 01.09.2021 – Parere ai sensi dell’art.191, comma 3, D. Lgs. n.
152/2006, e s.m.i.
In relazione all’oggetto, si significa quanto segue:
- il Comune di Lentate sul Seveso (in seguito indicato come “Comune”) partecipa con una quota del 5% (cinque per cento) al capitale di B.E.A. S.p.A. - Brianza Energia Ambiente S.p.A. (in seguito indicata come “B.E.A. S.p.A.”), con sede in Desio Via Agnesi, n.272 83002320154, codice fiscale 83002320154., Società a partecipazione interamente pubblica (gli altri Soci sono la Provincia di Monza e della Brianza e alcuni Comuni della Brianza);
- la suddetta Società esercita la direzione, il coordinamento e il controllo su BEA Gestioni S.p.A., con sede legale in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, n. 272, codice fiscale e partita I.V.A. 08081300967, iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n.
08081300967, caratterizzata da un capitale sociale di Euro 120.000,00;
- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2020 B.E.A. S.p.A. ha promosso una complessa operazione diretta alla trasformazione del modulo di gestione della controllata BEA Gestioni S.p.A. caratterizzata dal passaggio dall’attuale modello di Società mista pubblico - privata al modello di Società in house;
- il Comune intende aderire alla sopra indicata operazione societaria al fine di affidare a BEA Gestioni S.p.A., in esito al perfezionamento dell’operazione e alla condizione che intervenga lo stesso, il servizio integrato di gestione dei rifiuti - che, ai sensi dell’art. 177, comma 2, D. Lgs.
n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), costituisce attività di pubblico interesse - secondo il modello in house providing;
- peraltro, la suddetta deliberazione assembleare 15 dicembre 2020 è attualmente sub iudice, stante la pendenza, avanti il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, dei giudizi promossi da terzi per l’annullamento della stessa (e di altri atti):
* iscritti nel Ruolo Generale (R.G.) ai numeri 928/2021 e 929/2021, giudizi per i quali, in occasione della Camera di Consiglio del 23.06.2021, è stata fissata per la discussione dei
2 ricorsi l’udienza pubblica del giorno 01.12.2021
* iscritto nel R.G. al n. 966/2021 per il quale, al momento, non risulta essere stata ancora fissata alcuna udienza;
non si esclude che siano stati promossi ulteriori analoghi giudizi allo stato non noti al Comune;
- in pendenza dei suddetti giudizi di impugnazione della deliberazione assembleare 15 dicembre 2020 - in esito ai quali la stessa potrebbe essere eventualmente annullata e il cui svolgimento, comunque, richiede tempi non brevi – ed in ossequio ad un giusto principio di cautela pare prudente, prima di procedere all’affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing, attendere la definizione dei suddetti giudizi;
- in ogni caso, a prescindere dal sopra richiamato contenzioso, non è comunque possibile in tempi brevi affidare il servizio di cui trattasi a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing poichè il relativo procedimento è ancora pendente e non è prevedibile con certezza se e quando esso potrà effettivamente perfezionarsi;
- quanto sopra evidenziato determina l’insorgere dell’esigenza di assicurare, nelle more, la continuità della gestione dei servizi che il Comune intende in futuro affidare a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing;
- attualmente i segmenti del servizio di gestione dei rifiuti sono svolti in Lentate sul Seveso da vari Operatori in forza di contratti di appalto stipulati con il Comune recentemente scaduti e in regime di proroga o prossimi alla scadenza e prorogabili;
- in particolare, il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r.
20.03.01 raccolti sul territorio di Lentate sul Seveso, è svolto dall’impresa BEA Gestioni S.p.A.
con sede in Desio (MB), via G. Agnesi n. 272, partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 08081300967, in forza del Contratto di servizio Rep. 4491 in data 18.07.2019 il quale disciplina le modalità di svolgimento del suddetto servizio nel periodo 28.02.2019 – 28.02.2021, prorogato ai sensi dell’art. 3 del Contratto stesso fino al giorno 31.08.2021;
- entro tale data non è possibile procedere non solo all’affidamento del suddetto servizio a BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello in house providing, per le ragioni sopra esposte, ma neppure all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica;
- il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, servizio pubblico essenziale, non può essere in alcun modo interrotto e, di conseguenza, ne deve essere garantita la continuità di erogazione anche a decorrere dal giorno 01.09.2021, successivo alla cessazione degli effetti della proroga a suo tempo disposta;
Alla luce di quanto sopra ricorrono gli estremi per provvedere all’emanazione, da parte del Sindaco, di ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., che stabilisce: “(…) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della
3
salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.
Il comma 3 del medesimo sopra citato art. 191 stabilisce, inoltre, che: “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”.
Ricorrono, altresì, gli estremi per provvedere anche ai sensi dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. n.
267/2000, e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente: “(…) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (…)”, disposizione alla quale è riconducibile la norma speciale prescritta dall’art. 191 D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.
Invero, l’interruzione del Servizio de quo, comporterebbe gravi pericoli per la salute pubblica, l’igiene pubblica e l’ambiente, pericoli la necessità della cui prevenzione esige l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente poiché, al momento, non è possibile provvedere altrimenti.
Infatti:
- il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, per sua natura, non può essere in alcun modo interrotto, anche solo per pochi giorni, per le inevitabili negative conseguenze sulla salute pubblica che la mancanza dello smaltimento dei rifiuti comporterebbe;
- tale situazione si rifletterebbe sullo stato dell’ambiente e della pubblica igiene, determinando il rischio di inquinamento e diffusione di agenti patogeni;
- data l’imminente scadenza del termine del 30.08.2021 non c’è il tempo necessario per perfezionare una procedura ad evidenza pubblica ex D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né è possibile attualmente affidare il servizio in house a BEA Gestioni S.p.A.;
- BEA Gestioni S.p.A. opera ormai da anni nel settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, è tecnicamente preparata e idonea al suo svolgimento e, quindi, è in grado di proseguire alle medesime condizioni contrattuali in essere il servizio svolto per il comune di Lentate sul Seveso;
- la prosecuzione della gestione del servizio da parte del suddetto Operatore avverrebbe, comunque, per un periodo limitato nel tempo (6 – sei mesi);
- la società BEA Gestioni S.p.A., con nota prot. 17144 in data 18.08.2021 si è dichiarata disponibile a proseguire la gestione del servizio il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – codice c.e.r. 20.03.01
- il costo della prosecuzione del servizio da parte di BEA Gestioni S.p.A. troverebbe copertura tra le voci del bilancio in essere
Alla luce di quanto sopra, in qualità di organo tecnico dell’Amministrazione Comunale, si ritiene che il Signor Sindaco possa emettere Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., ed ex art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., per consentire - alle medesime condizioni economiche e di esecuzione del Contratto di servizio Rep. 4491 in data 18.07.2019 la prosecuzione dello stesso da parte di BEA Gestioni S.p.A. dal giorno 01.09.2021 al giorno 28.02.2022.
Lentate sul Seveso lì 30.08.2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE arch. Marco Ciabattoni
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005