• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Pensioni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Pensioni"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Pensioni Roma, 26-11-2013

Messaggio n. 19202

OGGETTO: Salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012. Ulteriori chiarimenti.

Con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 è stato fatto presente che risultano esclusi dal beneficio della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, i lavoratori che nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge 214 del 2011 (Riforma Monti Fornero).

Al riguardo, si precisa che tale esclusione opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011. Si applicano, invece, le misure di salvaguardia richiamate in oggetto qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l’applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato comma 10 dell’ articolo 24 sopra menzionato.

Il Direttore Generale Nori

Riferimenti

Documenti correlati

Con le medesime modalità è adeguata alle norme previste dalla legge n. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e

228, all’articolo 1, comma 240, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria

Per effetto di quanto sopra illustrato, è stato predisposto l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all’articolo

La differenza della disciplina sul massimale di retribuzione pensionabile tra lavoratori iscritti alla ex gestione ENPALS e la generalità dei lavoratori non costituisce una disparità

Con riferimento ai soggetti di cui al punto 1 della presente circolare che hanno esercitato la facoltà di opzione, il calcolo della pensione è effettuato secondo il sistema

Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a

che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al