• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 30-04-2021

Messaggio n. 1764

OGGETTO: Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti

Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto-decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti sulla circolare citata.

In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65 del 2021, si chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

(2)

decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Pertanto, si ribadisce che le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.

Riferimenti

Documenti correlati

170/2017, con la presente circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa

Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si rappresenta che l’articolo 82, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che ai fini della verifica

Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite

OGGETTO: Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare

Al riguardo, alla luce delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza