1 1
Università degli Studi di Macerata
ANALISI DEI BILANCI BANCARI
Vigilanza regolamentare - Patrimonio di vigilanza - Coefficienti patrimoniali Basilea 1 e Basilea 2
LEZIONE n.16 DEL 3 APRILE 2012
AGENDA
LA VIGILANZA REGOLAMENTARE
PATRIMONIO DI VIGILANZA – ASPETTI GENERALI
STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE
GRANDI RISCHI E CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
RISCHI DI MERCATO
COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ – INDICAZIONI GENERALI
POSIZIONE PATRIMONIALE – INDICAZIONI GENERALI
BASILEA I
Presentazione generale dell’Accordo BIS I Aspetti positivi e negativi
BASILEA II
Proposta di revisione dell’Accordo I Tre Pilastri
La struttura I tempi
Elementi chiave di Basilea II La filosofia di Basilea II
LA VIGILANZA REGOLAMENTARE
Con la circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - sono state recepite le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea II").”.
La circolare n. 155 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali – contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni su base individuale e consolidata.
Gli schemi segnaletici individuali e consolidati si articolano i
Gli schemi segnaletici individuali e consolidati si articolano in cinque sezioni:n cinque sezioni:
1. Patrimonio di vigilanza;
2. Coefficiente di solvibilità;
3. Grandi rischi;
4. Rischi di mercato;
5. Posizione patrimoniale
LA VIGILANZA REGOLAMENTARE
Periodicit
Periodicità à delle segnalazioni: delle segnalazioni:
trimestrale per le segnalazioni individuali;
semestrale per le segnalazioni consolidate, ad eccezione della sezione sui grandi rischi che ha cadenza trimestrale
Gli organi aziendali, hanno la responsabilit
Gli organi aziendali, hanno la responsabilità à per la correttezza del calcolo per la correttezza del calcolo delle attivit
delle attività à di rischio ponderate e delle relative segnalazioni alla Banca di rischio ponderate e delle relative segnalazioni alla Banca d’ d ’Italia, nonch Italia, nonch é é per l’ per l ’adeguatezza delle procedure di produzione e di adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo
controllo.
5 5
PATRIMONIO DI VIGILANZA – ASPETTI GENERALI
Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi relativi alla complessiva attività bancaria. Costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche.
Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale: i
requisiti patrimoniali e le regole sulla concentrazione dei rischi.
PATRIMONIO DI VIGILANZA – ASPETTI GENERALI
Le disposizioni indicate nelle circolari 163 e 155 recepiscono altresì gli
orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell’impatto
derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
sul calcolo del patrimonio di vigilanza. In particolare, è stata concordata
l’introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al
fine di salvaguardare la qualità del patrimonio e di ridurne la potenziale
volatilità indotta dall’applicazione dei nuovi principi contabili.
7
STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE
E’ costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.
Il Patrimonio di vigilanza
Il Patrimonio di vigilanza è è costituito dal patrimonio di base più costituito dal patrimonio di base pi ù il patrimonio il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni
supplementare, al netto delle deduzioni Gli elementi positivi devono essere
Gli elementi positivi devono essere:
nella piena disponibilità della banca: in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali
stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura
fiscale.
• Patrimonio di base (TIER 1) Elementi positivi
Elementi negativi
Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre Valore positivo
Valore negativo
Patrimonio di base – elementi da dedurre Patrimonio di base
Valore positivo Valore negativo
• Patrimonio Supplementare (TIER 2) Elementi positivi
Elementi negativi
Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre Valore positivo
Valore negativo
Patrimonio supplementare – elementi da dedurre Patrimonio supplementare
Valore positivo Valore negativo
Elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare
• Patrimonio di vigilanza Valore positivo
STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE
9
PATRIMONIO DI BASE – TIER 1
Elementi di qualit
Elementi di qualitàà primaria (Elementi positivi):primaria (Elementi positivi):
a1 . Capitale versato;
a2. Riserve, compreso il sovrapprezzo azioni;
a3. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale;
a4. Utile del periodo;
a5. Filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.
Da tali elementi vanno dedotte
Da tali elementi vanno dedotte (Elementi negativi):(Elementi negativi): b1. Azioni proprie;
b2. Avviamento;
b3. Immobilizzazioni immateriali;
b4. Rettifiche di valore su crediti;
b5. Perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
b6. Rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione al fine di vigilanza;
b7. Altri elementi negativi;
b8. Filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – TIER 2
E’E’ costituito dai seguenti elementi nei limiti dicostituito dai seguenti elementi nei limiti dicomputabilitcomputabilitàà
( (
Elementi positiviElementi positivi):
a1 . Riserve di valutazione;
a2. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
a3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;
a4. Plusvalenze nette su partecipazioni;
a5. Eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite stesse;
a6. Altri elementi positivi;
a7. Filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare.
Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative
Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative
( (
Elementi negativi) :Elementi negativi) b1. Minusvalenze nette su partecipazioni;b2. Altri elementi negativi;
b3. Filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare;
11
DEDUZIONI
Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi di seguiti indicati:
Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10%
del capitale dell'ente partecipato
Partecipazioni in societa' di assicurazione
Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
LIMITI DI COMPUTABILITA’
La disciplina determina anche dei limiti di computabilita’:
Patrimonio di base: è integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza;
Strumenti innovativi e non innovativi di capitale: sono computabili per il 15%
del patrimonio di base al lordo delle deduzioni;
Patrimonio supplementare: è ammesso nel calcolo entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni;
Passività subordinate: sono computate nel patrimonio supplementare entro
un massimo pari al 50% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni.
13
PATRIMONIO DI 3° LIVELLO
Può essere utilizzato solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza
Elementi che formano il patrimonio di 3° livello:
la quota di passività subordinate di 2° livello con computabile nel patrimonio supplementare perché eccedente il 50% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni;
le passività subordinate di 3° livello, al netto dei relativi filtri prudenziali negativi
Il Patrimonio di 3
Il Patrimonio di 3°°livellolivello èè ammesso entro il limite del 71,4% dei requisiti patrimonialiammesso entro il limite del 71,4% dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoni
sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio diali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio
controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione ai fini didi negoziazione ai fini di vigilanza
vigilanza
AMMONTARE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA
Il Il Patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al Patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l
capitale iniziale richiesto per l’ ’autorizzazione all autorizzazione all’ ’attivit attività à bancaria. bancaria.
15
ESEMPIO – MPS Parte F di Nota Integrativa
ESEMPIO – MPS Parte F di Nota Integrativa
17 Per grandi rischi si intendono le esposizioni di importo pari o superiore al 10%
del patrimonio di vigilanza;
Poiché l'insolvenza di un grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, le banche devono:
• acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare il singolo cliente e le sue connessioni di tipo giuridico ed economico, tali che le difficoltà di rimborso o di funding di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri
• attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere i grandi rischi, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo
• controllare i rischi che il gruppo bancario può assumere nel suo complesso
A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.
GRANDI RISCHI E CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
E’ previsto l’obbligo per le banche e i gruppi bancari di rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operativit
requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operativitàà sui mercati riguardanti glisui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.
strumenti finanziari, le valute e le merci. I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi diI requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato
mercato si possono calcolare mediante l’si possono calcolare mediante l’utilizzo di metodologie standardizzate o diutilizzo di metodologie standardizzate o di modelli interni
modelli interni
Rischi disciplinati:
Rischi disciplinati:
Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigila Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:nza:
- rischio di posizione;- - rischio di regolamento;
- rischio di concentrazione Con riferimento all
Con riferimento all’’intero bilancio:intero bilancio:
RISCHI DI MERCATO
RISCHIO DI POSIZIONE:
esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente
RISCHIO DI REGOLAMENTO:
esprime il rischio sulle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza non regolate dopo la loro data di scadenza
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE:
si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza che determinano il superamento del “limite individuale di fido” previsto dalla disciplina della concentrazione dei rischi
RISCHI DISCIPLINATI CON RIFERIMENTO
AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA
RISCHI DI MERCATO
RISCHIO DI CAMBIO:
rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI:
le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte"
RISCHI DISCIPLINATI CON RIFERIMENTO
AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ALL’INTERO BILANCIO
RISCHI DI MERCATO
21 La normativa di Banca d’Italia individua il requisito patrimoniale minimo che le
banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilità della controparte.
Tale requisito è determinato come quota percentuale del complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse.
Il rischio creditizio delle diverse attività viene valutato sulla base dei seguenti fattori:
• natura delle controparti debitrici;
• rischio paese;
• garanzie ricevute
I requisiti patrimoniali possono essere determinati secondo una metodologia di calcolo standardizzata oppure secondo una metodologia basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d’Italia
COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ – INDICAZIONI GENERALI
COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ – INDICAZIONI GENERALI
Il requisito minimo di patrimonializzazione è rappresentato dall’ammontare del patrimonio di vigilanza pari all’ 8% del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio) –
Sono esclusi dalle attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca.
Le indicazioni dei requisiti regolamentari hanno carattere minimale, poiché in presenza di particolari situazioni aziendali, Banca d’Italia può richiedere che una banca o un gruppo bancario osservi un requisito patrimoniale più elevato di quello stabilito in via generale, per tale ragione, si richiede ai competenti organi aziendali di tenere sotto costante controllo l’adeguatezza patrimoniale in relazione alle
caratteristiche dell’attività svolta.
23 La posizione patrimoniale individuale delle banche è determinata confrontando
l’ammontare complessivo dei requisiti patrimoniali richiesti ridotti del 25% nel caso di appartenenza ad un gruppo bancario con il “patrimonio di vigilanza individuale incluso il patrimonio di 3° livello”.
Se il patrimonio di vigilanza individuale incluso il patrimonio di 3° livello risulta superiore si determina un’eccedenza, viceversa una deficienza.
POSIZIONE PATRIMONIALE – INDICAZIONI GENERALI
1988 … Basel I: Capital Accord (CAD 1):
sistema di misurazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche
BASILEA I
Presentazione generale dell’Accordo …
Il Comitato di Basilea è:
organismo della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank of International Settlement - BIS) creato nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei Paesi appartenenti al Gruppo dei 10
designato per la regolamentazione dell’attività bancaria internazionale
PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ACCORDO DEL 1988 CHE VA SOTTO IL NOME DI BASILEA 1
Rafforzare la solidità e solvibilità del sistema bancario internazionale (introduzione di requisiti minimi di capitale correlati al rischio)
Ridurre le differenze competitive fra le banche attive a livello internazionale (introduzione di un approccio standard)
Ridurre il verificarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale
BASILEA I
Presentazione generale dell’Accordo …
Patrimonio di Vigilanza
%
8
A PV i RW i ponderazione Fattori di (rischio di credito) PRINCIPIO
ogni attività posta in essere comporta l’assunzione di un certo grado di rischio.
Tale rischio deve essere quantificato e supportato da capitale (cd “patrimonio di vigilanza”)
BASILEA I
Presentazione generale dell’Accordo …
APR Attività ponderate per
il rischio
27
Con Basilea I l’ammontare minimo di capitale è legato semplicemente alla dimensione degli attivi e non alla loro qualità
Fattori di ponderazione:
- 0% Stati
- 20% Enti Pubblici e Banche - 50% Mutui a privati
- 100% Imprese
ATTRIBUTI E CARATTERISTICHE
DEL PRENDITORE Titoli
Crediti
Immobili
Passività
Depositi
Capitale
Capitale minimo = 8% crediti ponderati
Esposizione Banca
(a)
Fattori di ponderazione
(b)
Attivo ponderato
(c)
Coefficiente patrimoniale
Requisito minimo di capitale
100€ =(a) * (b) 8% =(c) * (d)
(d) (e)
0% - 20% - 50% - 100%
IL RISCHIO HA UN PESO MARGINALE
BASILEA I
Presentazione generale dell’accordo
POSITIVO
ha disciplinato per la prima volta il principio del nesso tra consistenza patrimoniale e rischi assunti
ha introdotto una base comune per valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche
NEGATIVO
non consente di sfruttare i vantaggi collegati agli sviluppi nelle metodologie di misurazione del rischio di credito più avanzati e precisi
non offre incentivi al miglioramento delle prassi gestionali non considera alcune tipologie di rischio (operativi)
non avvicina il patrimonio di vigilanza al concetto di capitale economico (risorsa dedicata alla copertura dei rischi che consente la continuità e la stabilità aziendale)
BASILEA I
Aspetti positivi e negativi
QUALI SI SONO RIVELATI I LIMITI DELL’ACCORDO DI BASILEA 1?
Mancata considerazione del diverso merito di credito tra differenti imprese e tra imprese e privati, tutti soggetti a un Rwa del 100%
Scarsa considerazione degli effetti di riduzione del rischio connessi a
garanzie particolari o ai credit derivatives
Mancato riconoscimento degli strumenti interni di misurazione del
rischio
Mancanza della valutazione del rischio operativo, che include le
perdite dirette o indirette risultanti dall’inadeguatezza o dalla
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni
BASILEA I
Aspetti positivi e negativi
L’Accordo si applica a tutte le banche che operano sui mercati internazionali
Nella Comunità Europea è stata recepita da specifica Direttiva CAD (Capital
Adequacy Directive) e si applica a tutte le banche operanti all’internodella comunità europea ed inoltre …
le banche di portata comunitaria e dotate di succursali in altri stati membri e le banche extracomunitarie con succursali in uno o più Stati membri
le holding non bancarie su base consolidata al fine di “catturare” anche le altre attività finanziarie rilevanti condotte all’interno del gruppo
BASILEA II
Proposta di revisione dell’accordo …
31
2001 - The New Basel Capital Accord
La nuova regolamentazione di Basilea II lega il capitale alla qualità dei crediti.
Le ragioni del nuovo accordo sono legate alla necessità di porre maggiore chiarezza ed assegnare criteri definiti in presenza di un sistema bancario caratterizzato da:
abbattimento di barriere internazionali / operazioni cross-border presenza di grandi gruppi bancari sovranazionali
nuove famiglie di prodotti sofisticati
BASILEA II
Proposta di revisione dell’accordo …
•L’introduzione di sistemi interni di rating a supporto della determinazione dei requisiti minimi del patrimonio delle banche comporta che …
… al crescere della rischiosità del cliente corrisponderà, a parità di linea di credito, un maggiore capitale assorbito da destinare ai fini di Vigilanza
La nuova regolamentazione di Basilea II lega il capitale minimo da detenere ai fini di Vigilanza alla qualità dell’attivo.
BASILEA II
Proposta di revisione dell’accordo …
33
BASILEA II – i 3 pilastri
I I
Requisiti Requisiti patrimoniali patrimoniali
minimi minimi
III III
Informazione al Informazione al pubblico / disciplina pubblico / disciplina
di mercato di mercato II II
Controlli Controlli prudenziali prudenziali sull’ sull ’adeguatezza adeguatezza
patrimoniale patrimoniale
Introduce nuove modalità di misurazione dei fabbisogni di capitale in relazione ai diversi profili di rischio
Regolamenta il processo interattivo tra le Autorità di Vigilanza e le Banche, definendo le modalità di controllo e di supervisione sull’adeguatezza del Patrimonio di Vigilanza delle Banche
Disciplina la normativa sulla trasparenza di informazione da parte delle Banche obbligandole a rendere pubbliche informazioni sulle tecniche di allocazione del capitale e sul processo di controllo e gestione dei rischi
Requisiti patrimoniali - Nuove modalità di
calcolo del requisito Patrimoniale
- Aderenza tra rischi e capitale
- Nuove categorie di rischio
Controllo Prudenziale (Supervisory Review)
Definisce i compiti delle autorità nazionali di
supervisione nell’applicare la regolamentazione(ICAAP- SREP):
- intervenire sui contenuti minimi di capitale
- incentivare la gestione attiva del capitale - valutare la gestione e il controllo
Disciplina di mercato
Impone alle Banche maggiore trasparenza riguardo a capitale, misurazione e gestione del rischio, livelli di rischio Pillar 1
REQUISITI MINIMI
PATRIMONIALI
Pillar 2 CONTROLLO PRUDENZIALE
Pillar 3 DISCIPLINA DI MERCATO
PILLARS
PILLARS
Basilea 2
Adeguatezza patrimoniale
BASILEA II: i 3 pilastri
RISCHIO DI CREDITO
RISCHIO DI MERCATO RISCHIO OPERATIVO + ALTRI
. ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
. ESPOSIZIONE AI RISCHI
35
19881988 Assenza
normativa Assenza normativa
20012001 Basilea I
Basilea I
Basilea II normativa Basilea II normativa
Versione definitiva
Versione definitiva
Basilea II in vigore
Basilea II in vigore
Deadline prevista per implementazione
nuove regole
Basato su una singola misura di rischio (natura controparte)
Prevede un unico approccio
Ha una struttura rigida
Maggiore enfasi sulle metodologie interne delle banche, supervisione critica e disciplina di mercato
Flessibilità, scelta tra approcci diversi, incentivi per un migliore risk management
Maggiore risk sensitivity
20082008 20062006
Fonti per normativa ed aggiornamenti su Basilea 2
Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia - Circolare 263 del 2006 www.bancaditalia.it
www.abi.it www.bis.org
BASILEA II: tempi
La regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche,
dettando regole differenziate
L'ambito di applicazione della regolamentazione, fermo il rispetto delle disposizioni per le banche non appartenenti a gruppi, è prevalentemente di tipo consolidato: sono ridotti, infatti, gli istituti prudenziali riferiti alle singole componenti del gruppo, in modo tale da garantire la neutralità delle norme prudenziali rispetto alle scelte organizzative degli intermediari, e sono previste riduzioni sui requisiti patrimoniali delle componenti individuali.
ELEMENTI CHIAVE BASILEA II
37
I Requisiti patrimoniali minimi fronteggiano i rischi tipici dell'attività bancaria (credito, di mercato e operativi)
Resta fermo il principio generale per cui il Patrimonio di Vigilanza (P) non può essere inferiore all'8 per cento delle Attività ponderate per il rischio (APR)
Ciò implica che le banche possono assumere Attività (ponderate) per un ammontare che non ecceda un multiplo pari a 12,5 volte il Patrimonio di Vigilanza.
12,5 rappresenta perciò il coefficiente di leva finanziaria implicitamente ammesso dalla normativa
.ELEMENTI CHIAVE BASILEA II
La formula di base resta:
P>=8% *APR
dove P è il patrimonio di vigilanza
APR sono le attività ponderate per il rischio 8% è il livello minimo di patrimonializzazione.
"Basilea 2" non ha modificato il livello dell'8% e ha operato solo marginali innovazioni sulla definizione di patrimonio di vigilanza
Ciò che ha cambiato in maniera rilevante è la definizione di APR
ELEMENTI CHIAVE BASILEA II
LA “FILOSOFIA” di BASILEA 2
Avvicinare le Avvicinare le valutazioni di valutazioni di vigilanza e quelle vigilanza e quelle
aziendali aziendali
Basare la Basare la quantificazione quantificazione del capitale su del capitale su dati interni/di dati interni/di
mercato mercato
Il divario tra le metodologie di misurazione
"regolamentari" e "aziendali" ha accresciuto le differenze di valutazione del capitale e ha impoverito il contenuto informativo del
"regulatory capital“. L'inaccuratezza delle ponderazioni per il rischio di credito era messa in luce dal livello relativamente più evoluto delle tecniche di misurazione dei rischi di mercato (anche nella versione del modello standard)
Nel frattempo l'industria bancaria andava sviluppando metodologie avanzate di misurazione dei rischi creditizi a livello di portafoglio, alla stregua di quanto già applicato ai rischi di mercato (Credit VaR) fare evolvere la filosofia sottostante la valutazione del rischio/capitale.