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Risoluzione in tema di organizzazione e funzionamento del Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di cassazione.

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Risoluzione in tema di organizzazione e funzionamento del Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di cassazione.

(Risoluzione del 28 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 luglio 2010, ha adottato la seguente risoluzione:

“1.- Il referente per l'informatica della Corte di cassazione, dott.ssa Ersilia Calvanese, con nota del 3 maggio 2010, ha investito la Settima commissione di alcune problematiche relative al CED della Corte di cassazione, conseguenti a scelte operative e provvedimenti organizzativi adottati dal Primo Presidente degli ultimi 2/3 anni. Con tale nota la dott.sa Calvanese ha trasmesso anche una serie di documenti e precisamente:

- dichiarazione del 19 gennaio 2010 a verbale del Consiglio direttivo della Corte di cassazione resa dal suo componente, consigliere Vincenzo Di Cerbo, già referente informatico civile della stessa corte;

- il verbale del Consiglio direttivo in questione;

- la mail del consigliere Di Cerbo alla mailing list dell' ANM di chiarimento in relazione alle preoccupazioni da vari magistrati espresse sul funzionamento del Ced;

- l'intervento dell'Associazione Nazionale Magistrati sul punto;

- il documento messo a disposizione dell'ANM da parte del Primo Presidente;

- il documento del direttore del Ced e dei magistrati addetti in relazione alla loro audizione da parte della ANM, avvenuta il 21 aprile 2010.

2.- La Settima commissione ha ritenuto poi di procedere all'audizione dei magistrati referenti per l'informatica della Corte di cassazione (Ippolisto Parziale e Ersilia Calvanese) e della Procura Generale della Corte di cassazione (Riccardo Fuzio). L'audizione è avvenuta il 5 luglio 2010.

3.- Dagli elementi acquisiti risulta che, per effetto di alcune scelte operative e di soluzioni organizzative adottate dal Primo Presidente della Corte di cassazione negli ultimi 2/3 anni, si è determinato un consistente depotenziamento del CED, con effetti negativi sui progetti di sviluppo nell'informatica giuridica e giudiziaria e sulla funzionalità del sistema giustizia nel suo complesso, riducendo nel contempo anche l'efficacia del CED nella gestione ordinaria.

Il depotenziamento discende dallo spostamento di personale specializzato del CED in altri uffici della Corte con una riduzione progressiva da un totale di circa 150 unità (in servizio al 2004) a circa 50 unità, ancora destinate ad occuparsi dell'informatica, peraltro all'interno di un altro ufficio della Corte.

Oltre allo spostamento del personale è stata adottata un'organizzazione interna (decreto del Primo Presidente del 16 marzo 2009), con la quale è stato costituito un apposito Ufficio (l'Ufficio IV), cui sono state attribuite tutte le competenze del CED ed al quale è stato assegnato pressoché tutto il personale residuo (circa 50 unità). Tale Ufficio è stato posto alle dirette dipendenze della Dirigenza amministrativa.

A seguito delle immediate dimissioni dei magistrati del Ced, con successivo decreto del 31 marzo 2009, è stato previsto che tale nuovo Ufficio dovesse svolgere funzioni di supporto al CED per assicurarne l'operatività. Tale soluzione, che prevede una sorta di dipendenza funzionale dell'Ufficio rispetto al CED, si è rilevata inadeguata per la funzionalità del sistema, restando sempre alla Dirigenza amministrativa la gestione delle risorse (anche sul piano concreto del loro rapporto di lavoro: concessione di ferie, permessi, valutazioni etc.) con evidenti conseguenze in ordine alla definizione delle priorità e alla destinazione o meno delle risorse con riguardo ai progetti in corso.

4.- La peculiarità della vicenda portata all'attenzione del C.S.M. sta nella posizione rivestita dal CED della Corte di cassazione nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo, frutto delle più recenti linee operative adottate dal Ministero della giustizia, nell'ambito della gestione della tecnologia e dell'informatica al servizio della giurisdizione (sia quanto all'informatica giuridica che quanto a quella giudiziaria).

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Al riguardo occorre osservare che il CED della Corte di cassazione, costituito con decreto del Primo Presidente del 3 giugno 1970, fu istituito come ufficio autonomo alle dirette dipendenze della Prima Presidenza con decreto del 22 giugno 1981. Successivamente, la rilevanza assunta dal CED, specie nell'informatica giuridica, in conseguenza del servizio pubblico reso in modo continuativo a tutti gli uffici giudiziari, alla Pubblica Amministrazione ed agli abbonati a pagamento (in particolare gli avvocati), ha determinato la necessità di una regolamentazione del CED con appositi decreti ministeriali o con D.P.R. che ne hanno disciplinato il funzionamento rispetto alla resa del servizio e ne hanno determinato la dotazione organica di personale (specializzato), diverso ed autonomo rispetto a quello della Corte di cassazione (vedi in particolare i D.P.R. n. 322 del 1981 e n. 195 del 2004, nonché il D.M. 8 marzo 2007 - confermato sul punto dal D.M. 5 novembre 2009).

In particolare, i citati Decreti Ministeriali, nel determinare l'organico del CED, nella parte motiva, mentre concentrano in sede ministeriale tutta la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, riconoscono la necessità di conservare il CED della Corte di cassazione per lo svolgimento dei “compiti di istituto”, garantendo ad esso un “idoneo” presidio organico.

Le funzioni specificamente attribuite al CED (che riguardano la giurisdizione nel suo complesso e non solo la Corte di cassazione) ne hanno, quindi, determinato una collocazione del tutto peculiare, unica nel panorama ordinamentale (e come tale anche di difficile qualificazione), che, pur conservando l'originario impianto che vedeva il CED come Ufficio autonomo della Corte di cassazione, individua ora almeno due soggetti coinvolti nelle decisioni che lo riguardano, anche per quanto concerne l'utilizzo del personale specializzato addetto (che fa parte, come detto, di un organico autonomo rispetto a quello della Corte di cassazione): il Primo Presidente ed il Ministro della Giustizia (in particolare DGSIA).

L'avvenuta unificazione (2004) nel CED dell'USI (ufficio creato nel 1997 per gestire l'informatica giudiziaria della Corte ed anch'esso diretto da un magistrato della Corte) finisce per attrarre in tale peculiare situazione anche le funzioni, le strutture ed il personale che facevano parte dell'USI ed ha costituito il riconoscimento dell'importanza, a livello nazionale, dell'informatica giudiziaria della Corte di cassazione (basta solo considerare che tutti gli uffici giudiziari di merito possono accedere alla banca dati dei ricorsi civili e penali).

In mancanza di una ulteriore specifica normativa, che disciplini le competenze in ordine ai provvedimenti organizzativi che riguardano il CED, si pone il concreto problema del coordinamento tra la descritta situazione normativa e i poteri organizzativi della Prima Presidenza della Corte e della Dirigenza, da risolvere alla luce della normativa primaria e secondaria che riguarda in genere il funzionamento degli uffici giudiziari. La rilevanza del CED con riguardo alla funzionalità complessiva della Giurisdizione non può non imporre una scelta che quanto meno preveda la necessaria partecipazione a tutte le decisioni significative, che riguardano l'esistenza ed il funzionamento del CED, non solo del Ministero della giustizia e del Primo Presidente, ma anche del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dello stesso C.S.M..

In tale prospettiva, le scelte organizzative del Primo Presidente (costituzione dell'ufficio IV alle dirette dipendenze della Dirigenza amministrativa e destinazione da parte del Dirigente a tale ufficio del personale specializzato facente parte di un organico autonomo e distinto da quello della Corte, facente capo al Ministero della giustizia) appaiono non solo non conformi al quadro normativo richiamato (nel quale i magistrati continuano a rivestire un ruolo decisivo anche nella gestione della tecnologia e dell'informatica a servizio della giurisdizione, tanto più alla luce della norma di cui all'art. 3-ter della legge 2010 n. 24, che attribuisce al magistrato, capo dell'Ufficio, specifiche responsabilità al riguardo), ma appaiono anche non collocate all'interno del quadro ordinamentale descritto e delle specifiche competenze del Ministro della giustizia e del C.S.M..

Appaiono inoltre non adeguatamente calibrate rispetto al funzionamento degli uffici giudiziari e della giurisdizione nel suo complesso.

In tale situazione appare necessario che le scelte organizzative operate vengano nuovamente valutate dalla Prima Presidenza alla luce del quadro ordinamentale descritto e dell'esigenza indefettibile di assicurare alla giurisdizione le complessive funzionalità rese in oltre quarant'anni di

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funzionamento dal CED, garantendone anche il suo naturale sviluppo, sostenuto dalle particolari competenze dei magistrati che nel tempo hanno dato il loro contributo a realizzare un sistema informatico unico nel suo genere ed oggetto di generale apprezzamento, anche all'estero.

Occorre altresì rivolgere un pressante invito al Ministro della giustizia affinché assicuri la costante funzionalità delle apparecchiature informatiche e il continuo sviluppo delle dotazioni software, mediante il necessario investimento di risorse finanziarie adeguate, anche al fine di scongiurare il ripetersi dei blocchi di funzionalità del sistema informatico che, nelle ultime settimane, hanno più volte sottratto alla giurisdizione un indispensabile strumento di lavoro.

Tanto premesso il Consiglio

delibera di approvare la presente risoluzione.”

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