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Vigilanza regolamentare - Patrimonio di vigilanza - Coefficienti patrimoniali Basilea 1 e Basilea 2

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1 1

Università degli Studi di Macerata

ANALISI DEI BILANCI BANCARI

Vigilanza regolamentare - Patrimonio di vigilanza - Coefficienti patrimoniali Basilea 1 e Basilea 2

LEZIONE n.16 DEL 3 APRILE 2012

(2)

AGENDA

LA VIGILANZA REGOLAMENTARE

PATRIMONIO DI VIGILANZA – ASPETTI GENERALI

STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

GRANDI RISCHI E CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

RISCHI DI MERCATO

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ – INDICAZIONI GENERALI

POSIZIONE PATRIMONIALE – INDICAZIONI GENERALI

BASILEA I

Presentazione generale dell’Accordo BIS I Aspetti positivi e negativi

BASILEA II

Proposta di revisione dell’Accordo I Tre Pilastri

La struttura I tempi

Elementi chiave di Basilea II La filosofia di Basilea II

(3)

LA VIGILANZA REGOLAMENTARE

Con la circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - sono state recepite le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea II").”.

La circolare n. 155 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali – contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni su base individuale e consolidata.

Gli schemi segnaletici individuali e consolidati si articolano i

Gli schemi segnaletici individuali e consolidati si articolano in cinque sezioni:n cinque sezioni:

1. Patrimonio di vigilanza;

2. Coefficiente di solvibilità;

3. Grandi rischi;

4. Rischi di mercato;

5. Posizione patrimoniale

(4)

LA VIGILANZA REGOLAMENTARE

Periodicit

Periodicità à delle segnalazioni: delle segnalazioni:

 trimestrale per le segnalazioni individuali; 

 semestrale per le segnalazioni consolidate, ad eccezione della sezione sui grandi rischi che ha cadenza trimestrale

Gli organi aziendali, hanno la responsabilit

Gli organi aziendali, hanno la responsabilità à per la correttezza del calcolo per la correttezza del calcolo delle attivit

delle attività à di rischio ponderate e delle relative segnalazioni alla Banca di rischio ponderate e delle relative segnalazioni alla Banca d’ d ’Italia, nonch Italia, nonch é é per l’ per l ’adeguatezza delle procedure di produzione e di adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo

controllo.

(5)

5 5

PATRIMONIO DI VIGILANZA – ASPETTI GENERALI

Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi relativi alla complessiva attività bancaria. Costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche.

Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale: i

requisiti patrimoniali e le regole sulla concentrazione dei rischi.

(6)

PATRIMONIO DI VIGILANZA – ASPETTI GENERALI

Le disposizioni indicate nelle circolari 163 e 155 recepiscono altresì gli

orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell’impatto

derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

sul calcolo del patrimonio di vigilanza. In particolare, è stata concordata

l’introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al

fine di salvaguardare la qualità del patrimonio e di ridurne la potenziale

volatilità indotta dall’applicazione dei nuovi principi contabili.

(7)

7

STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

E’ costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Il Patrimonio di vigilanza

Il Patrimonio di vigilanza è è costituito dal patrimonio di base più costituito dal patrimonio di base pi ù il patrimonio il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni

supplementare, al netto delle deduzioni Gli elementi positivi devono essere

Gli elementi positivi devono essere:

nella piena disponibilità della banca: in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali

stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura

fiscale.

(8)

Patrimonio di base (TIER 1) Elementi positivi

Elementi negativi

Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre Valore positivo

Valore negativo

Patrimonio di base – elementi da dedurre Patrimonio di base

Valore positivo Valore negativo

Patrimonio Supplementare (TIER 2) Elementi positivi

Elementi negativi

Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre Valore positivo

Valore negativo

Patrimonio supplementare – elementi da dedurre Patrimonio supplementare

Valore positivo Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

Patrimonio di vigilanza Valore positivo

STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

(9)

9

PATRIMONIO DI BASE – TIER 1

Elementi di qualit

Elementi di qualitàà primaria (Elementi positivi):primaria (Elementi positivi):

a1 . Capitale versato;

a2. Riserve, compreso il sovrapprezzo azioni;

a3. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale;

a4. Utile del periodo;

a5. Filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.

Da tali elementi vanno dedotte

Da tali elementi vanno dedotte (Elementi negativi):(Elementi negativi): b1. Azioni proprie;

b2. Avviamento;

b3. Immobilizzazioni immateriali;

b4. Rettifiche di valore su crediti;

b5. Perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;

b6. Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione al fine di vigilanza;

b7. Altri elementi negativi;

b8. Filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

(10)

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – TIER 2

E’E’ costituito dai seguenti elementi nei limiti dicostituito dai seguenti elementi nei limiti dicomputabilitcomputabilitàà

( (

Elementi positiviElementi positivi

):

a1 . Riserve di valutazione;

a2. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;

a3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;

a4. Plusvalenze nette su partecipazioni;

a5. Eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite stesse;

a6. Altri elementi positivi;

a7. Filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare.

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative

( (

Elementi negativi) :Elementi negativi) b1. Minusvalenze nette su partecipazioni;

b2. Altri elementi negativi;

b3. Filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare;

(11)

11

DEDUZIONI

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi di seguiti indicati:

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato

Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10%

del capitale dell'ente partecipato

Partecipazioni in societa' di assicurazione

Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive

Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni

(12)

LIMITI DI COMPUTABILITA’

La disciplina determina anche dei limiti di computabilita’:

Patrimonio di base: è integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza;

Strumenti innovativi e non innovativi di capitale: sono computabili per il 15%

del patrimonio di base al lordo delle deduzioni;

Patrimonio supplementare: è ammesso nel calcolo entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni;

Passività subordinate: sono computate nel patrimonio supplementare entro

un massimo pari al 50% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni.

(13)

13

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

Può essere utilizzato solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Elementi che formano il patrimonio di 3° livello:

 la quota di passività subordinate di 2° livello con computabile nel patrimonio supplementare perché eccedente il 50% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni;

 le passività subordinate di 3° livello, al netto dei relativi filtri prudenziali negativi

Il Patrimonio di 3

Il Patrimonio di 3°°livellolivello èè ammesso entro il limite del 71,4% dei requisiti patrimonialiammesso entro il limite del 71,4% dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoni

sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio diali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio

controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione ai fini didi negoziazione ai fini di vigilanza

vigilanza

(14)

AMMONTARE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il Il Patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al Patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l

capitale iniziale richiesto per l’ ’autorizzazione all autorizzazione all’ ’attivit attività à bancaria. bancaria.

(15)

15

ESEMPIO – MPS Parte F di Nota Integrativa

(16)

ESEMPIO – MPS Parte F di Nota Integrativa

(17)

17 Per grandi rischi si intendono le esposizioni di importo pari o superiore al 10%

del patrimonio di vigilanza;

Poiché l'insolvenza di un grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, le banche devono:

• acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare il singolo cliente e le sue connessioni di tipo giuridico ed economico, tali che le difficoltà di rimborso o di funding di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri

• attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere i grandi rischi, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo

• controllare i rischi che il gruppo bancario può assumere nel suo complesso

A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.

GRANDI RISCHI E CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

(18)

E’ previsto l’obbligo per le banche e i gruppi bancari di rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operativit

requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operativitàà sui mercati riguardanti glisui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

strumenti finanziari, le valute e le merci. I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi diI requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato

mercato si possono calcolare mediante l’si possono calcolare mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate o diutilizzo di metodologie standardizzate o di modelli interni

modelli interni

Rischi disciplinati:

Rischi disciplinati:

Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigila Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:nza:

- rischio di posizione;- - rischio di regolamento;

- rischio di concentrazione Con riferimento all

Con riferimento all’’intero bilancio:intero bilancio:

RISCHI DI MERCATO

(19)

RISCHIO DI POSIZIONE:

esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente

RISCHIO DI REGOLAMENTO:

esprime il rischio sulle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza non regolate dopo la loro data di scadenza

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE:

si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza che determinano il superamento del “limite individuale di fido” previsto dalla disciplina della concentrazione dei rischi

RISCHI DISCIPLINATI CON RIFERIMENTO

AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

RISCHI DI MERCATO

(20)

RISCHIO DI CAMBIO:

rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI:

le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte"

RISCHI DISCIPLINATI CON RIFERIMENTO

AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ALL’INTERO BILANCIO

RISCHI DI MERCATO

(21)

21 La normativa di Banca d’Italia individua il requisito patrimoniale minimo che le

banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilità della controparte.

Tale requisito è determinato come quota percentuale del complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse.

Il rischio creditizio delle diverse attività viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

• natura delle controparti debitrici;

• rischio paese;

• garanzie ricevute

I requisiti patrimoniali possono essere determinati secondo una metodologia di calcolo standardizzata oppure secondo una metodologia basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d’Italia

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ – INDICAZIONI GENERALI

(22)

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ – INDICAZIONI GENERALI

Il requisito minimo di patrimonializzazione è rappresentato dall’ammontare del patrimonio di vigilanza pari all’ 8% del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio) –

Sono esclusi dalle attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca.

Le indicazioni dei requisiti regolamentari hanno carattere minimale, poiché in presenza di particolari situazioni aziendali, Banca d’Italia può richiedere che una banca o un gruppo bancario osservi un requisito patrimoniale più elevato di quello stabilito in via generale, per tale ragione, si richiede ai competenti organi aziendali di tenere sotto costante controllo l’adeguatezza patrimoniale in relazione alle

caratteristiche dell’attività svolta.

(23)

23 La posizione patrimoniale individuale delle banche è determinata confrontando

l’ammontare complessivo dei requisiti patrimoniali richiesti ridotti del 25% nel caso di appartenenza ad un gruppo bancario con il “patrimonio di vigilanza individuale incluso il patrimonio di 3° livello”.

Se il patrimonio di vigilanza individuale incluso il patrimonio di 3° livello risulta superiore si determina un’eccedenza, viceversa una deficienza.

POSIZIONE PATRIMONIALE – INDICAZIONI GENERALI

(24)

1988 … Basel I: Capital Accord (CAD 1):

sistema di misurazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche

BASILEA I

Presentazione generale dell’Accordo …

Il Comitato di Basilea è:

organismo della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank of International Settlement - BIS) creato nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei Paesi appartenenti al Gruppo dei 10

designato per la regolamentazione dell’attività bancaria internazionale

(25)

PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ACCORDO DEL 1988 CHE VA SOTTO IL NOME DI BASILEA 1

Rafforzare la solidità e solvibilità del sistema bancario internazionale (introduzione di requisiti minimi di capitale correlati al rischio)

Ridurre le differenze competitive fra le banche attive a livello internazionale (introduzione di un approccio standard)

Ridurre il verificarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale

BASILEA I

Presentazione generale dell’Accordo …

(26)

Patrimonio di Vigilanza

%

 8

A PV iRW i ponderazione Fattori di (rischio di credito) PRINCIPIO

ogni attività posta in essere comporta l’assunzione di un certo grado di rischio.

Tale rischio deve essere quantificato e supportato da capitale (cd “patrimonio di vigilanza”)

BASILEA I

Presentazione generale dell’Accordo …

APR Attività ponderate per

il rischio

(27)

27

Con Basilea I l’ammontare minimo di capitale è legato semplicemente alla dimensione degli attivi e non alla loro qualità

Fattori di ponderazione:

- 0% Stati

- 20% Enti Pubblici e Banche - 50% Mutui a privati

- 100% Imprese

ATTRIBUTI E CARATTERISTICHE

DEL PRENDITORE Titoli

Crediti

Immobili

Passività

Depositi

Capitale

Capitale minimo = 8% crediti ponderati

Esposizione Banca

(a)

Fattori di ponderazione

(b)

Attivo ponderato

(c)

Coefficiente patrimoniale

Requisito minimo di capitale

100 =(a) * (b) 8% =(c) * (d)

(d) (e)

0% - 20% - 50% - 100%

IL RISCHIO HA UN PESO MARGINALE

BASILEA I

Presentazione generale dell’accordo

(28)

POSITIVO

ha disciplinato per la prima volta il principio del nesso tra consistenza patrimoniale e rischi assunti

ha introdotto una base comune per valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche

NEGATIVO

non consente di sfruttare i vantaggi collegati agli sviluppi nelle metodologie di misurazione del rischio di credito più avanzati e precisi

non offre incentivi al miglioramento delle prassi gestionali non considera alcune tipologie di rischio (operativi)

non avvicina il patrimonio di vigilanza al concetto di capitale economico (risorsa dedicata alla copertura dei rischi che consente la continuità e la stabilità aziendale)

BASILEA I

Aspetti positivi e negativi

(29)

QUALI SI SONO RIVELATI I LIMITI DELL’ACCORDO DI BASILEA 1?

Mancata considerazione del diverso merito di credito tra differenti imprese e tra imprese e privati, tutti soggetti a un Rwa del 100%

Scarsa considerazione degli effetti di riduzione del rischio connessi a

garanzie particolari o ai credit derivatives

Mancato riconoscimento degli strumenti interni di misurazione del

rischio

Mancanza della valutazione del rischio operativo, che include le

perdite dirette o indirette risultanti dall’inadeguatezza o dalla

disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni

BASILEA I

Aspetti positivi e negativi

(30)

L’Accordo si applica a tutte le banche che operano sui mercati internazionali

Nella Comunità Europea è stata recepita da specifica Direttiva CAD (Capital

Adequacy Directive) e si applica a tutte le banche operanti all’interno

della comunità europea ed inoltre …

le banche di portata comunitaria e dotate di succursali in altri stati membri e le banche extracomunitarie con succursali in uno o più Stati membri

le holding non bancarie su base consolidata al fine di “catturare” anche le altre attività finanziarie rilevanti condotte all’interno del gruppo

BASILEA II

Proposta di revisione dell’accordo …

(31)

31

2001 - The New Basel Capital Accord

La nuova regolamentazione di Basilea II lega il capitale alla qualità dei crediti.

Le ragioni del nuovo accordo sono legate alla necessità di porre maggiore chiarezza ed assegnare criteri definiti in presenza di un sistema bancario caratterizzato da:

abbattimento di barriere internazionali / operazioni cross-border presenza di grandi gruppi bancari sovranazionali

nuove famiglie di prodotti sofisticati

BASILEA II

Proposta di revisione dell’accordo …

(32)

•L’introduzione di sistemi interni di rating a supporto della determinazione dei requisiti minimi del patrimonio delle banche comporta che …

… al crescere della rischiosità del cliente corrisponderà, a parità di linea di credito, un maggiore capitale assorbito da destinare ai fini di Vigilanza

La nuova regolamentazione di Basilea II lega il capitale minimo da detenere ai fini di Vigilanza alla qualità dell’attivo.

BASILEA II

Proposta di revisione dell’accordo …

(33)

33

BASILEA II – i 3 pilastri

I I

Requisiti Requisiti patrimoniali patrimoniali

minimi minimi

III III

Informazione al Informazione al pubblico / disciplina pubblico / disciplina

di mercato di mercato II II

Controlli Controlli prudenziali prudenziali sull’ sull ’adeguatezza adeguatezza

patrimoniale patrimoniale

Introduce nuove modalità di misurazione dei fabbisogni di capitale in relazione ai diversi profili di rischio

Regolamenta il processo interattivo tra le Autorità di Vigilanza e le Banche, definendo le modalità di controllo e di supervisione sull’adeguatezza del Patrimonio di Vigilanza delle Banche

Disciplina la normativa sulla trasparenza di informazione da parte delle Banche obbligandole a rendere pubbliche informazioni sulle tecniche di allocazione del capitale e sul processo di controllo e gestione dei rischi

(34)

Requisiti patrimoniali - Nuove modalità di

calcolo del requisito Patrimoniale

- Aderenza tra rischi e capitale

- Nuove categorie di rischio

Controllo Prudenziale (Supervisory Review)

Definisce i compiti delle autorità nazionali di

supervisione nell’applicare la regolamentazione(ICAAP- SREP):

- intervenire sui contenuti minimi di capitale

- incentivare la gestione attiva del capitale - valutare la gestione e il controllo

Disciplina di mercato

Impone alle Banche maggiore trasparenza riguardo a capitale, misurazione e gestione del rischio, livelli di rischio Pillar 1

REQUISITI MINIMI

PATRIMONIALI

Pillar 2 CONTROLLO PRUDENZIALE

Pillar 3 DISCIPLINA DI MERCATO

PILLARS

PILLARS

Basilea 2

Adeguatezza patrimoniale

BASILEA II: i 3 pilastri

RISCHIO DI CREDITO

RISCHIO DI MERCATO RISCHIO OPERATIVO + ALTRI

. ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

. ESPOSIZIONE AI RISCHI

(35)

35

19881988 Assenza

normativa Assenza normativa

20012001 Basilea I

Basilea I

Basilea II normativa Basilea II normativa

Versione definitiva

Versione definitiva

Basilea II in vigore

Basilea II in vigore

Deadline prevista per implementazione

nuove regole

 Basato su una singola misura di rischio (natura controparte)

 Prevede un unico approccio

 Ha una struttura rigida

 Maggiore enfasi sulle metodologie interne delle banche, supervisione critica e disciplina di mercato

 Flessibilità, scelta tra approcci diversi, incentivi per un migliore risk management

 Maggiore risk sensitivity

20082008 20062006

Fonti per normativa ed aggiornamenti su Basilea 2

Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia - Circolare 263 del 2006 www.bancaditalia.it

www.abi.it www.bis.org

BASILEA II: tempi

(36)

La regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche,

dettando regole differenziate

L'ambito di applicazione della regolamentazione, fermo il rispetto delle disposizioni per le banche non appartenenti a gruppi, è prevalentemente di tipo consolidato: sono ridotti, infatti, gli istituti prudenziali riferiti alle singole componenti del gruppo, in modo tale da garantire la neutralità delle norme prudenziali rispetto alle scelte organizzative degli intermediari, e sono previste riduzioni sui requisiti patrimoniali delle componenti individuali.

ELEMENTI CHIAVE BASILEA II

(37)

37

I Requisiti patrimoniali minimi fronteggiano i rischi tipici dell'attività bancaria (credito, di mercato e operativi)

Resta fermo il principio generale per cui il Patrimonio di Vigilanza (P) non può essere inferiore all'8 per cento delle Attività ponderate per il rischio (APR)

Ciò implica che le banche possono assumere Attività (ponderate) per un ammontare che non ecceda un multiplo pari a 12,5 volte il Patrimonio di Vigilanza.

12,5 rappresenta perciò il coefficiente di leva finanziaria implicitamente ammesso dalla normativa

.

ELEMENTI CHIAVE BASILEA II

(38)

La formula di base resta:

P>=8% *APR

dove P è il patrimonio di vigilanza

APR sono le attività ponderate per il rischio 8% è il livello minimo di patrimonializzazione.

"Basilea 2" non ha modificato il livello dell'8% e ha operato solo marginali innovazioni sulla definizione di patrimonio di vigilanza

Ciò che ha cambiato in maniera rilevante è la definizione di APR

ELEMENTI CHIAVE BASILEA II

(39)

LA “FILOSOFIA” di BASILEA 2

Avvicinare le Avvicinare le valutazioni di valutazioni di vigilanza e quelle vigilanza e quelle

aziendali aziendali

Basare la Basare la quantificazione quantificazione del capitale su del capitale su dati interni/di dati interni/di

mercato mercato

Il divario tra le metodologie di misurazione

"regolamentari" e "aziendali" ha accresciuto le differenze di valutazione del capitale e ha impoverito il contenuto informativo del

"regulatory capital“. L'inaccuratezza delle ponderazioni per il rischio di credito era messa in luce dal livello relativamente più evoluto delle tecniche di misurazione dei rischi di mercato (anche nella versione del modello standard)

Nel frattempo l'industria bancaria andava sviluppando metodologie avanzate di misurazione dei rischi creditizi a livello di portafoglio, alla stregua di quanto già applicato ai rischi di mercato (Credit VaR) fare evolvere la filosofia sottostante la valutazione del rischio/capitale.

(40)

ALTRI ELEMENTI INNOVATIVI DI BASILEA II

Allargamento delle tipologie di rischio rilevanti per le Autorità di vigilanza (in particolare, rischio operativo)

"sistematizzazione" regolamentare di strumenti operativi di tipo innovativo, quali le operazioni di cartolarizzazione

maggior grado di riconoscimento delle tecniche di mitigazione

del rischio

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